Articolo 696 quinquies del Codice di procedura penale
Articolo 696 quaterArticolo 696 sexies
Versione
31 ottobre 2017
Art. 696-quinquies. (( (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri). )) (( 1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente