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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/08/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente rel.
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 541/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio tra
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Michele Bufi, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. Galantino Dario, giusta mandato in atti Controparte_1
resistente
Conclusioni come da verbale udienza del 10.7.2025.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 15.2.2024 la sig.ra premetteva: Parte_1
-che in data 15 dicembre 2001 in Bisceglie la stessa contraeva matrimonio concordatario con , Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Bisceglie al n. 230 p II serie A per l'anno 2001;
- che da tale unione nascevano tre figli: (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Per_1 Per_2
13.7.2005) e (nato a [...] il [...]); Per_3
- che con sentenza n. 99/2022 r.g. 3501/2021, pubblicata il 17.01.2022, il Tribunale di Trani in composizione collegiale dichiarava cessati gli effetti civili del detto matrimonio concordatario, con cui è stato posto a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli e , essendo stata collocata Per_2 Per_3 Per_1 presso il padre, un assegno mensile di €. 440,00 (€. 220,00 per ciascun figlio), con onere di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia , con sé convivente, e con versamento in favore della ricorrente Per_1
a titolo di mantenimento della somma mensile di € 110,00;
-che con provvedimento n. cron. 5426/2022 del 28.11.2022, il Tribunale di Trani, su istanza congiunta delle parti, disponeva la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 99/2022 emessa dal Tribunale di Trani in data 17.1.2022, prevedendo che i figli della coppia venivano collocati presso il padre, al quale veniva assegnata la casa coniugale di via Carrara del Carro n. 70/B; veniva altresì previsto un importo, a carico della sig.ra di €. 260,00 quale contributo per il Pt_1 mantenimento di e (€. 130,00 per ciascuno di essi); mentre veniva posto a carico del sig. Per_2 Per_3
il mantenimento di , figlia maggiorenne, già con sé convivente;
CP_1 Per_1
-che, a parziale modifica delle condizioni contenute nell'accordo depositato il 7.10.2022, come ratificato nel provvedimento n. Cron. 5426/2022 del 28.11.2022, la ricorrente chiedeva disporre l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del minore , con collocazione prevalente dello stesso con il padre, presso la casa Per_3 coniugale, con previsione di diritti di visita ed incontri come da piano genitoriale indicato;
disporre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia il pagamento, in favore della sig.ra CP_1 Per_2
, della somma mensile di €. 300,00, rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, Pt_1 nonché la partecipazione, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche specialistiche e di quelle straordinarie, con espresso rinvio al protocollo adottato dal Tribunale di Trani in data 11/01/2024; con conferma delle restanti pattuizioni previste con l'accordo depositato il 7.10.2022, ivi compreso il pagamento,
a carico della sig.ra , dell'importo (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT) di €. 130,00 Pt_1 quale contributo per il mantenimento del minore , oltre alla partecipazione nella misura del 50% dele Per_3 spese mediche e specialistiche.
Si costituiva il sig. il quale chiedeva il rigetto della domanda di maggiorazione dell'assegno Controparte_1 di mantenimento proposta dei confronti del sig. ; in via subordinata, chiedeva disporre a carico della CP_1 il pagamento, in favore del sig. , della somma mensile di € 300,00 per il mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio , oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese per spese mediche specialistiche e Per_3 straordinarie.
All'udienza del 13.6.2024 le parti chiedevano un rinvio della causa, dando atto della pendenza di trattative per il bonario componimento della stessa.
Invero, in data 16.5.2025 le parti depositavano convenzione, ritualmente sottoscritta dalle stesse e anche per autentica dai loro difensori, chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di cui alla ridetta convenzione, che prevedeva in sintesi l'eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , in quanto economicamente indipendente, il contributo da versare alla madre per il Per_1 mantenimento dei figli e a carico del padre dell'importo di euro 130,00 mensili ciascuno, oltre Per_2 Per_3 aggiornamento istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il
Coa Trani;
nessun assegno per il mantenimento reciproco delle parti, in quanto indipendenti economicamente.
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della modifica richiesta, non sussistendo violazione di norme imperative e/o inderogabili, la domanda va accolta.
Atteso l'andamento dei fatti di causa, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sul ricorso emarginato, depositato in data 15.2.2024, così provvede: in accoglimento del ricorso suddetto, dispone la modificazione delle condizioni contenute nella sentenza civile di divorzio n. 99/2022 emessa dal Tribunale di Trani in data 17.1.2022, come già modificate con provvedimento n. cron. 5426/2022 del 28.11.2022, nei termini di cui alla convenzione depositata il 16.5.2025, che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta.
Spese compensate.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente rel.
Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente rel.
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 541/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio tra
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Michele Bufi, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. Galantino Dario, giusta mandato in atti Controparte_1
resistente
Conclusioni come da verbale udienza del 10.7.2025.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 15.2.2024 la sig.ra premetteva: Parte_1
-che in data 15 dicembre 2001 in Bisceglie la stessa contraeva matrimonio concordatario con , Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Bisceglie al n. 230 p II serie A per l'anno 2001;
- che da tale unione nascevano tre figli: (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Per_1 Per_2
13.7.2005) e (nato a [...] il [...]); Per_3
- che con sentenza n. 99/2022 r.g. 3501/2021, pubblicata il 17.01.2022, il Tribunale di Trani in composizione collegiale dichiarava cessati gli effetti civili del detto matrimonio concordatario, con cui è stato posto a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli e , essendo stata collocata Per_2 Per_3 Per_1 presso il padre, un assegno mensile di €. 440,00 (€. 220,00 per ciascun figlio), con onere di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia , con sé convivente, e con versamento in favore della ricorrente Per_1
a titolo di mantenimento della somma mensile di € 110,00;
-che con provvedimento n. cron. 5426/2022 del 28.11.2022, il Tribunale di Trani, su istanza congiunta delle parti, disponeva la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 99/2022 emessa dal Tribunale di Trani in data 17.1.2022, prevedendo che i figli della coppia venivano collocati presso il padre, al quale veniva assegnata la casa coniugale di via Carrara del Carro n. 70/B; veniva altresì previsto un importo, a carico della sig.ra di €. 260,00 quale contributo per il Pt_1 mantenimento di e (€. 130,00 per ciascuno di essi); mentre veniva posto a carico del sig. Per_2 Per_3
il mantenimento di , figlia maggiorenne, già con sé convivente;
CP_1 Per_1
-che, a parziale modifica delle condizioni contenute nell'accordo depositato il 7.10.2022, come ratificato nel provvedimento n. Cron. 5426/2022 del 28.11.2022, la ricorrente chiedeva disporre l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del minore , con collocazione prevalente dello stesso con il padre, presso la casa Per_3 coniugale, con previsione di diritti di visita ed incontri come da piano genitoriale indicato;
disporre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia il pagamento, in favore della sig.ra CP_1 Per_2
, della somma mensile di €. 300,00, rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, Pt_1 nonché la partecipazione, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche specialistiche e di quelle straordinarie, con espresso rinvio al protocollo adottato dal Tribunale di Trani in data 11/01/2024; con conferma delle restanti pattuizioni previste con l'accordo depositato il 7.10.2022, ivi compreso il pagamento,
a carico della sig.ra , dell'importo (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT) di €. 130,00 Pt_1 quale contributo per il mantenimento del minore , oltre alla partecipazione nella misura del 50% dele Per_3 spese mediche e specialistiche.
Si costituiva il sig. il quale chiedeva il rigetto della domanda di maggiorazione dell'assegno Controparte_1 di mantenimento proposta dei confronti del sig. ; in via subordinata, chiedeva disporre a carico della CP_1 il pagamento, in favore del sig. , della somma mensile di € 300,00 per il mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio , oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese per spese mediche specialistiche e Per_3 straordinarie.
All'udienza del 13.6.2024 le parti chiedevano un rinvio della causa, dando atto della pendenza di trattative per il bonario componimento della stessa.
Invero, in data 16.5.2025 le parti depositavano convenzione, ritualmente sottoscritta dalle stesse e anche per autentica dai loro difensori, chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di cui alla ridetta convenzione, che prevedeva in sintesi l'eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , in quanto economicamente indipendente, il contributo da versare alla madre per il Per_1 mantenimento dei figli e a carico del padre dell'importo di euro 130,00 mensili ciascuno, oltre Per_2 Per_3 aggiornamento istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il
Coa Trani;
nessun assegno per il mantenimento reciproco delle parti, in quanto indipendenti economicamente.
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della modifica richiesta, non sussistendo violazione di norme imperative e/o inderogabili, la domanda va accolta.
Atteso l'andamento dei fatti di causa, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sul ricorso emarginato, depositato in data 15.2.2024, così provvede: in accoglimento del ricorso suddetto, dispone la modificazione delle condizioni contenute nella sentenza civile di divorzio n. 99/2022 emessa dal Tribunale di Trani in data 17.1.2022, come già modificate con provvedimento n. cron. 5426/2022 del 28.11.2022, nei termini di cui alla convenzione depositata il 16.5.2025, che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta.
Spese compensate.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente rel.
Dott. Laura Cantore