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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo
N. R.G. 944/2025
Il Presidente delegato per la trattazione degli ATP dott. Rita Paola Terramagra;
nella causa civile iscritta al n. r.g. 944/2025 promossa da:
Parte_1
Contro
Comune di Carini
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti e le note sostitutive dell'udienza del 3 aprile 2025 depositate dalla sola ricorrente,
osserva quanto segue.
dopo avere premesso di essere comproprietaria di un edificio a tre elevazioni fuori Parte_1
terra e che il 9 maggio 2024, all'interno della corte pertinenziale del fabbricato, era crollato un muro costruito dal Comune di Carini nel 1987, ha chiesto disporsi in via d'urgenza l'accertamento dello stato dei luoghi, le cause del crollo del muro, la eventuale messa in sicurezza della parte residua di muro nonché le opere ed il costo necessario per il ripristino del muro crollato e per il suo smaltimento.
Il Comune di Carini non si è costituito.
Il ricorso in esame, da un lato per i frequenti richiami al requisito dell'urgenza dovrebbe qualificarsi come ATP ordinario;
dall'altro l'accenno operato nel solo conclusum alle finalità
conciliative, mai richiamate nel corpo del ricorso, potrebbe indurre ad un riferimento in via subordinata all'art. 696 bis cpc. Orbene, se inteso come ATP ordinario il ricorso è del tutto carente del requisito del periculum in mora, elemento che, trattandosi di misura cautelare deve essere adeguatamente illustrato e comprovato.
Va ricordato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo va dichiarato inammissibile qualora non indichi le ragioni dell'urgenza e della strumentalità con l'azione di merito, come previste dal comma 1 dell'art. 696 c.p.c. e dall'art. 693 c.p.c., richiamato dalla precedente norma.
Le ragioni d'urgenza vanno indicate al fine di consentire al Giudice di valutare la necessità di procedere con rito sommario anziché a cognizione piena.
Invero, il rito ex art. 696 e ss cpc limita le ragioni di difesa del soggetto convenuto e tale compressione è giustificata, nel bilanciamento degli interessi, dalle ragioni d'urgenza. Se tale urgenza, però, non è esplicitata ed allegata, non è consentito restringere, senza giustificazione, i diritti del convenuto e, pertanto, si dovrà procedere con rito ordinario.
Le ragioni della strumentalità sono parimenti fondamentali per conoscere quale sia l'azione di merito che si intende attivare e le ragioni per le quali la domanda viene rivolta nei confronti del soggetto citato. Tale previsione si ricava direttamente dall'art. 693 c.p.c. come richiamato dall'art. 696 c.p.c.
Quanto al periculum, occorre la allegazione, prima ancora che la dimostrazione, che trattandosi di ambiti spaziali sottoposti ad eventi che alterino in modo inarrestabile lo stato dei luoghi o le condizioni delle cose, è altamente verosimile che le situazioni di fatto siano destinate a mutare o a venire meno nel breve tempo, rendendo verosimile il paventato rischio di un'irrimediabile modificazione dei luoghi che renderebbe impossibile, nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario, raccogliere le prove necessarie a sostenere le ragioni della ricorrente.
La ratio dell'ATP risiede quindi nell'intento di impedire l'irrimediabile dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il breve decorso del tempo, possono essere soggetti luoghi o persone fisiche, al fine di preservare quei profili che di fatto sono destinati, per la loro rilevanza, a confluire nel successivo giudizio di merito radicato a tutela dei diritti lesi dalla commissione di un fatto illecito.
Nel caso in esame, nonostante le allegazioni del periculum in mora, non è stato evidenziato dalla ricorrente alcun rischio di dispersione delle fonti di prova, cioè di modifica non più emendabile,
dello stato del luoghi.
Intanto, è la stessa ricorrente, con diffuse ed articolate deduzioni su tale specifico punto, ad evidenziare che la denuncia del fenomeno del crollo del muro, per l'intera costruzione o parti di esso, risale al mese di maggio 2024 parecchi mesi prima del deposito ( avvenuto il 27 gennaio
2025) dell' odierno ricorso, quindi non vi è alcuna prossimità temporale tra il fatto e la presentazione della domanda.
Per altri versi non si comprende, per difetto di allegazione, come possa ravvisarsi un rischio di dispersione dei mezzi di prova, dal momento che la condotta asseritamente lesiva individuata nel crollo del muro si è completamente realizzata e, pertanto, deve escludersi che possa esplicare ulteriori effetti dannosi per la carenza dell'imminenza del pregiudizio.
Né il rischio predetto può ravvisarsi nell'eventualità che crolli l'altra porzione di muro, poiché
l'unica conseguenza astrattamente prevedibile dal collasso della struttura consisterebbe nella permanenza del materiale nella corte pertinenziale del fabbricato della ricorrente, evento che si è
già verificato con il crollo dell'altra parte del muro parecchi mesi fa, per cui valgono le medesime considerazioni.
Né , può ovviamente ovviarsi con lo strumento dell'ATP, che non conduce ad alcun facere specifico, all' eliminazione del materiale con interventi provvisionali, rimedio per il quale può
esperirsi un'azione ordinaria.
E ciò non solo per la troncante considerazione che l'ATP non può comportare alcuna condanna ad un obbligo di facere, ma perché non si comprende quale sia il rischio di una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi rispetto al materiale nelle more del giudizio di merito.
Certamente non integra il periculum la circostanza che l'immobile, a dire della per Pt_1
effetto del crollo del muro, risulterebbe esposto ad eventuali intrusioni da parte di terzi, dal momento che la ricorrente ben può ovviare a tale rischio erigendo un muro a sue spese o ricorrendo ad altri accorgimenti per la cautela della sua proprietà.
Ne segue che i fatti materiali dedotti a sostegno della proposta richiesta di istruzione preventiva possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella appropriata sede processuale di cognizione ordinaria o di volontaria giurisdizione, senza che il decorso del tempo possa di per sè
pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali (non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare,
nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio, gli stessi fatti materiali). Invero,appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose") inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n.496/86).
Ove, il ricorso fosse inquadrabile come art. 696 bis cpc, si osserva che osta all'ammissibilità
dell'istituto il rilievo preliminare ed assorbente della mancata costituzione del resistente.
Invero, com'è noto, la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini,
dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, sicchè può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c., tant'è che orienta verso una composizione non conflittuale della lite, in cui assume primaria rilevanza l'intervento di un terzo neutrale che ha il compito di promuoverla.
E' prevalente in giurisprudenza l'orientamento interpretativo secondo il quale l'istituto conciliativo
ex art. 696 bis c.p.c. appare di assai dubbia procedibilità se la parte resistente, ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo e del provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza rimane contumace. Gli argomenti contro l'ammissibilità dell'istituto nell'ipotesi in premessa sono stati desunti dall'ultimo comma dell'articolo stesso, da cui si ricava che il presupposto operativo per una rituale acquisizione della CTU preventiva nel successivo ed instaurando giudizio di merito è rappresentato da una mancata conciliazione tra “ciascuna parte” che, dunque, se del caso, potrà chiedere la anzidetta trasferibilità dell'ATP conciliativo nel giudizio di merito;
da ciò desumendosi l'impossibilità di ammettere o ritenere procedibile una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in assenza della comparizione di uno dei soggetti coinvolti nella lite instauranda, come è
accaduto nel caso in esame, in cui il Comune, ritualmente citato, non si è costituito.
Invero, le parti, con la costituzione nel procedimento de quo, manifestano in realtà un assenso implicito all'esperibilità delle operazioni peritali, riservandosi all'esito di manifestare la propria disponibilità o meno all'accordo transattivo;
tuttavia, mancando ab origine uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento della fattispecie normativa, non si vede come possa procedersi ugualmente all'assunzione della CTU, dal momento che la partecipazione al procedimento del resistente è requisito essenziale affinché il consulente possa tentare di conciliare le parti e realizzare le finalità per le quali l'istituto è stato concepito: a) funzione deflattiva del contenzioso e conciliativa;
b) in via subordinata, funzione d'istruzione preventiva, dato che l'esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazione) può essere utilizzabile nel successivo giudizio di merito.
In definitiva, va negata la procedibilità della consulenza tecnica a fini conciliativi a fronte della
“contumacia” della parte resistente ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo ex art. 696-bis c.p.c. e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 695 c.p.c.. , atteso che l'assenza ab origine - ancor prima della redazione dell'atto peritale di una delle parti, preclude ogni possibilità
di conciliazione alla luce dei contenuti specifici dell'elaborato tecnico preventivo, venendo meno quel carattere di “strumentalità” alla conciliazione che connota l'istituto de quo.
Né rileva che la contumacia del resistente rimetterebbe alla volontà di quest'ultimo l'operatività
degli effetti conciliativi, trattandosi di un normale rischio di tutte le procedure che si vogliono definire tali laddove la possibile composizione di interessi contrapposti non può prescindere dalla partecipazione e dall'adesione dei soggetti coinvolti.
