CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 41548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41548 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - EN AN CC - 14/10/2025 R.G.N. 21388/2025 EN GA SENTENZA sul ricorso proposto da: OU NI, nato a [...], in data [...] avverso la sentenza emessa il 19/06/2024 dalla Corte di appello di NZ Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani;
Lette le conclusioni rassegnate con memoria, all’esito di trattazione scritta, dal Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la memoria di replica e di conclusioni rassegnata dall’avv. Antonio Maida, difensore, del ricorrente, con cui si è chiesto l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 19 giugno 2024, la Corte di appello di NZ ha riformato la decisione resa dal Tribunale di Crotone il 23 maggio 2022, con cui NI OU – imputato in ordine al reato di cui all’art. 2 legge 2 ottobre 1967, per aver detenuto ingenti quantità di materiali esplosivi, contestato come commesso in Isola di Capo Rizzuto, il 1° maggio 2018 – era stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. La sentenza di primo grado era stata appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone e la Corte di appello, con l’indicata decisione, ha riqualificato il fatto ascritto nel reato di cui all’art. 678 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al predetto reato, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha disposto la confisca e la distruzione del materiale in sequestro.
1.1. OU aveva acquistato e detenuto il materiale di carattere inizialmente contestato come esplosivo al fine della realizzazione di spettacoli pirotecnici, tra cui quello da tenersi in un matrimonio previsto per il giorno 14 aprile 2018, per il quale aveva previamente inoltrato al Comune di Isola di Capo Rizzuto una comunicazione a mezzo PEC, con la quale aveva chiesto il rilascio della corrispondente autorizzazione da parte del Sindaco. In data 1° maggio 2018 gli addetti all’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, Nucleo Regionale Artificieri, si erano recati presso i locali nella disponibilità di OU, siti in località Brasolo, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, frazione Le Castella, ove, all’esito di Penale Sent. Sez. 1 Num. 41548 Anno 2025 Presidente: NI NI Relatore: AN EN Data Udienza: 14/10/2025 una perquisizione espletata ai sensi dell’art. 41 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), era stato rinvenuto il materiale, ritenuto esplosivo, di vario genere che, a seguito degli accertamenti effettuati – relativi alla tipologia, alla modalità di conservazione e di allocazione, nonché ai titoli abilitativi in possesso di OU – era stato repertato, catalogato e sottoposto a sequestro. In particolare: all’interno di un’autovettura Fiat Panda erano stati rinvenuti 6 cartoni contenenti fuochi pirotecnici di vario genere;
in un primo edificio, indicato dagli operanti come “edificio A”, erano stati rinvenuti 21 cartoni di fuochi pirotecnici;
in un secondo edificio, denominato “edificio B”, erano stati reperiti 5 cartoni di fuochi d’artificio; infine, presso l’abitazione del comune suddetto, sita in via del Porto n. 35, erano stati rinvenuti 4 cartoni con analogo contenuto. Il quantitativo complessivo di materiale pirotecnico rinvenuto ammontava a 450 Kg, con un contenuto esplosivo netto (NEC) pari a 97,423 Kg. Nel giudizio di primo grado si era proceduto all’escussione dei consulenti di parte e al deposito delle corrispondenti relazioni. All’esito, il Tribunale aveva assolto NI OU dal reato di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, perché il fatto non sussiste. Il Tribunale aveva considerato che il materiale sequestrato era stato analizzato dal consulente del Pubblico ministero Antonio Spanu, il quale, nella propria relazione, aveva evidenziato che i materiali rinvenuti nei locali di OU erano prodotti con limitata capacità di offendere, specificando che tale capacità doveva essere valutata differentemente a seconda che i materiali fossero depositati in modo isolato ovvero concentrati in determinati locali;
e l’ausiliare, pur dopo aver segnalato nella relazione che la quantità, l’ubicazione e la concentrazione del materiale detenuto comportavano comunque un potenziale distruttivo rilevante, aveva fornito, nel corso dell’esame dibattimentale, una ricostruzione parzialmente difforme precisando che il quantitativo complessivo di esplosivo netto rinvenuto ammontava a circa 97 Kg, distribuiti come segue: 8 kg nell’autovettura, 52 Kg in un primo locale (indicato come locale B), 17 Kg in un secondo locale e la restante parte in un ulteriore locale;
sicché, fermo restando che la concentrazione del materiale in un unico contesto costituiva un fattore di rischio, il consulente aveva riconosciuto che si trattava di fuochi la cui possibilità di innesco a catena tra gli articoli era piuttosto remota e che il materiale pirotecnico non doveva considerarsi intrinsecamente pericoloso, anche perché possedeva la licenza per l’accensione, l’utilizzo, lo spegnimento e la distruzione dei fuochi d’artificio e dei loro residui. Il Tribunale aveva preso atto dell’ulteriore specificazione espressa dal consulente secondo cui la maggior parte degli articoli sequestrati risultava omologata, mentre solo una minima parte, circa 500 grammi, era costituita da materiale che, all’esito delle analisi di laboratorio, risultava essere un semilavorato compatibile con la spiegazione fornita dall’imputato, nel senso che si trattava di residui di candele romane, materiale di tipo deflagrante, di minore intensità e non potenzialmente micidiale o distruttivo. Era stata, in definitiva, valutata la conclusione raggiunta dal suddetto consulente (ing. Spanu), lì dove aveva affermato che, anche, in ordine al quantitativo maggiore, nell’ipotesi di esplosione, si sarebbe attivato solo il 10% del quantitativo totale, ossia circa 5,2 Kg su 52 Kg, con la conseguente generazione di una limitata onda di sovrappressione, restata confinata all’interno del locale, tale da escludere qualsiasi effetto micidiale. Era stato, inoltre, considerato che il consulente tecnico della difesa (Marco Piovan), aveva, a sua volta, sottolineato che il materiale rinvenuto era privo di micidialità e che, in caso di eventuale esplosione, non avrebbe provocato danni, atteso che i tempi della deflagrazione dei materiali in questione risultavano dilatati, tali da consentire un agevole 2 allontanamento dai locali, mentre, in relazione al materiale rinvenuto nell’autovettura, non era neppure astrattamente ipotizzabile che potesse dare luogo a un incendio, con la specificazione che i locali nei quali il materiale era custodito erano realizzati in blocchi di cemento con copertura in lamiera, conformemente a quanto prescritto per i depositi di esplosivi ed esplodenti, proprio al fine di garantire lo sfogo in caso di deflagrazione, idoneo ad evitare fenomeni di sovrappressione, dovendo escludersi che il materiale rinvenuto avesse alcuna attinenza con gli esplosivi ad alto potenziale, presentando esso una pericolosità limitata al rischio di incendio. Alla stregua di queste risultanze, il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della sussistenza del fatto di reato di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, ossia la detenzione illegale di materiale esplosivo. Il primo giudice aveva osservato, altresì, che l’imputato risultava in possesso di regolare titolo autorizzativo per l’accensione di fuochi d’artificio e, sebbene tale titolo non abilitasse anche alla detenzione, fabbricazione e commercio dei medesimi, nel caso di specie la condotta riguardava esclusivamente l’illecita detenzione, non il deposito di materiale esplosivo. Inoltre, era stata esclusa la connotazione di materiale esplosivo con riferimento a quello detenuto dall’imputato, le circostanze di fatto analizzate facendo propendere per la conclusione che esso fosse privo di micidialità e il quantitativo di potenzialità esplosiva in esso insito non essendo adeguato a generare un evento distruttivo. Ulteriormente, il Tribunale, non essendo emerso che il materiale detenuto dall’imputato fosse di per sé illecito, né che egli lo tenesse in deposito o lo avesse finalizzato alla vendita, aveva concluso nel senso che la sua condotta non integrava neanche la più blanda fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen.
1.2. A fronte dell’appello proposto avverso la decisione di primo grado dal Pubblico ministero, che aveva contestato sia la conclusione raggiunta dal primo giudice in merito all’assenza di detenzione del materiale in deposito e alla mancata rilevazione della corrispondente illiceità, sia la mancata derubricazione del reato contestato in quello di cui all’art. 678 cod. pen., la Corte di appello, in riforma, ha riqualificato il fatto originariamente contestato (ex art. 2 legge n. 895 del 1967) nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen., ritenendo pienamente condivisibili le argomentazioni formulate dal Pubblico ministero. La Corte territoriale ha osservato che l’imputato custodiva il materiale pirotecnico oggetto di sequestro in tre diversi locali, nonché nella sua autovettura, così avendo apprestato, di fatto, un deposito del materiale stesso. Tuttavia, a seguito di tale diversa qualificazione giuridica, i giudici di appello hanno dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in quanto il reato riqualificato si è estinto per intervenuta prescrizione, non risultando evidente in atti nessuna delle ipotesi conducenti al pieno proscioglimento previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di NI OU chiedendone l’annullamento e sviluppando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non è risultato essersi mai provveduto alla notificazione dell’avviso di deposito della motivazione della sentenza impugnata, né all’imputato né al suo difensore. Si evidenzia, al riguardo, che la Corte di appello di NZ, all’esito dell’udienza del 19 giugno 2024, ha emesso dispositivo fissando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione: però, il deposito della motivazione è avvenuto soltanto in data 14 aprile 2025, ossia a distanza di 299 giorni;
nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine dei 3 novanta giorni e l’effettivo deposito, la difesa ha reiteratamente richiesto il rilascio di copia della sentenza motivata, ricevendo riscontro negativo;
in data 3 aprile 2025, inoltre, è stata presentata formale richiesta di sollecito. Sulla base di tali circostanze, si eccepisce la nullità della sentenza per la mancanza di notificazione all’imputato e al difensore dell’avviso di deposito della motivazione prescritto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., avviso necessario non essendo stata depositata la sentenza entro il termine stabilito dal giudice a norma dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, non avendo la Corte di appello risposto alle doglianze difensive concernenti l’inammissibilità della richiesta di derubricazione formulata dal Pubblico ministero. La difesa rimarca che, con memoria difensiva ex art. 595, comma 3, cod. proc. pen., nonché con le conclusioni scritte per l’udienza del 27 maggio 2025, aveva evidenziato l’inammissibilità della richiesta del Pubblico ministero di derubricazione del reato contenuta nell’atto di appello: nel corso delle indagini e del giudizio di primo grado, l’accusa non aveva in alcun modo verificato, né provato che i luoghi in cui erano stati rinvenuti i materiali pirotecnici fossero effettivamente riconducibili all’imputato o di sua proprietà, né verificato se quest’ultimo li detenesse per motivi contingenti;
era stato, per contro, ampiamente dimostrato, mediante la produzione documentale acquisita nel corso del giudizio di primo grado, che parte del materiale pirotecnico doveva essere consegnato lo stesso giorno del sequestro a terzi (ossia, al deposito di IO FI in Rossano Calabro), in quanto era stata negata a OU l’autorizzazione a effettuare uno spettacolo pirotecnico già programmato nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, con l’effetto che tale materiale avrebbe dovuto qualificarsi – non come “detenuto in deposito”, bensì come – “detenuto ai fini dell’accensione”, configurandosi in capo all’imputato un possesso meramente momentaneo e transitorio, strettamente funzionale alla realizzazione dell’imminente spettacolo pirotecnico poi annullato. Sul tema, il ricorrente ribadisce che l’accusa avrebbe dovuto richiedere la riqualificazione, e non la derubricazione, del reato di cui al capo di imputazione nel corso del giudizio di primo grado: la richiesta di derubricazione, così come prospettata nell’atto di appello, avrebbe l’effetto di riqualificare radicalmente il reato in fatto e in diritto, con la conseguenza di arrecare un grave pregiudizio alla difesa;
e la questione – pur sollevata – non è stata neanche menzionata nella sentenza impugnata, in violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tal senso, si evidenzia che la richiesta di derubricazione formulata dal Pubblico ministero aveva violato l’art. 423 cod. proc. pen., poiché essa avrebbe dovuto essere avanzata all’inizio del procedimento di primo grado, oppure alla fine della fase istruttoria, allorquando entrambi i consulenti hanno escluso la micidialità del materiale pirotecnico: invece, soltanto con l’atto di appello, è stata dal Pubblico ministero illogicamente ascritta al Tribunale la responsabilità della mancata modifica del capo di imputazione, nonostante la sentenza di primo grado avesse chiaramente escluso la configurabilità sia della fattispecie di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, sia di quella prevista dall’art. 678 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata, siccome carente, contraddittoria e illogica, nonché disattenta, imprecisa e affetta dall’erronea applicazione dell’art. 678 cod. pen. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di appello, pur avendo integralmente recepito l’esposizione dei fatti proposta dal Pubblico ministero, ha omesso di considerare le effettive risultanze processuali emerse nel giudizio di primo grado: l’illogicità e la 4 contraddittorietà della motivazione viene colta nel punto in cui la Corte ha affermato che i luoghi del rinvenimento del materiale esplodente erano tutti di proprietà o comunque riconducibili a OU, senza che tale circostanza fosse stata mai dimostrata. La difesa sostiene di avere evidenziato che l’autovettura non apparteneva all’imputato, bensì ad altro soggetto non identificato, che l’appartamento sito nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, frazione Le Castella, Via del Porto, dove erano stati trovati altri cartoni di articoli pirotecnici, non costituiva né residenza né domicilio dell’imputato e che gli edifici denominati A e B in localitàBrasolo non erano mai stati oggetto di accertamento circa la proprietà dell’odierno imputato: sia gli inquirenti, sia i giudici del merito hanno fondato le loro conclusioni su mere presunzioni, ritenendo che i luoghi e l’autoveicolo indicati appartenessero all’imputato, senza che tale circostanza fosse mai adeguatamente verificata, non essendosi proceduto all’acquisizione della carta di circolazione del veicolo, né essendo state effettuate ricerche volte a risalire alla titolarità dell’autovettura o dei luoghi oggetto dell’accertamento; e, anche qualora tali beni fossero risultati di proprietà dell’imputato, era stato ampiamente provato che il materiale esplodente non era detenuto ai fini di deposito, bensì con la finalità di utilizzo immediato per l’esecuzione di spettacoli pirotecnici. In tale ultimo senso, si ribadisce la prospettazione che, anche qualora la condotta dell’imputato fosse stata configurata come “detenzione in deposito”, la Corte avrebbe dovuto considerare le esigenze contingenti documentate, derivanti dall’annullamento dello spettacolo pirotecnico per il quale il materiale era destinato e dal conseguente ritiro temporaneo dello stesso.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto la motivazione risulta immune dai vizi prospettati. In particolare, si sottolinea che: l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata, tuttavia, dalla tempestiva impugnazione;
