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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De AN Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1165/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 24/10/2025 da
, C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 27/01/1971 ed ivi residente a[...] e , CP_1
C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in C.F._2
OL (AP) alla via Padre Michele Bulmetti n. 1 Sc. U Pi T Int. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Iachini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
Avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24/10/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 4/9/2004 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Rotella (AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: in data 19/02/2009 e Persona_1
, in data 20/09/2011; Per_2
- essi ricorrenti si erano separati consensualmente in forza di decreto di omologa del
Tribunale di Ascoli Piceno del 7/7/2020;
- successivamente con sentenza n. 332/21, all'esito del procedimento n. R.G. 254/2021, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai suddetti coniugi;
- tra le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio era previsto che:
• I figli e avrebbero trascorso metà del tempo, ogni Persona_1 Per_2
settimana, con il padre e con la madre, in giorni e orari che i genitori avrebbero concordato di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi e personali di ciascuno di essi e nel prioritario rispetto delle esigenze dei minori;
• Il avrebbe trascorso con i figli interi week-end alterandosi con la Pt_1 CP_1
• Per i compleanni, le festività natalizie e pasquali e per ogni altra ricorrenza e/o festa i genitori avrebbero seguito il criterio dell'alternanza annuale accordandosi di volta in volta tra di loro e tenendo sempre presente le prioritarie esigenze dei figli;
• Durante le vacanze scolastiche, ivi comprese quelle estive, i bambini avrebbero trascorso metà del tempo con il padre e con la madre;
il periodo si sarebbe dovuto concordare tra i genitori in base alle ferie ed impegni di ciascuno e sempre tenendo presente, per prima cosa, le esigenze dei minori;
• Su tali presupposti i coniugi rinunciavano, reciprocamente, oltre che all'assegno di mantenimento per se stessi anche a quello per i figli;
• Ognuno dei genitori, infatti, avrebbe contribuito autonomamente al mantenimento dei minori vista l'equa permanenza degli stessi con il padre e con la madre e le spese straordinarie sarebbero state ripartite nella misura del 50%;
- le condizioni così come sopra stabilite erano sempre state rispettate di comune accordo e nel reciproco rispetto;
- nondimeno, allo stato attuale, i figli e , che nel frattempo hanno Persona_1 Per_2
compiuto rispettivamente 16 e 14 anni, hanno manifestato la volontà di trascorrere l'intera settimana a casa della madre ove da sempre hanno avuto la residenza e di frequentare e trascorrere liberamente il tempo con il padre senza prescrizioni prestabilite;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore ed acquisizione del parere del P.M. in sede, che fosse emessa pronuncia di modifica delle originarie condizioni di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tutto alle seguenti nuove
CONDIZIONI
1) I genitori mantengono la responsabilità genitoriale condivisa e convengono che i figli e dimoreranno stabilmente presso la casa coniugale con la Persona_1 Per_2
madre, dove hanno sempre avuto la residenza, sita in OL, via Padre Michele
Bulmetti di proprietà esclusiva della e avranno facoltà di frequentare e CP_1
permanere liberamente con il padre secondo accordi raggiunti di volta in volta tra gli stessi ed il sig. secondo i loro desideri e le reciproche disponibilità senza Pt_1
predeterminazioni di tempi e di regole fisse. In ogni caso, i genitori dovranno essere posti nella condizione di conoscere sempre con quale genitore i minorenni dovessero permanere e pernottare.
2) In considerazione che entrambi i figli hanno al momento espresso il desiderio di rimanere a vivere presso la casa materna, i ricorrenti, dando atto di conoscere reciprocamente le rispettive condizioni economiche, convengono che il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra un assegno perequativo, entro il 5 di ciascun mese, pari ad € CP_1 250,00= per ciascun figlio (e così in totale € 500,00) rivalutabile annualmente secondo l'ISTAT nazionale, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei ragazzi.
3) Le spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, meglio indicate nel protocollo regionale Marche sottoscritto il 10 luglio 2024, saranno sostenute in modalità paritaria dai genitori.
4) Le parti, al fine di ottenere il rimborso del 50% della spesa effettuata, si impegnano a consegnarsi l'un l'altra copia della fattura o della ricevuta di spesa.
5) Resta inteso che l'obbligo di mantenimento a carico del sig. verrà meno Pt_1
nel caso in cui i figli decidessero di tornare a trascorrere periodi di tempo equivalenti con ciascun genitore. Per scrupolo, le parti prevedono anche che tale obbligo dovrà intendersi a carico della sig.ra qualora, in futuro, i figli dovessero trasferirsi CP_1
stabilmente presso il padre.
6) Le parti altresì dichiarano di essere concordi nel richiedere all'INPS che l'Assegno
Unico per i figli a carico sia ripartito al 50% tra loro, con richiesta congiunta telematica all'Istituto.
7) Qualora i figli, al termine del percorso di istruzione secondaria, proseguano gli studi universitari o intraprendano altri percorsi formativi equipollenti, e non abbiano ancora raggiunto un'autosufficienza economica, ciascun genitore contribuirà in misura paritetica al loro mantenimento. Il contributo comprenderà sia le spese ordinarie, (da versarsi secondo le modalità che le parti concorderanno di comune accordo e, comunque, nella misura minima di € 250,00 per ciascun figlio), sia le spese straordinarie, da ripartirsi nella misura del 50% ciascuno. Tale obbligo permarrà sino al completamento del corso di studi e, comunque, fino all'indipendenza economica, sempre previo accordo dei genitori.
8) I ricorrenti, infine, rappresentano di avere verificato, mediante ascolto dei figli ultra- dodicenni, l'adesione degli stessi alle modalità e tempi di permanenza presso ciascun genitore, si impegnano a collaborare lealmente, a consultarsi sulle decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, attività extrascolastiche) e a garantire il mantenimento di rapporti affettivi costanti e sereni con entrambi. Ritengono, infine, che tale assetto sia conforme all'interesse dei figli, ormai dotati di sufficiente maturità,
e che pertanto non sia necessario depositare un piano genitoriale separato.
9) I coniugi convengono, sin d'ora, di voler procedere in assenza di udienza di comparizione delle parti, prediligendo la trattazione attraverso note scritte.
10) Restano ferme le altre condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio qui non modificate ivi compresa la rinuncia delle parti all'assegno di mantenimento per se stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De AN e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. in sede per il suo parere, parere che veniva espresso in data 10/11/2025 in senso favorevole alle modifiche proposte.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato di aver concordato tra loro le modifiche alle condizioni originariamente stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale.
Le modifiche alle originarie condizioni di regolamentazione del rapporto dei genitori con i figli, quali stabilite concordemente tra le parti nel senso sopra indicato, appaiono adeguate a tutelare gli interessi delle parti stesse e quelli dei figli medesimi.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto che le parti hanno inteso concordemente modificare le originarie condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite nella sentenza n.
321/21 emessa da questo Tribunale in data 30/4/2021, all'esito del procedimento n.
R.G. 254/2021, afferenti alla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli delle parti stesse, il tutto secondo le nuove condizioni come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De AN Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De AN Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1165/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 24/10/2025 da
, C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 27/01/1971 ed ivi residente a[...] e , CP_1
C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in C.F._2
OL (AP) alla via Padre Michele Bulmetti n. 1 Sc. U Pi T Int. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Iachini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
Avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24/10/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 4/9/2004 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Rotella (AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: in data 19/02/2009 e Persona_1
, in data 20/09/2011; Per_2
- essi ricorrenti si erano separati consensualmente in forza di decreto di omologa del
Tribunale di Ascoli Piceno del 7/7/2020;
- successivamente con sentenza n. 332/21, all'esito del procedimento n. R.G. 254/2021, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai suddetti coniugi;
- tra le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio era previsto che:
• I figli e avrebbero trascorso metà del tempo, ogni Persona_1 Per_2
settimana, con il padre e con la madre, in giorni e orari che i genitori avrebbero concordato di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi e personali di ciascuno di essi e nel prioritario rispetto delle esigenze dei minori;
• Il avrebbe trascorso con i figli interi week-end alterandosi con la Pt_1 CP_1
• Per i compleanni, le festività natalizie e pasquali e per ogni altra ricorrenza e/o festa i genitori avrebbero seguito il criterio dell'alternanza annuale accordandosi di volta in volta tra di loro e tenendo sempre presente le prioritarie esigenze dei figli;
• Durante le vacanze scolastiche, ivi comprese quelle estive, i bambini avrebbero trascorso metà del tempo con il padre e con la madre;
il periodo si sarebbe dovuto concordare tra i genitori in base alle ferie ed impegni di ciascuno e sempre tenendo presente, per prima cosa, le esigenze dei minori;
• Su tali presupposti i coniugi rinunciavano, reciprocamente, oltre che all'assegno di mantenimento per se stessi anche a quello per i figli;
• Ognuno dei genitori, infatti, avrebbe contribuito autonomamente al mantenimento dei minori vista l'equa permanenza degli stessi con il padre e con la madre e le spese straordinarie sarebbero state ripartite nella misura del 50%;
- le condizioni così come sopra stabilite erano sempre state rispettate di comune accordo e nel reciproco rispetto;
- nondimeno, allo stato attuale, i figli e , che nel frattempo hanno Persona_1 Per_2
compiuto rispettivamente 16 e 14 anni, hanno manifestato la volontà di trascorrere l'intera settimana a casa della madre ove da sempre hanno avuto la residenza e di frequentare e trascorrere liberamente il tempo con il padre senza prescrizioni prestabilite;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore ed acquisizione del parere del P.M. in sede, che fosse emessa pronuncia di modifica delle originarie condizioni di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tutto alle seguenti nuove
CONDIZIONI
1) I genitori mantengono la responsabilità genitoriale condivisa e convengono che i figli e dimoreranno stabilmente presso la casa coniugale con la Persona_1 Per_2
madre, dove hanno sempre avuto la residenza, sita in OL, via Padre Michele
Bulmetti di proprietà esclusiva della e avranno facoltà di frequentare e CP_1
permanere liberamente con il padre secondo accordi raggiunti di volta in volta tra gli stessi ed il sig. secondo i loro desideri e le reciproche disponibilità senza Pt_1
predeterminazioni di tempi e di regole fisse. In ogni caso, i genitori dovranno essere posti nella condizione di conoscere sempre con quale genitore i minorenni dovessero permanere e pernottare.
2) In considerazione che entrambi i figli hanno al momento espresso il desiderio di rimanere a vivere presso la casa materna, i ricorrenti, dando atto di conoscere reciprocamente le rispettive condizioni economiche, convengono che il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra un assegno perequativo, entro il 5 di ciascun mese, pari ad € CP_1 250,00= per ciascun figlio (e così in totale € 500,00) rivalutabile annualmente secondo l'ISTAT nazionale, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei ragazzi.
3) Le spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, meglio indicate nel protocollo regionale Marche sottoscritto il 10 luglio 2024, saranno sostenute in modalità paritaria dai genitori.
4) Le parti, al fine di ottenere il rimborso del 50% della spesa effettuata, si impegnano a consegnarsi l'un l'altra copia della fattura o della ricevuta di spesa.
5) Resta inteso che l'obbligo di mantenimento a carico del sig. verrà meno Pt_1
nel caso in cui i figli decidessero di tornare a trascorrere periodi di tempo equivalenti con ciascun genitore. Per scrupolo, le parti prevedono anche che tale obbligo dovrà intendersi a carico della sig.ra qualora, in futuro, i figli dovessero trasferirsi CP_1
stabilmente presso il padre.
6) Le parti altresì dichiarano di essere concordi nel richiedere all'INPS che l'Assegno
Unico per i figli a carico sia ripartito al 50% tra loro, con richiesta congiunta telematica all'Istituto.
7) Qualora i figli, al termine del percorso di istruzione secondaria, proseguano gli studi universitari o intraprendano altri percorsi formativi equipollenti, e non abbiano ancora raggiunto un'autosufficienza economica, ciascun genitore contribuirà in misura paritetica al loro mantenimento. Il contributo comprenderà sia le spese ordinarie, (da versarsi secondo le modalità che le parti concorderanno di comune accordo e, comunque, nella misura minima di € 250,00 per ciascun figlio), sia le spese straordinarie, da ripartirsi nella misura del 50% ciascuno. Tale obbligo permarrà sino al completamento del corso di studi e, comunque, fino all'indipendenza economica, sempre previo accordo dei genitori.
8) I ricorrenti, infine, rappresentano di avere verificato, mediante ascolto dei figli ultra- dodicenni, l'adesione degli stessi alle modalità e tempi di permanenza presso ciascun genitore, si impegnano a collaborare lealmente, a consultarsi sulle decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, attività extrascolastiche) e a garantire il mantenimento di rapporti affettivi costanti e sereni con entrambi. Ritengono, infine, che tale assetto sia conforme all'interesse dei figli, ormai dotati di sufficiente maturità,
e che pertanto non sia necessario depositare un piano genitoriale separato.
9) I coniugi convengono, sin d'ora, di voler procedere in assenza di udienza di comparizione delle parti, prediligendo la trattazione attraverso note scritte.
10) Restano ferme le altre condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio qui non modificate ivi compresa la rinuncia delle parti all'assegno di mantenimento per se stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De AN e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. in sede per il suo parere, parere che veniva espresso in data 10/11/2025 in senso favorevole alle modifiche proposte.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato di aver concordato tra loro le modifiche alle condizioni originariamente stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale.
Le modifiche alle originarie condizioni di regolamentazione del rapporto dei genitori con i figli, quali stabilite concordemente tra le parti nel senso sopra indicato, appaiono adeguate a tutelare gli interessi delle parti stesse e quelli dei figli medesimi.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto che le parti hanno inteso concordemente modificare le originarie condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite nella sentenza n.
321/21 emessa da questo Tribunale in data 30/4/2021, all'esito del procedimento n.
R.G. 254/2021, afferenti alla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli delle parti stesse, il tutto secondo le nuove condizioni come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De AN Dott.ssa Alessandra Panichi