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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3203/2019 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria n. 56, con l'avv. ARPEA GIANFRANCO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di C.F._1 citazione
ATTORE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Letizia
Mattana in Civitavecchia, Viale G. Baccelli n. 14, con l'avv. LEONI MARCO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa C.F._2 di costituzione e risposta
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. GILIBERTI GIUSEPPE ), dal quale rappresentato e difeso CodiceFiscale_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. La , quale committente, ha convenuto in giudizio l'appaltatore Parte_1
e il subappaltatore al fine di Controparte_1 Controparte_2 sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento al contratto di appalto, concluso nel luglio 2015, relativo al refitting (riparazione, ripristino e/o ammodernamento) dell'imbarcazione Trianon finalizzato al suo utilizzo per la navigazione turistica.
A sostegno della domanda, ha dedotto, in sintesi, che:
- l'accordo relativo all'appalto è stato raggiunto sul preventivo datato 10 luglio 2015, che prevedeva una soglia massima di ore di lavoro e un budget di spesa rigido per ciascuna fase di lavorazione, al fine di procedere per gradi e di poter valutare in ogni momento se i costi di messa in acqua dell'imbarcazione superassero il limite oltre il quale la redditività derivante dall'uso della per navigazione turistica non avrebbe ripagato l'investimento iniziale;
Pt_2
- l'esecuzione dei lavori, iniziata in data 21 luglio 2015, è stata caratterizzata da vari inadempimenti e ritardi di che dal mese di novembre 2015 ha affidato la Controparte_1 prosecuzione degli stessi alla Riparazioni e Costruzioni, verosimilmente con contratto di subappalto;
a tale data le condizioni dell'imbarcazione si presentavano già compromesse;
- nel periodo successivo, è proseguito il confronto tra le parti circa i costi e le lavorazioni da effettuarsi sull'imbarcazione Trianon, senza giungere ad un accordo;
- dal gennaio 2016 l'imbarcazione è stata collocata in secca;
- con comunicazione del 22 giugno 2017, il sig. per conto di Riparazioni e Per_1
Costruzioni, ha confermato l'interruzione dei lavori sulla a causa di problemi interni Pt_2 all'appaltatore e l'urgenza di rimettere in acqua l'imbarcazione e con comunicazione del 28 settembre 2017 ha dichiarato la cessazione del rapporto di subappalto intercorso Controparte_1 tra le società convenute;
- dall'inizio dei lavori la società attrice ha eseguito pagamenti per complessivi €
115.593,52;
- i locali della sono stati interessati da una vicenda possessoria originata Controparte_1 dall'occupazione senza titolo di tale conclusasi con il riacquisto del possesso da Persona_2 parte della odierna convenuta;
- la società odierna attrice ha ottenuto, con ordinanza del 23 settembre 2019 del Tribunale di Civitavecchia, il sequestro giudiziario dell'imbarcazione con nomina del custode nella Pt_2 persona del dott. Persona_3
- lo stato di fermo forzato della ne ha causato il danneggiamento e la rovina, Pt_2 stante la degenerazione delle componenti in legno e all'ossidazione delle componenti metalliche e
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
idrauliche e, nonostante le richieste, si è rifiutata di restituire l'imbarcazione, che si Controparte_1 trova ancora nella sua disponibilità e fuori dall'acqua.
Pertanto, la società attrice ha domandato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e la condanna delle società convenute al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura complessiva di € 1.300.000,00.
