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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1026/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1026/2024 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Genova n.1658/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TOSO ENRICO per Parte_1
mandato in atti APPELLANTE
contro e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. FLORINO MARIA FRANCESCA per mandato in atti – APPELLATA ED
APPELLANTE INCIDENTALE
e e , rappresentati e difesi CP_3 Controparte_4
dall'Avv. DE GENNARO CHIARA MARTINA per mandato in atti - APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante principale: “Voglia la Corte di Appello di Genova, riformare la sentenza n. 1658/2024, pubblicata dal Tribunale di Genova il 28/05/2024 (nel punto in cui “ha condannato a manlevare le convenute del Parte_1
pagamento della loro parte di debito in favore degli attori;
ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in €
7.616.00 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed € 54,16 per spese;
ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali e a manlevarle di quanto condannate a pagare agli attori a titolo di spese processuali”) e, conseguentemente, voglia accogliere l'impugnazione proposta dal Signor con il presente atto rigettando la Parte_1
domanda riconvenzionale proposta dalle Signore e Controparte_2
nei suoi confronti, accertando e dichiarando per i motivi Controparte_1
esposti in atti che nessun obbligo grava sul Signor di Parte_1
manlevare le stesse dalla loro parte di debito nei confronti dei Signori CP_4
e .
[...] CP_3
Con vittoria di spese ed onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio”;
per gli appellanti incidentali: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di domande ed eccezioni nuove proposte e di nuovi documenti versati ex adverso nel presente grado:
- in principalità, accogliere l'appello incidentale proposto dalle signore
[...]
e e per l'effetto, in riforma dell'impugnata Controparte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Genova- Sez. VI, nella persona del Giudice Dott.ssa RA OM n. 1658/2024, pubblicata il 28.5.2024, accertare e dichiarare non dovuto dalle signore e ai coniugi CP_2 Controparte_1
e l'importo del credito societario da questi ultimi (attori in CP_4 Pt_1
primo grado) vantato nei confronti della società CBA S.N.C., perché non comprovato e/o dalle esponenti non dovuto e/o non esigibile per i motivi in fatto e diritto meglio esposti in atti, con ogni conseguente statuizione;
- in via di denegato subordine, accogliere parzialmente l'appello incidentale delle deducenti e, previo accertamento del minore importo da esse dovuto agli attori in prime cure, nella misura massima del 50% del complessivo credito societario da essi domandato (misura corrispondente alla quota societaria del 50% già detenuta dal fratello delle esponenti, Sig. , deceduto Persona_1
anteriormente all'estinzione della società), per l'effetto, riformare parzialmente la statuizione di condanna delle esponenti sorelle a rifondere ai coniugi CP_1
il complessivo credito da essi vantato, disponendo la loro Parte_2
condanna alla rifusione dell'accertanda minore somma del credito societario complessivamente vantato, nella misura massima del 50% per i motivi meglio esposti in atti;
fermo il rigetto dell'appello del Sig. proposto Parte_1
nei confronti delle (sole) sorelle , in quanto inammissibile e CP_1
comunque infondato in fatto e diritto, per le motivazioni meglio esposte in atti, con conseguente conferma della statuizione di cui alla sentenza gravata di manleva in loro favore e a carico del medesimo appellante (e convenuto in primo grado) Sig. , di quanto accertato come dovuto dalle Parte_1
conchiudenti ai coniugi , anche a titolo di spese legali e Parte_2
condanna del alla rifusione altresì delle spese del grado in favore delle Pt_1
esponenti, stante la sua soccombenza nei loro particolari confronti;
– in via di denegato ed estremo subordine: previo rigetto dell'appello proposto dal Sig. , in quanto inammissibile e comunque incomprovato Parte_1
e comunque infondato in fatto e diritto, per le motivazioni meglio esposte in atti, confermare l'appellata sentenza n. 1658/2024 del Tribunale di Genova pubblicata il 28.5.2024 nella persona del Giudice Dott.ssa RA OM in parte qua ha accolto la domanda da esse svolta in via di subordine in primo grado, con la conseguente conferma della statuizione giudiziale avente ad oggetto la manleva del Sig. in favore delle convenute del Parte_1
credito societario domandato dagli attori, anche a titolo di spese di lite e condanna del Sig. alla rifusione altresì delle spese del Parte_1
grado in favore delle esponenti, stante la sua soccombenza nei loro particolari confronti.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la rifusione del contributo unificato del presente grado, spese da liquidarsi, per quanto dedotto e comprovato, ex art. 96, III comma, c.p.c.
