Articolo 7 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 febbraio 1948
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Versione
25 aprile 1976
Art. 7.
La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche', di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente ((entro tre giorni)) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Entrata in vigore il 25 aprile 1976