Si è costituita la sostenendo di essere stata incaricata della Controparte_1 sola verniciatura esterna dell'imbarcazione al costo di € 11.500,00, mentre il prosieguo dei lavori era affidato a senza la conclusione di alcun contratto di Controparte_2 subappalto e senza alcun ulteriore coinvolgimento della successivamente al mese Controparte_1 di settembre 2015; da questo momento e fino alla interruzione dei lavori da parte di CP_2 nell'estate del 2017, la ha emesso in favore di
[...] Controparte_1 CP_2 fatture per il posteggio delle imbarcazioni nel proprio cantiere;
ha inoltre esposto di
[...] aver sollecitato varie volte la a portar via l'imbarcazione dal proprio cantiere. Parte_1
Pertanto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno, deducendone in ogni caso l'infondatezza, e ha svolto domanda riconvenzionale di pagamento del costo del rimessaggio dell'imbarcazione Trianon dal mese di settembre 2017, pari ad € 129.900,00 alla data del 31 dicembre 2019.
Si è altresì costituita sostenendo di aver ricevuto Controparte_2
l'incarico dell'esecuzione dei lavori sull'imbarcazione Trianon successivamente alla cessazione dei rapporti tra l'armatore e e di aver concordato un primo intervento Controparte_1 nel termine stimato di giorni 45 e con un costo pattuito a giornata sulla base delle ore stimate per interventi specifici via via convenuti;
nel corso dell'esecuzione dei lavori, la committente – odierna attrice – ha accumulato notevoli ritardi nel pagamento degli anticipi dovuti, per complessivi € 19.122,81 alla data del 7.9.2017, ragion per cui i lavori sono stati interrotti.
Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di un teste;
espletata una CTU, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.9.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è infondata.
Parte attrice ha dedotto l'esistenza di un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di refitting (riparazione, ripristino e/o ammodernamento) dell'imbarcazione , chiedendone la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, Pt_2 consistito nella mancata esecuzione di interventi concordati e già pagati e nel mancato rispetto
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delle tempistiche di invio dei report relativi all'avanzamento dei lavori e alle giornate di impiego delle maestranze, nonché, in ultimo, nella omessa restituzione dell'imbarcazione.
La domanda va quindi esaminata alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), spettando al creditore-danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dall'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova liberatoria dell'esatto adempimento.
In particolare, è stato affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. tra le tante Cass. n. 20073 del 08/10/2004; Cass. n. 9351 del 19/04/2007).
Orbene, nel caso di specie difetta la prova del titolo della pretesa o meglio della fonte negoziale delle obbligazioni che si assumono adempiute.
Ciò in quanto, se è pacifico tra le parti che sia stato concluso un contratto di appalto, non risulta dedotto né provato quale ne fosse lo specifico oggetto, con riferimento alle opere commissionate.
Invero, costituisce circostanza pacifica tra le parti che l'oggetto dell'appalto de quo non era stato definito fin dall'inizio con riferimento all'esecuzione di tutte le opere necessarie al completo refitting dell'imbarcazione, bensì era stata rimessa alla valutazione del committente l'individuazione di singole lavorazioni da eseguire di volta in volta (secondo quanto dedotto dalla stessa società attrice “il mandato non era di realizzare senz'altro ogni opera necessaria per mettere a nuovo l'imbarcazione, ma di procedere per gradi e di valutare se e come procedere fino al momento in cui la fosse stata pronta all'uso, Pt_2
Per_ seguendo le indicazioni dell'ing. che conosceva a fondo tempi e costi delle fasi rimanenti da eseguire” cfr. pag.
4 della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice).
Ciò posto, era anzitutto onere di parte attrice quello di indicare e dimostrare le lavorazioni effettivamente commissionate di volta in volta alle imprese appaltatrici, anche al fine di chiarire se il rapporto di appalto sia stato concluso in via diretta con la sola (la quale avrebbe Controparte_1 poi subappaltato a ovvero con entrambe le società convenute, Controparte_2 susseguitesi nella esecuzione delle opere.
In mancanza di tale allegazione, a fronte del dato (pacifico e comunque verificato dal
CTU) circa l'avvenuta esecuzione di talune lavorazioni sull'imbarcazione, non è possibile
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accertare se vi siano state ulteriori opere commissionate ma non eseguite o non completate, come sostenuto da parte attrice, né quale sia l'impresa eventualmente responsabile dell'inadempimento.
Peraltro, non è stata neppure fornita la prova dei pagamenti eseguiti.
Da ultimo, vanno altresì richiamate le conclusioni del CTU – del tutto condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logico-giuridici – secondo cui l'attuale stato di ammaloramento dell'imbarcazione non è stato determinato dalla omessa esecuzione delle lavorazioni di refitting, bensì dalla omessa manutenzione. Pertanto, difetta il nesso di causalità tra l'inadempimento allegato e i danni lamentati, quanto meno con riferimento ai danni materiali dell'imbarcazione.
Quanto alla deduzione circa il mancato assolvimento dell'obbligo di fornire report giornalieri sull'andamento dei lavori, risulta omessa anche in tal caso la deduzione e la prova dell'assunzione di un tale obbligo in capo alle società appaltatrici. In ogni caso, l'inadempimento ad un obbligo di carattere formale e accessorio quale quello in parola non può essere qualificato come “grave” ai fini della risoluzione del contratto a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c..
Infine, parte attrice ha lamentato l'omessa restituzione dell'imbarcazione e la violazione degli obblighi di custodia in capo alla (presso la quale l'imbarcazione era situata), Controparte_1 stante l'omessa manutenzione della successivamente alla interruzione dei lavori nel Pt_2 settembre 2017.
Anche in tal caso, deve ribadirsi come non sia stata fornita in giudizio la prova circa l'assunzione dell'obbligo di custodia da parte di per il periodo successivo al Controparte_1 settembre 2017. Invero, non vi è prova della sussistenza di un titolo legittimante l'obbligazione di custodia dell'imbarcazione – effettivamente ricoverata presso il proprio cantiere – in capo alla non potendo tale titolo essere rinvenuto nel contratto di appalto (il cui Controparte_1 contenuto, come già detto, non è stato dimostrato), né in un diverso contratto di rimessaggio, la cui esistenza non è neppure stata dedotta da parte attrice.
Peraltro, risulta agli atti che, con comunicazione via e-mail del 3.10.2017, la CP_1 ha chiesto alla odierna attrice di concordare i termini di riconsegna dell'imbarcazione, la
[...] cui sosta presso il cantiere le stava cagionando costi e disagi.
La domanda attorea merita quindi di essere rigettata.
Ne deriva che l'ordinanza cautelare di sequestro emessa ante causam deve dichiararsi inefficace ai sensi dell'art. 669 novies comma III c.p.c..
3. La domanda riconvenzionale svolta da è parimenti infondata per Controparte_1 mancanza di prova del danno lamentato.
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Invero, la convenuta ha chiesto il pagamento del corrispettivo del rimessaggio dell'imbarcazione presso il proprio cantiere, ma tale domanda (in mancanza di titolo negoziale), va valutata alla stregua dei canoni della responsabilità extracontrattuale.
Pertanto, era preciso onere della convenuta-attrice in riconvenzionale quello di fornire la prova del danno conseguente al mancato ritiro dell'imbarcazione. Danno che certamente non può essere equiparato, neppure in via equitativa, ai costi di rimessaggio, stante la mancata esecuzione di opere di manutenzione dell'imbarcazione (come accertato dal CTU).
La domanda riconvenzionale merita quindi di essere rigettata.
4. La soccombenza reciproca tra parte attrice e la convenuta giustifica la Controparte_1 compensazione delle relative spese di lite.