per gli appellati: “la Corte di Appello di Genova, previa ammissione del seguente capitolo di prova: “vero che le parti stabilirono il 31 dicembre 2017 come termine per la restituzione sia del primo prestito di Euro 20.000,00 sia del secondo prestito € 10.000,00 “Indicando come testi da escutere su tale capitolo: Tes_1
; ;
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
e . Testimone_6 Testimone_7
Voglia confermare integralmente il contenuto della sentenza n. 1658/2024 pubblicata il 28/05/2024 rigettando l'appello incidentale formulato dalle Signora
e . CP_2 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari”
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Genova e CP_3 Controparte_4
affermavano di avere mutuato la somma di euro 30.000,00 alla CBA s.n.c., con soci unici , figlio degli attori, e . Questo Parte_1 Persona_1
era deceduto il 26.05.2017, lasciando a succedergli per legge le sorelle e CP_1
. Non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci, la Controparte_2 società s'era sciolta. Ciò premesso, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione del capitale mutuato, senza interessi. Le convenute eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva e contestavano nel merito la mancanza di fondamento della domanda attrice, opponendosi in ogni caso al suo accoglimento. Proponevano anche domanda subordinata di manleva nei confronti di . Il Tribunale, istruita la causa documentalmente Parte_1
e testimonialmente, la decideva con sentenza, con la quale condannava tutti i convenuti in solido alla restituzione della somma di euro 30.000,00 ed al pagamento delle spese di causa. Accoglieva la domanda di manleva proposta dalle eredi contro . Questi ha proposto appello CP_1 Parte_1
contro la sentenza del Tribunale, precisamente contro il capo del dispositivo che lo ha condannato a manlevare le della loro quota debito nei confronti CP_1
degli attori. Le , costituendosi in giudizio, hanno proposto appello CP_1
incidentale contro la sentenza del Tribunale, negando di essere tenute al pagamento del debito e chiedendo di essere assolte dalla domanda attrice.
e costituiti a loro volta in giudizio, Controparte_4 CP_3
hanno chiesto la conferma della sentenza del Tribunale. La causa è stata riservata alla decisione della Corte all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Le eredi contestano la sussistenza della causa mutuandi, che non è CP_1
provata: intanto, negano l'esistenza del debito, che non è mai stato iscritto nella contabilità della società. Il motivo è infondato. La stipulazione del mutuo risulta non soltanto dalla dichiarazione confessoria del socio , che Parte_1
se ha effetto di prova legale soltanto nei confronti del soggetto che la ha resa, è liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti delle altre parti. Risulta principalmente – l'esistenza del debito – dalla causale del bonifico, effettuato a favore della società, indicata come “prestito senza interessi”, e dalla prova testimoniale, costituita dalla deposizione diretta della teste , Testimone_2
moglie di in regime di separazione dei beni, e dalla Parte_1
deposizione de relato della teste Tanto basta – ad avviso del Testimone_6
Collegio – a ritenere provata la stipulazione del mutuo, non essendo nemmeno stata indicata dalla difesa delle appellanti altra causa plausibile atta a giustificare la dazione del denaro.
Le appellanti eccepiscono anche il loro difetto di legittimazione passiva: intanto negano di dover rispondere del debito contratto nell'interesse della società.
Denunciano la violazione dell'art.2290 C.C. in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. Invero, secondo il chiaro dettato della norma, la “responsabilità” del socio verso i terzi per le obbligazioni societarie nel caso in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente esclusa oltre la data di scioglimento del rapporto tra il socio e la società.
Rispetto a tale principio generale non assumerebbe valore deciso la circostanza per cui l'obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto tra il socio e la società, ma la data in cui il credito sia divenuto esigibile, ovvero il momento in cui la società può essere chiamata a rispondere del debito. Nella fattispecie, la scadenza del termine previsto dalle parti per la restituzione della somma mutuata era successiva al decesso del socio , onde non sarebbe richiedibile – il pagamento del Persona_1
debito – agli eredi del socio defunto. Il motivo è infondato. Invero, la massima della Corte di Cassazione richiamata dalla difesa delle appellanti a sostegno della loro tesi (Cass., 23.10.2023, n.29306) si riferiva ad una fattispecie diversa da quella in esame di contratto ad effetti permanenti nella quale – ha affermato la Cassazione – gli eredi del socio defunto non erano tenuti a rispondere del pagamento dei canoni di locazione maturati e scaduti in epoca successiva al decesso del loro dante causa. La massima non è applicabile alla fattispecie di debito restitutorio nascente da contratto di mutuo stipulato in data anteriore al decesso del socio, per il quale gli eredi sono tenuti a concorrere al pagamento del debito col socio superstite. Respingendo l'appello incidentale delle eredi conferma la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato CP_1
in solido i convenuti al pagamento del debito.
