Art. 696-quinquies. (( (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri). )) (( 1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. ))
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31 ottobre 2017
31 ottobre 2017
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- 1. Riconoscimento delle sentenze penali straniereMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 4 settembre 2021
[…] Inoltre, a norma dell'art. 696-quinquies c.p.p., il riconoscimento delle decisioni straniere (provenienti da Stati comunitari) da parte dell'autorità giudiziaria italiana è effettuato senza che sia possibile sindacarne le ragioni di merito, salvo diversa previsione. […]
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Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. pen., sez. feriale, sentenza 12/08/2022, n. 31031Provvedimento: […] In tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (di recepinnento della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008), l'Autorità di esecuzione non può sottoporre la decisione da riconoscere ad un controllo di merito, ovvero contestarla nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in via generale, le è precluso dall'art. 696- quinquies cod. proc. pen. e che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti autorità dello Stato di emissione (Sez.6, n. 13169 del 03/03/2022, Rv. 283140). […]Leggi di più...
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