CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5325 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 22 settembre 2025 e vertente
TRA
, c.f. con l'avvocato Emanuela Ferazzoli Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
, con l'avvocato Antonio De Simone Controparte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 724/2019 del Tribunale di Frosinone.
Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Nel giudizio di primo grado, ha citato ed Parte_1 Controparte_1
ha chiesto:
1) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 1418, II co.c.c., delle condizioni generali dei due contratti (83971 e 83974), sottoscritti tra le parti in data 06.12.2005, in relazione alla determinazione degli interessi applicati e, per l'effetto
2) dichiarare la nullità degli interessi ultralegali applicati ai due rapporti di credito e corrisposti al momento della sottoscrizione, con restituzione delle somme indebitamente percette e quantificate di seguito;
3) accertare e dichiarare la violazione da parte ella società finanziaria delle regole di correttezza e di buona fede nella esecuzione del complesso rapporto intercorso con l'attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto.
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 1418, II co. c.c., le condizioni generali dei contratti impugnati relative agli interessi, spese, competenze ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi dei rapporti in esame;
5) accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare e avere tra le parti dei rapporti, sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, con eliminazione di non convenute commissioni;
6) determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti;
7) accertare e dichiarare, previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta società finanziaria per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla L.
108/1996, perché eccedente il cd. Limite soglia nel periodo di riferimento;
per l'effetto,
8) condannare la convenuta società finanziaria, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente richieste, o riscosse, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore, quantificate alla data di redazione della presente, prudentemente in Euro
2.042,54, (dato dalla differenza tra la somma effettivamente ricevuta dall'attore al momento della sottoscrizione dei due contratti e quella ad oggi restituita), oltre alle spese di C.T.U., salva la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia e/o accertata in corso di causa;
9) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni ex art. 1337, 1337,
1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
10) condannare la società finanziaria ex art. 96 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria:
a) Si chiede che, ad integrazione di quella già depositata in atti, il Giudice Voglia ordinare l'esibizione di tutta la documentazione contabile, sin dall'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, nonché di un completo rendiconto (con indicazione, da un lato, di quanto effettivamente erogato dalla società e dall'altro, quanto addebitato a titolo di interessi, spese, competenze, commissioni);
b) Disporre idonea perizia contabile”.
si è costituita ed ha resistito alla domanda. CP_1
La causa è stata istruita con produzione di documenti e CTU contabile.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“- rigetta tutte le domande;
- condanna al rimborso delle spese di lite e del procedimento Parte_1
cautelare, in favore della che liquida in complessivi euro Controparte_1
4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ”. Parte_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
« Le domande siccome proposte sono infondate.
Va premessa la differente funzione degli interessi corrispettivi (remunerazione del capitale mutuato) e degli interessi moratori (quale liquidazione forfettaria e presuntiva del danno causato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria).
Ora. Se è pur vero che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., n. 350/2013), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.
e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori, si deve tuttavia osservare che, come ha chiarito la più attenta giurisprudenza di merito, il cui orientamento si condivide, ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell'usura non è corretta l'operazione di "sommatoria" dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione nella citata sentenza 9.1.2013 n. 350, (in tal senso v.
Trib. Milano, 8.3.2016, Trib. Reggio Emilia 6.10.2015, Trib. Lecce, 25.9.2015,
Trib. Padova, 27.1.2015, Trib. Milano 3.12.2014, Trib. Udine, 26.9.2014, tutte pubblicate su www.ilcaso.it).
Nel caso in esame parte ricorrente attrice sostiene la tesi della usurarietà in modo confuso e generico richiamando le risultanze dell'elaborato peritale del
Dr. ma il CTU nell'elaborato definitivo del 27.10.2017 conclude che Per_1
nel contratto n. 83974 e nel contratto n. 83971 “i Tassi di interesse effettivi
Globali medi pubblicati dalla Banca d'Italia per il periodo di applicazione
01.10.2005/31.12.2005 per la categoria altri finanziamenti effettuati da intermediari non bancari è 12,65% ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà 12,65 + 6,32 = 18,975%” e pertanto “si può quindi affermare che i tassi applicati dalla società non superano i tassi soglia” e ciò Controparte_1
anche nel caso in cui al fine del calcolo del TEG oltre le spese di istruttoria e commissioni, sono state ricomprese anche le polizze assicurative (pag. 7 dell'elaborato). Da ciò deriva la erroneità delle allegazioni attoree ed il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice.
Va infine rilevato che, sebbene il CTU nel proprio elaborato abbia evidenziato Contro una sproporzionalità del senza che detta sproporzione abbia prodotto Contro effetti diretti e/o indiretti sul TEG, in realtà le somme versate a titolo di di per sè sole non sono state oggetto di specifica domanda giudiziale, non avendo
l'attore contestato una sproporzione delle commissioni applicate e pertanto tale su allegazione non si può ritenere validamente costituito alcun contraddittorio.
Le domande proposte sono quindi integralmente da respingersi.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha chiesto: Parte_1
“ritenere ammissibile il presente appello;
riformare la sentenza n. 724/19, resa dal Tribunale di Frosinone e pubblicata il 17.07.2019, mai notificata, sui capi specificamente individuati e le ragioni analiticamente indicate in epigrafe e, dunque: - accogliere la domanda introduttiva formulata dall'appellante, con declaratoria di nullità ed inefficacia dei due contratti di finanziamento (83971 e
83974) sottoscritti tra le parti in data 06.12.2005, perché l'accertamento del
T.E.G. effettivamente applicato agli stessi, comporta la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta società finanziaria per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla L.
108/1996, perché eccedente il cd. Limite soglia nel periodo di riferimento;
per
l'effetto, condannare la convenuta società finanziaria, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente richieste, o riscosse, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore,
Respingere, dunque, tutte le pretese avanzate in primo grado dalla convenuta società finanziaria e accolte dalla sentenza impugnata;
Procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Vittorie di spese e competenze dei due gradi di giudizio”. ha resistito al gravame ed ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
con il favore delle spese.
.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 22 settembre 2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
“a) in primo luogo, c'è una erronea interpretazione di tutte le norme codicistiche relative al concetto di tasso soglia e del suo superamento al fine di ravvisare l'usura;
b) in secondo luogo, il Giudice cade nello stesso errore in cui è incorso il CTU per la determinazione del T.E.G., non avendo proceduto a sommare al costo del finanziamento, anche le spese/commissioni di istruttoria determinate in sede contrattuale, oltre alla mancata considerazione delle spese e degli oneri che l'odierno appellante ha dovuto sostenere;
c) ed infine, non va sottovalutato il mancato riconoscimento da parte del Giudice di Prima , in favore dell'attore-appellante, del ricalcolo operato dal CTU Pt_2
della commissione pagata a e risultata nettamente superiore Controparte_1
rispetto alla percentuale indicata dalla Banca d'Italia e sproporzionata, se si consideri il tasso pubblicato dalla Banca d'Italia pari al 4,51%”.
Quanto al primo aspetto, deduce L'appellante che il giudice avrebbe frainteso la domanda proposta contestando all'attore la proposizione di una indebita sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, mentre in realtà era stata denunciata l'evidente sproporzione tra la somma sborsata dall'attore rispetto al capitale effettivamente erogato in relazione ai due finanziamenti di cui è giudizio.
Addirittura, soggiunge l'appellante, il Primo Giudice, con un richiamo generico all'elaborato peritale datato 27.10.2017, ha riferito semplicemente che non si ritengono superati i tassi di interesse per il periodo 01.10.2005/31.12.2005 e, quindi, i tassi applicati da non superano i tassi soglia: ma, allora, CP_1
questo vuol dire che i tassi soglia non sono superati per analogia in tutti gli altri periodi, oppure ci si è dimenticati di riportare tutti i periodi oggetto del finanziamento, visto che lo stesso Giudice aveva chiesto la verifica “tempo per tempo”.
Prosegue l'appellante sostenendo che l'indagine che il Giudice Istruttore aveva prospettato in primo grado, mirava a verificare il superamento del tasso soglia mediante l'applicazione della formula relativa alle Istruzioni della Banca d'Italia, di volta in volta vigenti;
seguendo la formula prevista dalle Istruzioni della
Banca d'Italia nella categoria di riferimento dei prestiti e, relativamente agli oneri, il CTP aveva evidenziato che, <<…a) Dalle Istruzioni della Banca d'Italia
2002 “Trattamento degli oneri e delle spese” Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: …4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
… 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.”…b)
Dalle Istruzioni della Banca d'Italia 2006: “Trattamento degli oneri e delle spese… sono inclusi: …4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
…6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento”; c)
Dalle Istruzioni della Banca d'Italia 2009: “Trattamento degli oneri e delle spese”… sono inclusi: …3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo è sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente: 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito …8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento”…>>.
Pertanto, sostiene l'appellante che, proprio in applicazione delle Istruzioni della
Banca d'Italia, dalle quali si evince chiaramente che, per il calcolo del TEGM devono essere inseriti tutti gli oneri sostenuti dalla parte finanziata, tra i quali anche i costi di intermediazione, di assicurazione e di spese di incasso, che, nel caso in questione, sono compresi rispettivamente nella percentuale del 22,78% nel contratto n. 83974 e del 20,78% nel contratto n. 83971; dalla attenta lettura dei due contratti di finanziamento in atti e dalla semplice operazione di somma dei costi sostenuti dall'appellante, il Giudice avrebbe potuto considerare il tasso effettivo applicato: <<..il tasso di annuale previsto in contratto, che al momento della stipula era pari al 26.18% (3,40%+ 22,78%per il contratto n°83974) o pari al 24.18% (20.78+3.40 per il contratto n°83971) del capitale lordo mutuato, per altrettante rate dovute a , alla cui organizzazione il Mutuatario ha Controparte_1
discrezionalmente ritenuto rivolgersi: 1) per l'attività di istruttoria del prestito;
2) per la definizione dei rapporti contabili;
3) per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario;
4) per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso”; 5) per la gestione delle rate di rimborso in scadenza;
6) per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza di ammortamento..>> (cfr. perizia Dr. . Per_1
Quanto alla sproporzione delle commissioni applicate ai contratti di finanziamento oggetto del giudizio, lo stesso CTU, nei suoi elaborati peritali riconosce che i compensi applicati da per l'attività di mediazione, CP_1
risulta sproporzionata rispetto alla somma ricevuta, effettuando un preciso ricalcolo delle commissioni che avrebbero dovuto essere applicate;
dal canto suo, per tutto il corso del Giudizio, l'attore ha tentato di dimostrare che proprio la sproporzione tra le commissioni applicate e le somme erogate. Contrariamente
a quanto sostenuto dal Primo Giudice, parte attrice non solo aveva proceduto alla richiesta di accertamento di nullità dei due contratti stipulati con la , CP_1
ma ha pure sempre richiesto che venissero dichiarate nulle e inefficaci le pretese della società finanziaria per interessi, spese commissioni e competenze contrarie alla L. 108/96, chiedendo, altresì, la rettifica del saldo contabile.
