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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 6119/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Angelo Nigretti, giusto mandato in atti, Parte_1
- Ricorrente -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Renzo CP_1
- Resistente-
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione proposto in data 27.12.2022 il , in seguito alla Parte_1 ordinanza resa in data 3.11.2022 dal G.E. di codesto Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 1254/2015 , chiedeva l'accoglimento del ricorso finalizzato ad annullare la predetta ordinanza con cui il G.E. confermava l'ordinanza di assegnazione delle somme da pignoramento presso terzi in danno del per n. 5 cartelle esattoriali Parte_1 emesse per sanzioni amministrative degli anni 2003, 2004, 2007, 2010 e 2011.
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente eccepiva il difetto di notificazione del pignoramento presso terzi, avvenuto in data 15.10.2015, con le modalità effettuate dal concessionario e successivo adempimento di notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di attesa la circostanza per cui il aveva lasciato la sua Pt_2 Parte_1 residenza in per recarsi in Svizzera con l'intera sua famiglia per una nuova Pt_2 Parte_3 attività lavorativa.
1 Solo in data 25.05.2016, otteneva la nuova residenza in Svizzera che gli permetteva l'iscrizione nei registri dell'AIRE.
Si costituiva la SOGET impugnando e contestando ogni avverso, eccependo l'infondatezza del ricorso e insistendo per il rigetto e conseguente conferma dell'ordinanza esecutiva.
Completata l'attività processuale con il deposito di note, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
§§§§§§§§
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, non appare fondata, pertanto deve essere rigetta per le ragioni che seguono.
Il ricorso si fonda sulla presunta invalidità della notificazione delle cartelle esattoriali, stante il dedotto trasferimento del contribuente in altra sede di residenza.
Di fatto, però, in ossequio quanto stabilito dalla L. n. 470/1988, il soggetto che si trasferisce all'estero ha come unico obbligo di iscriversi all'Aire mediante dichiarazione resa all'Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente del Comune di ultima residenza in Italia.
Dalla documentazione in atti presente, il ricorrente non ha dato prova della tempestiva iscrizione all'AIRE del proprio trasferimento, mediante dichiarazione resa all'Ufficio
Consolare competente.
Di fatti, la prima comunicazione di trasferimento è datata 25.05.2016, dopo circa un anno dalla notificazione delle cartelle esattoriali (avvenuta in data 15.05.2015).
Era onere del contribuente effettuare immediatamente la comunicazione di trasferimento all'Ufficio Consolare competente, in tal modo avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'avvenuto trasferimento, dispensandosi, così da ogni responsabilità successiva in ordine alla notificazione.
Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 comma 17 D.L n° 112/2008 pro tempore vigente, è onere del Comune -e non del contribuente- comunicare all'Agenzia delle Entrate competente l'avvenuto trasferimento di residenza all'estero.
Tuttavia, mancando in atti, ogni elemento utile a far ritenere a questo Giudice che il contribuente abbia tempestivamente comunicato il proprio trasferimento in altra sede estera, non permette, all'odierno Giudicante, di ritenere, con certezza probatoria, che le notifiche siano da ritenere non valide, proprio perché l'unica data certa di trasferimento è il 25.05.2016, mentre le notifiche sono avvenute un anno prima della predetta data.
2 La Corte di Cassazione (c.fr. sentenza n° 23378/2021) ha precisato, che ai sensi del comma quattro dell'art. 60 del DPR 600/1973, "in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero", così ribadendo che in caso di iscrizione all'Aire, fanno prova le risultanze anagrafiche, con la conseguenza che la notificazione debba essere eseguita all'indirizzo di residenza estero e non direttamente mediante affissione all'Albo del Comune di ultima residenza in Italia.
Tuttavia, ove sia mancata, come nel caso di specie, la comunicazione di trasferimento del contribuente, come stabilito dalla normativa citata (l. 470/1988), tale omissione non può gravare sull'esecutore, in quanto solo l'impulso di parte può avviare l'intera procedura di comunicazioni dell'AIRE.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, provvede come segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso così come formulato dal e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma l'ordinanza di assegnazione depositata in data 15 marzo 2019 dal G.E. di Trani;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore della che vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 CP_1
AGOSTO 2022 N. 147, nella misura di € 552,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Binetti
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 6119/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Angelo Nigretti, giusto mandato in atti, Parte_1
- Ricorrente -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Renzo CP_1
- Resistente-
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione proposto in data 27.12.2022 il , in seguito alla Parte_1 ordinanza resa in data 3.11.2022 dal G.E. di codesto Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 1254/2015 , chiedeva l'accoglimento del ricorso finalizzato ad annullare la predetta ordinanza con cui il G.E. confermava l'ordinanza di assegnazione delle somme da pignoramento presso terzi in danno del per n. 5 cartelle esattoriali Parte_1 emesse per sanzioni amministrative degli anni 2003, 2004, 2007, 2010 e 2011.
