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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2210/2023 R.G. avente ad oggetto: responsabilità medica TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Liberato Mazzola e Parte_1 dall'avvocato Daniela Maria Carrella, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 261; ATTRICE E
, in persona del direttore generale Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Roberto Bocchini presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Via Filangieri n. 21 CONVENUTA E in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Gianluca Biancamano TERZA CHIAMATA IN CAUSA
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in Parte_1 giudizio l' e Controparte_1 Controparte_2 affinché accertasse la responsabilità della prima nella causazione delle lesioni patite da parte attrice e, per l'effetto, condannarle, in solido e ciascuna per il proprio titolo, al risarcimento dei danni patiti. A tal fine, parte attrice ha premesso che il 31.8.2018, a causa di forti disturbi ginecologici e ostetrici, accedeva presso il presidio ospedaliero di Vico Equense con la seguente diagnosi d'ingresso “metrorragia- aborto interno con aspetto irregolare trofoblastica”. In seguito, veniva dimessa con la seguente prescrizione
“si consiglia dh per revisione cavità uterina ed esame istologico per escludere eventuale malattia trofoblastica della gravidanza”. Parte attrice ha dedotto che, a partire da quel momento, si recava presso il nosocomio di Vico Equense reiterate volte, a causa di forti dolori, e il giorno 3.9.2018 veniva ricoverata per essere sottoposta a intervento chirurgico di raschiamento per “aborto ritenuto”; in occasione dell'intervento, veniva prelevato materiale per un esame istologico, il cui esito gli veniva comunicato informalmente da un conoscente tramite messaggio whatsapp ove apprendeva
“l'assenza di villi coriali;
endometrio devidualizzato in ambito regolare”. All'esito dell'intervento di raschiamento, parte attrice veniva dimessa in data 8.9.2018, senza alcuna prescrizione di terapia domiciliare. In data 10.9.2018 parte attrice si recava nuovamente presso il nosocomio e veniva constatato ulteriore incremento del Betahcg, ma anche in tale circostanza i sanitari non rilevavano tracce di gravidanza extrauterina. Successivamente, il 13.9.2018 i sanitari prospettavano alla paziente un ulteriore ricovero per revisione della cavità. Non convinta della diagnosi prospettata, parte attrice decideva di non sottoporsi al secondo intervento. Tuttavia, in data 17.09.2018 veniva effettuata un'ecografia dalla quale non veniva rilevata alcuna gravidanza extrauterina. Ha dedotto altresì che il giorno 17.09.2018 si recava presso il pronto soccorso ostetrico “Gemelli”, ubicato in Roma, accedendo con codice giallo con diagnosi di gravidanza tubarica sx di 9 sett + 6 gg, pratica betahcg 9849 - eco in sede parauterina sx adesa al viscere uterino, massa ovalare a margini regolari ed ecoistruttura disomogenea delle dimensioni di 39.27 mm con anello iperecogeno attorno ad una area centrale ipoecogena”. Il giorno seguente, sempre presso il la paziente veniva Controparte_3 sottoposta all'intervento di “salpingectomia con rimozione di gravidanza tubarica”. II 19.9.2018 parte attrice veniva dimessa dal di Roma con la Controparte_3 prescrizione della terapia farmacologica domiciliare della durata di giorni dieci. Ha rappresentato, infine, che le sofferenze psico-fisiche patite, nel corso della degenza post- operatoria e della convalescenza, l'hanno spinta ad intraprendere un adeguato percorso terapeutico. Nel costituirsi in giudizio , ha eccepito in via preliminare la Controparte_4 nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda attorea ne ha chiesto il rigetto. Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda 2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione Contr sollevata dalla convenuta Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019). Nel caso di specie, essendo possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa di parte attrice, ne consegue che non può ritenersi sussistente la dedotta nullità.
3. Sempre in via preliminare, va dichiarata la carenza di titolarità attiva in capo all'attrice con riferimento alla domanda formulata in via diretta nei confronti di
Controparte_2
Come è noto, l'art. 12 L. 24/2017 prevede che “il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”. Sennonché, detta disposizione non può ancora dispiegare la propria efficacia, in quanto subordinata dall'art. 12, comma 6, l. 24/2017 all'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 10, co. VI, che allo stato non risulta emanato. Ne consegue che l'attrice non hanno titolo per proporre la propria domanda in via diretta nei confronti della impresa di assicurazione e che, poiché nel caso di Cont specie non ha formulato alcuna domanda di garanzia nei confronti CP_1 della propria impresa di assicurazione, restano assorbite tutte le eccezioni formulate da quest'ultima in merito ai limiti della copertura.
4. Nel merito, quanto alla disciplina applicabile, la fattispecie in esame rientra senza dubbio nell'ambito applicativo della legge del 17.3.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore in data 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla emanazione della cd. legge DU (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria. In base al dettato dell'art. 7 della menzionata legge, “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché' attraverso la telemedicina”; “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
2.1. Riportando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la parte attrice abbia adempiuto, sulla base della documentazione medica versata in atti, all'onere di provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del personale medico operante presso il Pronto Soccorso del Plesso di Vico Equense e i danni riportati in conseguenza dell'intervento chirurgico di raschiamento per “Aborto ritenuto”. La c.t.u. espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha poi offerto un valido supporto tecnico ai fini della decisione. In particolare, il collegio peritale ha evidenziato che ricorrono profili di responsabilità professionale per imprudenza e negligenza a carico dei sanitari che ebbero in cura . Parte_1
Gli ausiliari, nell'analizzare i tratti della gravidanza extrauterina, hanno affermato che la terapia medica offre la possibilità di trattarla mediante un farmaco denominato “metrotrexate”, che consente di evitare l'intervento chirurgico. Ebbene, applicando le Linee guida della Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica, in vigore all'epoca dei fatti, il c.t.u. ha rilevato precise responsabilità professionali a carico dell'equipe ostetrico - ginecologica del
“da riferirsi alla iniziale omessa diagnosi Controparte_5 clinico – strumentale della gravidanza tubarica sinistra in atto in occasione del primo ricovero senza aver effettuato e/o approfondito le risultanze di tutti gli accertamenti di laboratorio e strumentali previsti e riconosciuti dai protocolli e dalle linee guida in Ostetricia e Ginecologia, a semplice e praticamente inutile revisione cavitaria uterina”. I cc.tt.uu., dunque, hanno constato la sussistenza di un'incidenza causale della condotta dei sanitari, sostanziatasi nell'errata/omessa diagnosi di gravidanza extrauterina, e l'intervento chirurgico di salpingectomia sinistra per via laparascopica. Viepiù, gli ausiliari hanno evidenziato che dalle complicazioni manifestatesi e dalla menomazione stabilizzatasi “sono residuate delle sequele soggettive ed obiettive clinico-funzionali, su riportate e confortate anche dalla documentazione sanitaria allegata agli atti, che per essere ancora apprezzabili, a notevole distanza di tempo dall'intervento chirurgico stesso, possono ormai essere considerate come stabilizzate ed inemendabili. Esse, allo stato attuale, devono essere valutate alla stregua di veri postumi invalidanti a carattere permanente, con un tasso tabellare globale, se si tiene conto della reale incidenza della menomazione residuata sulla complessiva integrità psicofisica ed estetica del soggetto, in riferimento anche alla sua sfera individuale e relazionale nonché all'espletamento delle normali attività quotidiane della stessa, del cinque per cento. Tale invalidità permanente appare comunque incidere esclusivamente sull'integrità psicofisica ed estetica del soggetto (c.d. danno biologico), senza apprezzabile compromissione della capacità lavorativa specifica della stessa, di professione informatrice scientifica”. In risposta alle osservazioni critiche mosse dal c.t.p. della convenuta, gli ausiliari hanno sottolineato che, come riportato dalle Linee Guida SIEOG (2015), valide all'epoca dei fatti e riportate nell'elaborato peritale, la diagnosi di GEU va sospettata quando non si visualizza la camera gestazionale in utero con valori di Bhcg superiori ai 1500 mUI/ml e quindi, nel caso in esame, tale sospetto già doveva essere posto nei primi accessi della in pronto soccorso;
anzi, in Pt_1 entrambi i casi addirittura si faceva già diagnosi di “aborto interno” e successivamente di “gravidanza non evolutiva”; inoltre, è da sottolineare che il sospetto di GEU non è mai stato posto dai Sanitari nonostante non si vedesse durante l'esame ecografico chiaramente la camera gestazionale in utero e che nei referti ecografici non venissero esaminati gli annessi uterini (tube ed ovaia) come invece si sarebbe dovuto fare. Per quanto riguarda l'integrità della tuba, aggiungono che, se i sanitari avessero diagnosticato la GEU tempestivamente, vi erano i requisiti per tentare un intervento chirurgico di tipo conservativo come riportato dalle Linee Guida presenti nell'elaborato peritale, ferma restando la valutazione successiva dell'integrità anatomo-funzionale della tuba. Inoltre, in conseguenza di tale erronea diagnosi iniziale fu Parte_1 sottoposta inutilmente ad una revisione cavitaria strumentale con conseguente traumatismo a carico della cavità uterina. Infine, la decisione di dimissione volontaria della paziente scaturisce proprio dalla necessità della stessa di rivolgersi ad altra Struttura Sanitaria, in mancanza di un diagnosi certa dopo vari controlli ambulatoriali e di pronto soccorso e, addirittura, dopo un intervento di revisione cavitaria strumentale. In definitiva, condividendo le conclusioni dei cc.tt.uu., devono ritenersi sussistenti profili di responsabilità sanitaria nel trattamento cui fu sottoposta l'attrice, essendo emerso un profilo d'imprudenza nel dimettere una paziente in preda a intenso dolore addominale e di negligenza per aver omesso una diagnosi corretta che avrebbe consentito un intervento conservativo su una delle tube.
5. In merito alla quantificazione del pregiudizio patito da , Parte_1 dalla espletata consulenza medico-legale, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultato che in ragione della responsabilità professionale dell' del – Controparte_6 Controparte_5
“nella particolare evoluzione del quadro clinico, da riferirsi alla iniziale omessa diagnosi clinico-strumentale della gravidanza tubarica sinistra in atto in occasione del primo ricovero, con ricorso, senza aver effettuato e/o approfondito le risultanze di tutti gli accertamenti di laboratorio e strumentali previsti e riconosciuti dai protocolli e dalle linee guida in Ostetricia e Ginecologia, a semplice e praticamente inutile revisione cavitaria uterina” - la stessa ha patito: A. una invalidità temporanea totale è stata di giorni 7; B. una invalidità temporanea parziale è stata di giorni 10 al 50%; C. residuano postumi permanenti incidenti esclusivamente sull'integrità psicofisica ed estetica della stessa, valutabili, allo stato attuale, nella misura tabellare globale del 5%. Va, inoltre, sottolineato che, sulla scorta del compendio probatorio versati in atti (cfr. relazione medica redatta a cura del dott. all.15; certificato medico Per_1 psichiatrico all.16) è emerso che nel periodo di giugno 2019, Controparte_4 parte attrice decideva di intraprendere un percorso terapeutico perché affetta da
“sindrome depressiva con ansia generalizzata, attacchi di panico e disturbi del sonno”. Il dott. rilevava che “il danno è di carattere moderatamente Per_1 grave. Con moderatamente grave intendo l'alterazione della propensione dell'individuo verso l'interno e verso l'esterno, che può essere caratterizzata da un lato da una marcata tendenza all'isolamento, al pessimismo, all'apatia e alla chiusura, dall'altro da marcati e frequenti cambiamenti d'umore, che possono essere caratterizzati da reattività patologica”. Nella specie, occorre, pertanto, tener conto delle sofferenze psicologiche patite, intese anche come perdita di “chanches”, a causa di una sua probabile residua infertilità parziale. Tale condizione ha senza dubbio inciso, come sottolineato dagli ausiliari, anche sua sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane, così da giustificare anche la personalizzazione del danno. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, , in attuali euro 12.191,00, per l'invalidità permanente al 5% in un soggetto leso di anni 41, tenendo conto del danno morale e della personalizzazione massima, ed in euro 1.380,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 13.571,00. 5.1. Quanto al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, vanno, altresì, riconosciute le spese mediche documentate, quantificate in euro 4.619,26. 3.2. Oltre all'importo di euro 18.190,26 all'attrice va attribuita la somma di euro 1.342,14 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi). In definitiva, in accoglimento della domanda l' va condannata Controparte_4 al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro Parte_1
19.532,40, su cui vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Ogni altra domanda e questione restano assorbite.
6. Nei rapporti tra l'attrice e l' le spese di lite seguono il Controparte_4 principio della soccombenza e si liquidano, discostandosi dalla nota spese calcolata su uno scaglione non applicabile, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'azienda sanitaria, formulata in termini più favorevoli, la cui accettazione avrebbe consentito di evitare ulteriore aggravio di spese, sulla base dei parametri massimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, con distrazione in favore degli avvocati Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella dichiaratisi antistatari. Nei rapporti tra l'attrice e le spese di lite seguono Controparte_2 la soccombenza della prima e si liquidano di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi in ragione della pronuncia in rito sulla domanda avanzata nei confronti della compagnia assicurativa;
6.1.Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della soccombente
. Controparte_4
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 19.532,40, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo. B. dichiara inammissibile la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
C. condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 euro 786,00 per spese vive ed euro 7.617,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella dichiaratisi antistatari;
D. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in euro 2.540,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
Contr E. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_4
Torre Annunziata, così deciso il 11 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo