Art. 7.
La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche', di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente ((entro tre giorni)) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche', di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente ((entro tre giorni)) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.