CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 3.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2895 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2020, vertente
TRA
(già , E_ Parte_2 assistita e difesa dall'avv. Paolo Salvatori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via F. Denza n. 15/d
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Simone Controparte_1
Toraldo ed Ademo Buzzi, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Fonte Nuova (RM), Via Vincenzo Cuoco 6
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro n. 2128/2020 pubblicata il 28.02.2020
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di essere stato assunto Controparte_1
alle dipendenze di a far data dal 1° aprile 2009 (poi Controparte_2
fusa per incorporazione dal 31 dicembre 2011 in con Controparte_3
inquadramento nel 1° livello retributivo della III^ area professionale e con mansioni di addetto ai sistemi informativi e successivamente, dal 1° aprile 2016 con inquadramento nel 2° livello della III^ area professionale, conveniva in giudizio avanti al Tribunale in funzione di E_
Giudice del lavoro al fine di sentire “- accertare e dichiarare il diritto del Ing. al riconoscimento della qualifica di 4° livello retributivo, 3° Controparte_1
area professionale del CCNL personale delle aree professionali di Parte_2
e partecipate, a partire dal mese di luglio 2011 al 31 dicembre 2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nonché il riconoscimento della qualifica di livello Quadri direttivi, 1° livello retributivo del CCNL personale delle aree professionali di e partecipate, a partire dal 01 gennaio 2013 ad Parte_2
oggi o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare la
IE , in persona del suo l.r. pro tempore Parte_2
al pagamento in favore del ricorrente, della somma di euro 51.564,08
(cinquantunomilacinquecentossessantaquattro/08), a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e dovuto, oltre le spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi e oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione delle singole spettanze all'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 30.531,68
(trentamilacinquecentotrentuno/68), a titolo di differenza sul TFR maturato;
- condannare la CI convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo del risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo ed arbitrario comportamento della CI convenuta, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia”.
Parte ricorrente, in sostanza, deduceva di essere stato distaccato, a partire dal 1° luglio 2011, presso l'U.O. Tecnologie e Tlc di Firenze, al fine di contribuire alla realizzazione del progetto NewCo Equitalia Centro, occupandosi di tutte le attività di migrazione, razionalizzazione, integrazione ed omogeneizzazione, dettando le linee guida e supervisionando un gruppo di lavoro di 12 persone e che tali mansioni fossero riconducibili nel diverso e superiore 4° livello della III^
Area professionale.
Rappresentava poi, di aver svolto dal 1° gennaio 2013 – data a decorrere dalla quale aveva ricevuto l'incarico di Responsabile dell'U.O. Pianificazione ICT all'interno della funzione Processi e Sistemi ICT della Direzione Centrale – mansioni riconducibili alla categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo.
Per tali ragioni, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, adiva il
Giudice del Lavoro proponendo le domande di cui si è dato conto.
Nella resistenza di , il primo Giudice, a E_ conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha ritenuto fondato il ricorso così decidendo: “disattesa ogni altra istanza, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di delle somme E_ Controparte_1 di € 39.974,32, di € 2.054,88 e di € 14.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna l' al pagamento delle E_
spese processuali di in ragione di un terzo, liquidate per Controparte_1
l'intero in € 5.868,00 oltre spese forfetarie pari al 15% oltre iva e cpa come per legge.”