Infine l'appellante lamenta la quantificazione delle spese operata dal Tribunale, in quanto eccessiva rispetto all'attività concretamente svolta dalla controparte, al comportamento processuale della parte stessa, alle prove articolate.
§ 5. — L'appello è complessivamente inammissibile.
E' vero che l'attore, nel dedurre il carattere usurario degli interessi, non aveva prospettato la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori e tuttavia con il motivo in esame l'appellante ripropone il calcolo già prospettato con la consulenza tecnica di parte che, però, è stato smentito dalle risultanze della CTU, la cui metodologia non risulta specificamente contestata con la censura in esame, avendo, anzi, l'ausiliare del giudice verificato contenimento dei tassi di interesse praticati da l'appellata applicando le istruzioni della Banca
d'Italia in relazione al tipo di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, come chiesto dall'appellante nel motivo di appello.
Risulta, infatti, dalla CTU che sono stati stipulati i seguenti contratti: Contratto n. 83971 Data di stipula
Numero rate
Importo rata
Tasso nominale annuo
Capitale lordo mutuato
Spese istruttoria
Commissione Prestitalia
Commissione intermediario
Costo assicurazione di garanzia
Oneri erariali
Interessi passivi
Somma Netta erogata
Contratto n. 83974 Data di stipula
Numero rate
Importo rata
Tasso nominale annuo
Capitale lordo mutuato
Spese istruttoria
Commissione Prestitalia
Commissione intermediario
Costo assicurazione garanzia
Oneri erariali
Interessi passivi
Somma Netta erogata
06.12.2005
120
€ 250,00
3.4%
€ 30.000,00
€ 250,00
€ 6.234,00
€ 1.167,83
€ 1.041,41
€ 14,62
€ 4.598,17
€ 16.693,97
06.12.2005
120
€ 249,00
3.4%
€ 29.880,00
€ 250,00
€ 6.806,66
€ 1.163,16
€ 1.261,64
€ 14,62
€ 4.579,78
€ 15.804,14 Entrambi i contratti prevedono la restituzione del prestito in rate periodiche mediante la cessione di 1/5 dello stipendio con mandato irrevocabile al datore di lavoro a trattenere mensilmente sulla retribuzione, da Gennaio 2006
a dicembre 2015 una rata di € 250,00 per il Finanziamento n.83971 e una rata da € 249,00 per il Finanziamento n.83974, per un totale complessivo di
€ 499,00.
Rispetto al quesito:
“Verifichi altresì con riguardo al tasso corrispettivo e moratorio convenzionalmente pattuito l'eventuale esubero dalla soglie usurarie utilizzando i seguenti criteri di calcolo:
o A far data dal 02.04.1997 e fino al 31.12.2009, determini il TEG sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29.03.2006 in vigore fino al secondo trimestre 2009
o A far data dal 01.01.2010 determini il TEG sulla base delle istruzioni della banca d'Italia, di cui al provvedimento del 12.08.2009 in vigore dal terzo trimestre del 2009.
o Con specifico riferimento ai tassi convenzionali moratori, verifichi
l'eventuale esubero rispetto ai tassi soglia procedendo dapprima ad aumentare i TEG medi pubblicati di 2.1 punti percentuali e determinando quindi la soglia su tale importo.
o In caso di riscontro di tassi usurari al momento della conclusione del contratto, ridetermini l'esposizione debitoria eliminando tutti gli interessi richiesti dalla Banca a mente dell'art. 1815 C:C. 2° comma.
o In caso di riscontro di tassi usurari in costanza di rapporto, provveda a rideterminare l'esposizione debitoria riconducendo il tasso entro i limiti delle soglie nei periodi in cui le soglie stesse risultino superate
Risposta del CTU:
11 Le istruzioni della Banca D'Italia del 2006, suddividono le operazioni creditizie per categorie, la metodologia di calcolo del TEG, Tasso Effettivo
Globale, varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate.
La forma di finanziamento oggetto della CTU può essere riconducibile alla Categoria 8 – Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine -, per tale categoria la formula matematica per il calcolo del TEG e del TAEG (
Tasso Annuo Effettivo Globale ) è la seguente:
Il calcolo del tasso, come specificato dalla Banca D'Italia, deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, delle spese, escluse quelle per imposte e tasse. Nelle operazioni indicate nella categoria
8 ( prestito conto cessione del quinto e assimilate) “non rientrano nel calcolo del tasso le spese di assicurazione in caso morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, purché siano certificate da apposita polizza”.
Sulla base di tali istruzioni la sottoscritta ha proceduto alla verifica del TEG applicato da Controparte_1
Contratto n. 83974
Il capitale preso a base del calcolo è il valore attualizzato del capitale lordo mutuato ossia detratti gli interessi ( 29.880,00-4.579,78) = €
25.300,22
Spese istruttoria € 250,00
Spese per intermediazione ( 6.806,66 + 1.163,16)= € 7.969,79
Il valore del TEG così determinato e pari a 13,13%. ( All.to 6 )
Contratto n. 83971
12 Il capitale preso a base del calcolo è il valore attualizzato del capitale lordo mutuato, ossia detratti gli interessi ( 30.000,00 – 4.598,17) =
€ 25.104,83
Spese istruttoria € 250,00
Spese per intermediazione ( 6.234,00+1.167,83 )= € 7.401,83
Il valore del TEG così determinato è pari a 12,17% ( All.to 7 )
( N.B.: Negli allegati è riportato il valore del TAEG, tuttavia la formula è la stessa, nel calcolo del TAEG si considerano anche le imposte e tasse che nel nostro caso non sono state prese in considerazione, i valori riportati sono quelli evidenziati che costituiscono la base di calcolo del TEG, pertanto il TAEG calcolato nei casi oggetto di esame coincide con il TEG)
I Tassi di interesse effettivi globali medi, pubblicati dalla Banca
d'Italia per il periodo di applicazione 01.10.2005 / 31.12.2005 ( i contratti sono stati stipulati nel dicembre 2005 ) per la categoria altri finanziamenti effettuati da intermediari non bancari è 12,65%, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà ( 12,65 + 6,32 )= 18,975 %
Si può quindi affermare che i tassi applicati dalla società
non superano i tassi soglia. Controparte_1
Anche nelle istruzioni emanate della Banca D'Italia nel 2009, i prestiti vengono suddivisi per categorie, i finanziamenti oggetto dei contratti presi in esame sono riconducibili alla categoria 10 – Altri finanziamenti - .