va, altresì, esclusa la violazione dell’art. 423 cod. proc. pen., posto che tale disposizione concerne le modificazioni dell’atto di accusa relative al fatto e non preclude al giudice la possibilità di attribuire al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica;
infine, è da ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la condotta dell’imputato ha integrato gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 678 cod. pen., non rilevando le deduzioni difensive sul carattere temporaneo della detenzione del materiale per il loro uso negli spettacoli pirotecnici.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha replicato alle osservazioni dell’Autorità requirente, ha illustrato i motivi di impugnazione e ha rassegnato le conclusioni riportandosi alle deduzioni svolte con il ricorso e chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’impugnazione non può essere accoltaa.
2. Va anzitutto affrontata la questione processuale, posta con il primo motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per omessa notificazione all’imputato e al difensore dell’avviso di deposito della motivazione prescritto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Si deve rilevare che, all’esito del giudizio di secondo grado, svolta l’udienza del 19 giugno 2024, la Corte ha deliberato la decisione e ha emesso dispositivo, fissando, a causa dell’ingente carico di lavoro gravante sul Presidente estensore, il termine per il deposito della motivazione in novanta giorni;
tuttavia, la motivazione è stata depositata il 14 aprile 2025, ossia a distanza di 299 giorni, eccedente il termine fissato. 5 Occorre inoltre constatare che non risulta essere stata effettuata la notificazione dell’avviso di deposito, né all’imputato, né al difensore. L'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. dispone che, quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544, comma 3, cod. proc. pen., l'avviso di deposito deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, nonché al difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. Tale adempimento ha la funzione – non già di portare la parte a conoscenza dell'esistenza di un processo a suo carico e della decisione assunta, bensì – di consentirle la piena conoscenza delle ragioni poste a fondamento di quella decisione, così da garantirle un efficace esercizio del diritto di impugnazione. Ne deriva, secondo orientamento ermeneutico che il Collegio condivide e riafferma, che la mancata notifica all'imputato dell’avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, che resta sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato e il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844 - 01; Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano, Rv. 246504 - 01). Nel caso di specie, la tempestiva impugnazione da parte del difensore di fiducia, nell’interesse del proprio assistito e in forza di contestuale procura speciale conferita da NI OU, articolazione compiutamente articolata anche con riferimento alle ragioni di merito, ha in ogni caso determinato la sanatoria della nullità a regime intermedio. La prima doglianza va, pertanto, disattesa.
3. Trascorrendo allo scrutinio del secondo motivo, è infondata la doglianza con la quale si prospetta la violazione del diritto al contraddittorio in relazione alla riqualificazione giuridicadella condotta operata dalla Corte di appello, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico ministero nell’atto di appello.
3.1. In linea generale, una lettura sistematica degli artt. 516, 519, 520 e 521 cod. pen. impone di ritenere che, mentre le modifiche di natura fattuale debbano essere formalmente contestate all'imputato prima della sentenza del giudice, e, ove sia il giudice a riscontrare la diversità del fatto al momento della deliberazione della sentenza, deve disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto, non sussiste analogo onere di preventiva informazione all'imputato. Alla stregua del quadro normativo anche da ultimo integrato, si ritiene che la riqualificazione giuridica possa avvenire direttamente con la pronuncia della sentenza, non essendo previsto un onere di preventiva informazione, se non per la Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., inserito dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e succ. modd. (Sez. 5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01). Nel tempo immediatamente precedente, l’ampia elaborazione determinatasi sull’argomento ha condotto ad affermare che anche la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, IC c. Italia), ove non avvenga a sorpresa, allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione 6 sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, e il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 - 03). Va, in via più generale, ricordato che, in consonanza con il consolidato orientamento di legittimità, l'informazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto può non essere preventiva, purché prevedibile, e può essere effettuata direttamente in sentenza, senza che ciò determini alcuna nullità, atteso che l'imputato conservi la possibilità di difendersi impugnando la decisione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01). Inoltre, è stato ritenuto che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile. La prevedibilità in concreto del diverso nomen iuris della condotta ascritta e la mancanza di pregiudizio per le prerogative della difesa definiscono il perimetro entro il quale deve mantenersi il rapporto tra accusa e sentenza nei termini consentiti dall'art. 521 cod. proc. pen., dovendo escludersi la violazione del principio di correlazione «qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono» (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 - 01), specificandosi quale condizione l’accertamento che l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire sul contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 – 01). Quale limite alla possibilità di nuova qualificazione si è – in ogni caso – affermata la possibilità di individuazione della lesione dei diritti della difesa soltanto quando sia configurabile «un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).
