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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1928/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVFCR0500039 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.7.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p. t., impugnava l'avviso di recupero del credito di imposta, notificato il 17.2.2025 (è stata presentata istanza di accertamento con adesione che ha interrotto il termine di impugnazione per 90 gg), credito di imposta per attività di formazione 4.0 utilizzato in compensazione nel 2023.
La ricorrente censura l'atto impugnato per 1) illegittimità della verifica presupposta all'emissione dell'atto per mancata informazione delle ragioni della stessa e dei diritti e delle facoltà del contribuente, per violazione della CEDU in tema di riservatezza del domicilio e della vita privata, per inesistenza di giustificazioni all'accesso presso l'azienda e comunque alla permanenza oltre i limiti temporali previsti ex lege;
conseguente invalidità derivata dell'avviso di recupero emesso sulla base della illegittima verifica;
2) mancata notifica di un avviso bonario, preventivamente all'emissione dell'atto impugnato;
violazione del principio del contraddittorio procedimentale;
3) il credito oggetto di recupero non può essere qualificato inesistente, ma al più non spettante, con conseguente applicazione del controllo automatizzato della dichiarazione, ex art. 36 ter DPR 600/1973, in luogo dell'avviso di recupero, della decadenza entro il 31/12 del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in luogo del 31/12 dell'ottavo anno successivo all'utilizzo in compensazione, della irrogazione della sanzione del 30%, con possibilità di riduzione a 1/3 nel caso di pagamento nei trenta giorni successivi alla comunicazione di irregolarità, in luogo della sanzione dal 100% al 200%; 4) difetto di motivazione, mancata allegazione del PVC e degli atti istruttori richiamati;
5) mancato assolvimento dell'onere della prova, esistenza di meri indizi e non di presunzioni aventi i caratteri previsti dalla legge;
6) infondatezza nel merito;
7) violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 8) violazione della tutela dell'affidamento e della buona fede;
9) illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di colpevolezza. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato.
Con comparsa del 15.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Preliminarmente, si rileva che la verifica presso la società è avvenuta senza alcuna contestazione sicchè le censure sollevate, per la prima volta, con il ricorso appaiono, in primo luogo, tardive, e comunque palesemente infondate atteso che la contribuente è stata resa edotta delle ragioni dell'accesso e dei propri diritti e facoltà, come attestato nel PVC, non sussisteva alcuna possibilità di lesione del domicilio e della vita privata delle persone perché la verifica si è svolta nella sede dell'impresa, i verificatori si sono trattenuti in azienda per il tempo necessario ad acquisire la documentazione utile e comunque per non più di 15 gg., come da verbali giornalieri allegati al predetto PVC. In ogni caso, è assorbente la considerazione che si tratta di violazioni che anche ove esistenti giustificherebbero un'azione a tutela dei diritti della contribuente, al di fuori dall'ambito di questa giurisdizione, ma che non determinerebbero alcuna invalidità derivata dell'atto impugnato, il cui contenuto prescinde e non è influenzato dalle modalità della verifica.
Infondata è, altresì, la censura di mancata notifica di un avviso bonario, preventivo all'emissione dell'atto impugnato, atteso che l'art. 7 bis DL 39/2024 prevede espressamente che il contraddittorio procedimentale non si applichi agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
Nel caso di specie, non siamo in presenza di un credito non spettante, come assume la ricorrente, ma di un credito inesistente, perché mancano i presupposti prescritti dalla legge per il riconoscimento del credito, ovvero lo svolgimento di un'attività di formazione che miri a far acquisire al personale dipendente le conoscenze e le competenze necessarie ad ottenere una trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.
L'atto impugnato, infatti, contesta l'esistenza di siffatti presupposti.
Da qui la correttezza dell'applicazione della disciplina prevista per i crediti inesistenti: avviso di recupero da notificare entro il 31/12 dell'ottavo anno successivo all'utilizzo del credito e sanzione irrogabile dal 100% al
200%.
L'atto impugnato è congruamente motivato, anche mediante richiamo al presupposto PVC che non doveva essere allegato essendo stato consegnato alla società. Peraltro, la ricorrente ha diffusamente dedotto nel merito delle ragioni di fatto e di diritto dell'avviso di recupero, il che dimostra, anche a posteriori, che ha conosciuto la motivazione dell'atto.
Nel merito, l'atto impugnato è fondato atteso che l'ufficio ha contestato 1) i contenuti della formazione, avendo ad oggetto nozioni generiche e di livello elementare, 2) le competenze di chi ha impartito la formazione, ovvero l'amministratore e i soci che non avevano titoli di studio o professionali idonei a svolgere attività didattica in materie tecnologiche, 3) la coincidenza tra giorni in cui dipendenti risultavano aver frequentato corsi di formazione e giorni in cui risultavano assenti dal lavoro, il che dimostra l'artificiosità di attestazioni finalizzate esclusivamente ad ottenere il beneficio fiscale;
4) la formazione nei riguardi di dipendenti che per le mansioni cui erano impiegati e cui, anche dopo la formazione, hanno continuato ad essere impiegati, non avevano interesse ad acquisire competenze tecnologiche.
Con riferimento a tali circostanze, la ricorrente non è riuscita a smentire l'esistenza di nessuna di esse, né ha provato l'avvenuta trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, prova della quale era onerata per aver diritto all'agevolazione fiscale.
Generiche e meramente assertive sono, in ultimo, le censure di violazioni degli art. 3, 53 e 97 della Cost. e del principio di tutela dell'affidamento e di buona fede.
L'utilizzazione del credito inesistente comporta l'irrogazione delle sanzioni previste per legge e non è ipotizzabile alcuna mancanza di colpa.