Ai fini del calcolo del TEG, oltre le spese già precedentemente prese in considerazione, vengono ricomprese anche le polizze assicurative .
Sulla base di tali nuove istruzioni si è quindi proceduto alla verifica del TEG
Contratto n. 83974
13 Il capitale preso a base del calcolo è il valore attualizzato del capitale lordo mutuato ossia detratti gli interessi ( 29.880,00-4.579,78) = €
25.300,22
Spese istruttoria € 250,00
Spese per intermediazione ( 6.806,66 + 1.163,16)= € 7.969,79
Spese per assicurazioni 1.261,64
Il valore del TEG così determinato è pari a 15,34% ( All.to 8 )
Contratto n. 83971
Il capitale preso a base del calcolo è il valore attualizzato del capitale lordo mutuato, ossia detratti gli interessi ( 30.000,00 – 4598,17) = €
25.104,83
Spese istruttoria € 250,00
Spese per intermediazione ( 6.234,00+1.167,83 )= € 7.401,83
Spese per assicurazioni € 1.041,41
Il valore del TEG così determinato è pari a 13,86% ( All.to 9 )
I tassi di interesse effettivi globali medi, pubblicati dalla Banca
D'Italia nel dicembre 2009 per il periodo di applicazione 1 gennaio /31 marzo 2010 per la categoria Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle società finanziarie è 14,41 , ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà ( 14,41 + 7,20 )= 21,61 %
Anche in questo caso si può affermare che i tassi applicati dalla società
non superano i tassi soglia. Controparte_1
***
Allora, è evidente che il motivo di appello non censura in alcun modo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio laddove l'ausiliare ha
14 individuato la categoria di finanziamento da prendere in considerazione al fine della verifica del superamento del tasso soglia, né dove, in applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, ha rilevato il TEG relativo ad entrambi i contratti di finanziamento ed il contenimento degli stessi nei limiti del tasso soglia.
Ancora, del tutto irrilevante risulta il rilievo secondo il quale il giudice si sarebbe limitato a considerare il passo di interesse inizialmente pattuito e non invece l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso dell'esecuzione del rapporto. In proposito, deve osservarsi che, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi, è rilevante la misura degli interessi alla data della pattuizione, in conformità del principio enunciato dalla Suprema Corte
Sez.U- Sentenza n. 24675 del 19/10/2017 citata dallo stesso appellante nel motivo di appello.
È evidente, pertanto che il calcolo proposto dall'appellante al fine di superare il carattere usurario degli interessi pattuiti si risolve in una sommatoria delle spese e delle commissioni non conforme al calcolo indicato dalle istruzioni della Banca d'Italia. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo di appello risulta inammissibile, essendo del tutto avulso dall'accertamento eseguito dal consulente tecnico d'ufficio, come sopra riportato, ed accolto dal giudice di primo grado.
Il motivo riguardante l'eccessività della Commissione Prestitalia che risulta dai prospetti sopra indicati è inammissibile.
Il giudice di primo grado, pur rilevando che l'eccessività rispetto alle istruzioni della Banca d'Italia era stata accertata dal CTU, ha tuttavia osservato che la domanda proposta dall'attore non riguardava specificatamente l'eccessività di detta commissione.
Nel proporre l'appello, dunque, l'appellante avrebbe dovuto indicare gli atti di primo grado nei quali, invece, detta contestazione era stata
15 proposta, ovvero avrebbe dovuto dedurre che l'eccessività di detta commissione comportava la nullità della relativa pattuizione e dunque era rilevabile d'ufficio.
Al contrario, non solo l'appellante non ha indicato in quali atti la contestazione era stata sollevata, ma ha invece solo genericamente lamentato l'erroneità della sentenza sul punto asserendo di aver contestato per tutto il primo grado l'eccessività delle somme addebitate per commissioni e spese.
Altresì, l'appellante ha ricondotto la contestata eccessività della commissione in esame nell'alveo della dedotta nullità derivante dal superamento del tasso soglia, che, invece, è stata esclusa dal consulente tecnico d'ufficio, nonostante la rilevata entità delle commissioni in esame.
Il motivo sulle spese risulta parimenti inammissibile.
L'appellante non ha contestato e dimostrato che il giudice di primo grado abbia violato le tariffe vigenti ovvero si sia discostato dai valori medi, né ha spiegato perché la liquidazione sarebbe eccessiva in relazione al grado di difficoltà della causa e degli accertamenti istruttori eseguiti.
Anche sotto questo profilo, pertanto, l'appello deve reputarsi inammissibile.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile complessità bassa) ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara inammissibile l'appello;
16 2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2025.
