Sentenza 5 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2018, n. 54372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54372 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
PAOLO CANEVELLI
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e rigetto nel resto. udito il difensore, Avv. Manrico Pensa, in sostituzione dell'avv. Paolo Rossi. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di NC, con la sentenza del 2 ottobre 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 13 novembre 2015 emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha concesso le circostanze attenuanti generiche a DR ET e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituendo la pena detentiva in quella pecuniaria di euro 30.000 di multa, per il reato di cui all'articolo 1.0-quater del d.lgs. 74/2000 perché non versava le somme dovute nell'anno di imposta 2011 utilizzando in compensazione crediti a lui non spettanti per C 142.771 (in Macerata il 27 dicembre 2011).
2. Il difensore di DR ET ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di NC del 2 ottobre 2017. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex ad 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per l'erronea interpretazione degli artt. 9 della legge 689/1981, 6 par. 1 della CEDU, 4 del protocollo 7, 50 Cdfue, in tema di valutazione dei principi di specialità e del ne bis in idem anche alla luce della sentenza CEDU del 4 marzo 2014 AN VE ed altri contro l'Italia. Nel contestare la correttezza della decisione della Corte di appello di NC, si rileva che nelle società a responsabilità limitata, come quella di cui DR ET è legale rappresentante, è più facile che l'ente societario si confonda con la sfera giuridica dei suoi amministratori e soci, sicché potrebbe accadere che il fisco richieda il recupero dei crediti direttamente ai soci ed all'amministratore. Dopo aver richiamato la sentenza 19716 del 2013 della Corte di Cassazione, si afferma che il potenziale accollo da parte di DR ET delle somme dovute all'erario dalla società di cui egli è legale rappresentante integra una coincidenza soggettiva tale da giustificare l'applicazione del principio del ne bis in idem.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per la violazione dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000. Si ricorda di avere chiesto, nel giudizio abbreviato, l'acquisizione della documentazione relativa al pagamento dei debiti tributari. Di fronte al rigetto della richiesta da parte del Tribunale di Macerata, si propose l'appello. La documentazione è stata acquisita dalla Corte di Appello la quale ha ritenuto irrilevante la questione di nullità proposta con l'atto di impugnazione, essendo stata acquisita successivamente la documentazione. Si sostiene, però, che ove fosse stata acquisita in primo grado la documentazione relativa ai pagamenti effettuati al fisco, peraltro di importi superiori al profitto indicato nel capo di imputazione, l'imputato avrebbe potuto usufruire della causa di non punibilità prevista dall'articolo 13 d.lgs. 74/2000. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'articolo 133-ter codice penale. Rileva la difesa che la Corte di Appello non ha disposto la rateizzazione della pena pecuniaria a cui è stato condannato l'imputato. La rateizzazione andrebbe concessa tenuto conto del sisma che ha colpito la zona in cui risiede l'imputato e dove ha sede la Cipef s.r.l. Si chiede che la Corte di Cassazione disponga che la multa sia pagata in 30 rate mensili, anche valutando la somma già corrisposta all'erario dalla Cipef s.r.l.
2.4. Con il quarto motivo, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'erronea interpretazione dell'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000. Si impugnato il rigetto della richiesta di revoca della confisca: tale decisione sarebbe in contrasto con l'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000 poiché, in ogni caso, il contribuente avrebbe versato all'erario le somme a titolo di imposta e di sanzioni, sicché la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere alla revoca della confisca. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di NC, nel rigettare la questione del ne bis in idem convenzionale, ha applicato correttamente i principi di diritto espressi da Cass. Sez. 3, n. 35156 del 01/03/2017, Palumbo, Rv. 270913. La Corte di Cassazione, anche se in tema di confisca, ha affermato che non sussiste violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società sia disposta, nei confronti dell'imputato, la confisca di somme di denaro per un valore equivalente al profitto diretto, derivante dagli stessi reati, conseguito dall'ente. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello di NC, le sanzioni conseguenti alle violazioni tributarie sono state disposte nei confronti della persona giuridica e non della persona fisica: sono dunque insussistenti i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati.La Corte di appello di NC ha riportato correttamente quanto già osservato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Palumbo: ha ricordato la Corte di Cassazione che la Corte di giustizia UE, IV sezione, nella sentenza 5 aprile 2017, SI (C-217/15) e AL (C-350/15), ha posto un punto fermo in relazione alla legittimità dell'articolazione normativa del doppio binario punitivo in materia tributaria nel nostro ordinamento. La Corte di giustizia UE ha affermato che «L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica», sottolineando la necessità, per l'applicazione del divieto di bis in idem, che debba essere la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia sanzione per uno stesso fatto. Correttamente la Corte di appello ha rigettato la questione, perché dalle stesse affermazioni della difesa emerge che tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, nel quale le sanzioni sono state disposte nei confronti della persona giuridica. Né valgono a superare tali principi le considerazioni difensive, relative a circostanze puramente ipotetiche.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti del processo di primo grado non risulta che la difesa abbia chiesto l'acquisizione dei documenti né all'atto della richiesta di giudizio abbreviato né al termine della discussione: all'udienza del 13 novembre 2015, dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, come modificato dal d. Igs. 158/2015, la difesa si è limitata a chiedere il giudizio abbreviato «secco». Alle precedenti udienze del 30 gennaio e del 29 maggio 2015 la difesa ha chiesto il rinvio al fine di procedere poi alla richiesta di giudizio abbreviato.
3. Il terzo motivo è inammissibile poiché la rateizzazione non risulta essere stata richiesta con i motivi di appello e non è stata chiesta neanche in sede di conclusioni.
3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina).
3.2. Va in ogni caso rilevato che la richiesta è stata implicitamente rigettata in quanto la Corte di appello di NC ha disposto la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria tenuto conto delle agiate condizioni economiche del reo: un presupposto applicativo incompatibile con quello della rateizzazione. Va ricordato che la rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133- ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena, condizioni che l'imputato deve allegare producendo ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 49580 del 27/10/2015, Abdoulaye, Rv. 265591).
3.3. La Corte di Cassazione non dispone poi la rateizzazione delle pene pecuniarie, trattandosi di questione di merito.
4. Il quarto motivo sulla confisca è inammissibile per le ragioni che seguono. Va preliminarmente rilevato che la difesa ha chiesto la revoca della confisca nell'appello solo in sede di conclusioni e senza articolare alcuna ragione in fatto ed in diritto volta a giustificare la richiesta. Il motivo di appello era pertanto, come implicitamente rilevato dalla Corte di appello di Catania, inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. L'inammissibilità del motivo di appello riverbera i suoi effetti anche sull'inammissibilità del motivo di ricorso;
infatti, secondo il costante indirizzo di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 2016, Faranda, Rv. 265937). Un motivo di appello inammissibile è non devoluto alla cognizione del giudice di appello. Per altro, la questione relativa all'entità della confisca potrà essere dedotta in sede di esecuzione.
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al