Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 330
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della verifica fiscale

    Le censure sulla verifica sono tardive e infondate, poiché la contribuente è stata informata dei propri diritti e facoltà, la verifica si è svolta nella sede dell'impresa per il tempo necessario e non ha leso il domicilio o la vita privata. Anche in caso di violazioni, queste non determinerebbero l'invalidità derivata dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso bonario

    Il contraddittorio procedimentale non si applica agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti, come previsto dall'art. 7 bis DL 39/2024.

  • Rigettato
    Qualificazione del credito come non spettante anziché inesistente

    Il credito è considerato inesistente perché mancano i presupposti per il suo riconoscimento (svolgimento di attività formativa idonea alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa). Pertanto, sono corrette l'applicazione della disciplina per crediti inesistenti, l'avviso di recupero entro l'ottavo anno e la sanzione dal 100% al 200%.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e mancata allegazione atti istruttori

    L'atto è congruamente motivato anche mediante richiamo al PVC, che non doveva essere allegato essendo stato consegnato alla società. La stessa ricorrente ha dedotto nel merito, dimostrando di conoscere la motivazione dell'atto.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento onere della prova da parte dell'ufficio

    Nel merito, l'ufficio ha contestato i contenuti della formazione, le competenze dei formatori, la coincidenza tra frequenza corsi e assenze dal lavoro, e l'utilità della formazione per le mansioni dei dipendenti. La ricorrente non ha smentito tali circostanze né provato la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    L'ufficio ha contestato i contenuti della formazione, le competenze dei formatori, la coincidenza tra frequenza corsi e assenze dal lavoro, e l'utilità della formazione per le mansioni dei dipendenti. La ricorrente non ha smentito tali circostanze né provato la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

  • Rigettato
    Violazione Costituzione e principi generali

    Le censure sono generiche e meramente assertive. L'utilizzazione del credito inesistente comporta l'irrogazione delle sanzioni previste per legge e non è ipotizzabile alcuna mancanza di colpa.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per difetto di colpevolezza

    L'utilizzazione del credito inesistente comporta l'irrogazione delle sanzioni previste per legge e non è ipotizzabile alcuna mancanza di colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 330
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 330
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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