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente eccepiva il difetto di notificazione del pignoramento presso terzi, avvenuto in data 15.10.2015, con le modalità effettuate dal concessionario e successivo adempimento di notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di attesa la circostanza per cui il aveva lasciato la sua Pt_2 Parte_1 residenza in per recarsi in Svizzera con l'intera sua famiglia per una nuova Pt_2 Parte_3 attività lavorativa.
1 Solo in data 25.05.2016, otteneva la nuova residenza in Svizzera che gli permetteva l'iscrizione nei registri dell'AIRE.
Si costituiva la SOGET impugnando e contestando ogni avverso, eccependo l'infondatezza del ricorso e insistendo per il rigetto e conseguente conferma dell'ordinanza esecutiva.
Completata l'attività processuale con il deposito di note, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
§§§§§§§§
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, non appare fondata, pertanto deve essere rigetta per le ragioni che seguono.
Il ricorso si fonda sulla presunta invalidità della notificazione delle cartelle esattoriali, stante il dedotto trasferimento del contribuente in altra sede di residenza.
Di fatto, però, in ossequio quanto stabilito dalla L. n. 470/1988, il soggetto che si trasferisce all'estero ha come unico obbligo di iscriversi all'Aire mediante dichiarazione resa all'Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente del Comune di ultima residenza in Italia.
Dalla documentazione in atti presente, il ricorrente non ha dato prova della tempestiva iscrizione all'AIRE del proprio trasferimento, mediante dichiarazione resa all'Ufficio
Consolare competente.
Di fatti, la prima comunicazione di trasferimento è datata 25.05.2016, dopo circa un anno dalla notificazione delle cartelle esattoriali (avvenuta in data 15.05.2015).
Era onere del contribuente effettuare immediatamente la comunicazione di trasferimento all'Ufficio Consolare competente, in tal modo avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'avvenuto trasferimento, dispensandosi, così da ogni responsabilità successiva in ordine alla notificazione.
Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 comma 17 D.L n° 112/2008 pro tempore vigente, è onere del Comune -e non del contribuente- comunicare all'Agenzia delle Entrate competente l'avvenuto trasferimento di residenza all'estero.
Tuttavia, mancando in atti, ogni elemento utile a far ritenere a questo Giudice che il contribuente abbia tempestivamente comunicato il proprio trasferimento in altra sede estera, non permette, all'odierno Giudicante, di ritenere, con certezza probatoria, che le notifiche siano da ritenere non valide, proprio perché l'unica data certa di trasferimento è il 25.05.2016, mentre le notifiche sono avvenute un anno prima della predetta data.
2 La Corte di Cassazione (c.fr. sentenza n° 23378/2021) ha precisato, che ai sensi del comma quattro dell'art. 60 del DPR 600/1973, "in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero", così ribadendo che in caso di iscrizione all'Aire, fanno prova le risultanze anagrafiche, con la conseguenza che la notificazione debba essere eseguita all'indirizzo di residenza estero e non direttamente mediante affissione all'Albo del Comune di ultima residenza in Italia.
Tuttavia, ove sia mancata, come nel caso di specie, la comunicazione di trasferimento del contribuente, come stabilito dalla normativa citata (l. 470/1988), tale omissione non può gravare sull'esecutore, in quanto solo l'impulso di parte può avviare l'intera procedura di comunicazioni dell'AIRE.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, provvede come segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso così come formulato dal e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma l'ordinanza di assegnazione depositata in data 15 marzo 2019 dal G.E. di Trani;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore della che vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 13 CP_1
AGOSTO 2022 N. 147, nella misura di € 552,00, con la precisazione che in base al valore della controversia, dichiarato in sede di iscrizione al ruolo, è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00, nei valori medi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a., IVA e accessori di legge, come e se per legge dovuti ed esborsi documentati, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Binetti
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