Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 215
CASS
Sentenza 10 gennaio 2004

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L'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto e quindi in essa devono essere incluse tutte le voci stipendiali ordinariamente corrisposte al lavoratore subordinato, ivi comprese quelle saltuarie ed eventuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva compreso nella retribuzione globale di fatto l'indennità cosiddetto di prolungamento dell'orario, inclusa nella busta paga).

La valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore e il licenziamento disciplinare costituisce apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta; tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, con la quale era stata dichiarata la nullità del licenziamento disciplinare inflitto ad un'insegnante per aver affrontato con un alunno l'argomento dell'adozione, chiedendogli se avesse conosciuto i suoi genitori naturali, ritenendo sproporzionato il suddetto licenziamento in considerazione delle circostanze in cui il fatto era avvenuto, soprattutto tenuto conto del contesto riservato in cui si era svolto il colloquio e della natura confidenziale di esso).

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  • 1Una sentenza esemplare in tema di risarcimento danno da licenziamento illegittimo
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 215
Data del deposito : 10 gennaio 2004

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