Il presidente estensore
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 22 settembre 2025 e vertente
TRA
, c.f. con l'avvocato Emanuela Ferazzoli Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
, con l'avvocato Antonio De Simone Controparte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 724/2019 del Tribunale di Frosinone.
Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Nel giudizio di primo grado, ha citato ed Parte_1 Controparte_1
ha chiesto:
1) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 1418, II co.c.c., delle condizioni generali dei due contratti (83971 e 83974), sottoscritti tra le parti in data 06.12.2005, in relazione alla determinazione degli interessi applicati e, per l'effetto
2) dichiarare la nullità degli interessi ultralegali applicati ai due rapporti di credito e corrisposti al momento della sottoscrizione, con restituzione delle somme indebitamente percette e quantificate di seguito;
3) accertare e dichiarare la violazione da parte ella società finanziaria delle regole di correttezza e di buona fede nella esecuzione del complesso rapporto intercorso con l'attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto.
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 1418, II co. c.c., le condizioni generali dei contratti impugnati relative agli interessi, spese, competenze ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi dei rapporti in esame;
5) accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare e avere tra le parti dei rapporti, sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, con eliminazione di non convenute commissioni;
6) determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti;
7) accertare e dichiarare, previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta società finanziaria per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla L.
108/1996, perché eccedente il cd. Limite soglia nel periodo di riferimento;
per l'effetto,
8) condannare la convenuta società finanziaria, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente richieste, o riscosse, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore, quantificate alla data di redazione della presente, prudentemente in Euro
2.042,54, (dato dalla differenza tra la somma effettivamente ricevuta dall'attore al momento della sottoscrizione dei due contratti e quella ad oggi restituita), oltre alle spese di C.T.U., salva la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia e/o accertata in corso di causa;
9) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni ex art. 1337, 1337,
1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
10) condannare la società finanziaria ex art. 96 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria:
a) Si chiede che, ad integrazione di quella già depositata in atti, il Giudice Voglia ordinare l'esibizione di tutta la documentazione contabile, sin dall'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, nonché di un completo rendiconto (con indicazione, da un lato, di quanto effettivamente erogato dalla società e dall'altro, quanto addebitato a titolo di interessi, spese, competenze, commissioni);
b) Disporre idonea perizia contabile”.
si è costituita ed ha resistito alla domanda. CP_1
La causa è stata istruita con produzione di documenti e CTU contabile.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“- rigetta tutte le domande;
- condanna al rimborso delle spese di lite e del procedimento Parte_1
cautelare, in favore della che liquida in complessivi euro Controparte_1
4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ”. Parte_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
« Le domande siccome proposte sono infondate.
Va premessa la differente funzione degli interessi corrispettivi (remunerazione del capitale mutuato) e degli interessi moratori (quale liquidazione forfettaria e presuntiva del danno causato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria).
Ora. Se è pur vero che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., n. 350/2013), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.
e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori, si deve tuttavia osservare che, come ha chiarito la più attenta giurisprudenza di merito, il cui orientamento si condivide, ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell'usura non è corretta l'operazione di "sommatoria" dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione nella citata sentenza 9.1.2013 n. 350, (in tal senso v.
Trib. Milano, 8.3.2016, Trib. Reggio Emilia 6.10.2015, Trib. Lecce, 25.9.2015,
Trib. Padova, 27.1.2015, Trib. Milano 3.12.2014, Trib. Udine, 26.9.2014, tutte pubblicate su www.ilcaso.it).
Nel caso in esame parte ricorrente attrice sostiene la tesi della usurarietà in modo confuso e generico richiamando le risultanze dell'elaborato peritale del
Dr. ma il CTU nell'elaborato definitivo del 27.10.2017 conclude che Per_1
nel contratto n. 83974 e nel contratto n. 83971 “i Tassi di interesse effettivi
Globali medi pubblicati dalla Banca d'Italia per il periodo di applicazione
01.10.2005/31.12.2005 per la categoria altri finanziamenti effettuati da intermediari non bancari è 12,65% ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà 12,65 + 6,32 = 18,975%” e pertanto “si può quindi affermare che i tassi applicati dalla società non superano i tassi soglia” e ciò Controparte_1
anche nel caso in cui al fine del calcolo del TEG oltre le spese di istruttoria e commissioni, sono state ricomprese anche le polizze assicurative (pag. 7 dell'elaborato). Da ciò deriva la erroneità delle allegazioni attoree ed il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice.
Va infine rilevato che, sebbene il CTU nel proprio elaborato abbia evidenziato Contro una sproporzionalità del senza che detta sproporzione abbia prodotto Contro effetti diretti e/o indiretti sul TEG, in realtà le somme versate a titolo di di per sè sole non sono state oggetto di specifica domanda giudiziale, non avendo
l'attore contestato una sproporzione delle commissioni applicate e pertanto tale su allegazione non si può ritenere validamente costituito alcun contraddittorio.
Le domande proposte sono quindi integralmente da respingersi.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha chiesto: Parte_1
“ritenere ammissibile il presente appello;
riformare la sentenza n. 724/19, resa dal Tribunale di Frosinone e pubblicata il 17.07.2019, mai notificata, sui capi specificamente individuati e le ragioni analiticamente indicate in epigrafe e, dunque: - accogliere la domanda introduttiva formulata dall'appellante, con declaratoria di nullità ed inefficacia dei due contratti di finanziamento (83971 e
83974) sottoscritti tra le parti in data 06.12.2005, perché l'accertamento del
T.E.G. effettivamente applicato agli stessi, comporta la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta società finanziaria per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla L.