Ne consegue la infondatezza del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1928/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVFCR0500039 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.7.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p. t., impugnava l'avviso di recupero del credito di imposta, notificato il 17.2.2025 (è stata presentata istanza di accertamento con adesione che ha interrotto il termine di impugnazione per 90 gg), credito di imposta per attività di formazione 4.0 utilizzato in compensazione nel 2023.
La ricorrente censura l'atto impugnato per 1) illegittimità della verifica presupposta all'emissione dell'atto per mancata informazione delle ragioni della stessa e dei diritti e delle facoltà del contribuente, per violazione della CEDU in tema di riservatezza del domicilio e della vita privata, per inesistenza di giustificazioni all'accesso presso l'azienda e comunque alla permanenza oltre i limiti temporali previsti ex lege;
conseguente invalidità derivata dell'avviso di recupero emesso sulla base della illegittima verifica;
2) mancata notifica di un avviso bonario, preventivamente all'emissione dell'atto impugnato;
violazione del principio del contraddittorio procedimentale;
3) il credito oggetto di recupero non può essere qualificato inesistente, ma al più non spettante, con conseguente applicazione del controllo automatizzato della dichiarazione, ex art. 36 ter DPR 600/1973, in luogo dell'avviso di recupero, della decadenza entro il 31/12 del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in luogo del 31/12 dell'ottavo anno successivo all'utilizzo in compensazione, della irrogazione della sanzione del 30%, con possibilità di riduzione a 1/3 nel caso di pagamento nei trenta giorni successivi alla comunicazione di irregolarità, in luogo della sanzione dal 100% al 200%; 4) difetto di motivazione, mancata allegazione del PVC e degli atti istruttori richiamati;
5) mancato assolvimento dell'onere della prova, esistenza di meri indizi e non di presunzioni aventi i caratteri previsti dalla legge;
6) infondatezza nel merito;
7) violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.; 8) violazione della tutela dell'affidamento e della buona fede;
9) illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di colpevolezza. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato.
Con comparsa del 15.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Preliminarmente, si rileva che la verifica presso la società è avvenuta senza alcuna contestazione sicchè le censure sollevate, per la prima volta, con il ricorso appaiono, in primo luogo, tardive, e comunque palesemente infondate atteso che la contribuente è stata resa edotta delle ragioni dell'accesso e dei propri diritti e facoltà, come attestato nel PVC, non sussisteva alcuna possibilità di lesione del domicilio e della vita privata delle persone perché la verifica si è svolta nella sede dell'impresa, i verificatori si sono trattenuti in azienda per il tempo necessario ad acquisire la documentazione utile e comunque per non più di 15 gg., come da verbali giornalieri allegati al predetto PVC. In ogni caso, è assorbente la considerazione che si tratta di violazioni che anche ove esistenti giustificherebbero un'azione a tutela dei diritti della contribuente, al di fuori dall'ambito di questa giurisdizione, ma che non determinerebbero alcuna invalidità derivata dell'atto impugnato, il cui contenuto prescinde e non è influenzato dalle modalità della verifica.
Infondata è, altresì, la censura di mancata notifica di un avviso bonario, preventivo all'emissione dell'atto impugnato, atteso che l'art. 7 bis DL 39/2024 prevede espressamente che il contraddittorio procedimentale non si applichi agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
Nel caso di specie, non siamo in presenza di un credito non spettante, come assume la ricorrente, ma di un credito inesistente, perché mancano i presupposti prescritti dalla legge per il riconoscimento del credito, ovvero lo svolgimento di un'attività di formazione che miri a far acquisire al personale dipendente le conoscenze e le competenze necessarie ad ottenere una trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.
L'atto impugnato, infatti, contesta l'esistenza di siffatti presupposti.
Da qui la correttezza dell'applicazione della disciplina prevista per i crediti inesistenti: avviso di recupero da notificare entro il 31/12 dell'ottavo anno successivo all'utilizzo del credito e sanzione irrogabile dal 100% al
200%.
L'atto impugnato è congruamente motivato, anche mediante richiamo al presupposto PVC che non doveva essere allegato essendo stato consegnato alla società. Peraltro, la ricorrente ha diffusamente dedotto nel merito delle ragioni di fatto e di diritto dell'avviso di recupero, il che dimostra, anche a posteriori, che ha conosciuto la motivazione dell'atto.
Nel merito, l'atto impugnato è fondato atteso che l'ufficio ha contestato 1) i contenuti della formazione, avendo ad oggetto nozioni generiche e di livello elementare, 2) le competenze di chi ha impartito la formazione, ovvero l'amministratore e i soci che non avevano titoli di studio o professionali idonei a svolgere attività didattica in materie tecnologiche, 3) la coincidenza tra giorni in cui dipendenti risultavano aver frequentato corsi di formazione e giorni in cui risultavano assenti dal lavoro, il che dimostra l'artificiosità di attestazioni finalizzate esclusivamente ad ottenere il beneficio fiscale;
4) la formazione nei riguardi di dipendenti che per le mansioni cui erano impiegati e cui, anche dopo la formazione, hanno continuato ad essere impiegati, non avevano interesse ad acquisire competenze tecnologiche.
Con riferimento a tali circostanze, la ricorrente non è riuscita a smentire l'esistenza di nessuna di esse, né ha provato l'avvenuta trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, prova della quale era onerata per aver diritto all'agevolazione fiscale.
Generiche e meramente assertive sono, in ultimo, le censure di violazioni degli art. 3, 53 e 97 della Cost. e del principio di tutela dell'affidamento e di buona fede.
L'utilizzazione del credito inesistente comporta l'irrogazione delle sanzioni previste per legge e non è ipotizzabile alcuna mancanza di colpa.
Ne consegue la infondatezza del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese compensate.