Nel rapporto interno tra i debitori il Tribunale ha accertato l'esistenza di una transazione intervenuta tra le parti e principalmente con tale signora Parte_3
, proprietaria dei muri del bar gestito dalla CBA, con la quale quest'ultima
[...]
rinunciava al pagamento dei canoni arretrati e si impegnava a corrispondere al socio superstite la somma di euro 18.000,00 in cambio della Parte_1
cessione della licenza bar intestata alla società. Il a sua volta si Pt_1
impegnava a corrispondere alle eredi del socio deceduto la somma di euro
4.000,00. In forza di tale accordo le parti dichiaravano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa nascente da qualsiasi titolo o ragione.
Pertanto, siccome previsto al punto 9 della scrittura, sarebbe rimasto a carico esclusivo di “ogni onere, costo ed obbligazione di qualsiasi Parte_1
genere e/o natura insorto e/o insorgendo e comunque relativo direttamente e/o indirettamente alla C.B.A. s.n.c.” La transazione è rimasta priva di effetti, non avendo più avuto esecuzione tra le parti a causa dell'inadempimento della signora . Il Tribunale ha ritenuto comunque che la regolamentazione dei Pt_3
rapporti tra le parti contenuta al punto 9 della scrittura avesse conservato piena validità ed efficacia: onde sarebbe stata opponibile al che era tenuto – Pt_1
in forza di detto accordo – a manlevare le per quanto queste CP_1
dovevano restituire agli attori principali.
L'appellante censura in questa parte la decisione del Parte_1
Tribunale, per avere ritenuto erroneamente la caducazione parziale della transazione, senza considerare invece che il suo contenuto era inscindibile: intanto, le singole clausole del contratto non potevano essere considerate e produrre effetti separatamente l'una dall'altra. L'appello è fondato.
Evidentemente – come afferma la difesa dell'appellante – la liberatoria di cui al punto 9 della scrittura privata era subordinata al buon fine della transazione intervenuta con la controparte principale del contratto, ovvero alla cessione della licenza ed all'incasso del prezzo della cessione: il cui introito sarebbe stato diviso in misura diseguale tra le parti. Diversamente, per la perdita di efficacia della transazione, la liberatoria invocata dalle eredi è rimasta priva di CP_1
causa giuridica e di riscontro effettivo, dovendo la causa del contratto essere considerata unitariamente, senza potersi scindere il rapporto principale dal rapporto derivato. Onde le , mentre sono tenute solidalmente al CP_1
pagamento nei confronti dei mutuanti, nel rapporto interno con
[...]
non hanno diritto ad essere manlevate interamente del debito, che Parte_1
deve dividersi in parti eguali tra le eredi e lo stesso CP_1 [...]
. Parte_1
Accogliendo l'appello principale di riforma in questa parte la Parte_1
sentenza del Tribunale. Respingendo l'appello incidentale delle eredi CP_1
conferma la sentenza del Tribunale nella parte in cui le ha condannate in solido con al pagamento del debito. Pronuncia sulle spese di Parte_1
causa secondo la soccombenza delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello incidentale di e Controparte_1 CP_2
conferma la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato tutti i convenuti in solido al pagamento a favore degli attori della somma di euro
30.000,00.
Accogliendo l'appello principale di , riforma la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha condannato a manlevare le convenute dal Parte_1
pagamento della loro parte di debito nei confronti degli attori.
Conferma la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato i convenuti al pagamento a favore degli attori delle spese di lite, liquidate nel dispositivo. Condanna e solidalmente a rimborsare a favore Controparte_1 CP_2
di e le spese del presente grado del Parte_4 CP_3
giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Condanna e solidalmente a rimborsare a Controparte_1 CP_2
le spese tutte di causa, che liquida nella somma Parte_1
complessiva di euro 5.000,00 per il primo grado e di euro 3,000,00 per il secondo grado del giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale di e Controparte_1
è stato integralmente rigettato. CP_2
Genova, 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1026/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1026/2024 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Genova n.1658/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TOSO ENRICO per Parte_1
mandato in atti APPELLANTE
contro e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. FLORINO MARIA FRANCESCA per mandato in atti – APPELLATA ED
APPELLANTE INCIDENTALE
e e , rappresentati e difesi CP_3 Controparte_4
dall'Avv. DE GENNARO CHIARA MARTINA per mandato in atti - APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante principale: “Voglia la Corte di Appello di Genova, riformare la sentenza n. 1658/2024, pubblicata dal Tribunale di Genova il 28/05/2024 (nel punto in cui “ha condannato a manlevare le convenute del Parte_1
pagamento della loro parte di debito in favore degli attori;
ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in €
7.616.00 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed € 54,16 per spese;
ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali e a manlevarle di quanto condannate a pagare agli attori a titolo di spese processuali”) e, conseguentemente, voglia accogliere l'impugnazione proposta dal Signor con il presente atto rigettando la Parte_1
domanda riconvenzionale proposta dalle Signore e Controparte_2
nei suoi confronti, accertando e dichiarando per i motivi Controparte_1
esposti in atti che nessun obbligo grava sul Signor di Parte_1
manlevare le stesse dalla loro parte di debito nei confronti dei Signori CP_4
e .
[...] CP_3
Con vittoria di spese ed onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio”;
per gli appellanti incidentali: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di domande ed eccezioni nuove proposte e di nuovi documenti versati ex adverso nel presente grado:
- in principalità, accogliere l'appello incidentale proposto dalle signore
[...]
e e per l'effetto, in riforma dell'impugnata Controparte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Genova- Sez. VI, nella persona del Giudice Dott.ssa RA OM n. 1658/2024, pubblicata il 28.5.2024, accertare e dichiarare non dovuto dalle signore e ai coniugi CP_2 Controparte_1
e l'importo del credito societario da questi ultimi (attori in CP_4 Pt_1
primo grado) vantato nei confronti della società CBA S.N.C., perché non comprovato e/o dalle esponenti non dovuto e/o non esigibile per i motivi in fatto e diritto meglio esposti in atti, con ogni conseguente statuizione;
- in via di denegato subordine, accogliere parzialmente l'appello incidentale delle deducenti e, previo accertamento del minore importo da esse dovuto agli attori in prime cure, nella misura massima del 50% del complessivo credito societario da essi domandato (misura corrispondente alla quota societaria del 50% già detenuta dal fratello delle esponenti, Sig. , deceduto Persona_1
anteriormente all'estinzione della società), per l'effetto, riformare parzialmente la statuizione di condanna delle esponenti sorelle a rifondere ai coniugi CP_1
il complessivo credito da essi vantato, disponendo la loro Parte_2
condanna alla rifusione dell'accertanda minore somma del credito societario complessivamente vantato, nella misura massima del 50% per i motivi meglio esposti in atti;
fermo il rigetto dell'appello del Sig. proposto Parte_1
nei confronti delle (sole) sorelle , in quanto inammissibile e CP_1
comunque infondato in fatto e diritto, per le motivazioni meglio esposte in atti, con conseguente conferma della statuizione di cui alla sentenza gravata di manleva in loro favore e a carico del medesimo appellante (e convenuto in primo grado) Sig. , di quanto accertato come dovuto dalle Parte_1
conchiudenti ai coniugi , anche a titolo di spese legali e Parte_2
condanna del alla rifusione altresì delle spese del grado in favore delle Pt_1
esponenti, stante la sua soccombenza nei loro particolari confronti;
– in via di denegato ed estremo subordine: previo rigetto dell'appello proposto dal Sig. , in quanto inammissibile e comunque incomprovato Parte_1
e comunque infondato in fatto e diritto, per le motivazioni meglio esposte in atti, confermare l'appellata sentenza n. 1658/2024 del Tribunale di Genova pubblicata il 28.5.2024 nella persona del Giudice Dott.ssa RA OM in parte qua ha accolto la domanda da esse svolta in via di subordine in primo grado, con la conseguente conferma della statuizione giudiziale avente ad oggetto la manleva del Sig. in favore delle convenute del Parte_1
credito societario domandato dagli attori, anche a titolo di spese di lite e condanna del Sig. alla rifusione altresì delle spese del Parte_1
grado in favore delle esponenti, stante la sua soccombenza nei loro particolari confronti.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la rifusione del contributo unificato del presente grado, spese da liquidarsi, per quanto dedotto e comprovato, ex art. 96, III comma, c.p.c.
per gli appellati: “la Corte di Appello di Genova, previa ammissione del seguente capitolo di prova: “vero che le parti stabilirono il 31 dicembre 2017 come termine per la restituzione sia del primo prestito di Euro 20.000,00 sia del secondo prestito € 10.000,00 “Indicando come testi da escutere su tale capitolo: Tes_1
; ;
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
e . Testimone_6 Testimone_7
Voglia confermare integralmente il contenuto della sentenza n. 1658/2024 pubblicata il 28/05/2024 rigettando l'appello incidentale formulato dalle Signora
e . CP_2 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari”
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Genova e CP_3 Controparte_4
affermavano di avere mutuato la somma di euro 30.000,00 alla CBA s.n.c., con soci unici , figlio degli attori, e . Questo Parte_1 Persona_1
era deceduto il 26.05.2017, lasciando a succedergli per legge le sorelle e CP_1
. Non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci, la Controparte_2 società s'era sciolta. Ciò premesso, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione del capitale mutuato, senza interessi. Le convenute eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva e contestavano nel merito la mancanza di fondamento della domanda attrice, opponendosi in ogni caso al suo accoglimento. Proponevano anche domanda subordinata di manleva nei confronti di . Il Tribunale, istruita la causa documentalmente Parte_1
e testimonialmente, la decideva con sentenza, con la quale condannava tutti i convenuti in solido alla restituzione della somma di euro 30.000,00 ed al pagamento delle spese di causa. Accoglieva la domanda di manleva proposta dalle eredi contro . Questi ha proposto appello CP_1 Parte_1
contro la sentenza del Tribunale, precisamente contro il capo del dispositivo che lo ha condannato a manlevare le della loro quota debito nei confronti CP_1
degli attori. Le , costituendosi in giudizio, hanno proposto appello CP_1
incidentale contro la sentenza del Tribunale, negando di essere tenute al pagamento del debito e chiedendo di essere assolte dalla domanda attrice.
e costituiti a loro volta in giudizio, Controparte_4 CP_3
hanno chiesto la conferma della sentenza del Tribunale. La causa è stata riservata alla decisione della Corte all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Le eredi contestano la sussistenza della causa mutuandi, che non è CP_1
provata: intanto, negano l'esistenza del debito, che non è mai stato iscritto nella contabilità della società. Il motivo è infondato. La stipulazione del mutuo risulta non soltanto dalla dichiarazione confessoria del socio , che Parte_1
se ha effetto di prova legale soltanto nei confronti del soggetto che la ha resa, è liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti delle altre parti. Risulta principalmente – l'esistenza del debito – dalla causale del bonifico, effettuato a favore della società, indicata come “prestito senza interessi”, e dalla prova testimoniale, costituita dalla deposizione diretta della teste , Testimone_2
moglie di in regime di separazione dei beni, e dalla Parte_1
deposizione de relato della teste Tanto basta – ad avviso del Testimone_6
Collegio – a ritenere provata la stipulazione del mutuo, non essendo nemmeno stata indicata dalla difesa delle appellanti altra causa plausibile atta a giustificare la dazione del denaro.
Le appellanti eccepiscono anche il loro difetto di legittimazione passiva: intanto negano di dover rispondere del debito contratto nell'interesse della società.
Denunciano la violazione dell'art.2290 C.C. in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. Invero, secondo il chiaro dettato della norma, la “responsabilità” del socio verso i terzi per le obbligazioni societarie nel caso in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente esclusa oltre la data di scioglimento del rapporto tra il socio e la società.
Rispetto a tale principio generale non assumerebbe valore deciso la circostanza per cui l'obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto tra il socio e la società, ma la data in cui il credito sia divenuto esigibile, ovvero il momento in cui la società può essere chiamata a rispondere del debito. Nella fattispecie, la scadenza del termine previsto dalle parti per la restituzione della somma mutuata era successiva al decesso del socio , onde non sarebbe richiedibile – il pagamento del Persona_1
debito – agli eredi del socio defunto. Il motivo è infondato. Invero, la massima della Corte di Cassazione richiamata dalla difesa delle appellanti a sostegno della loro tesi (Cass., 23.10.2023, n.29306) si riferiva ad una fattispecie diversa da quella in esame di contratto ad effetti permanenti nella quale – ha affermato la Cassazione – gli eredi del socio defunto non erano tenuti a rispondere del pagamento dei canoni di locazione maturati e scaduti in epoca successiva al decesso del loro dante causa. La massima non è applicabile alla fattispecie di debito restitutorio nascente da contratto di mutuo stipulato in data anteriore al decesso del socio, per il quale gli eredi sono tenuti a concorrere al pagamento del debito col socio superstite. Respingendo l'appello incidentale delle eredi conferma la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato CP_1
in solido i convenuti al pagamento del debito.
Nel rapporto interno tra i debitori il Tribunale ha accertato l'esistenza di una transazione intervenuta tra le parti e principalmente con tale signora Parte_3
, proprietaria dei muri del bar gestito dalla CBA, con la quale quest'ultima
[...]
rinunciava al pagamento dei canoni arretrati e si impegnava a corrispondere al socio superstite la somma di euro 18.000,00 in cambio della Parte_1
cessione della licenza bar intestata alla società. Il a sua volta si Pt_1
impegnava a corrispondere alle eredi del socio deceduto la somma di euro
4.000,00. In forza di tale accordo le parti dichiaravano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa nascente da qualsiasi titolo o ragione.
Pertanto, siccome previsto al punto 9 della scrittura, sarebbe rimasto a carico esclusivo di “ogni onere, costo ed obbligazione di qualsiasi Parte_1
genere e/o natura insorto e/o insorgendo e comunque relativo direttamente e/o indirettamente alla C.B.A. s.n.c.” La transazione è rimasta priva di effetti, non avendo più avuto esecuzione tra le parti a causa dell'inadempimento della signora . Il Tribunale ha ritenuto comunque che la regolamentazione dei Pt_3
rapporti tra le parti contenuta al punto 9 della scrittura avesse conservato piena validità ed efficacia: onde sarebbe stata opponibile al che era tenuto – Pt_1
in forza di detto accordo – a manlevare le per quanto queste CP_1
dovevano restituire agli attori principali.
L'appellante censura in questa parte la decisione del Parte_1
Tribunale, per avere ritenuto erroneamente la caducazione parziale della transazione, senza considerare invece che il suo contenuto era inscindibile: intanto, le singole clausole del contratto non potevano essere considerate e produrre effetti separatamente l'una dall'altra. L'appello è fondato.
Evidentemente – come afferma la difesa dell'appellante – la liberatoria di cui al punto 9 della scrittura privata era subordinata al buon fine della transazione intervenuta con la controparte principale del contratto, ovvero alla cessione della licenza ed all'incasso del prezzo della cessione: il cui introito sarebbe stato diviso in misura diseguale tra le parti. Diversamente, per la perdita di efficacia della transazione, la liberatoria invocata dalle eredi è rimasta priva di CP_1
causa giuridica e di riscontro effettivo, dovendo la causa del contratto essere considerata unitariamente, senza potersi scindere il rapporto principale dal rapporto derivato. Onde le , mentre sono tenute solidalmente al CP_1
pagamento nei confronti dei mutuanti, nel rapporto interno con
[...]
non hanno diritto ad essere manlevate interamente del debito, che Parte_1
deve dividersi in parti eguali tra le eredi e lo stesso CP_1 [...]
. Parte_1
Accogliendo l'appello principale di riforma in questa parte la Parte_1
sentenza del Tribunale. Respingendo l'appello incidentale delle eredi CP_1
conferma la sentenza del Tribunale nella parte in cui le ha condannate in solido con al pagamento del debito. Pronuncia sulle spese di Parte_1
causa secondo la soccombenza delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello incidentale di e Controparte_1 CP_2
conferma la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato tutti i convenuti in solido al pagamento a favore degli attori della somma di euro
30.000,00.
Accogliendo l'appello principale di , riforma la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha condannato a manlevare le convenute dal Parte_1
pagamento della loro parte di debito nei confronti degli attori.
Conferma la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato i convenuti al pagamento a favore degli attori delle spese di lite, liquidate nel dispositivo. Condanna e solidalmente a rimborsare a favore Controparte_1 CP_2
di e le spese del presente grado del Parte_4 CP_3
giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Condanna e solidalmente a rimborsare a Controparte_1 CP_2
le spese tutte di causa, che liquida nella somma Parte_1
complessiva di euro 5.000,00 per il primo grado e di euro 3,000,00 per il secondo grado del giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale di e Controparte_1
è stato integralmente rigettato. CP_2
Genova, 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE