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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25929/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16/07/2024, rimessa al Collegio in data 11/2/2025, discussa nella Camera di
Consiglio del 12/2/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. CASANOVA SONIA con studio in VIA B. GIGLI, 18 20090
TREZZANO SUL NAVIGLIO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. IDRINI ELENA con studio in VIA CAVOUR 20 20001 INVERUNO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 14/3/2024
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
25.7.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
secondo il rito civile, in Forte Dei Marmi (LU), il giorno 10.07.1999, il cui atto è stato CP_1 iscritto presso il predetto Comune di Forte Dei Marmi (LU) al n. 17, Parte II, Serie C, Anno 1999, disponendo le annotazioni previste dalla legge. Statuire l'affidamento condiviso della figlia minore nata a Piacenza il [...] in [...] Per_1 di entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre nella casa familiare sita in ZA sul Naviglio, via Vittorio Veneto n. 12, previa revoca del provvedimento di affidamento all'ente Comune di ZA Sul Naviglio. In alternativa, alla luce dell'ultima relazione depositata dai servizi OC, confermare l'affidamento della minore al Comune di ZA sul Naviglio, riconfermando tutti i provvedimenti di cui alla Per_1 sentenza di separazione. Assegnare in favore del padre la casa familiare sita in ZA sul Naviglio, via Vittorio Veneto n. 12, in qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore. Dichiarare il sig. su accordo delle parti, tenuto a provvedere in via esclusiva al Parte_1 mantenimento di anche con riferimento alle spese straordinarie necessarie per la stessa. Per_1
Determinate il calendario visite in favore della madre, sulla base del quale potrà/dovrà vedere e tenere con sé la figlia, come segue: - durante la settimana: stante la vicinanza delle residenze dei genitori, starà con la madre tutti i giorni dal rientro della scuola per tutto il pomeriggio, Per_1 mentre la sera starà con il padre presso il quale pernotterà;
- nei fine settimana, in via alternata con il padre dalle ore 18:30 del venerdì sino al lunedì mattina quando la accompagnerà presso l'istituto scolastico. Qualora non fosse possibile il rispetto del presente calendario i genitori si impegnano a stabilire un diverso calendario visite che consenta, comunque, alla madre di recuperare il giorno e di mantenere uno stabile e continuativo rapporto con la figlia. Il recupero sarà concordato anche in caso di impedimenti, attività extra-scolastiche o malattie della figlia. In ogni caso il genitore, durante il periodo di permanenza della figlia presso l'altro genitore, potrà contattare la figlia stessa al cellulare che gli è stato fornito. Quanto alle vacanze estive, 2 settimane nel periodo di interruzione scolastica da giugno ad agosto, anche non consecutive, periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno. È facoltà dei genitori concordare che la madre trascorra altri periodi di vacanza con la figlia nei mesi estivi, oltre alle due settimane indicate, previo accordo con il padre.
pagina 2 di 11 Quanto al periodo di sospensione scolastica per festività natalizie, metà periodo alternando di anno in anno con l'altro genitore i seguenti periodi: dalla chiusura della scuola al 30/12; - dal 31/12 alla ripresa del corso scolastico. La minore trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con cui non ha trascorso la Vigilia di Natale. Quanto alle festività scolastiche pasquali (da intendersi i giorni di sabato, domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verrà seguito il criterio dell'alternanza così come per i ponti che, ove possibile, saranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana collegato al ponte, salvo diverso accordo tra i coniugi. In ogni caso, i genitori durante i periodi di vacanza con la figlia hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la destinazione di villeggiatura, di avvisare l'altro genitore dell'arrivo a destinazione e comunque si impegnano ad essere reperibili al proprio cellulare o ad altro numero di rete fissa che vorranno fornire, affinché l'altro genitore possa contattare giornalmente la figlia. In alternativa, in caso di affidamento della minore all'Ente Comune di ZA sul Naviglio, dare incarico ai servizi OC di regolamentare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente tutelanti per la minore, tenuto conto delle esigenze di delle Per_1 condizioni di salute della stessa e della madre, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno in favore delle parti e della minore stessa. Dare atto che l'assegno universale erogato da parte dell' se richiesto, verrà suddiviso al 50% CP_2 tra le parti a prescindere dall'intestatario della domanda. Dare atto che, su accordo delle parti, la IG continuerà ad abitare a titolo gratuito la casa sita in ZA Sul Naviglio, CP_1
Via Vittorio Veneto, 12 di proprietà della società immobiliare di cui il è il legale Parte_1 rappresentante, il quale si farà carico anche delle utenze, oltre alle spese di manutenzione rdinaria e straordinaria.
Disporre, su accordo delle parti, che il signor sia tenuto al versamento, in favore della Parte_1 moglie, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo della vita al consumo. Dare atto, su accordo delle parti, della disponibilità del a corrispondere alla Parte_1 IG la somma di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo di liquidazione una CP_1 tantum non appena realizzata la vendita dell'intero compendio immobiliare, nessuna unità immobiliare esclusa, di proprietà di RE ZA S.S facente Dare atto dell'impegno della IG al ricevimento della predetta somma a rilasciare CP_1
l'immobile dalla stessa abitato a titolo gratuito di cui al precedente punto 6) a favore del sig.
, dando atto che le parti si impegnano in ogni caso a depositare un ricorso Parte_1 congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio per attuare l'accordo di cui alla presente clausola. Dare atto che i coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per la minore. Disporsi la compensazione delle spese legali tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 11 DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Forte dei Parte_1 Controparte_1
Marmi (Lu) il 10/07/1999, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Forte dei Marmi
(LU) nell'anno 1999 , n 17 parte II serie C;
dal matrimonio è nata la figlia a Piacenza il Per_1
21.1.2012.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n.8112/222 pubblicata il 17/10/2022 che ha disposto come segue:
Dispone l'affidamento della minore al Comune di ZA sul Naviglio, limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale delle parti con riferimento alle scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale della minore;
Dispone il collocamento della minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre nella casa familiare sita in ZA sul Naviglio, via Vittorio Veneto n. 12;
Assegna al padre la casa familiare in qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore;
Dà incarico ai ER SOi dell'Ente DAo di regolamentare la frequentazione materna con i tempi
e le modalità maggiormente tutelanti per la minore, tenuto conto delle esigenze della minore, delle condizioni di salute della stessa e della madre, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno in favore delle parti e della minore medesima;
Dispone che i ER SOi dell'Ente DAo, in collaborazione con i ER Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare in oggetto, con attenta attività di monitoraggio, anche con periodiche rivalutazioni psicodiagnostiche, della condizione di benessere psicofisico della minore e della condizione di salute psichica della madre in carico presso il
CPS, nonché della qualità della relazione intrattenuta dalla minore con ciascun genitore, avviando e/o proseguendo tutti gli interventi in favore delle parti e della minore di sostegno alla genitorialità, psicologici, psicoterapici ed educativi ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse prioritario della minore medesima;
Dispone, su accordo delle parti, che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento di , anche Per_1 con riferimento alle spese straordinarie in favore della stessa;
Dispone sull'accordo delle parti che la resistente rilasci, entro il 30.10.2022, la casa coniugale dando atto che su accordo delle parti la stessa si trasferirà in altro immobile sito in ZA sul Naviglio alla medesima via Vittorio Veneto n. 12, messo a disposizione dal marito a titolo gratuito e delle cui utenze lo stesso si farà carico;
Dispone, su accordo delle parti, che il SI. versi in favore della moglie e a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, la somma di Euro 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario con decorrenza dal mese di trasferimento della stessa;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Con ricorso depositato in data 15.7.2024 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio con affidamento condiviso della minore, collocamento presso di sé della stessa ed assegnazione della casa coniugale, diritto di visita madre/figlia meglio indicato in ricorso, mantenimento della figlia in pagina 4 di 11 via esclusiva, assegno divorzile a favore della resistente di euro 1000 al mese, con diritto della stessa ad abitare a titolo gratuito in una casa “ sita in ZA Sul Naviglio, Via Vittorio Veneto, 12 di proprietà della società immobiliare di cui il è il legale rappresentante, il quale si farà carico anche Parte_1
delle utenze, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria”, oltre a riconoscimento a favore della stessa di una somma di danaro a titolo di liquidazione una tantum.
Con comparsa depositata in data 11.11.2024 si è costituita la resistente aderendo alle domande spiegate dal ricorrente.
All'udienza dell'11.12.2024 avanti il GD è comparso il solo ricorrente insistendo nella domanda, non essendo potuta comparire la resistente per legittimo impedimento come da certificato di malattia depositato.
I procuratori delle parti hanno dato atto di avere depositato pc congiunte e la causa è stata posta in decisione, quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 6.2.2025, e poi posta definitivamente in decisione con ordinanza del 12.2.2025, discussa e decisa nella camera di Consiglio in data 12.2.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati in forza di sentenza del11 Tribunale di Milano n.8112/22 pubblicata il
17.10.2022 .
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 15.7.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare l'affido della minore ai servizi OC di ZA sul
Naviglio, come chiesto dalle parti , seppure in via subordinata, e come rappresentato dagli stessi
ER. Questi ultimi nella relazione in data 14.10.2024 hanno concluso come segue “A fronte di quanto aggiornato e osservato, il ERo scrivente riterrebbe necessario poter confermare il
Dispositivo di Affido all'Ente della minore. Inoltre la sig.ra attualmente evidenzia uno stato di CP_1
pagina 5 di 11 malessere che si sta ripresentando dopo l'interruzione della cura tramite Depot. Il sig. Parte_1
attualmente è sicuramente la figura di maggiore riferimento per , mostra però delle criticità che Per_1
lo stesso tende a ridimensionare e bonificare, pertanto non è stato possibile iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità”.
La vita matrimoniale delle parti è stata contrassegnata, all'inizio da una forte conflittualità , determinata anche dalla patologia cui risulta affetta la resistente, seguita dal PS dal 2017 per un Disturbo di personalità con alterato comportamento alimentare.
La minore è descritta dai ER come segue :La minore attualmente frequenta il 3° anno presso la scuola media a ZA sul Naviglio. La ragazza abita presso la corte sempre a ZA sul Naviglio alternando momenti dal padre e altri dalla madre. A , dall'età di 3 anni, le è stato diagnosticato Per_1
il diabete ed è seguita dal centro S.Raffaele di Milano con un esito positivo, la stessa esplicita di stare bene e di riuscire a gestire in autonomia la malattia . L'intervento educativo con è stato attivato Per_1
da Settembre 2018 fino al Febbraio 2021, tempo in cui ha esplicitato il suo desiderio di Per_1 interrompere l'intervento a fronte dell' età e del suo desiderio di avere una maggiore autonomia con le sue amiche. Negli ultimi colloqui con le operatrici del ERo, la ragazza ha affermato di stare bene e non sentire la necessità di una figura educativa di supporto descrivendo la sua vita come positiva a casa con i genitori.
Deve essere confermato l'affido della minore ai servizi OC di ZA sul Naviglio con limitazione della durata ai due anni ai sensi dell'art 5 bis legge184/1983, ER che manterranno il collocamento della minore presso il padre nella casa familiare di ZA sul Naviglio via Vittorio
Veneto n 12.
I ER proseguiranno con gli incarichi già attivati :i colloqui di monitoraggio psico-sociale con la coppia genitoriale;
- il percorso di presa in carico e monitoraggio presso il PS da parte della SI.ra
[...]
, che attualmente prevede la frequentazione del centro diurno e colloqui di sostegno psicologico CP_1
settimanali;- Colloqui di sostegno della genitorialità a favore della coppia.
Inoltre i ER provvederanno ad offrire la minore un percorso di supporto psicologico a fronte della valutazione psicodiagnostica.
I tempi di permanenza con il genitore non collocatario
I ER OC DA provvederanno anche a regolamentare la frequentazione della minore con il genitore non collocatario, avuto riguardo al preminente interesse della minore. pagina 6 di 11 Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere disporsi il mantenimento diretto in via esclusiva della minore da parte del padre comprese le spese straordinarie indicate dal Tribunale di Milano al 100%.
Assegno divorzile
Il Collegio prende atto dell'impegno assunto dal di corrispondere alla resistente a Parte_1
titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario con decorrenza dal mese di trasferimento della stessa in altra unità abitativa sita a
ZA sul Naviglio via Vittorio Veneto di proprietà della società di cui il è amministratore Parte_1
delegato.