3.2. Nel caso di specie, esclusa ogni rilevanza alla distinzione fra derubricazione e riqualificazione prospettata dal ricorrente, quanto alla prevedibilità dell’epilogo decisorio, si osserva che l’imputato si è trovato, sin dalle prime fasi del processo, nelle piene condizioni di difendersi in relazione all’oggetto della diversa imputazione: il Tribunale, infatti, aveva già introdotto il tema, interrogandosi nella motivazione sull’eventuale integrazione della fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen., pur escludendo la sussistenza della prova circa la condotta di tenuta in deposito o di finalizzazione alla vendita dell’esplodente. Il Pubblico ministero, con il secondo motivo di appello, aveva ripreso e sviluppato tale linea argomentativa, così riattivando il contraddittorio sull’argomento, in modo del tutto chiaro ed espresso.
3.3. Quanto, poi, alla doglianza, articolata dalla difesa, circa il fatto che la sentenza impugnata non abbia fornito una risposta espressa all’eccezione di inammissibilità della riqualificazione, sollevata con la memoria difensiva, rassegnata ex art. 595, comma 3, cod. proc. pen., si rileva che l’eccezione in esame, per quanto concerne l’aspetto processuale della nuova qualificazione, non può ritenersi fondata, in quanto – alla stregua delle 7 coordinate già richiamate – il potere dovere dei giudici di appello di procedere alla diversa qualificazione del medesimo fatto, questione peraltro espressamente devoluta con la corrispondente impugnazione, era senz’altro sussistente, sicché il suo esercizio da parte della Corte territoriale non ha determinato alcun vulnus alla posizione dell’imputato. Le deduzioni di natura processuale sviluppate dalla difesa sul tema nella suindicata memoria, siccome del tutto prive di giuridico pregio, sono state, pertanto, legittimamente obliterate nella decisione oggetto del presente vaglio. In ordine, poi, alla deduzione – pure svolta dalla difesa nella succitata memoria – in merito all’assenza di riscontri probatori circa la proprietà, in capo all’imputato, dei locali nei quali furono rinvenuti e successivamente sequestrati i materiali esplodenti, nonché sull’esistenza di esigenze contingenti che avrebbero determinato un possesso meramente momentaneo e transitorio degli stessi, esse afferivano a questioni già scrutinate dal Tribunale, che aveva motivatamente ascritto alla diretta disponibilità dell’imputato l’autovettura e i locali ove erano stati rinvenuti i materiali pirotecnici oggetto di imputazione, non sulla base di mere suggestioni, bensì sulla scorta di specifici e persuasivi riferimenti agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria (con primario riguardo all’accertamento compiuti dal Nucleo Regionale Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico), da cui era emersa la diretta disponibilità da parte di OU dei locali e del veicolo (la Fiat Panda) in cui erano allocati i materiali in questione. La contestazione sollevata con l’indicata memoria, a fronte del già raggiunto approdo di merito, peraltro senza l‘introduzione o la richiesta di assunzione di alcuna prova finalizzata a sorreggere le corrispondenti asserzioni, si era risolta, dunque, in una deduzione genericamente confutativa, inidonea a influire sulla valutazione compiuta in sede decisoria dalla Corte territoriale. In corrispondenza di questo approdo – e a parte il rilievo dirimente che viene svolto per esplicito in seguito, nella disamina inerente al terzo motivo – è conseguente aggiungere che il punto riproposto dalla difesa con riguardo alle proteste di estraneità di OU ai locali e al veicolo in cui erano stati trovati i materiali pirotecnici si configura come una deduzione di merito, inammissibile in questa sede, oltre che come una prospettazione estranea alla questione relativa alla sussistenza delle condizioni legittimanti la diversa qualificazione. Tali considerazioni comportano che anche il secondo motivo debba essere complessivamente disatteso.
4. Si passa all’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce l’erronea applicazione dell’art. 678 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, nella parte in cui, nel fare proprie le argomentazioni del Pubblico ministero, essa avrebbe omesso di valutare le risultanze processuali rilevanti. Non è superfluo ribadire che la Corte di appello è pervenuta alla declaratoria di non doversi procedere per l’estinzione del reato per prescrizione. Si rileva,al riguardo, che l’imputato, il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della 8 sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01). In corrispondenza, si precisa che a fronte di una sentenza dichiarativa della prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di constatazione, l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato, idonea a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091 - 01). Orbene, l’esclusione ictu oculi della responsabilità di OU in ordine al reato di cui all’art. 578 cod. pen. non risulta affatto emersa. Anzi, l’inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen. risulta difficilmente contestabile. Non assumono rilievo, a tal fine, la natura meramente temporanea della detenzione del materiale sequestrato, asseritamente finalizzata all’utilizzo per gli spettacoli pirotecnici, né la circostanza che l’imputato fosse abilitato all’accensione dei fuochi: il relativo permesso non esime il titolare dall’osservanza delle regole relative al deposito del materiale. Invero, la contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. è volta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente, senza licenza o senza rispettarne le condizioni. Essa si distingue dalla contravvenzione prevista dall’art. 679 cod. pen., che mira a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore (Sez. 1, n. 11176 del 13/02/2015, Cavallaro, Rv. 262829 - 01; Sez. 1, n. 40358 del 12/07/2011, Di Donna, Rv. 251169 - 01). Parimenti irrilevanti appaiono le esigenze contingenti invocate dal ricorrente, quali l’annullamento dello spettacolo pirotecnico per il quale il materiale era destinato al deposito di soggetto terzo: le finalità del deposito di materiale esplodente non assumono rilievo ai fini dell’esclusione della contravvenzione, essendosi chiarito che integra il reato di cui all’art. 678 cod. pen. anche la detenzione, senza licenza, del materiale esplodente presso i locali di una ditta autorizzata al suo trasporto, ancorché finalizzata esclusivamente allo smistamento e alla successiva consegna di esso (Sez. 1, n. 44474 del 14/10/2009, Santangelo, Rv. 245667 - 01). Per il resto, già si è evidenziata la genericità della contestazione del ricorrente circa le prove della riconducibilità alla sua persona dei locali e del veicolo in cui il materiale esplodente è stato rinvenuto. Del resto, OU aveva chiaramente riconosciuto di essere detentore del materiale esplosivo, pur sostenendo che tale detenzione era limitata al tempo necessario per l’esecuzione degli spettacoli pirotecnici: in tal modo, egli aveva contraddetto, di fatto, la contestazione relativa all’ascrivibilità dei luoghi. Pertanto, la Corte territoriale, una volta recepita – con statuizione non impugnata, sotto tale profilo, in questa sede – la qualificazione del fatto antigiuridico accertato nella meno grave fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen., nessuna deduzione fra quelle prospettate con il motivo in esame, in ordine alla dedotta assenza degli elementi costitutivi del reato per cui si è dichiarata la prescrizione, è risultata dotata di sufficiente linearità e specificità. Questa doglianza si rivela, quindi, inammissibile.
