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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6217 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del
Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia a verbale del 17.10.2018, pubblicata il 18.10.2018, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GOTTARDI RAFFAELLA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , con l'avv. GERARDI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE
APPELLATO/A
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/7/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
In via preliminare
- dichiarare l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione e per l'effetto dichiarare la nullità per violazione art. 31 D.P.R. n. 600/73 e art. 46 D.P.R. n. 602/73 per incompetenza dell' Controparte_2 che ha emesso il preavviso;
- sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo 02280201800001749000.
In via principale:
- annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 02280201800001749000 per carenza della finalità cautelare del fermo amministrativo;
per violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare rispetto al debito tributario intimato;
in quanto veicolo strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa.
- ordinare l'immediata cancellazione dell'iscrizione.
1 Parte appellante rinuncia al motivo di appello 3. lett. a, b, c, d, dato che, all'epoca dell'iscrizione a ruolo del procedimento, si registravano orientamenti conformi alle argomentazioni svolte da parte appellante sia in relazione alla validità ed esistenza stessa delle notifiche a mezzo pec degli atti riscossivi in formato “.pdf” anziché con estensione “.p7m”, sia in merito alla mancanza di attestazione di conformità. Tali questioni nelle more del giudizio sono state risolte nel tempo con varie pronunce emesse dalla Corte di Cassazione favorevoli, sul punto, a parte appellata. Anche in relazione alla lettera d. si evidenzia che solo in data 28 marzo 2023, ha inserito gli indirizzi utilizzati per le notifiche ai Controparte_3 contribuenti nel pubblico registro IPA. Parte appellante ne prende atto rinunciando al punto e chiedendo al
Giudice di voler tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi nelle more della pendenza del giudizio ed in caso e nella denegata ipotesi in punto di condanna alle spese.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i giudizi.
Per l'appellata:
Voglia, Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, confermare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda ed eccezione in danno dell' . Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Brescia, specificata in epigrafe, di inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. a) d.lgs. 150/2011, dell'impugnazione di preavviso di fermo amministrativo di veicolo, notificato all'appellante dall' di Controparte_3
Brescia.
Contestata la tardività dell'impugnazione, nel merito l'appellante eccepiva, nelle conclusioni da ultimo rassegnate, l'incompetenza territoriale dell' ad emettere il Controparte_2 preavviso di fermo, l'assenza dei presupposti cautelari della misura e la violazione del principio di proporzionalità della stessa rispetto al debito tributario.
, ritualmente costituitasi e contestate le avverse doglianze, insisteva per il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
A seguito di alcuni rinvii, mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, all'udienza del
18.7.2024 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
Va anzitutto dichiarata ammissibile l'impugnazione di primo grado, avendo il Giudice di Pace erroneamente applicato al caso di specie il termine perentorio di cui l'art. 6 comma 10 lett. a) d.lgs.
2 150/2011, da limitarsi ai soli casi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, come previsto dalla rubrica della norma in questione.
Per contro, il caso in esame attiene alla diversa fattispecie di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo, provvedimento diverso e successivo al mancato pagamento di un'ordinanza ingiunzione non opposta. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il fermo amministrativo ha natura “non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. SS.UU. 22.7.2015 n. 15354 e prec. conformi), pertanto si reputa inapplicabile il termine decadenziale dall'impugnazione, previsto esclusivamente per le ordinanze ingiunzioni.
Ciò premesso, merita accoglimento il primo motivo di appello, concernente l'incompetenza territoriale dell' di Brescia ad emettere il preavviso di fermo Controparte_3 amministrativo: nel caso in esame, il domicilio fiscale dell'appellante risulta in Costa LP (Bg), sicché l'Ente competente all'emissione del preavviso avrebbe dovuto individuarsi nell' CP_3
di Bergamo. Controparte_3
Sul punto, si richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui “in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all , Controparte_1 che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del
d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (ex multis, Cass. 29.3.2017 n. 9049, da ultima Cass. 17.11.2022 n. 33862).
Vieppiù, la soppressione dell'Agenzia Equitalia s.p.a. in favore di un'articolazione interna dell' si reputa irrilevante ai fini della determinazione della Controparte_1 Controparte_4
competenza territoriale, permanendo tuttora i limiti di ambito territoriale di operatività già riconosciuti ad Equitalia s.p.a. ed alle sue articolazioni locali: invero, “l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente ( non comporta il venir meno della rilevanza della CP_5 nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 e
3 46 Dpr. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede” CP_5
(Cass.
5.9.2024 n. 23889, Cass. 13.2.2023 n. 4400).
All'accoglimento del primo motivo di appello consegue l'assorbimento dell'esame dei restanti motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore di € 1.156,00:
− per il giudizio di primo grado in € 98,00 per spese ed in complessivi € 350,00 per compenso professionale (segnatamente, € 200,00 per fase di studio, € 150,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge;
− per il presente giudizio in € 174,50 per spese ed in complessivi € 1.200,00 per compenso professionale (segnatamente, € 400,00 per fase di studio, € 300,00 per fase introduttiva, €
500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellante, liquidate in motivazione:
− per il giudizio di primo grado in € 98,00 per spese ed in complessivi € 350,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− per il presente giudizio in € 174,50 per spese ed in complessivi € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 3.1.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del
Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia a verbale del 17.10.2018, pubblicata il 18.10.2018, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GOTTARDI RAFFAELLA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , con l'avv. GERARDI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE
APPELLATO/A
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/7/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
In via preliminare
- dichiarare l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione e per l'effetto dichiarare la nullità per violazione art. 31 D.P.R. n. 600/73 e art. 46 D.P.R. n. 602/73 per incompetenza dell' Controparte_2 che ha emesso il preavviso;
- sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo 02280201800001749000.
In via principale:
- annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 02280201800001749000 per carenza della finalità cautelare del fermo amministrativo;
per violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare rispetto al debito tributario intimato;
in quanto veicolo strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa.
- ordinare l'immediata cancellazione dell'iscrizione.
1 Parte appellante rinuncia al motivo di appello 3. lett. a, b, c, d, dato che, all'epoca dell'iscrizione a ruolo del procedimento, si registravano orientamenti conformi alle argomentazioni svolte da parte appellante sia in relazione alla validità ed esistenza stessa delle notifiche a mezzo pec degli atti riscossivi in formato “.pdf” anziché con estensione “.p7m”, sia in merito alla mancanza di attestazione di conformità. Tali questioni nelle more del giudizio sono state risolte nel tempo con varie pronunce emesse dalla Corte di Cassazione favorevoli, sul punto, a parte appellata. Anche in relazione alla lettera d. si evidenzia che solo in data 28 marzo 2023, ha inserito gli indirizzi utilizzati per le notifiche ai Controparte_3 contribuenti nel pubblico registro IPA. Parte appellante ne prende atto rinunciando al punto e chiedendo al
Giudice di voler tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi nelle more della pendenza del giudizio ed in caso e nella denegata ipotesi in punto di condanna alle spese.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i giudizi.
Per l'appellata:
Voglia, Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, confermare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda ed eccezione in danno dell' . Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Brescia, specificata in epigrafe, di inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 6 comma 10 lett. a) d.lgs. 150/2011, dell'impugnazione di preavviso di fermo amministrativo di veicolo, notificato all'appellante dall' di Controparte_3
Brescia.
Contestata la tardività dell'impugnazione, nel merito l'appellante eccepiva, nelle conclusioni da ultimo rassegnate, l'incompetenza territoriale dell' ad emettere il Controparte_2 preavviso di fermo, l'assenza dei presupposti cautelari della misura e la violazione del principio di proporzionalità della stessa rispetto al debito tributario.
, ritualmente costituitasi e contestate le avverse doglianze, insisteva per il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
A seguito di alcuni rinvii, mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, all'udienza del
18.7.2024 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
Va anzitutto dichiarata ammissibile l'impugnazione di primo grado, avendo il Giudice di Pace erroneamente applicato al caso di specie il termine perentorio di cui l'art. 6 comma 10 lett. a) d.lgs.
2 150/2011, da limitarsi ai soli casi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, come previsto dalla rubrica della norma in questione.
Per contro, il caso in esame attiene alla diversa fattispecie di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo, provvedimento diverso e successivo al mancato pagamento di un'ordinanza ingiunzione non opposta. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il fermo amministrativo ha natura “non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. SS.UU. 22.7.2015 n. 15354 e prec. conformi), pertanto si reputa inapplicabile il termine decadenziale dall'impugnazione, previsto esclusivamente per le ordinanze ingiunzioni.
Ciò premesso, merita accoglimento il primo motivo di appello, concernente l'incompetenza territoriale dell' di Brescia ad emettere il preavviso di fermo Controparte_3 amministrativo: nel caso in esame, il domicilio fiscale dell'appellante risulta in Costa LP (Bg), sicché l'Ente competente all'emissione del preavviso avrebbe dovuto individuarsi nell' CP_3
di Bergamo. Controparte_3
Sul punto, si richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui “in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all , Controparte_1 che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del
d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (ex multis, Cass. 29.3.2017 n. 9049, da ultima Cass. 17.11.2022 n. 33862).
Vieppiù, la soppressione dell'Agenzia Equitalia s.p.a. in favore di un'articolazione interna dell' si reputa irrilevante ai fini della determinazione della Controparte_1 Controparte_4
competenza territoriale, permanendo tuttora i limiti di ambito territoriale di operatività già riconosciuti ad Equitalia s.p.a. ed alle sue articolazioni locali: invero, “l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente ( non comporta il venir meno della rilevanza della CP_5 nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 e
3 46 Dpr. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede” CP_5
(Cass.
5.9.2024 n. 23889, Cass. 13.2.2023 n. 4400).
All'accoglimento del primo motivo di appello consegue l'assorbimento dell'esame dei restanti motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore di € 1.156,00:
− per il giudizio di primo grado in € 98,00 per spese ed in complessivi € 350,00 per compenso professionale (segnatamente, € 200,00 per fase di studio, € 150,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge;
− per il presente giudizio in € 174,50 per spese ed in complessivi € 1.200,00 per compenso professionale (segnatamente, € 400,00 per fase di studio, € 300,00 per fase introduttiva, €
500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellante, liquidate in motivazione:
− per il giudizio di primo grado in € 98,00 per spese ed in complessivi € 350,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− per il presente giudizio in € 174,50 per spese ed in complessivi € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 3.1.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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