Altrei accordi patrimoniali
Il Collegio dà atto , in quanto espressione dell'autonomia privata delle parti, dell'accordo relativo al riconoscimento del diritto di abitazione a titolo gratuito a favore della resistente della casa sita a ZA sul Naviglio di proprietà di società di cui il ricorrente è amministratore delegato;
il ricorrente si è altresì impegnato a pagare gli oneri condominiali ordinari e straordinari e le utenze.
Dà atto inoltre , in quanto anche questa espressione dell'autonomia privata delle parti, della disponibilità del ricorrente a corrispondere alla IG la somma di Euro 300.000,00 CP_1
(trecentomila/00) a titolo di liquidazione una tantum non appena realizzata la vendita dell'intero compendio immobiliare, nessuna unità immobiliare esclusa, di proprietà di RE ZA
S.S facente , dell'impegno della IG al ricevimento della predetta somma a CP_1 rilasciare l'immobile dalla stessa abitato a titolo gratuito ( di cui al punto n 6 dell'accordo) a favore del sig. dando atto che le parti si impegnano in ogni caso a depositare un Parte_1 ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio per attuare l'accordo di cui alla presente clausola.
Le spese di lite
Atteso l'accordo raggiunto le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Forte dei Marmi (LU) il Controparte_1 pagina 7 di 11 10/07/1999 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Forte dei Marmi (LU) nell'anno 1999 al n 17 parte II serie C;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
Forte dei Marmi (LU) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore nata Piacenza in Per_1
data 21.1.2012 ai ER SOe del Comune di ZA per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, i ER DA segnaleranno tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, della figlia minore presso il padre a ZA sul Naviglio via Vittorio Veneto n 12 ;
6. Incarica i ER SOi DA di regolamentare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario della figlia minore, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico della figlia, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore della minore e dei genitori;
7. Dispone che il genitore collocatario previo avviso ai ER OC DA ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
pagina 8 di 11 c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, i ER DA , sentiti i genitori medesimi e la minore, assumano le decisioni e compiano gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente;
9. Dispone che ER SO DA , anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochino i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
pagina 9 di 11 10. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui la minore è collocata in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
11. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, i ER OC DA segnalino la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore;
12. Incarica i ER OC DA di proseguire con gli incarichi già attivati, eventualmente in collaborazione con i ER PE , in particolare : percorso di presa in carico e monitoraggio presso il PS da parte della SI.ra , che attualmente prevede la frequentazione del centro CP_1
diurno e colloqui di sostegno psicologico settimanali;
colloqui di sostegno della genitorialità a favore della coppia, percorso di supporto psicologico alla minore, a fronte della, eventuale, valutazione psicodiagnostica,
13. Incarica i ER OC DA di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dalla minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e della minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per la minore;
14 .Dispone che il ricorrente provveda al mantenimento in via esclusiva della minore, anche per le spese straordinarie indicate dalle linee guida del Tribunale;
15. Dispone che il ricorrente corrisponda la somma di euro1.000,00 alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario con decorrenza dal mese di trasferimento della stessa resistente in altra unità abitativa;
16. Dà atto che le parti concordano che la resistente risieda a titolo gratuito in unità abitativa sita a
ZA sul Naviglio via Vittorio Veneto 12 di proprietà della società di cui il è Parte_1
amministratore delegato e che il paghi le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le Parte_1
utenze relative alla casa;
17. Dà atto che il ricorrente si impegna a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo di liquidazione una tantum non appena realizzata la vendita dell'intero compendio immobiliare, nessuna unità immobiliare esclusa, di proprietà di RE
ZA S.S ;
pagina 10 di 11 18. Dà atto dell'impegno della resistente ,al ricevimento della predetta somma Controparte_3 di euro 300.000,00 ( trecentomila/00), a rilasciare l'immobile dalla stessa abitato a titolo gratuito ( di cui al punto n 6 dell'accordo sottoscritto tra le parti) a favore del ricorrente Parte_1
19. Dà atto che le parti si impegnano in ogni caso a depositare un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio per attuare l'accordo di cui al precedente punto n 18;
19. Compensa le spese di lite tra le parti;
20. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo I