Le spese di lite sostenute da Riparazioni e Costruzioni Navali devono invece essere poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.000.001 ad € 2.000.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara l'inefficacia dell'ordinanza di sequestro ante causam (emessa dal Tribunale di
Civitavecchia il 23.9.2019 nel procedimento RG n. 1305/2019);
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna al pagamento in favore delle spese di lite, che liquida in € 23.946,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Civitavecchia, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3203/2019 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria n. 56, con l'avv. ARPEA GIANFRANCO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di C.F._1 citazione
ATTORE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Letizia
Mattana in Civitavecchia, Viale G. Baccelli n. 14, con l'avv. LEONI MARCO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa C.F._2 di costituzione e risposta
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. GILIBERTI GIUSEPPE ), dal quale rappresentato e difeso CodiceFiscale_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. La , quale committente, ha convenuto in giudizio l'appaltatore Parte_1
e il subappaltatore al fine di Controparte_1 Controparte_2 sentirne accertare e dichiarare l'inadempimento al contratto di appalto, concluso nel luglio 2015, relativo al refitting (riparazione, ripristino e/o ammodernamento) dell'imbarcazione Trianon finalizzato al suo utilizzo per la navigazione turistica.
A sostegno della domanda, ha dedotto, in sintesi, che:
- l'accordo relativo all'appalto è stato raggiunto sul preventivo datato 10 luglio 2015, che prevedeva una soglia massima di ore di lavoro e un budget di spesa rigido per ciascuna fase di lavorazione, al fine di procedere per gradi e di poter valutare in ogni momento se i costi di messa in acqua dell'imbarcazione superassero il limite oltre il quale la redditività derivante dall'uso della per navigazione turistica non avrebbe ripagato l'investimento iniziale;
Pt_2
- l'esecuzione dei lavori, iniziata in data 21 luglio 2015, è stata caratterizzata da vari inadempimenti e ritardi di che dal mese di novembre 2015 ha affidato la Controparte_1 prosecuzione degli stessi alla Riparazioni e Costruzioni, verosimilmente con contratto di subappalto;
a tale data le condizioni dell'imbarcazione si presentavano già compromesse;
- nel periodo successivo, è proseguito il confronto tra le parti circa i costi e le lavorazioni da effettuarsi sull'imbarcazione Trianon, senza giungere ad un accordo;
- dal gennaio 2016 l'imbarcazione è stata collocata in secca;
- con comunicazione del 22 giugno 2017, il sig. per conto di Riparazioni e Per_1
Costruzioni, ha confermato l'interruzione dei lavori sulla a causa di problemi interni Pt_2 all'appaltatore e l'urgenza di rimettere in acqua l'imbarcazione e con comunicazione del 28 settembre 2017 ha dichiarato la cessazione del rapporto di subappalto intercorso Controparte_1 tra le società convenute;
- dall'inizio dei lavori la società attrice ha eseguito pagamenti per complessivi €
115.593,52;
- i locali della sono stati interessati da una vicenda possessoria originata Controparte_1 dall'occupazione senza titolo di tale conclusasi con il riacquisto del possesso da Persona_2 parte della odierna convenuta;
- la società odierna attrice ha ottenuto, con ordinanza del 23 settembre 2019 del Tribunale di Civitavecchia, il sequestro giudiziario dell'imbarcazione con nomina del custode nella Pt_2 persona del dott. Persona_3
- lo stato di fermo forzato della ne ha causato il danneggiamento e la rovina, Pt_2 stante la degenerazione delle componenti in legno e all'ossidazione delle componenti metalliche e
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
idrauliche e, nonostante le richieste, si è rifiutata di restituire l'imbarcazione, che si Controparte_1 trova ancora nella sua disponibilità e fuori dall'acqua.
Pertanto, la società attrice ha domandato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e la condanna delle società convenute al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura complessiva di € 1.300.000,00.
Si è costituita la sostenendo di essere stata incaricata della Controparte_1 sola verniciatura esterna dell'imbarcazione al costo di € 11.500,00, mentre il prosieguo dei lavori era affidato a senza la conclusione di alcun contratto di Controparte_2 subappalto e senza alcun ulteriore coinvolgimento della successivamente al mese Controparte_1 di settembre 2015; da questo momento e fino alla interruzione dei lavori da parte di CP_2 nell'estate del 2017, la ha emesso in favore di
[...] Controparte_1 CP_2 fatture per il posteggio delle imbarcazioni nel proprio cantiere;
ha inoltre esposto di
[...] aver sollecitato varie volte la a portar via l'imbarcazione dal proprio cantiere. Parte_1
Pertanto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno, deducendone in ogni caso l'infondatezza, e ha svolto domanda riconvenzionale di pagamento del costo del rimessaggio dell'imbarcazione Trianon dal mese di settembre 2017, pari ad € 129.900,00 alla data del 31 dicembre 2019.
Si è altresì costituita sostenendo di aver ricevuto Controparte_2
l'incarico dell'esecuzione dei lavori sull'imbarcazione Trianon successivamente alla cessazione dei rapporti tra l'armatore e e di aver concordato un primo intervento Controparte_1 nel termine stimato di giorni 45 e con un costo pattuito a giornata sulla base delle ore stimate per interventi specifici via via convenuti;
nel corso dell'esecuzione dei lavori, la committente – odierna attrice – ha accumulato notevoli ritardi nel pagamento degli anticipi dovuti, per complessivi € 19.122,81 alla data del 7.9.2017, ragion per cui i lavori sono stati interrotti.
Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di un teste;
espletata una CTU, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.9.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è infondata.
Parte attrice ha dedotto l'esistenza di un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di refitting (riparazione, ripristino e/o ammodernamento) dell'imbarcazione , chiedendone la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, Pt_2 consistito nella mancata esecuzione di interventi concordati e già pagati e nel mancato rispetto
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delle tempistiche di invio dei report relativi all'avanzamento dei lavori e alle giornate di impiego delle maestranze, nonché, in ultimo, nella omessa restituzione dell'imbarcazione.
La domanda va quindi esaminata alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), spettando al creditore-danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dall'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova liberatoria dell'esatto adempimento.
In particolare, è stato affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. tra le tante Cass. n. 20073 del 08/10/2004; Cass. n. 9351 del 19/04/2007).
Orbene, nel caso di specie difetta la prova del titolo della pretesa o meglio della fonte negoziale delle obbligazioni che si assumono adempiute.
Ciò in quanto, se è pacifico tra le parti che sia stato concluso un contratto di appalto, non risulta dedotto né provato quale ne fosse lo specifico oggetto, con riferimento alle opere commissionate.
Invero, costituisce circostanza pacifica tra le parti che l'oggetto dell'appalto de quo non era stato definito fin dall'inizio con riferimento all'esecuzione di tutte le opere necessarie al completo refitting dell'imbarcazione, bensì era stata rimessa alla valutazione del committente l'individuazione di singole lavorazioni da eseguire di volta in volta (secondo quanto dedotto dalla stessa società attrice “il mandato non era di realizzare senz'altro ogni opera necessaria per mettere a nuovo l'imbarcazione, ma di procedere per gradi e di valutare se e come procedere fino al momento in cui la fosse stata pronta all'uso, Pt_2
Per_ seguendo le indicazioni dell'ing. che conosceva a fondo tempi e costi delle fasi rimanenti da eseguire” cfr. pag.
4 della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice).
Ciò posto, era anzitutto onere di parte attrice quello di indicare e dimostrare le lavorazioni effettivamente commissionate di volta in volta alle imprese appaltatrici, anche al fine di chiarire se il rapporto di appalto sia stato concluso in via diretta con la sola (la quale avrebbe Controparte_1 poi subappaltato a ovvero con entrambe le società convenute, Controparte_2 susseguitesi nella esecuzione delle opere.
In mancanza di tale allegazione, a fronte del dato (pacifico e comunque verificato dal
CTU) circa l'avvenuta esecuzione di talune lavorazioni sull'imbarcazione, non è possibile
4 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accertare se vi siano state ulteriori opere commissionate ma non eseguite o non completate, come sostenuto da parte attrice, né quale sia l'impresa eventualmente responsabile dell'inadempimento.
Peraltro, non è stata neppure fornita la prova dei pagamenti eseguiti.
Da ultimo, vanno altresì richiamate le conclusioni del CTU – del tutto condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logico-giuridici – secondo cui l'attuale stato di ammaloramento dell'imbarcazione non è stato determinato dalla omessa esecuzione delle lavorazioni di refitting, bensì dalla omessa manutenzione. Pertanto, difetta il nesso di causalità tra l'inadempimento allegato e i danni lamentati, quanto meno con riferimento ai danni materiali dell'imbarcazione.
Quanto alla deduzione circa il mancato assolvimento dell'obbligo di fornire report giornalieri sull'andamento dei lavori, risulta omessa anche in tal caso la deduzione e la prova dell'assunzione di un tale obbligo in capo alle società appaltatrici. In ogni caso, l'inadempimento ad un obbligo di carattere formale e accessorio quale quello in parola non può essere qualificato come “grave” ai fini della risoluzione del contratto a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c..
Infine, parte attrice ha lamentato l'omessa restituzione dell'imbarcazione e la violazione degli obblighi di custodia in capo alla (presso la quale l'imbarcazione era situata), Controparte_1 stante l'omessa manutenzione della successivamente alla interruzione dei lavori nel Pt_2 settembre 2017.
Anche in tal caso, deve ribadirsi come non sia stata fornita in giudizio la prova circa l'assunzione dell'obbligo di custodia da parte di per il periodo successivo al Controparte_1 settembre 2017. Invero, non vi è prova della sussistenza di un titolo legittimante l'obbligazione di custodia dell'imbarcazione – effettivamente ricoverata presso il proprio cantiere – in capo alla non potendo tale titolo essere rinvenuto nel contratto di appalto (il cui Controparte_1 contenuto, come già detto, non è stato dimostrato), né in un diverso contratto di rimessaggio, la cui esistenza non è neppure stata dedotta da parte attrice.
Peraltro, risulta agli atti che, con comunicazione via e-mail del 3.10.2017, la CP_1 ha chiesto alla odierna attrice di concordare i termini di riconsegna dell'imbarcazione, la
[...] cui sosta presso il cantiere le stava cagionando costi e disagi.
La domanda attorea merita quindi di essere rigettata.
Ne deriva che l'ordinanza cautelare di sequestro emessa ante causam deve dichiararsi inefficace ai sensi dell'art. 669 novies comma III c.p.c..
3. La domanda riconvenzionale svolta da è parimenti infondata per Controparte_1 mancanza di prova del danno lamentato.
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Invero, la convenuta ha chiesto il pagamento del corrispettivo del rimessaggio dell'imbarcazione presso il proprio cantiere, ma tale domanda (in mancanza di titolo negoziale), va valutata alla stregua dei canoni della responsabilità extracontrattuale.
Pertanto, era preciso onere della convenuta-attrice in riconvenzionale quello di fornire la prova del danno conseguente al mancato ritiro dell'imbarcazione. Danno che certamente non può essere equiparato, neppure in via equitativa, ai costi di rimessaggio, stante la mancata esecuzione di opere di manutenzione dell'imbarcazione (come accertato dal CTU).
La domanda riconvenzionale merita quindi di essere rigettata.
4. La soccombenza reciproca tra parte attrice e la convenuta giustifica la Controparte_1 compensazione delle relative spese di lite.
Le spese di lite sostenute da Riparazioni e Costruzioni Navali devono invece essere poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.000.001 ad € 2.000.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara l'inefficacia dell'ordinanza di sequestro ante causam (emessa dal Tribunale di
Civitavecchia il 23.9.2019 nel procedimento RG n. 1305/2019);
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna al pagamento in favore delle spese di lite, che liquida in € 23.946,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Civitavecchia, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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