108/1996, perché eccedente il cd. Limite soglia nel periodo di riferimento;
per
l'effetto, condannare la convenuta società finanziaria, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente richieste, o riscosse, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore,
Respingere, dunque, tutte le pretese avanzate in primo grado dalla convenuta società finanziaria e accolte dalla sentenza impugnata;
Procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Vittorie di spese e competenze dei due gradi di giudizio”. ha resistito al gravame ed ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
con il favore delle spese.
.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 22 settembre 2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
“a) in primo luogo, c'è una erronea interpretazione di tutte le norme codicistiche relative al concetto di tasso soglia e del suo superamento al fine di ravvisare l'usura;
b) in secondo luogo, il Giudice cade nello stesso errore in cui è incorso il CTU per la determinazione del T.E.G., non avendo proceduto a sommare al costo del finanziamento, anche le spese/commissioni di istruttoria determinate in sede contrattuale, oltre alla mancata considerazione delle spese e degli oneri che l'odierno appellante ha dovuto sostenere;
c) ed infine, non va sottovalutato il mancato riconoscimento da parte del Giudice di Prima , in favore dell'attore-appellante, del ricalcolo operato dal CTU Pt_2
della commissione pagata a e risultata nettamente superiore Controparte_1
rispetto alla percentuale indicata dalla Banca d'Italia e sproporzionata, se si consideri il tasso pubblicato dalla Banca d'Italia pari al 4,51%”.
Quanto al primo aspetto, deduce L'appellante che il giudice avrebbe frainteso la domanda proposta contestando all'attore la proposizione di una indebita sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, mentre in realtà era stata denunciata l'evidente sproporzione tra la somma sborsata dall'attore rispetto al capitale effettivamente erogato in relazione ai due finanziamenti di cui è giudizio.
Addirittura, soggiunge l'appellante, il Primo Giudice, con un richiamo generico all'elaborato peritale datato 27.10.2017, ha riferito semplicemente che non si ritengono superati i tassi di interesse per il periodo 01.10.2005/31.12.2005 e, quindi, i tassi applicati da non superano i tassi soglia: ma, allora, CP_1
questo vuol dire che i tassi soglia non sono superati per analogia in tutti gli altri periodi, oppure ci si è dimenticati di riportare tutti i periodi oggetto del finanziamento, visto che lo stesso Giudice aveva chiesto la verifica “tempo per tempo”.
Prosegue l'appellante sostenendo che l'indagine che il Giudice Istruttore aveva prospettato in primo grado, mirava a verificare il superamento del tasso soglia mediante l'applicazione della formula relativa alle Istruzioni della Banca d'Italia, di volta in volta vigenti;
seguendo la formula prevista dalle Istruzioni della
Banca d'Italia nella categoria di riferimento dei prestiti e, relativamente agli oneri, il CTP aveva evidenziato che, <<…a) Dalle Istruzioni della Banca d'Italia
2002 “Trattamento degli oneri e delle spese” Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: …4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
… 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.”…b)
Dalle Istruzioni della Banca d'Italia 2006: “Trattamento degli oneri e delle spese… sono inclusi: …4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
…6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento”; c)
Dalle Istruzioni della Banca d'Italia 2009: “Trattamento degli oneri e delle spese”… sono inclusi: …3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo è sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente: 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito …8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento”…>>.
Pertanto, sostiene l'appellante che, proprio in applicazione delle Istruzioni della
Banca d'Italia, dalle quali si evince chiaramente che, per il calcolo del TEGM devono essere inseriti tutti gli oneri sostenuti dalla parte finanziata, tra i quali anche i costi di intermediazione, di assicurazione e di spese di incasso, che, nel caso in questione, sono compresi rispettivamente nella percentuale del 22,78% nel contratto n. 83974 e del 20,78% nel contratto n. 83971; dalla attenta lettura dei due contratti di finanziamento in atti e dalla semplice operazione di somma dei costi sostenuti dall'appellante, il Giudice avrebbe potuto considerare il tasso effettivo applicato: <<..il tasso di annuale previsto in contratto, che al momento della stipula era pari al 26.18% (3,40%+ 22,78%per il contratto n°83974) o pari al 24.18% (20.78+3.40 per il contratto n°83971) del capitale lordo mutuato, per altrettante rate dovute a , alla cui organizzazione il Mutuatario ha Controparte_1
discrezionalmente ritenuto rivolgersi: 1) per l'attività di istruttoria del prestito;
2) per la definizione dei rapporti contabili;
3) per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario;
4) per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso”; 5) per la gestione delle rate di rimborso in scadenza;
6) per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza di ammortamento..>> (cfr. perizia Dr. . Per_1
Quanto alla sproporzione delle commissioni applicate ai contratti di finanziamento oggetto del giudizio, lo stesso CTU, nei suoi elaborati peritali riconosce che i compensi applicati da per l'attività di mediazione, CP_1
risulta sproporzionata rispetto alla somma ricevuta, effettuando un preciso ricalcolo delle commissioni che avrebbero dovuto essere applicate;
dal canto suo, per tutto il corso del Giudizio, l'attore ha tentato di dimostrare che proprio la sproporzione tra le commissioni applicate e le somme erogate. Contrariamente
a quanto sostenuto dal Primo Giudice, parte attrice non solo aveva proceduto alla richiesta di accertamento di nullità dei due contratti stipulati con la , CP_1
ma ha pure sempre richiesto che venissero dichiarate nulle e inefficaci le pretese della società finanziaria per interessi, spese commissioni e competenze contrarie alla L. 108/96, chiedendo, altresì, la rettifica del saldo contabile.