Si comunichi alle parti, ai ER OC DA , al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento;
Milano 12/02/2025
Il Presidente est. dott. Susanna Terni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16/07/2024, rimessa al Collegio in data 11/2/2025, discussa nella Camera di
Consiglio del 12/2/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. CASANOVA SONIA con studio in VIA B. GIGLI, 18 20090
TREZZANO SUL NAVIGLIO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. IDRINI ELENA con studio in VIA CAVOUR 20 20001 INVERUNO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 14/3/2024
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
25.7.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
secondo il rito civile, in Forte Dei Marmi (LU), il giorno 10.07.1999, il cui atto è stato CP_1 iscritto presso il predetto Comune di Forte Dei Marmi (LU) al n. 17, Parte II, Serie C, Anno 1999, disponendo le annotazioni previste dalla legge. Statuire l'affidamento condiviso della figlia minore nata a Piacenza il [...] in [...] Per_1 di entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre nella casa familiare sita in ZA sul Naviglio, via Vittorio Veneto n. 12, previa revoca del provvedimento di affidamento all'ente Comune di ZA Sul Naviglio. In alternativa, alla luce dell'ultima relazione depositata dai servizi OC, confermare l'affidamento della minore al Comune di ZA sul Naviglio, riconfermando tutti i provvedimenti di cui alla Per_1 sentenza di separazione. Assegnare in favore del padre la casa familiare sita in ZA sul Naviglio, via Vittorio Veneto n. 12, in qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore. Dichiarare il sig. su accordo delle parti, tenuto a provvedere in via esclusiva al Parte_1 mantenimento di anche con riferimento alle spese straordinarie necessarie per la stessa. Per_1
Determinate il calendario visite in favore della madre, sulla base del quale potrà/dovrà vedere e tenere con sé la figlia, come segue: - durante la settimana: stante la vicinanza delle residenze dei genitori, starà con la madre tutti i giorni dal rientro della scuola per tutto il pomeriggio, Per_1 mentre la sera starà con il padre presso il quale pernotterà;
- nei fine settimana, in via alternata con il padre dalle ore 18:30 del venerdì sino al lunedì mattina quando la accompagnerà presso l'istituto scolastico. Qualora non fosse possibile il rispetto del presente calendario i genitori si impegnano a stabilire un diverso calendario visite che consenta, comunque, alla madre di recuperare il giorno e di mantenere uno stabile e continuativo rapporto con la figlia. Il recupero sarà concordato anche in caso di impedimenti, attività extra-scolastiche o malattie della figlia. In ogni caso il genitore, durante il periodo di permanenza della figlia presso l'altro genitore, potrà contattare la figlia stessa al cellulare che gli è stato fornito. Quanto alle vacanze estive, 2 settimane nel periodo di interruzione scolastica da giugno ad agosto, anche non consecutive, periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno. È facoltà dei genitori concordare che la madre trascorra altri periodi di vacanza con la figlia nei mesi estivi, oltre alle due settimane indicate, previo accordo con il padre.
pagina 2 di 11 Quanto al periodo di sospensione scolastica per festività natalizie, metà periodo alternando di anno in anno con l'altro genitore i seguenti periodi: dalla chiusura della scuola al 30/12; - dal 31/12 alla ripresa del corso scolastico. La minore trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con cui non ha trascorso la Vigilia di Natale. Quanto alle festività scolastiche pasquali (da intendersi i giorni di sabato, domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verrà seguito il criterio dell'alternanza così come per i ponti che, ove possibile, saranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana collegato al ponte, salvo diverso accordo tra i coniugi. In ogni caso, i genitori durante i periodi di vacanza con la figlia hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la destinazione di villeggiatura, di avvisare l'altro genitore dell'arrivo a destinazione e comunque si impegnano ad essere reperibili al proprio cellulare o ad altro numero di rete fissa che vorranno fornire, affinché l'altro genitore possa contattare giornalmente la figlia. In alternativa, in caso di affidamento della minore all'Ente Comune di ZA sul Naviglio, dare incarico ai servizi OC di regolamentare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente tutelanti per la minore, tenuto conto delle esigenze di delle Per_1 condizioni di salute della stessa e della madre, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno in favore delle parti e della minore stessa. Dare atto che l'assegno universale erogato da parte dell' se richiesto, verrà suddiviso al 50% CP_2 tra le parti a prescindere dall'intestatario della domanda. Dare atto che, su accordo delle parti, la IG continuerà ad abitare a titolo gratuito la casa sita in ZA Sul Naviglio, CP_1
Via Vittorio Veneto, 12 di proprietà della società immobiliare di cui il è il legale Parte_1 rappresentante, il quale si farà carico anche delle utenze, oltre alle spese di manutenzione rdinaria e straordinaria.
