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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/03/2025, alle ore 10.00, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 4656/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alberto TURRISI, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per il ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna RIZZO per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.13 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
1
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
4656 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 Addì ______________
Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò ______________________ Turrisi 38/A; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_3 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 1, L.104/92.
2
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'assegno mensile di assistenza, in quanto invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 77%, a decorrere da Aprile 2024.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara che la stessa si trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma
1, L.104/92.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_2
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma
3 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa
(13/04/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva CP_2
per il rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 61%, ma riconoscendo le condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma
1 della L.104/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
26/03/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate CP_2
dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/03/2025, la causa
è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da esiti intervento chirurgico ACDF C3-C4 C4-C5 con artrodesi posteriore
[...]
C4-C5 per spondilosi cervicale con mielopatia, spondilodiscoartrosi lombo-sacrale ad incidenza
funzionale, esiti di frattura epifisi prossimale omero dx trattata chirurgicamente e ha concluso che, per tali affezioni, la stessa possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il
4 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, in quanto invalida nella misura del
77%, a decorrere da Aprile 2024, epoca della frattura epifisi prossimale omero dx trattata
chirurgicamente, ulteriormente incidente sul complesso invalidante.
Le suddette conclusioni, difformi, per quanto riguarda il grado di invalidità, da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio ( del resto ancorate a una valutazione medico legale di epoca anteriore ) nonchè quelle relative alle condizioni di disabilità previste dall'art. 3, comma 1, della legge 104/92, già riconosciute in occasione della consulenza depositata per la fase di atp, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente, in relazione ai requisiti sanitari per l'assegno mensile, va parzialmente accolta, dichiarando che
è in possesso dei medesimi, soltanto a decorrere da Aprile 24, Parte_1
rigettandola per il periodo anteriore.
Va altresì dichiarato che la stessa si trova, altresì, nelle condizioni di cui all'art.
3, comma 1, L. 104/92, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa
(13/04/2023).
Considerato l'esito globale della lite e l'epoca di decorrenza dello stato di invalidità, successiva alla data di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
5
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/03/2025, alle ore 10.00, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 4656/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alberto TURRISI, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per il ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna RIZZO per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.13 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
1
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
4656 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 Addì ______________
Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò ______________________ Turrisi 38/A; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_3 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 1, L.104/92.
2
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'assegno mensile di assistenza, in quanto invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 77%, a decorrere da Aprile 2024.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara che la stessa si trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma
1, L.104/92.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_2
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma
3 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa
(13/04/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva CP_2
per il rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 61%, ma riconoscendo le condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma
1 della L.104/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
26/03/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate CP_2
dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/03/2025, la causa
è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da esiti intervento chirurgico ACDF C3-C4 C4-C5 con artrodesi posteriore
[...]
C4-C5 per spondilosi cervicale con mielopatia, spondilodiscoartrosi lombo-sacrale ad incidenza
funzionale, esiti di frattura epifisi prossimale omero dx trattata chirurgicamente e ha concluso che, per tali affezioni, la stessa possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il
4 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, in quanto invalida nella misura del
77%, a decorrere da Aprile 2024, epoca della frattura epifisi prossimale omero dx trattata
chirurgicamente, ulteriormente incidente sul complesso invalidante.
Le suddette conclusioni, difformi, per quanto riguarda il grado di invalidità, da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio ( del resto ancorate a una valutazione medico legale di epoca anteriore ) nonchè quelle relative alle condizioni di disabilità previste dall'art. 3, comma 1, della legge 104/92, già riconosciute in occasione della consulenza depositata per la fase di atp, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente, in relazione ai requisiti sanitari per l'assegno mensile, va parzialmente accolta, dichiarando che
è in possesso dei medesimi, soltanto a decorrere da Aprile 24, Parte_1
rigettandola per il periodo anteriore.
Va altresì dichiarato che la stessa si trova, altresì, nelle condizioni di cui all'art.
3, comma 1, L. 104/92, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa
(13/04/2023).
Considerato l'esito globale della lite e l'epoca di decorrenza dello stato di invalidità, successiva alla data di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
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P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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