Art. 88. Indennita' di servizio notturno e festivo 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500.
2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario. (( 3 )) -------------- AGGIORNAMENTO(3) Il D.P.R. 4 agosto 1990 n. 335 (con l'art. 48 ) ha disposto che "A decorrere del 1 ottobre 1990, l'indennita' oraria di cui all' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in L. 1.800 ".
2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario. (( 3 )) -------------- AGGIORNAMENTO(3) Il D.P.R. 4 agosto 1990 n. 335 (con l'art. 48 ) ha disposto che "A decorrere del 1 ottobre 1990, l'indennita' oraria di cui all' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in L. 1.800 ".