Infine l'appellante lamenta la quantificazione delle spese operata dal Tribunale, in quanto eccessiva rispetto all'attività concretamente svolta dalla controparte, al comportamento processuale della parte stessa, alle prove articolate.
§ 5. — L'appello è complessivamente inammissibile.
E' vero che l'attore, nel dedurre il carattere usurario degli interessi, non aveva prospettato la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori e tuttavia con il motivo in esame l'appellante ripropone il calcolo già prospettato con la consulenza tecnica di parte che, però, è stato smentito dalle risultanze della CTU, la cui metodologia non risulta specificamente contestata con la censura in esame, avendo, anzi, l'ausiliare del giudice verificato contenimento dei tassi di interesse praticati da l'appellata applicando le istruzioni della Banca
d'Italia in relazione al tipo di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, come chiesto dall'appellante nel motivo di appello.
Risulta, infatti, dalla CTU che sono stati stipulati i seguenti contratti: Contratto n. 83971 Data di stipula
Numero rate
Importo rata
Tasso nominale annuo
Capitale lordo mutuato
Spese istruttoria
Commissione Prestitalia
Commissione intermediario
Costo assicurazione di garanzia
Oneri erariali
Interessi passivi
Somma Netta erogata
Contratto n. 83974 Data di stipula
Numero rate
Importo rata
Tasso nominale annuo
Capitale lordo mutuato
Spese istruttoria
Commissione Prestitalia
Commissione intermediario
Costo assicurazione garanzia
Oneri erariali
Interessi passivi
Somma Netta erogata
06.12.2005
120
€ 250,00
3.4%
€ 30.000,00
€ 250,00
€ 6.234,00
€ 1.167,83
€ 1.041,41
€ 14,62
€ 4.598,17
€ 16.693,97
06.12.2005
120
€ 249,00
3.4%
€ 29.880,00
€ 250,00
€ 6.806,66
€ 1.163,16
€ 1.261,64
€ 14,62
€ 4.579,78
€ 15.804,14 Entrambi i contratti prevedono la restituzione del prestito in rate periodiche mediante la cessione di 1/5 dello stipendio con mandato irrevocabile al datore di lavoro a trattenere mensilmente sulla retribuzione, da Gennaio 2006
a dicembre 2015 una rata di € 250,00 per il Finanziamento n.83971 e una rata da € 249,00 per il Finanziamento n.83974, per un totale complessivo di
€ 499,00.
Rispetto al quesito:
“Verifichi altresì con riguardo al tasso corrispettivo e moratorio convenzionalmente pattuito l'eventuale esubero dalla soglie usurarie utilizzando i seguenti criteri di calcolo:
o A far data dal 02.04.1997 e fino al 31.12.2009, determini il TEG sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29.03.2006 in vigore fino al secondo trimestre 2009
o A far data dal 01.01.2010 determini il TEG sulla base delle istruzioni della banca d'Italia, di cui al provvedimento del 12.08.2009 in vigore dal terzo trimestre del 2009.
o Con specifico riferimento ai tassi convenzionali moratori, verifichi
l'eventuale esubero rispetto ai tassi soglia procedendo dapprima ad aumentare i TEG medi pubblicati di 2.1 punti percentuali e determinando quindi la soglia su tale importo.
o In caso di riscontro di tassi usurari al momento della conclusione del contratto, ridetermini l'esposizione debitoria eliminando tutti gli interessi richiesti dalla Banca a mente dell'art. 1815 C:C. 2° comma.
o In caso di riscontro di tassi usurari in costanza di rapporto, provveda a rideterminare l'esposizione debitoria riconducendo il tasso entro i limiti delle soglie nei periodi in cui le soglie stesse risultino superate
Risposta del CTU:
11 Le istruzioni della Banca D'Italia del 2006, suddividono le operazioni creditizie per categorie, la metodologia di calcolo del TEG, Tasso Effettivo
Globale, varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate.
La forma di finanziamento oggetto della CTU può essere riconducibile alla Categoria 8 – Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine -, per tale categoria la formula matematica per il calcolo del TEG e del TAEG (
Tasso Annuo Effettivo Globale ) è la seguente:
Il calcolo del tasso, come specificato dalla Banca D'Italia, deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, delle spese, escluse quelle per imposte e tasse. Nelle operazioni indicate nella categoria
8 ( prestito conto cessione del quinto e assimilate) “non rientrano nel calcolo del tasso le spese di assicurazione in caso morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, purché siano certificate da apposita polizza”.
Sulla base di tali istruzioni la sottoscritta ha proceduto alla verifica del TEG applicato da Controparte_1
Contratto n. 83974
Il capitale preso a base del calcolo è il valore attualizzato del capitale lordo mutuato ossia detratti gli interessi ( 29.880,00-4.579,78) = €
25.300,22
Spese istruttoria € 250,00
Spese per intermediazione ( 6.806,66 + 1.163,16)= € 7.969,79
Il valore del TEG così determinato e pari a 13,13%. ( All.to 6 )
Contratto n. 83971
12 Il capitale preso a base del calcolo è il valore attualizzato del capitale lordo mutuato, ossia detratti gli interessi ( 30.000,00 – 4.598,17) =
€ 25.104,83
Spese istruttoria € 250,00
Spese per intermediazione ( 6.234,00+1.167,83 )= € 7.401,83
Il valore del TEG così determinato è pari a 12,17% ( All.to 7 )
( N.B.: Negli allegati è riportato il valore del TAEG, tuttavia la formula è la stessa, nel calcolo del TAEG si considerano anche le imposte e tasse che nel nostro caso non sono state prese in considerazione, i valori riportati sono quelli evidenziati che costituiscono la base di calcolo del TEG, pertanto il TAEG calcolato nei casi oggetto di esame coincide con il TEG)
I Tassi di interesse effettivi globali medi, pubblicati dalla Banca
d'Italia per il periodo di applicazione 01.10.2005 / 31.12.2005 ( i contratti sono stati stipulati nel dicembre 2005 ) per la categoria altri finanziamenti effettuati da intermediari non bancari è 12,65%, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà ( 12,65 + 6,32 )= 18,975 %
Si può quindi affermare che i tassi applicati dalla società
non superano i tassi soglia. Controparte_1
Anche nelle istruzioni emanate della Banca D'Italia nel 2009, i prestiti vengono suddivisi per categorie, i finanziamenti oggetto dei contratti presi in esame sono riconducibili alla categoria 10 – Altri finanziamenti - .