In difetto dei presupposti dei requisiti previsti dalla legge sia per l'ATP ordinario che per quello conciliativo il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese non essendosi il resistente costituito
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Palermo 7 aprile 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo
N. R.G. 944/2025
Il Presidente delegato per la trattazione degli ATP dott. Rita Paola Terramagra;
nella causa civile iscritta al n. r.g. 944/2025 promossa da:
Parte_1
Contro
Comune di Carini
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti e le note sostitutive dell'udienza del 3 aprile 2025 depositate dalla sola ricorrente,
osserva quanto segue.
dopo avere premesso di essere comproprietaria di un edificio a tre elevazioni fuori Parte_1
terra e che il 9 maggio 2024, all'interno della corte pertinenziale del fabbricato, era crollato un muro costruito dal Comune di Carini nel 1987, ha chiesto disporsi in via d'urgenza l'accertamento dello stato dei luoghi, le cause del crollo del muro, la eventuale messa in sicurezza della parte residua di muro nonché le opere ed il costo necessario per il ripristino del muro crollato e per il suo smaltimento.
Il Comune di Carini non si è costituito.
Il ricorso in esame, da un lato per i frequenti richiami al requisito dell'urgenza dovrebbe qualificarsi come ATP ordinario;
dall'altro l'accenno operato nel solo conclusum alle finalità
conciliative, mai richiamate nel corpo del ricorso, potrebbe indurre ad un riferimento in via subordinata all'art. 696 bis cpc. Orbene, se inteso come ATP ordinario il ricorso è del tutto carente del requisito del periculum in mora, elemento che, trattandosi di misura cautelare deve essere adeguatamente illustrato e comprovato.
Va ricordato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo va dichiarato inammissibile qualora non indichi le ragioni dell'urgenza e della strumentalità con l'azione di merito, come previste dal comma 1 dell'art. 696 c.p.c. e dall'art. 693 c.p.c., richiamato dalla precedente norma.
Le ragioni d'urgenza vanno indicate al fine di consentire al Giudice di valutare la necessità di procedere con rito sommario anziché a cognizione piena.
Invero, il rito ex art. 696 e ss cpc limita le ragioni di difesa del soggetto convenuto e tale compressione è giustificata, nel bilanciamento degli interessi, dalle ragioni d'urgenza. Se tale urgenza, però, non è esplicitata ed allegata, non è consentito restringere, senza giustificazione, i diritti del convenuto e, pertanto, si dovrà procedere con rito ordinario.
Le ragioni della strumentalità sono parimenti fondamentali per conoscere quale sia l'azione di merito che si intende attivare e le ragioni per le quali la domanda viene rivolta nei confronti del soggetto citato. Tale previsione si ricava direttamente dall'art. 693 c.p.c. come richiamato dall'art. 696 c.p.c.
Quanto al periculum, occorre la allegazione, prima ancora che la dimostrazione, che trattandosi di ambiti spaziali sottoposti ad eventi che alterino in modo inarrestabile lo stato dei luoghi o le condizioni delle cose, è altamente verosimile che le situazioni di fatto siano destinate a mutare o a venire meno nel breve tempo, rendendo verosimile il paventato rischio di un'irrimediabile modificazione dei luoghi che renderebbe impossibile, nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario, raccogliere le prove necessarie a sostenere le ragioni della ricorrente.
La ratio dell'ATP risiede quindi nell'intento di impedire l'irrimediabile dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il breve decorso del tempo, possono essere soggetti luoghi o persone fisiche, al fine di preservare quei profili che di fatto sono destinati, per la loro rilevanza, a confluire nel successivo giudizio di merito radicato a tutela dei diritti lesi dalla commissione di un fatto illecito.
Nel caso in esame, nonostante le allegazioni del periculum in mora, non è stato evidenziato dalla ricorrente alcun rischio di dispersione delle fonti di prova, cioè di modifica non più emendabile,
dello stato del luoghi.
Intanto, è la stessa ricorrente, con diffuse ed articolate deduzioni su tale specifico punto, ad evidenziare che la denuncia del fenomeno del crollo del muro, per l'intera costruzione o parti di esso, risale al mese di maggio 2024 parecchi mesi prima del deposito ( avvenuto il 27 gennaio
2025) dell' odierno ricorso, quindi non vi è alcuna prossimità temporale tra il fatto e la presentazione della domanda.
Per altri versi non si comprende, per difetto di allegazione, come possa ravvisarsi un rischio di dispersione dei mezzi di prova, dal momento che la condotta asseritamente lesiva individuata nel crollo del muro si è completamente realizzata e, pertanto, deve escludersi che possa esplicare ulteriori effetti dannosi per la carenza dell'imminenza del pregiudizio.
Né il rischio predetto può ravvisarsi nell'eventualità che crolli l'altra porzione di muro, poiché
l'unica conseguenza astrattamente prevedibile dal collasso della struttura consisterebbe nella permanenza del materiale nella corte pertinenziale del fabbricato della ricorrente, evento che si è
già verificato con il crollo dell'altra parte del muro parecchi mesi fa, per cui valgono le medesime considerazioni.
Né , può ovviamente ovviarsi con lo strumento dell'ATP, che non conduce ad alcun facere specifico, all' eliminazione del materiale con interventi provvisionali, rimedio per il quale può
esperirsi un'azione ordinaria.
E ciò non solo per la troncante considerazione che l'ATP non può comportare alcuna condanna ad un obbligo di facere, ma perché non si comprende quale sia il rischio di una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi rispetto al materiale nelle more del giudizio di merito.
Certamente non integra il periculum la circostanza che l'immobile, a dire della per Pt_1
effetto del crollo del muro, risulterebbe esposto ad eventuali intrusioni da parte di terzi, dal momento che la ricorrente ben può ovviare a tale rischio erigendo un muro a sue spese o ricorrendo ad altri accorgimenti per la cautela della sua proprietà.
Ne segue che i fatti materiali dedotti a sostegno della proposta richiesta di istruzione preventiva possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella appropriata sede processuale di cognizione ordinaria o di volontaria giurisdizione, senza che il decorso del tempo possa di per sè
pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali (non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare,
nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio, gli stessi fatti materiali). Invero,appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose") inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n.496/86).
Ove, il ricorso fosse inquadrabile come art. 696 bis cpc, si osserva che osta all'ammissibilità
dell'istituto il rilievo preliminare ed assorbente della mancata costituzione del resistente.
Invero, com'è noto, la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini,
dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, sicchè può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c., tant'è che orienta verso una composizione non conflittuale della lite, in cui assume primaria rilevanza l'intervento di un terzo neutrale che ha il compito di promuoverla.
E' prevalente in giurisprudenza l'orientamento interpretativo secondo il quale l'istituto conciliativo
ex art. 696 bis c.p.c. appare di assai dubbia procedibilità se la parte resistente, ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo e del provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza rimane contumace. Gli argomenti contro l'ammissibilità dell'istituto nell'ipotesi in premessa sono stati desunti dall'ultimo comma dell'articolo stesso, da cui si ricava che il presupposto operativo per una rituale acquisizione della CTU preventiva nel successivo ed instaurando giudizio di merito è rappresentato da una mancata conciliazione tra “ciascuna parte” che, dunque, se del caso, potrà chiedere la anzidetta trasferibilità dell'ATP conciliativo nel giudizio di merito;
da ciò desumendosi l'impossibilità di ammettere o ritenere procedibile una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in assenza della comparizione di uno dei soggetti coinvolti nella lite instauranda, come è
accaduto nel caso in esame, in cui il Comune, ritualmente citato, non si è costituito.
Invero, le parti, con la costituzione nel procedimento de quo, manifestano in realtà un assenso implicito all'esperibilità delle operazioni peritali, riservandosi all'esito di manifestare la propria disponibilità o meno all'accordo transattivo;
tuttavia, mancando ab origine uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento della fattispecie normativa, non si vede come possa procedersi ugualmente all'assunzione della CTU, dal momento che la partecipazione al procedimento del resistente è requisito essenziale affinché il consulente possa tentare di conciliare le parti e realizzare le finalità per le quali l'istituto è stato concepito: a) funzione deflattiva del contenzioso e conciliativa;
b) in via subordinata, funzione d'istruzione preventiva, dato che l'esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazione) può essere utilizzabile nel successivo giudizio di merito.
In definitiva, va negata la procedibilità della consulenza tecnica a fini conciliativi a fronte della
“contumacia” della parte resistente ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo ex art. 696-bis c.p.c. e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 695 c.p.c.. , atteso che l'assenza ab origine - ancor prima della redazione dell'atto peritale di una delle parti, preclude ogni possibilità
di conciliazione alla luce dei contenuti specifici dell'elaborato tecnico preventivo, venendo meno quel carattere di “strumentalità” alla conciliazione che connota l'istituto de quo.
Né rileva che la contumacia del resistente rimetterebbe alla volontà di quest'ultimo l'operatività
degli effetti conciliativi, trattandosi di un normale rischio di tutte le procedure che si vogliono definire tali laddove la possibile composizione di interessi contrapposti non può prescindere dalla partecipazione e dall'adesione dei soggetti coinvolti.
In difetto dei presupposti dei requisiti previsti dalla legge sia per l'ATP ordinario che per quello conciliativo il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese non essendosi il resistente costituito
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Palermo 7 aprile 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra