Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3510 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3510/2024, promossa con ricorso depositato il 10/7/2024 da:
1) Parte_1 nato a: Nicosia (EN) il 9.1.1970
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Guido Baroni e Laura Depalma
e
2) Parte_2 nata a: Cuggiono (MI) il 1.4.1969
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Guido Baroni e Laura Depalma
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castano Primo (MI), in data 20.9.1997
(anno 1997 atto n. 30 parte II serie A)
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
- (c.f.: ) nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
- (c.f.: ) nato a [...] il [...]. Parte_4 C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.7.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento di deposito del presente ricorso, ad eccezione di quanto diversamente espressamente specificato;
2. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa familiare sita in Castano Primo (MI), Via F. Baracca 25, continuerà ad essere assegnata alla IG.ra con quanto l'arreda, che continuerà ad abitarla con Parte_2
i figli, (maggiorenne economicamente non autosufficiente) e Pt_3 Pt_4
(maggiorenne economicamente non autosufficiente), mentre il IG. Parte_1 trasferirà la propria residenza altrove;
4. il IG. , successivamente al deposito del presente ricorso, si impegna a Pt_1 trasferire alla IG.ra mediante sottoscrizione di apposito atto notarile, la Pt_2 propria quota di proprietà pari al 50% della casa familiare - identificata catastalmente al Foglio 19 Particella 333 Sub. 7, piano 2, Cat. A/2 classe 1 vani 5.5 - nonché del box auto annesso - identificato catastalmente al Foglio 19 Particella 333
Sub. 13, piano S1, Cat. C/6 classe 6 m225 - avvalendosi dei relativi benefici fiscali;
i costi e gli oneri notarili necessari e connessi alla stipula dell'atto di trasferimento di proprietà dell'immobile saranno interamente posti a carico della IG.ra Pt_2
5. il trasferimento di quota di proprietà di cui al punto che precede avrà luogo dietro corrispettivo stabilito concordemente dalla Parti nel prezzo di € 50.000,00; la IG.ra si impegna a versare tale somma, a favore del IG. , in tre tranche di Pt_2 Pt_1 diverso ammontare e ciò tramite bonifico bancario:
i. la IG.ra verserà € 5.000,00 al IG. al momento di effettivo Pt_2 Pt_1 pensionamento di quest'ultimo;
ii. la IG.ra verserà € 25.000,00 al IG. al momento in cui alla prima, Pt_2 Pt_1 dopo il proprio pensionamento, sarà erogata l'indennità di fine servizio (TFS);
Pag. 2 di 8 iii. trascorsi 4 anni dal pagamento della seconda rata di pagamento, la IG.ra Pt_2 verserà al IG. i residui € 20.000,00; Pt_1
6. le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile saranno divise al 50% tra le Parti sino al momento dell'effettiva uscita dalla casa coniugale da parte del IG.
, successivamente, tali spese, saranno poste esclusivamente in capo alla Pt_1
IG.ra Pt_2
7. la IG.ra si impegna, al momento dell'uscita dalla casa coniugale del IG. Pt_2
, a richiedere la voltura, a proprio nome, della tassa sui rifiuti, dell'utenza Pt_1 legata alla linea internet/telefonica “Vodafone” nonché di quella legata al sistema Telepass, delle quali, ad oggi, risulta unico intestatario il IG. ; Pt_1
8. le Parti sono cointestatarie del conto corrente n. 07522/1000/00005106 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo, i cui saldi degli ultimi tre anni sono i seguenti (sub doc. 11):
• al 31.12.2021: € 9.314,30;
• al 31.12.2022: € 8.931,72;
• al 31.12.2023: € 20.792,09;
9. la IG.ra è, altresì, intestataria in via esclusiva del conto corrente n. Pt_2
1000/00009511, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo filiale 7522 di Castano Primo
(MI), e ciò a far data dal mese di maggio 2024 ed il cui saldo attivo al 02.07.2024 è pari ad € 15.852,00;
10. dalle dichiarazioni 730 svolte congiuntamente dalle Parti i redditi riferiti all'ultimo triennio risultano essere i seguenti: (sub doc. 12)
• redditi anno 2020: € 20.106,00 netti per la IG.ra ed € 18.123,00 netti Pt_2 per il IG. ; Pt_1
• redditi anno 2021: € 20.586,00 netti per la IG.ra ed € 18.786,00 netti Pt_2 per il IG. ; Pt_1
• redditi anno 2022: € 22.568,00 netti per la IG.ra ed € 21.957,00 netti Pt_2 per il IG. ; Pt_1
11. la IG.ra risulta essere proprietaria dei seguenti autoveicoli (sub doc. 13): Pt_2
• tg. X97J9C; Controparte_1
Co
• KGB10H KGB10L AHMRKW tg. DW134DS; CP_2
Pag. 3 di 8 il IG. risulta essere proprietario del seguente autoveicolo (sub sempre doc. 14): Pt_1
CLIO tg. FA053CL; CP_3 C.F._6
12. le Parti si impegnano, dal momento di effettiva uscita del IG. dalla casa Pt_1 familiare, a far richiesta di chiusura del conto corrente cointestato n.
07522/1000/00005106, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo, suddividendo nella misura del 50 % l'ammontare su di esso residuo;
contestualmente, il IG. Pt_1 provvederà all'apertura di un nuovo conto corrente personale, ove far confluire il proprio stipendio nonché i rimborsi relativi ai benefici fiscali connessi alle ristrutturazioni della casa coniugale;
13. la figlia ed il figlio , seppur maggiorenni ma non Parte_3 Parte_4 ancora autosufficienti, continueranno a vivere presso la madre nella già casa familiare sita in Castano Primo (MI), Via F. Baracca, 25;
14. il IG. si impegna a versare, ogni mese in favore dei figli, entrambi non Pt_1 ancora economicamente autosufficienti, un contributo al mantenimento ordinario dell'importo complessivo pari ad € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, salvo diverso accordo sopravvenuto tra le Parti. Tale importo verrà versato, entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale 7522 di Castano Primo (MI), intestato alla IG.ra , codice IBAN: [...] o secondo Parte_2 le modalità ritenute più comode tra le Parti;
15. le Parti si danno reciprocamente atto che il IG. , al momento del deposito del Pt_1 presente ricorso, ha già versato sul conto corrente intestato alla IG.ra la Pt_2 somma complessiva di € 7.200,00 e ciò a titolo di anticipo sul contributo al mantenimento ordinario di cui al punto che precede, corrispondente a n. 24 mensilità di contributo;
16. il IG. , pertanto, inizierà a versare il predetto contributo, nei termini e Pt_1 modalità di cui al precedente punto 14, solo a fare data dal mese di luglio 2026;
17. il IG. si impegna, altresì, a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese Pt_1 Pt_2 straordinarie dalla Stessa sostenute ed anticipate in favore dei figli (salvo casi eccezionali in cui, per motivi di necessità ed urgenza, le spese straordinarie vengano anticipate dal IG. e, quindi, rimborsate nella quota del 50% dalla IG.ra Pt_1
e ciò dietro la presentazione di apposita documentazione certificativa, se Pt_2 richiesta, così come indicato nel Protocollo di Milano del 22.11.2017, di cui si riporta integralmente il contenuto: - spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pag. 4 di 8 d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche o oculistiche presso strutture private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione o
WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
18. le Parti concordano che con il raggiungimento dell'autosufficienza economica di uno dei figli, l'importo di € 300 verrà decurtato della metà - pari ad € 150,00 – o del
Pag. 5 di 8 tutto eliminato nel caso in cui entrambi i figli dovessero rendersi economicamente autosufficienti;
19. il IG. si impegna a versare ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_1 corrente intestato alla IG.ra meglio identificato al precedente punto 9, o Pt_2 secondo le modalità ritenute più comode tra le Parti, la quota parte corrispondente al
50 % della rata mensile per il rimborso del prestito, interamente intestato alla IG.ra
“XME PRESTITO FACILE TASSO FISSO” nr. 15388796 (nr. Prestito Pt_2 collegata al contratto 0702015388748) pari ad € 135,43 mensili (cfr doc. 7) e ciò sino alla sua scadenza contrattuale;
20. allo stesso modo, il IG. si impegna a versare ogni mese, nelle stesse Pt_1 modalità previste al punto che precede, la quota parte corrispondente al 50 % della rata mensile per il rimborso del prestito, interamente intestato alla IG.ra
[...]
(rapporto nr. 00/58820686) pari ad € 30,22 Parte_5 mensili e ciò sino alla scadenza contrattualmente prevista (cfr doc. 8);
21. la IG.ra si impegna a trasferire l'importo complessivo di € 4.500,00 – frutto Pt_2 dell'investimento assicurativo “INTEMPO” (polizza nr. 3213310), Banca Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A. (cfr doc. 9) - sul conto corrente di n. Pt_3
07522/1000/00006147;
22. la IG.ra amministrerà il fondo di investimento azionario/obbligazionario Pt_2
“EQUITY PLANET – R” (rubrica fondi nr. 07522/3100/19651331) - sottoscritto a far data dal 25.05.2022 presso la Banca Intesa Sanpaolo e collegato, ad oggi, al conto corrente intestato alla IG.ra e meglio identificato al punto 9 – Pt_2 nell'interesse del figlio e ciò sino al momento in cui detto fondo, Pt_4 eventualmente, raggiunga il controvalore complessivo di € 4.500,00. Il IG. , Pt_1 contestualmente, si impegna a versare ogni mese alla IG.ra l'importo Pt_2 complessivo di € 50,00, corrispondente al 50 % dell'investimento mensilmente effettuato dalla Stessa;
23. nella eventualità in cui venga raggiunto il sopraccitato importo di € 4.500,00 e, in ogni caso, entro il momento in cui si iscriverà al percorso di studi universitari Pt_4
(o simili) da lui prescelto, il controvalore complessivo del fondo di investimento azionario/obbligazionario “EQUITY PLANET – R” sarà interamente trasferito dalla
IG.ra sul conto corrente n. 07522/1000/00006148 intestato a Pt_2 Pt_4
Contestualmente, cesserà l'onere per il IG. di corrispondere alla IG.ra Pt_1
l'importo di € 50,00 di cui sopra;
Pt_2
24. la IG.ra si impegna, nel mese di luglio di ogni anno e sino al 2033, a versare Pt_2 sul conto corrente del IG. l'importo complessivo di € 103,68 corrispondente Pt_1
Pag. 6 di 8 al 50 % del rimborso spettante alle Parti in virtù dei benefici fiscali connessi all'
“Ecobonus caldaia”, integralmente accreditato sul conto corrente della IG.ra Pt_2
25. la IG.ra si impegna a far richiesta del 100% dell'assegno unico il quale verrà Pt_2 percepito interamente dalla Stessa, mentre il IG. rinuncia a presentare la Pt_1 relativa richiesta;
26. le restanti detrazioni fiscali connesse al mantenimento dei figli verranno effettuate ed usufruite nella misura del 50 % da ciascun genitore;
27. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendente, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
28. i coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti, pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
29. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
30. i coniugi si danno, reciprocamente, assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, nonché a qualsiasi documento d'identità, valido per l'espatrio, relativo al figlio minore;
31. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio;
32. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte ex art. 473–bis 51 c.2 c.p.c. nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra citate;
33. le Parti dichiarano congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis 12 c.p.c. 3° e 4° comma.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
20.9.1997 in Castano Primo (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Castano Primo (MI) - (anno 1997, atto n. 30, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____30.4.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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