5. In definitiva, corollario delle considerazioni fin qui svolte è il rigetto, nel suo 9 complesso, del ricorso. A tale statuizione segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN AN NI NI 10
Lette le conclusioni rassegnate con memoria, all’esito di trattazione scritta, dal Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la memoria di replica e di conclusioni rassegnata dall’avv. Antonio Maida, difensore, del ricorrente, con cui si è chiesto l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 19 giugno 2024, la Corte di appello di NZ ha riformato la decisione resa dal Tribunale di Crotone il 23 maggio 2022, con cui NI OU – imputato in ordine al reato di cui all’art. 2 legge 2 ottobre 1967, per aver detenuto ingenti quantità di materiali esplosivi, contestato come commesso in Isola di Capo Rizzuto, il 1° maggio 2018 – era stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. La sentenza di primo grado era stata appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone e la Corte di appello, con l’indicata decisione, ha riqualificato il fatto ascritto nel reato di cui all’art. 678 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al predetto reato, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha disposto la confisca e la distruzione del materiale in sequestro.
1.1. OU aveva acquistato e detenuto il materiale di carattere inizialmente contestato come esplosivo al fine della realizzazione di spettacoli pirotecnici, tra cui quello da tenersi in un matrimonio previsto per il giorno 14 aprile 2018, per il quale aveva previamente inoltrato al Comune di Isola di Capo Rizzuto una comunicazione a mezzo PEC, con la quale aveva chiesto il rilascio della corrispondente autorizzazione da parte del Sindaco. In data 1° maggio 2018 gli addetti all’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, Nucleo Regionale Artificieri, si erano recati presso i locali nella disponibilità di OU, siti in località Brasolo, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, frazione Le Castella, ove, all’esito di Penale Sent. Sez. 1 Num. 41548 Anno 2025 Presidente: NI NI Relatore: AN EN Data Udienza: 14/10/2025 una perquisizione espletata ai sensi dell’art. 41 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), era stato rinvenuto il materiale, ritenuto esplosivo, di vario genere che, a seguito degli accertamenti effettuati – relativi alla tipologia, alla modalità di conservazione e di allocazione, nonché ai titoli abilitativi in possesso di OU – era stato repertato, catalogato e sottoposto a sequestro. In particolare: all’interno di un’autovettura Fiat Panda erano stati rinvenuti 6 cartoni contenenti fuochi pirotecnici di vario genere;
in un primo edificio, indicato dagli operanti come “edificio A”, erano stati rinvenuti 21 cartoni di fuochi pirotecnici;
in un secondo edificio, denominato “edificio B”, erano stati reperiti 5 cartoni di fuochi d’artificio; infine, presso l’abitazione del comune suddetto, sita in via del Porto n. 35, erano stati rinvenuti 4 cartoni con analogo contenuto. Il quantitativo complessivo di materiale pirotecnico rinvenuto ammontava a 450 Kg, con un contenuto esplosivo netto (NEC) pari a 97,423 Kg. Nel giudizio di primo grado si era proceduto all’escussione dei consulenti di parte e al deposito delle corrispondenti relazioni. All’esito, il Tribunale aveva assolto NI OU dal reato di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, perché il fatto non sussiste. Il Tribunale aveva considerato che il materiale sequestrato era stato analizzato dal consulente del Pubblico ministero Antonio Spanu, il quale, nella propria relazione, aveva evidenziato che i materiali rinvenuti nei locali di OU erano prodotti con limitata capacità di offendere, specificando che tale capacità doveva essere valutata differentemente a seconda che i materiali fossero depositati in modo isolato ovvero concentrati in determinati locali;
e l’ausiliare, pur dopo aver segnalato nella relazione che la quantità, l’ubicazione e la concentrazione del materiale detenuto comportavano comunque un potenziale distruttivo rilevante, aveva fornito, nel corso dell’esame dibattimentale, una ricostruzione parzialmente difforme precisando che il quantitativo complessivo di esplosivo netto rinvenuto ammontava a circa 97 Kg, distribuiti come segue: 8 kg nell’autovettura, 52 Kg in un primo locale (indicato come locale B), 17 Kg in un secondo locale e la restante parte in un ulteriore locale;
sicché, fermo restando che la concentrazione del materiale in un unico contesto costituiva un fattore di rischio, il consulente aveva riconosciuto che si trattava di fuochi la cui possibilità di innesco a catena tra gli articoli era piuttosto remota e che il materiale pirotecnico non doveva considerarsi intrinsecamente pericoloso, anche perché possedeva la licenza per l’accensione, l’utilizzo, lo spegnimento e la distruzione dei fuochi d’artificio e dei loro residui. Il Tribunale aveva preso atto dell’ulteriore specificazione espressa dal consulente secondo cui la maggior parte degli articoli sequestrati risultava omologata, mentre solo una minima parte, circa 500 grammi, era costituita da materiale che, all’esito delle analisi di laboratorio, risultava essere un semilavorato compatibile con la spiegazione fornita dall’imputato, nel senso che si trattava di residui di candele romane, materiale di tipo deflagrante, di minore intensità e non potenzialmente micidiale o distruttivo. Era stata, in definitiva, valutata la conclusione raggiunta dal suddetto consulente (ing. Spanu), lì dove aveva affermato che, anche, in ordine al quantitativo maggiore, nell’ipotesi di esplosione, si sarebbe attivato solo il 10% del quantitativo totale, ossia circa 5,2 Kg su 52 Kg, con la conseguente generazione di una limitata onda di sovrappressione, restata confinata all’interno del locale, tale da escludere qualsiasi effetto micidiale. Era stato, inoltre, considerato che il consulente tecnico della difesa (Marco Piovan), aveva, a sua volta, sottolineato che il materiale rinvenuto era privo di micidialità e che, in caso di eventuale esplosione, non avrebbe provocato danni, atteso che i tempi della deflagrazione dei materiali in questione risultavano dilatati, tali da consentire un agevole 2 allontanamento dai locali, mentre, in relazione al materiale rinvenuto nell’autovettura, non era neppure astrattamente ipotizzabile che potesse dare luogo a un incendio, con la specificazione che i locali nei quali il materiale era custodito erano realizzati in blocchi di cemento con copertura in lamiera, conformemente a quanto prescritto per i depositi di esplosivi ed esplodenti, proprio al fine di garantire lo sfogo in caso di deflagrazione, idoneo ad evitare fenomeni di sovrappressione, dovendo escludersi che il materiale rinvenuto avesse alcuna attinenza con gli esplosivi ad alto potenziale, presentando esso una pericolosità limitata al rischio di incendio. Alla stregua di queste risultanze, il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della sussistenza del fatto di reato di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, ossia la detenzione illegale di materiale esplosivo. Il primo giudice aveva osservato, altresì, che l’imputato risultava in possesso di regolare titolo autorizzativo per l’accensione di fuochi d’artificio e, sebbene tale titolo non abilitasse anche alla detenzione, fabbricazione e commercio dei medesimi, nel caso di specie la condotta riguardava esclusivamente l’illecita detenzione, non il deposito di materiale esplosivo. Inoltre, era stata esclusa la connotazione di materiale esplosivo con riferimento a quello detenuto dall’imputato, le circostanze di fatto analizzate facendo propendere per la conclusione che esso fosse privo di micidialità e il quantitativo di potenzialità esplosiva in esso insito non essendo adeguato a generare un evento distruttivo. Ulteriormente, il Tribunale, non essendo emerso che il materiale detenuto dall’imputato fosse di per sé illecito, né che egli lo tenesse in deposito o lo avesse finalizzato alla vendita, aveva concluso nel senso che la sua condotta non integrava neanche la più blanda fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen.
1.2. A fronte dell’appello proposto avverso la decisione di primo grado dal Pubblico ministero, che aveva contestato sia la conclusione raggiunta dal primo giudice in merito all’assenza di detenzione del materiale in deposito e alla mancata rilevazione della corrispondente illiceità, sia la mancata derubricazione del reato contestato in quello di cui all’art. 678 cod. pen., la Corte di appello, in riforma, ha riqualificato il fatto originariamente contestato (ex art. 2 legge n. 895 del 1967) nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen., ritenendo pienamente condivisibili le argomentazioni formulate dal Pubblico ministero. La Corte territoriale ha osservato che l’imputato custodiva il materiale pirotecnico oggetto di sequestro in tre diversi locali, nonché nella sua autovettura, così avendo apprestato, di fatto, un deposito del materiale stesso. Tuttavia, a seguito di tale diversa qualificazione giuridica, i giudici di appello hanno dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in quanto il reato riqualificato si è estinto per intervenuta prescrizione, non risultando evidente in atti nessuna delle ipotesi conducenti al pieno proscioglimento previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di NI OU chiedendone l’annullamento e sviluppando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non è risultato essersi mai provveduto alla notificazione dell’avviso di deposito della motivazione della sentenza impugnata, né all’imputato né al suo difensore. Si evidenzia, al riguardo, che la Corte di appello di NZ, all’esito dell’udienza del 19 giugno 2024, ha emesso dispositivo fissando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione: però, il deposito della motivazione è avvenuto soltanto in data 14 aprile 2025, ossia a distanza di 299 giorni;
nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine dei 3 novanta giorni e l’effettivo deposito, la difesa ha reiteratamente richiesto il rilascio di copia della sentenza motivata, ricevendo riscontro negativo;
in data 3 aprile 2025, inoltre, è stata presentata formale richiesta di sollecito. Sulla base di tali circostanze, si eccepisce la nullità della sentenza per la mancanza di notificazione all’imputato e al difensore dell’avviso di deposito della motivazione prescritto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., avviso necessario non essendo stata depositata la sentenza entro il termine stabilito dal giudice a norma dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, non avendo la Corte di appello risposto alle doglianze difensive concernenti l’inammissibilità della richiesta di derubricazione formulata dal Pubblico ministero. La difesa rimarca che, con memoria difensiva ex art. 595, comma 3, cod. proc. pen., nonché con le conclusioni scritte per l’udienza del 27 maggio 2025, aveva evidenziato l’inammissibilità della richiesta del Pubblico ministero di derubricazione del reato contenuta nell’atto di appello: nel corso delle indagini e del giudizio di primo grado, l’accusa non aveva in alcun modo verificato, né provato che i luoghi in cui erano stati rinvenuti i materiali pirotecnici fossero effettivamente riconducibili all’imputato o di sua proprietà, né verificato se quest’ultimo li detenesse per motivi contingenti;
era stato, per contro, ampiamente dimostrato, mediante la produzione documentale acquisita nel corso del giudizio di primo grado, che parte del materiale pirotecnico doveva essere consegnato lo stesso giorno del sequestro a terzi (ossia, al deposito di IO FI in Rossano Calabro), in quanto era stata negata a OU l’autorizzazione a effettuare uno spettacolo pirotecnico già programmato nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, con l’effetto che tale materiale avrebbe dovuto qualificarsi – non come “detenuto in deposito”, bensì come – “detenuto ai fini dell’accensione”, configurandosi in capo all’imputato un possesso meramente momentaneo e transitorio, strettamente funzionale alla realizzazione dell’imminente spettacolo pirotecnico poi annullato. Sul tema, il ricorrente ribadisce che l’accusa avrebbe dovuto richiedere la riqualificazione, e non la derubricazione, del reato di cui al capo di imputazione nel corso del giudizio di primo grado: la richiesta di derubricazione, così come prospettata nell’atto di appello, avrebbe l’effetto di riqualificare radicalmente il reato in fatto e in diritto, con la conseguenza di arrecare un grave pregiudizio alla difesa;
e la questione – pur sollevata – non è stata neanche menzionata nella sentenza impugnata, in violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tal senso, si evidenzia che la richiesta di derubricazione formulata dal Pubblico ministero aveva violato l’art. 423 cod. proc. pen., poiché essa avrebbe dovuto essere avanzata all’inizio del procedimento di primo grado, oppure alla fine della fase istruttoria, allorquando entrambi i consulenti hanno escluso la micidialità del materiale pirotecnico: invece, soltanto con l’atto di appello, è stata dal Pubblico ministero illogicamente ascritta al Tribunale la responsabilità della mancata modifica del capo di imputazione, nonostante la sentenza di primo grado avesse chiaramente escluso la configurabilità sia della fattispecie di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, sia di quella prevista dall’art. 678 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata, siccome carente, contraddittoria e illogica, nonché disattenta, imprecisa e affetta dall’erronea applicazione dell’art. 678 cod. pen. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di appello, pur avendo integralmente recepito l’esposizione dei fatti proposta dal Pubblico ministero, ha omesso di considerare le effettive risultanze processuali emerse nel giudizio di primo grado: l’illogicità e la 4 contraddittorietà della motivazione viene colta nel punto in cui la Corte ha affermato che i luoghi del rinvenimento del materiale esplodente erano tutti di proprietà o comunque riconducibili a OU, senza che tale circostanza fosse stata mai dimostrata. La difesa sostiene di avere evidenziato che l’autovettura non apparteneva all’imputato, bensì ad altro soggetto non identificato, che l’appartamento sito nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, frazione Le Castella, Via del Porto, dove erano stati trovati altri cartoni di articoli pirotecnici, non costituiva né residenza né domicilio dell’imputato e che gli edifici denominati A e B in localitàBrasolo non erano mai stati oggetto di accertamento circa la proprietà dell’odierno imputato: sia gli inquirenti, sia i giudici del merito hanno fondato le loro conclusioni su mere presunzioni, ritenendo che i luoghi e l’autoveicolo indicati appartenessero all’imputato, senza che tale circostanza fosse mai adeguatamente verificata, non essendosi proceduto all’acquisizione della carta di circolazione del veicolo, né essendo state effettuate ricerche volte a risalire alla titolarità dell’autovettura o dei luoghi oggetto dell’accertamento; e, anche qualora tali beni fossero risultati di proprietà dell’imputato, era stato ampiamente provato che il materiale esplodente non era detenuto ai fini di deposito, bensì con la finalità di utilizzo immediato per l’esecuzione di spettacoli pirotecnici. In tale ultimo senso, si ribadisce la prospettazione che, anche qualora la condotta dell’imputato fosse stata configurata come “detenzione in deposito”, la Corte avrebbe dovuto considerare le esigenze contingenti documentate, derivanti dall’annullamento dello spettacolo pirotecnico per il quale il materiale era destinato e dal conseguente ritiro temporaneo dello stesso.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto la motivazione risulta immune dai vizi prospettati. In particolare, si sottolinea che: l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata, tuttavia, dalla tempestiva impugnazione;
va, altresì, esclusa la violazione dell’art. 423 cod. proc. pen., posto che tale disposizione concerne le modificazioni dell’atto di accusa relative al fatto e non preclude al giudice la possibilità di attribuire al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica;
infine, è da ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la condotta dell’imputato ha integrato gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 678 cod. pen., non rilevando le deduzioni difensive sul carattere temporaneo della detenzione del materiale per il loro uso negli spettacoli pirotecnici.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha replicato alle osservazioni dell’Autorità requirente, ha illustrato i motivi di impugnazione e ha rassegnato le conclusioni riportandosi alle deduzioni svolte con il ricorso e chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’impugnazione non può essere accoltaa.
2. Va anzitutto affrontata la questione processuale, posta con il primo motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per omessa notificazione all’imputato e al difensore dell’avviso di deposito della motivazione prescritto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Si deve rilevare che, all’esito del giudizio di secondo grado, svolta l’udienza del 19 giugno 2024, la Corte ha deliberato la decisione e ha emesso dispositivo, fissando, a causa dell’ingente carico di lavoro gravante sul Presidente estensore, il termine per il deposito della motivazione in novanta giorni;
tuttavia, la motivazione è stata depositata il 14 aprile 2025, ossia a distanza di 299 giorni, eccedente il termine fissato. 5 Occorre inoltre constatare che non risulta essere stata effettuata la notificazione dell’avviso di deposito, né all’imputato, né al difensore. L'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. dispone che, quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544, comma 3, cod. proc. pen., l'avviso di deposito deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, nonché al difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. Tale adempimento ha la funzione – non già di portare la parte a conoscenza dell'esistenza di un processo a suo carico e della decisione assunta, bensì – di consentirle la piena conoscenza delle ragioni poste a fondamento di quella decisione, così da garantirle un efficace esercizio del diritto di impugnazione. Ne deriva, secondo orientamento ermeneutico che il Collegio condivide e riafferma, che la mancata notifica all'imputato dell’avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, che resta sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato e il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844 - 01; Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano, Rv. 246504 - 01). Nel caso di specie, la tempestiva impugnazione da parte del difensore di fiducia, nell’interesse del proprio assistito e in forza di contestuale procura speciale conferita da NI OU, articolazione compiutamente articolata anche con riferimento alle ragioni di merito, ha in ogni caso determinato la sanatoria della nullità a regime intermedio. La prima doglianza va, pertanto, disattesa.
3. Trascorrendo allo scrutinio del secondo motivo, è infondata la doglianza con la quale si prospetta la violazione del diritto al contraddittorio in relazione alla riqualificazione giuridicadella condotta operata dalla Corte di appello, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico ministero nell’atto di appello.
3.1. In linea generale, una lettura sistematica degli artt. 516, 519, 520 e 521 cod. pen. impone di ritenere che, mentre le modifiche di natura fattuale debbano essere formalmente contestate all'imputato prima della sentenza del giudice, e, ove sia il giudice a riscontrare la diversità del fatto al momento della deliberazione della sentenza, deve disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto, non sussiste analogo onere di preventiva informazione all'imputato. Alla stregua del quadro normativo anche da ultimo integrato, si ritiene che la riqualificazione giuridica possa avvenire direttamente con la pronuncia della sentenza, non essendo previsto un onere di preventiva informazione, se non per la Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., inserito dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e succ. modd. (Sez. 5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01). Nel tempo immediatamente precedente, l’ampia elaborazione determinatasi sull’argomento ha condotto ad affermare che anche la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, IC c. Italia), ove non avvenga a sorpresa, allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione 6 sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, e il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 - 03). Va, in via più generale, ricordato che, in consonanza con il consolidato orientamento di legittimità, l'informazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto può non essere preventiva, purché prevedibile, e può essere effettuata direttamente in sentenza, senza che ciò determini alcuna nullità, atteso che l'imputato conservi la possibilità di difendersi impugnando la decisione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01). Inoltre, è stato ritenuto che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile. La prevedibilità in concreto del diverso nomen iuris della condotta ascritta e la mancanza di pregiudizio per le prerogative della difesa definiscono il perimetro entro il quale deve mantenersi il rapporto tra accusa e sentenza nei termini consentiti dall'art. 521 cod. proc. pen., dovendo escludersi la violazione del principio di correlazione «qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono» (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 - 01), specificandosi quale condizione l’accertamento che l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire sul contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 – 01). Quale limite alla possibilità di nuova qualificazione si è – in ogni caso – affermata la possibilità di individuazione della lesione dei diritti della difesa soltanto quando sia configurabile «un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).
3.2. Nel caso di specie, esclusa ogni rilevanza alla distinzione fra derubricazione e riqualificazione prospettata dal ricorrente, quanto alla prevedibilità dell’epilogo decisorio, si osserva che l’imputato si è trovato, sin dalle prime fasi del processo, nelle piene condizioni di difendersi in relazione all’oggetto della diversa imputazione: il Tribunale, infatti, aveva già introdotto il tema, interrogandosi nella motivazione sull’eventuale integrazione della fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen., pur escludendo la sussistenza della prova circa la condotta di tenuta in deposito o di finalizzazione alla vendita dell’esplodente. Il Pubblico ministero, con il secondo motivo di appello, aveva ripreso e sviluppato tale linea argomentativa, così riattivando il contraddittorio sull’argomento, in modo del tutto chiaro ed espresso.
3.3. Quanto, poi, alla doglianza, articolata dalla difesa, circa il fatto che la sentenza impugnata non abbia fornito una risposta espressa all’eccezione di inammissibilità della riqualificazione, sollevata con la memoria difensiva, rassegnata ex art. 595, comma 3, cod. proc. pen., si rileva che l’eccezione in esame, per quanto concerne l’aspetto processuale della nuova qualificazione, non può ritenersi fondata, in quanto – alla stregua delle 7 coordinate già richiamate – il potere dovere dei giudici di appello di procedere alla diversa qualificazione del medesimo fatto, questione peraltro espressamente devoluta con la corrispondente impugnazione, era senz’altro sussistente, sicché il suo esercizio da parte della Corte territoriale non ha determinato alcun vulnus alla posizione dell’imputato. Le deduzioni di natura processuale sviluppate dalla difesa sul tema nella suindicata memoria, siccome del tutto prive di giuridico pregio, sono state, pertanto, legittimamente obliterate nella decisione oggetto del presente vaglio. In ordine, poi, alla deduzione – pure svolta dalla difesa nella succitata memoria – in merito all’assenza di riscontri probatori circa la proprietà, in capo all’imputato, dei locali nei quali furono rinvenuti e successivamente sequestrati i materiali esplodenti, nonché sull’esistenza di esigenze contingenti che avrebbero determinato un possesso meramente momentaneo e transitorio degli stessi, esse afferivano a questioni già scrutinate dal Tribunale, che aveva motivatamente ascritto alla diretta disponibilità dell’imputato l’autovettura e i locali ove erano stati rinvenuti i materiali pirotecnici oggetto di imputazione, non sulla base di mere suggestioni, bensì sulla scorta di specifici e persuasivi riferimenti agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria (con primario riguardo all’accertamento compiuti dal Nucleo Regionale Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico), da cui era emersa la diretta disponibilità da parte di OU dei locali e del veicolo (la Fiat Panda) in cui erano allocati i materiali in questione. La contestazione sollevata con l’indicata memoria, a fronte del già raggiunto approdo di merito, peraltro senza l‘introduzione o la richiesta di assunzione di alcuna prova finalizzata a sorreggere le corrispondenti asserzioni, si era risolta, dunque, in una deduzione genericamente confutativa, inidonea a influire sulla valutazione compiuta in sede decisoria dalla Corte territoriale. In corrispondenza di questo approdo – e a parte il rilievo dirimente che viene svolto per esplicito in seguito, nella disamina inerente al terzo motivo – è conseguente aggiungere che il punto riproposto dalla difesa con riguardo alle proteste di estraneità di OU ai locali e al veicolo in cui erano stati trovati i materiali pirotecnici si configura come una deduzione di merito, inammissibile in questa sede, oltre che come una prospettazione estranea alla questione relativa alla sussistenza delle condizioni legittimanti la diversa qualificazione. Tali considerazioni comportano che anche il secondo motivo debba essere complessivamente disatteso.
4. Si passa all’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce l’erronea applicazione dell’art. 678 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, nella parte in cui, nel fare proprie le argomentazioni del Pubblico ministero, essa avrebbe omesso di valutare le risultanze processuali rilevanti. Non è superfluo ribadire che la Corte di appello è pervenuta alla declaratoria di non doversi procedere per l’estinzione del reato per prescrizione. Si rileva,al riguardo, che l’imputato, il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della 8 sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01). In corrispondenza, si precisa che a fronte di una sentenza dichiarativa della prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di constatazione, l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato, idonea a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091 - 01). Orbene, l’esclusione ictu oculi della responsabilità di OU in ordine al reato di cui all’art. 578 cod. pen. non risulta affatto emersa. Anzi, l’inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen. risulta difficilmente contestabile. Non assumono rilievo, a tal fine, la natura meramente temporanea della detenzione del materiale sequestrato, asseritamente finalizzata all’utilizzo per gli spettacoli pirotecnici, né la circostanza che l’imputato fosse abilitato all’accensione dei fuochi: il relativo permesso non esime il titolare dall’osservanza delle regole relative al deposito del materiale. Invero, la contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. è volta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente, senza licenza o senza rispettarne le condizioni. Essa si distingue dalla contravvenzione prevista dall’art. 679 cod. pen., che mira a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore (Sez. 1, n. 11176 del 13/02/2015, Cavallaro, Rv. 262829 - 01; Sez. 1, n. 40358 del 12/07/2011, Di Donna, Rv. 251169 - 01). Parimenti irrilevanti appaiono le esigenze contingenti invocate dal ricorrente, quali l’annullamento dello spettacolo pirotecnico per il quale il materiale era destinato al deposito di soggetto terzo: le finalità del deposito di materiale esplodente non assumono rilievo ai fini dell’esclusione della contravvenzione, essendosi chiarito che integra il reato di cui all’art. 678 cod. pen. anche la detenzione, senza licenza, del materiale esplodente presso i locali di una ditta autorizzata al suo trasporto, ancorché finalizzata esclusivamente allo smistamento e alla successiva consegna di esso (Sez. 1, n. 44474 del 14/10/2009, Santangelo, Rv. 245667 - 01). Per il resto, già si è evidenziata la genericità della contestazione del ricorrente circa le prove della riconducibilità alla sua persona dei locali e del veicolo in cui il materiale esplodente è stato rinvenuto. Del resto, OU aveva chiaramente riconosciuto di essere detentore del materiale esplosivo, pur sostenendo che tale detenzione era limitata al tempo necessario per l’esecuzione degli spettacoli pirotecnici: in tal modo, egli aveva contraddetto, di fatto, la contestazione relativa all’ascrivibilità dei luoghi. Pertanto, la Corte territoriale, una volta recepita – con statuizione non impugnata, sotto tale profilo, in questa sede – la qualificazione del fatto antigiuridico accertato nella meno grave fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen., nessuna deduzione fra quelle prospettate con il motivo in esame, in ordine alla dedotta assenza degli elementi costitutivi del reato per cui si è dichiarata la prescrizione, è risultata dotata di sufficiente linearità e specificità. Questa doglianza si rivela, quindi, inammissibile.
5. In definitiva, corollario delle considerazioni fin qui svolte è il rigetto, nel suo 9 complesso, del ricorso. A tale statuizione segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN AN NI NI 10