Disporre, su accordo delle parti, che il signor sia tenuto al versamento, in favore della Parte_1 moglie, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo della vita al consumo. Dare atto, su accordo delle parti, della disponibilità del a corrispondere alla Parte_1 IG la somma di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo di liquidazione una CP_1 tantum non appena realizzata la vendita dell'intero compendio immobiliare, nessuna unità immobiliare esclusa, di proprietà di RE ZA S.S facente Dare atto dell'impegno della IG al ricevimento della predetta somma a rilasciare CP_1
l'immobile dalla stessa abitato a titolo gratuito di cui al precedente punto 6) a favore del sig.
, dando atto che le parti si impegnano in ogni caso a depositare un ricorso Parte_1 congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio per attuare l'accordo di cui alla presente clausola. Dare atto che i coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per la minore. Disporsi la compensazione delle spese legali tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 11 DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Forte dei Parte_1 Controparte_1
Marmi (Lu) il 10/07/1999, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Forte dei Marmi
(LU) nell'anno 1999 , n 17 parte II serie C;
dal matrimonio è nata la figlia a Piacenza il Per_1
21.1.2012.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n.8112/222 pubblicata il 17/10/2022 che ha disposto come segue:
Dispone l'affidamento della minore al Comune di ZA sul Naviglio, limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale delle parti con riferimento alle scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale della minore;
Dispone il collocamento della minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre nella casa familiare sita in ZA sul Naviglio, via Vittorio Veneto n. 12;
Assegna al padre la casa familiare in qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore;
Dà incarico ai ER SOi dell'Ente DAo di regolamentare la frequentazione materna con i tempi
e le modalità maggiormente tutelanti per la minore, tenuto conto delle esigenze della minore, delle condizioni di salute della stessa e della madre, nonché dell'andamento degli interventi di sostegno in favore delle parti e della minore medesima;
Dispone che i ER SOi dell'Ente DAo, in collaborazione con i ER Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare in oggetto, con attenta attività di monitoraggio, anche con periodiche rivalutazioni psicodiagnostiche, della condizione di benessere psicofisico della minore e della condizione di salute psichica della madre in carico presso il
CPS, nonché della qualità della relazione intrattenuta dalla minore con ciascun genitore, avviando e/o proseguendo tutti gli interventi in favore delle parti e della minore di sostegno alla genitorialità, psicologici, psicoterapici ed educativi ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse prioritario della minore medesima;
Dispone, su accordo delle parti, che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento di , anche Per_1 con riferimento alle spese straordinarie in favore della stessa;
Dispone sull'accordo delle parti che la resistente rilasci, entro il 30.10.2022, la casa coniugale dando atto che su accordo delle parti la stessa si trasferirà in altro immobile sito in ZA sul Naviglio alla medesima via Vittorio Veneto n. 12, messo a disposizione dal marito a titolo gratuito e delle cui utenze lo stesso si farà carico;
Dispone, su accordo delle parti, che il SI. versi in favore della moglie e a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, la somma di Euro 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario con decorrenza dal mese di trasferimento della stessa;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Con ricorso depositato in data 15.7.2024 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio con affidamento condiviso della minore, collocamento presso di sé della stessa ed assegnazione della casa coniugale, diritto di visita madre/figlia meglio indicato in ricorso, mantenimento della figlia in pagina 4 di 11 via esclusiva, assegno divorzile a favore della resistente di euro 1000 al mese, con diritto della stessa ad abitare a titolo gratuito in una casa “ sita in ZA Sul Naviglio, Via Vittorio Veneto, 12 di proprietà della società immobiliare di cui il è il legale rappresentante, il quale si farà carico anche Parte_1
delle utenze, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria”, oltre a riconoscimento a favore della stessa di una somma di danaro a titolo di liquidazione una tantum.
Con comparsa depositata in data 11.11.2024 si è costituita la resistente aderendo alle domande spiegate dal ricorrente.
All'udienza dell'11.12.2024 avanti il GD è comparso il solo ricorrente insistendo nella domanda, non essendo potuta comparire la resistente per legittimo impedimento come da certificato di malattia depositato.
I procuratori delle parti hanno dato atto di avere depositato pc congiunte e la causa è stata posta in decisione, quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 6.2.2025, e poi posta definitivamente in decisione con ordinanza del 12.2.2025, discussa e decisa nella camera di Consiglio in data 12.2.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati in forza di sentenza del11 Tribunale di Milano n.8112/22 pubblicata il
17.10.2022 .
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 15.7.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare l'affido della minore ai servizi OC di ZA sul
Naviglio, come chiesto dalle parti , seppure in via subordinata, e come rappresentato dagli stessi
ER. Questi ultimi nella relazione in data 14.10.2024 hanno concluso come segue “A fronte di quanto aggiornato e osservato, il ERo scrivente riterrebbe necessario poter confermare il
Dispositivo di Affido all'Ente della minore. Inoltre la sig.ra attualmente evidenzia uno stato di CP_1
pagina 5 di 11 malessere che si sta ripresentando dopo l'interruzione della cura tramite Depot. Il sig. Parte_1
attualmente è sicuramente la figura di maggiore riferimento per , mostra però delle criticità che Per_1
lo stesso tende a ridimensionare e bonificare, pertanto non è stato possibile iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità”.
La vita matrimoniale delle parti è stata contrassegnata, all'inizio da una forte conflittualità , determinata anche dalla patologia cui risulta affetta la resistente, seguita dal PS dal 2017 per un Disturbo di personalità con alterato comportamento alimentare.
La minore è descritta dai ER come segue :La minore attualmente frequenta il 3° anno presso la scuola media a ZA sul Naviglio. La ragazza abita presso la corte sempre a ZA sul Naviglio alternando momenti dal padre e altri dalla madre. A , dall'età di 3 anni, le è stato diagnosticato Per_1
il diabete ed è seguita dal centro S.Raffaele di Milano con un esito positivo, la stessa esplicita di stare bene e di riuscire a gestire in autonomia la malattia . L'intervento educativo con è stato attivato Per_1
da Settembre 2018 fino al Febbraio 2021, tempo in cui ha esplicitato il suo desiderio di Per_1 interrompere l'intervento a fronte dell' età e del suo desiderio di avere una maggiore autonomia con le sue amiche. Negli ultimi colloqui con le operatrici del ERo, la ragazza ha affermato di stare bene e non sentire la necessità di una figura educativa di supporto descrivendo la sua vita come positiva a casa con i genitori.
Deve essere confermato l'affido della minore ai servizi OC di ZA sul Naviglio con limitazione della durata ai due anni ai sensi dell'art 5 bis legge184/1983, ER che manterranno il collocamento della minore presso il padre nella casa familiare di ZA sul Naviglio via Vittorio
Veneto n 12.
I ER proseguiranno con gli incarichi già attivati :i colloqui di monitoraggio psico-sociale con la coppia genitoriale;
- il percorso di presa in carico e monitoraggio presso il PS da parte della SI.ra
[...]
, che attualmente prevede la frequentazione del centro diurno e colloqui di sostegno psicologico CP_1
settimanali;- Colloqui di sostegno della genitorialità a favore della coppia.
Inoltre i ER provvederanno ad offrire la minore un percorso di supporto psicologico a fronte della valutazione psicodiagnostica.
I tempi di permanenza con il genitore non collocatario
I ER OC DA provvederanno anche a regolamentare la frequentazione della minore con il genitore non collocatario, avuto riguardo al preminente interesse della minore. pagina 6 di 11 Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere disporsi il mantenimento diretto in via esclusiva della minore da parte del padre comprese le spese straordinarie indicate dal Tribunale di Milano al 100%.
Assegno divorzile
Il Collegio prende atto dell'impegno assunto dal di corrispondere alla resistente a Parte_1
titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario con decorrenza dal mese di trasferimento della stessa in altra unità abitativa sita a
ZA sul Naviglio via Vittorio Veneto di proprietà della società di cui il è amministratore Parte_1
delegato.
Altrei accordi patrimoniali
Il Collegio dà atto , in quanto espressione dell'autonomia privata delle parti, dell'accordo relativo al riconoscimento del diritto di abitazione a titolo gratuito a favore della resistente della casa sita a ZA sul Naviglio di proprietà di società di cui il ricorrente è amministratore delegato;
il ricorrente si è altresì impegnato a pagare gli oneri condominiali ordinari e straordinari e le utenze.
Dà atto inoltre , in quanto anche questa espressione dell'autonomia privata delle parti, della disponibilità del ricorrente a corrispondere alla IG la somma di Euro 300.000,00 CP_1
(trecentomila/00) a titolo di liquidazione una tantum non appena realizzata la vendita dell'intero compendio immobiliare, nessuna unità immobiliare esclusa, di proprietà di RE ZA
S.S facente , dell'impegno della IG al ricevimento della predetta somma a CP_1 rilasciare l'immobile dalla stessa abitato a titolo gratuito ( di cui al punto n 6 dell'accordo) a favore del sig. dando atto che le parti si impegnano in ogni caso a depositare un Parte_1 ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio per attuare l'accordo di cui alla presente clausola.
Le spese di lite
Atteso l'accordo raggiunto le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Forte dei Marmi (LU) il Controparte_1 pagina 7 di 11 10/07/1999 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Forte dei Marmi (LU) nell'anno 1999 al n 17 parte II serie C;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
Forte dei Marmi (LU) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore nata Piacenza in Per_1
data 21.1.2012 ai ER SOe del Comune di ZA per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, i ER DA segnaleranno tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, della figlia minore presso il padre a ZA sul Naviglio via Vittorio Veneto n 12 ;
6. Incarica i ER SOi DA di regolamentare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario della figlia minore, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico della figlia, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore della minore e dei genitori;
7. Dispone che il genitore collocatario previo avviso ai ER OC DA ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
pagina 8 di 11 c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, i ER DA , sentiti i genitori medesimi e la minore, assumano le decisioni e compiano gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente;
9. Dispone che ER SO DA , anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochino i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
pagina 9 di 11 10. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui la minore è collocata in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
11. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, i ER OC DA segnalino la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore;
12. Incarica i ER OC DA di proseguire con gli incarichi già attivati, eventualmente in collaborazione con i ER PE , in particolare : percorso di presa in carico e monitoraggio presso il PS da parte della SI.ra , che attualmente prevede la frequentazione del centro CP_1
diurno e colloqui di sostegno psicologico settimanali;
colloqui di sostegno della genitorialità a favore della coppia, percorso di supporto psicologico alla minore, a fronte della, eventuale, valutazione psicodiagnostica,
13. Incarica i ER OC DA di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dalla minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e della minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per la minore;
14 .Dispone che il ricorrente provveda al mantenimento in via esclusiva della minore, anche per le spese straordinarie indicate dalle linee guida del Tribunale;
15. Dispone che il ricorrente corrisponda la somma di euro1.000,00 alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario con decorrenza dal mese di trasferimento della stessa resistente in altra unità abitativa;
16. Dà atto che le parti concordano che la resistente risieda a titolo gratuito in unità abitativa sita a
ZA sul Naviglio via Vittorio Veneto 12 di proprietà della società di cui il è Parte_1
amministratore delegato e che il paghi le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le Parte_1
utenze relative alla casa;
17. Dà atto che il ricorrente si impegna a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo di liquidazione una tantum non appena realizzata la vendita dell'intero compendio immobiliare, nessuna unità immobiliare esclusa, di proprietà di RE
ZA S.S ;
pagina 10 di 11 18. Dà atto dell'impegno della resistente ,al ricevimento della predetta somma Controparte_3 di euro 300.000,00 ( trecentomila/00), a rilasciare l'immobile dalla stessa abitato a titolo gratuito ( di cui al punto n 6 dell'accordo sottoscritto tra le parti) a favore del ricorrente Parte_1
19. Dà atto che le parti si impegnano in ogni caso a depositare un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio per attuare l'accordo di cui al precedente punto n 18;
19. Compensa le spese di lite tra le parti;
20. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo I
Si comunichi alle parti, ai ER OC DA , al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento;
Milano 12/02/2025
Il Presidente est. dott. Susanna Terni
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