CASS
Sentenza 5 dicembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/12/2023, n. 48410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48410 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TR MO nato a [...] il [...] DELLA OR LUIGI nato a [...] il [...] DE OM IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2023 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 48410 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letti ricorsi proposti con un unico atto da RA NT, De AS SC e EL CO IG;
letta /a memoria di parte civile;
rilevato che è pervenuta remissione di querela con relativa accettazione;
considerato che, secondo il costante insegnamento della CO di cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv. 227681 - 01). Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art.129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 48410 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letti ricorsi proposti con un unico atto da RA NT, De AS SC e EL CO IG;
letta /a memoria di parte civile;
rilevato che è pervenuta remissione di querela con relativa accettazione;
considerato che, secondo il costante insegnamento della CO di cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv. 227681 - 01). Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art.129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 novembre 2023.