Ai fini del calcolo del TEG, oltre le spese già precedentemente prese in considerazione, vengono ricomprese anche le polizze assicurative .
Sulla base di tali nuove istruzioni si è quindi proceduto alla verifica del TEG
Contratto n. 83974
13 Il capitale preso a base del calcolo è il valore attualizzato del capitale lordo mutuato ossia detratti gli interessi ( 29.880,00-4.579,78) = €
25.300,22
Spese istruttoria € 250,00
Spese per intermediazione ( 6.806,66 + 1.163,16)= € 7.969,79
Spese per assicurazioni 1.261,64
Il valore del TEG così determinato è pari a 15,34% ( All.to 8 )
Contratto n. 83971
Il capitale preso a base del calcolo è il valore attualizzato del capitale lordo mutuato, ossia detratti gli interessi ( 30.000,00 – 4598,17) = €
25.104,83
Spese istruttoria € 250,00
Spese per intermediazione ( 6.234,00+1.167,83 )= € 7.401,83
Spese per assicurazioni € 1.041,41
Il valore del TEG così determinato è pari a 13,86% ( All.to 9 )
I tassi di interesse effettivi globali medi, pubblicati dalla Banca
D'Italia nel dicembre 2009 per il periodo di applicazione 1 gennaio /31 marzo 2010 per la categoria Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle società finanziarie è 14,41 , ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà ( 14,41 + 7,20 )= 21,61 %
Anche in questo caso si può affermare che i tassi applicati dalla società
non superano i tassi soglia. Controparte_1
***
Allora, è evidente che il motivo di appello non censura in alcun modo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio laddove l'ausiliare ha
14 individuato la categoria di finanziamento da prendere in considerazione al fine della verifica del superamento del tasso soglia, né dove, in applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, ha rilevato il TEG relativo ad entrambi i contratti di finanziamento ed il contenimento degli stessi nei limiti del tasso soglia.
Ancora, del tutto irrilevante risulta il rilievo secondo il quale il giudice si sarebbe limitato a considerare il passo di interesse inizialmente pattuito e non invece l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso dell'esecuzione del rapporto. In proposito, deve osservarsi che, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi, è rilevante la misura degli interessi alla data della pattuizione, in conformità del principio enunciato dalla Suprema Corte
Sez.U- Sentenza n. 24675 del 19/10/2017 citata dallo stesso appellante nel motivo di appello.
È evidente, pertanto che il calcolo proposto dall'appellante al fine di superare il carattere usurario degli interessi pattuiti si risolve in una sommatoria delle spese e delle commissioni non conforme al calcolo indicato dalle istruzioni della Banca d'Italia. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo di appello risulta inammissibile, essendo del tutto avulso dall'accertamento eseguito dal consulente tecnico d'ufficio, come sopra riportato, ed accolto dal giudice di primo grado.
Il motivo riguardante l'eccessività della Commissione Prestitalia che risulta dai prospetti sopra indicati è inammissibile.
Il giudice di primo grado, pur rilevando che l'eccessività rispetto alle istruzioni della Banca d'Italia era stata accertata dal CTU, ha tuttavia osservato che la domanda proposta dall'attore non riguardava specificatamente l'eccessività di detta commissione.
Nel proporre l'appello, dunque, l'appellante avrebbe dovuto indicare gli atti di primo grado nei quali, invece, detta contestazione era stata
15 proposta, ovvero avrebbe dovuto dedurre che l'eccessività di detta commissione comportava la nullità della relativa pattuizione e dunque era rilevabile d'ufficio.
Al contrario, non solo l'appellante non ha indicato in quali atti la contestazione era stata sollevata, ma ha invece solo genericamente lamentato l'erroneità della sentenza sul punto asserendo di aver contestato per tutto il primo grado l'eccessività delle somme addebitate per commissioni e spese.
Altresì, l'appellante ha ricondotto la contestata eccessività della commissione in esame nell'alveo della dedotta nullità derivante dal superamento del tasso soglia, che, invece, è stata esclusa dal consulente tecnico d'ufficio, nonostante la rilevata entità delle commissioni in esame.
Il motivo sulle spese risulta parimenti inammissibile.
L'appellante non ha contestato e dimostrato che il giudice di primo grado abbia violato le tariffe vigenti ovvero si sia discostato dai valori medi, né ha spiegato perché la liquidazione sarebbe eccessiva in relazione al grado di difficoltà della causa e degli accertamenti istruttori eseguiti.
Anche sotto questo profilo, pertanto, l'appello deve reputarsi inammissibile.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile complessità bassa) ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara inammissibile l'appello;
16 2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2025.
Il presidente estensore
17