In particolare, il Giudice di prime cure, sulla scorta del compendio probatorio, confrontate le declaratorie contrattuali di riferimento: i) ha accertato che ha svolto (durante tutto il periodo dedotto) attività di elevato Controparte_1
contenuto professionale specialistico (che il medesimo riconduce inizialmente al quarto livello retributivo della terza area), occupandosi della riorganizzazione dei sistemi informatici, con responsabilità organizzative e direttive dei lavoratori
(“una decina di sicuro” come ha riferito il , altresì con formale CP_4 conferimento dell'incarico da parte dello stesso e rispondendo del CP_4
proprio operato e di quello dei suoi collaboratori direttamente ai dirigenti della CI (in particolare allo stesso come risulta dalla relativa CP_4
deposizione) i quali, come ha altresì precisato il non assumevano decisioni Tes_1 che non fossero avallate dallo steso ” espletando “mansioni ascrivibili al CP_1
quarto livello della terza area e successivamente ha collaborato con le caratteristiche proprie del quadro”; ii) ha dichiarato che “i testi di parte resistente hanno evidenziato cognizioni complessivamente approssimative e incomplete dei fatti di causa, sicché le relative deposizioni non valgono a confutare le esaurienti affermazioni dei testi di parte ricorrente”; iii) in forza del riconosciuto inquadramento nelle mansioni superiori per i periodi in questione, ha liquidato al le somme di cui agli originari conteggi, detratto quanto CP_1
elaborato per lavoro straordinario e notturno;
iv) non ha accolto, invece, la richiesta volta al riconoscimento delle somme maturate successivamente al deposito del ricorso, ritenendo che tale domanda fosse stata formulata per la prima volta in sede di note conclusive ed avesse pertanto “ad oggetto ulteriori somme per titoli e periodo non investiti dall'originaria domanda (ivi compreso il T.F.R. per il periodo successivo alla scadenza degli originari conteggi)”; v) ha accertato la sussistenza del danno da perdita di chance, affermando che “nel caso in esame, il mancato riconoscimento della posizione di Quadro direttivo ha precluso al ricorrente lo sviluppo della carriera secondo tale inquadramento (in vista dei relativi superiori livelli) nonché la valutazione prevista dall'art. 87
CCNL in ordine all'impegno del medesimo “correlato al raggiungimento degli obiettivi prefissati durante l'anno”, e dichiarando che “i predetti complessivi elementi inducono a ritenere che la stessa resistente avrebbe espresso valutazioni ampiamente positive in ordine all'attività del e che il CP_1
medesimo non ha potuto conseguite le ulteriori erogazioni previste solo a causa dell'inesatto inquadramento assegnatogli.”
Ha interposto appello avverso detta decisione E_
, censurando in sintesi I) l'erroneo inquadramento delle mansioni
[...]
svolte dal ricorrente nel 4° livello retributivo della III ^ Area Professionale, per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012 per erronea valutazione del materiale probatorio acquisito;
II) l'erroneo inquadramento delle mansioni svolte dal ricorrente nel livello QDL1 a decorrere dal 1° gennaio 2013 per omessa valutazione di circostanze di fatto decisive ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
III) l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento danni per perdita di chances.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, nonché interponendo appello incidentale per veder riformata la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda volta al riconoscimento delle spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi, nonché la parte in cui il primo giudice ha disposto la soccombenza di parte resistente solo nella misura di un terzo, liquidando le spese sulla base dei minimi tariffari.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello principale è infondato e deve essere pertanto respinto per le motivazioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che le mansioni svolte dal nel periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012, fossero connotate dai CP_1 requisiti legittimanti l'inquadramento rivendicato, così come previsto dalla declaratoria contrattuale del 4° livello retributivo della III^ Area professionale, sulla scorta di una erronea valutazione del materiale probatorio.
Lamenta in sostanza, l'appellante, l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto che nel periodo in questione il ricorrente avesse rivestito una posizione gerarchica apicale su di un gruppo di lavoratori, con responsabilità di coordinamento e controllo dei medesimi, nonché per aver ritenuto sussistenti gli ulteriori requisiti previsti dalla relativa declaratoria contrattuale legittimanti l'inquadramento in parola, sebbene, in tesi, non allegati né provati, così sostenendo che le conclusioni del Tribunale fossero base su un acritico recepimento delle dichiarazioni testimoniali.
Il motivo non risulta condivisibile e non ha attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza, considerato che nessuna delle argomentazioni esposte in censura è idonea ad incrinare le valutazioni delle prove e l'esito delle stesse, per come valutate dal primo giudice.
La decisione del Tribunale appare infatti aver correttamente applicato le indicazioni più volte dettate dalla Suprema Corte in materia, laddove afferma che
“con riferimento al contenzioso volto al riconoscimento di un inquadramento superiore del lavoratore, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. Sez. Lavoro, Sent. n. 3070 del 17/02/2016).
Risulta infatti che per il periodo in questione (1° luglio 2011 - 31 dicembre 2012) il primo Giudice, nell'impianto motivazionale, abbia puntualmente e correttamente confrontato la declaratoria prevista per il 1° livello retributivo della
3^ Area Professionale (attribuita da E_ all'odierno appellato sino al 31 marzo 2016) e quella prevista per il 4° livello retributivo della 3^ Area Professionale (rivendicata dall'Ing. ), giungendo CP_1
così al corretto inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nell'alveo del 4° livello retributivo.
E ciò sulla scorta di una attenta e complessiva valutazione del materiale probatorio, attività di accertamento e valutativa del “fatto” che l'appellante obiettivamente “aggredisce” affiancando a quella del giudicante una propria ricostruzione delle mansioni in concreto svolte dall'appellante, utilizzando, in buona sostanza, stralci di deposizioni e richiami a elementi documentali che non solo risultano parziali e “ad usum delphini” ma che, lungi da costituire una diversa e critica lettura, finiscono per non contrapporsi adeguatamente alle solide valutazioni operate dal Tribunale, ma a giustapporre a queste ultime le prime.
Quanto ai profili di diritto ed agli esiti della “sussunzione”, dal raffronto delle due declaratorie contrattuali, emerge infatti ictu oculi che il primo livello di inquadramento si caratterizza per lo svolgimento di procedure ripetitive e standardizzate, mentre i livelli superiori, oltre che dalla compresenza di più risorse tecniche/economiche e umane, sono caratterizzati dalla ricerca del raggiungimento di risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate.
A tal proposito, l'analisi del quadro probatorio ha reso evidente che l'attività svolta dal nel periodo in questione è stata proprio contraddistinta dal CP_1
perseguimento di obiettivi aziendali precisi. Come emerso dagli atti di causa e correttamente rilevato dal primo Giudice, infatti, lo stesso, a partire dal 01 luglio
2011 è stato distaccato presso l'Unità Organizzativa Tecnologie e TLC in nell'ambito del progetto nascente dalla fusione di 7 CI Controparte_3 del gruppo e dall'incorporazione di 5 province precedentemente gestite da altre tre CI del gruppo, progetto in cui ruolo dell'appellato è stato quello di fungere da punto di riferimento per le attività di migrazione, razionalizzazione, integrazione ed omogeneizzazione di queste 10 realtà del gruppo, dettandone le linee guida e supervisionando un gruppo di lavoro di almeno 10 persone (vedi dichiarazioni testimoniali < Tes_2
affidate alcune risorse che facevamo capo a lui e che lui coordinava. Erano una decina di sicuro>>; << il progetto prevedeva la riorganizzazione di tutti i servizi informatici ed in esso l'Ing. ha seguito e coordinato in prima persona tale CP_1
progetto di riunificazione informativa: io stesso sono stato coordinato dal ricorrente>>; << lui effettuava sia la progettazione che la pianificazione delle attività>>).
Contemporaneamente, nello stesso periodo, è emerso che il ha condotto CP_1
in prima persona il progetto di implementazione del sistema centralizzato di stampe degli sportelli presso la Direzione regionale Sardegna, progetto nel cui ambito il ricorrente relazionava direttamente al Dirigente (all.ti Persona_1
70 e 71 del ricorso); veniva inviato a Cagliari a seguire in prima persona le attività di trasloco della Direzione Regionale Sardegna per assicurare il riavvio dei sistemi di riscossione presso la nuova sede all.to 77 ricorso); partecipava a un collegio per la selezione di personale ICT (all.to 4 e 47 del ricorso); infine, seguiva la migrazione dei sistemi di scambio dati con le Banche per i pagamenti dei ruoli mediante avviso (RAV) presso il nuovo sistema di Controparte_3
(all.ti 45 e 44 del ricorso).
[...]
Nel settembre 2012, infine, sempre nel perseguimento degli obiettivi aziendali, il ricorrente risulta essere stato nominato componente della Commissione
Giudicatrice per la Procedura Aperta 1/2012 – Servizio di Desktop e Lan
Management CIG n. 4440308214.
Trattasi certamente di attività non riconducibili alla declaratoria di cui al 1° livello retributivo della III^ Area professionale, bensì ascrivibili al 4° livello della medesima Area, laddove tra i profili esemplificativi viene menzionato il lavoratore che nell'ambito aziendale “venga stabilmente incaricato dall'azienda di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3° o 4° livello retributivo o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati”.
Orbene, la corrispondenza prodotta dal nel primo grado di giudizio, e CP_1
tutte le testimonianze escusse, depongono in tale direzione.
A nulla vale poi l'eccezione sollevata dall'appellante circa l'erroneità della pronuncia per aver ricondotto le mansioni svolte dal nell'alveo del 4° CP_1
livello retributivo, pur in assenza della prova del c.d. potere gerarchico. Rileva infatti questa Corte, che il potere gerarchico mai compare nei profili professionali esemplificativi citati dal CCNL per il 4° livello retributivo, ove si afferma come appartenente a tale livello la figura del lavoratore “che nell'ambito aziendale venga stabilmente incaricato dall'azienda di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3° o
4° livello retributivo o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati”.
L'elemento che contraddistingue tale livello è invece piuttosto, il “coadiuvare” un quadro direttivo o un dirigente, rispondendo a quest'ultimo del proprio lavoro e di quello delle risorse da lui coordinate, non essendo invece richiesta nessuna preposizione gerarchica, come invece impropriamente invocata dall'odierna appellante.
Sul punto appaiono pertanto inconferenti i richiami effettuati dall'appellante sia alle testimonianze di parte resistente ( e che a quelle di parte Tes_3 Tes_4
ricorrente ( e , dichiarazioni peraltro riferibili anche a periodi CP_4 Tes_1
differenti da quello in questione: << Ho lavorato da luglio 2013 a ottobre 2014 con . nulla so sulle attività svolte dal ricorrente negli anni Persona_2
2011 e 2012>> (teste ; << ho lavorato da luglio 2012 al luglio Tes_5
2016…. non conosco nel dettaglio le attività di cui si era occupato>> CP_1
(teste , nonché riconducibili ad aspetti non richiesti per Testimone_6
l'inquadramento invocato: << non ha mai avuto sotto di sé persone nel senso di risorse assegnate che doveva valutare annualmente o delle quali dovesse autorizzare ferie e permessi>> (teste . Tes_4
Il primo Giudice ha pertanto correttamente valorizzato le dichiarazioni rese del in quanto sono quelle risultate essere le più puntuali, specifiche e CP_4
contestualizzate al periodo oggetto di causa, nonché confermate, non solo nella produzione documentale (dalla quale è emerso in maniera inequivocabile che, anche prima della formale lettera di incarico per il progetto di migrazione l'odierno appellato rispondeva esclusivamente e direttamente al Dirigente
Responsabile IT del progetto NewCo - v. all. 26 ricorso), ma anche nelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. dove chiaramente si legge Tes_7
< altri 5 ambiti territoriali di riscossione […] Il progetto prevedeva la riorganizzazione di tutti i servizi informatici e in esso l'Ing. ha seguito e coordinato in prima persona tale progetto di CP_1
riunificazione informatica;
io stesso sono stato coordinato dal ricorrente per tutto quanto attiene ai servizi informatici servizi di DHCP, di DNS cartelle di rete, proxi e server di filiale. stato il team leader di tutto il nostro gruppo CP_5
ed il punto di riferimento della nostra unità organizzativa. Da fine del 2011 lui si
è occupato di tutto il rifacimento del sistema informatico della sede di Firenze, del centro elaborazione dati. Lui l'ha seguito in prima persona, dalla progettazione, alla organizzazione ed ha seguito la migrazione di tutti i servizi che dalle CI incorporate sono poi confluite nel Newco, coordinandoci. ADR
Indicativamente eravamo una decina di persone;
egli controllava anche il nostro lavoro. ADR Confermo che lui ha anche gestito e coordinato i rapporti con soggetti esterni che avevano in gestione alcuni servizi informatici, es. la CP_6
per il servizio di active directory, cioè la gestione degli utenti aziendali, ma non solo e con il fornitore dei servizi cioè con fastweb nelle varie sedi a livello di telecomunicazioni. […] ADR. Io e lui abbiamo lavorato nello stesso ufficio e quindi confermo che lui coordinava delle risorse assegnate a svolgere tale attività, mi riferisco al progetto per la regione sentivo cioè i loro dialoghi […] CP_2
ADR Lui coordinava anche altre risorse interne alla CI Controparte_3 sempre per l'attività riferita alla regione … ADR. Confermo che in CP_2
tale attività lui coordinava, oltre a me anche le altre risorse della UO tecnologie e quelli della UO Sistemi dipartimentali più o meno 12 persone. Nello stesso periodo, sempre in tutto il 2012 lui ha lavorato ai controlli di accesso degli amministratori di sistema, cioè, lui ha configurato e progettato il sistema di monitoraggio dei log dei suddetti accessi. ADR Io a tali attività ho partecipato direttamente. ADR Anche in tale attività lui ha coordinato tutte le risorse me compreso che appartenevano all'ufficio TLC telecomunicazioni e anche le risorse appartenenti all'ufficio risorse dipartimentali. Anche per dette risorse vi era sempre il coordinamento dell'Ing. ; ripeto che lui è sempre stato il CP_1 nostro team leader…..>>
Dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate non si può pertanto non affermare che le argomentazioni contenute nelle doglianze dell'appellante non siano idonee a scalfire la valutazione dell'impianto probatorio effettuata dal primo giudice, essendo evidente come l'Ing. negli anni oggetto Controparte_1
di causa abbia rivestito un ruolo di rilevante importanza svolgendo attività complesse e non “ripetitive e standardizzate” (nelle quali ha avuto il compito di fornire istruzioni anche a soggetti di CI esterne e delle quali rispondeva esclusivamente al Dirigente Dott. attività in alcun modo Persona_1 sussumibili nel 1 ° livello retributivo nel quale l'appellato risultava formalmente inquadrato.
Con il secondo motivo di gravame, che parimenti risulta infondato, l'appellante contesta la decisione impugnata per aver ritenuto che le mansioni espletate dal
TO a decorrere dal 1° gennaio 2013 fossero riconducibili al 1° livello dei
Quadri Direttivi (QDL1), nonostante l'insussistenza dei requisiti previsti dalla declaratoria, sia di livello che generale.
Nello specifico , facendo richiamo all'art. 82 E_
del CCNL, laddove prevede che sono inquadrati come Quadri Direttivi di 1° livello i preposti ai rami di attività specialistiche quali quello legale, di analisi e pianificazione organizzativa, di contabilità e bilancio, di risorse umane e di procedure esecutive – cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto
– deduce che poiché il , nel periodo d'interesse non sarebbe mai stato CP_1
preposto ad uno dei suddetti rami specialistici, non avrebbe diritto all'inquadramento richiesto nel ricorso.
Alle stesse considerazioni si giungerebbe, a parere dell'appellante, dall'analisi della declaratoria generale contenuta nel 2° comma dell'art. 83 del CCNL, dove si legge che “sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici, che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3° area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori”, deducendo che l'appellato non avrebbe invece fornito prova del suo potere direttivo, di coordinamento e di controllo di altri lavoratori appartenenti alla medesima categoria o alla 3^ area professionale.
Anche tali doglianze non sono aderenti agli atti di causa e con la valutazione che senza errori ne ha effettuato il primo giudice.
Risulta infatti provato che a partire dal 1° gennaio 2013 il sia stato CP_1
nominato Responsabile dell'Unita Organizzativa Pianificazione ICT all'interno della Direzione Generale di Firenze, come risulta anche dall'Organigramma in atti e che tale funzione sia stata ricoperta dall'appellato sino al 30 giugno 2013.
Come riscontrabile per tabulas nel documento di disposizione organizzativa, la
Funzione Processi e Sistemi ICT dipendeva direttamente dal Direttore Generale
e l'Unita Organizzativa Pianificazioni ICT, che era appunto diretta dall'Ing.
svolgeva una serie di complesse funzioni complesse ( Controparte_1 programmazione e pianificazione delle attività, monitoraggio dell'andamento dei servizi in termini di performance, gestione dei contrati ICT, in coordinamento con Acquisti e Logistica e con le competenti funzioni di Capogruppo, predisposizione dei piani dei progetti assegnati, monitoraggio e controllo della spesa ICT, controllo e monitoraggio dei costi software, hardware e dei servizi outsourcing) tutte perfettamente attinenti alle declaratorie di cui all'art. 82 CCNL
(“ Preposti ai rami di attività specialistiche quali quelle di analisi e pianificazione organizzativa”) e per il cui svolgimento risulta già solo presumibile che l'unità
Organizzativa disponesse di risorse appropriate. Chiarissima sul punto la sentenza di primo grado: “risulta dalla deposizione di tale teste che le risorse dipendevano da lui stesso solo per autorizzazione di ferie e permessi, ciò che non contraddice la preposizione del TO ad altri lavoratori, in funzione organizzativa delle mansioni di riferimento””.
Ad ogni modo, non coglie nel segno neanche la critica mossa dall'appellante, con la quale intende sostenere che requisito essenziale per rivestire la qualifica di quadro direttivo sarebbe la titolarità di un potere direttivo, di coordinamento e di controllo di altri lavoratori. Si rileva infatti che è proprio l'art. 83 del CCNL, al
2° co., ad utilizzare la congiunzione disgiuntiva “ovvero” tra le caratteristiche rilevanti per la figura del Quadro Direttivo: la responsabilità di funzione, con elevata preparazione professionale o con particolari specializzazioni tecniche da un lato, ovvero, la direzione il coordinamento ed il controllo di altri dipendenti dall'altro, quali criteri anche alternativi tra loro.
Alla luce di quanto sopra, essendo provato che l'Ing ha rivestito CP_1 ufficialmente tale ruolo apicale ininterrottamente per 6 mesi – circostanza mai contestata dall'appellante – ai sensi di legge e del CCNL di riferimento va confermata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha riconosciuto il diritto del TO all'inquadramento al 1° livello quadri direttivi a far data dal 1° gennaio 2012.
Con il terzo motivo di gravame, impugna E_ poi la parte della sentenza in cui viene riconosciuto in capo all'Ing. , un CP_1
danno da perdita di chance lavorativa quantificato in euro 14.000,00.
L'appellante deduce, infatti, che il Tribunale di prime cure avrebbe errato non solo per aver ritenuto sussistente tale danno sulla base dell'erroneo presupposto dell'inquadramento delle mansioni svolte dal nel QDL1, ma anche per CP_1 aver ritenuto determinante il richiamo all'art. 87 del CCNL, affermando che “in effetti nel caso in esame il mancato riconoscimento della posizione di Quadro direttivo ha precluso al ricorrente lo sviluppo della carriera secondo tale inquadramento (in vista dei relativi superiori livelli), nonché la valutazione prevista dall'art. 87 CCNL (come riportato nel ricorso e non contestato) in ordine all'impegno del medesimo correlato al raggiungimento degli obiettivi prefissati durante l'anno. Con riguardo a tale ultimo aspetto l'istruttoria ha evidenziato che il i ricorrente ha sempre perseguito e raggiunto gli obiettivi assegnatagli, operando con la massima diligenza e dedizione ed altersì che il saftware da lui cerato per scaricare i dati dai sistemi contabili, è ancora utilizzato dalla resistente”.
Alla luce della chiara e condivisibile motivazione fornita sul punto, dell'esattezza del giudizio trifasico, il motivo di appello si prospetta in primo luogo viziato da genericità, essendo lo stesso carente della illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a confutazione delle ragioni esposte dal Tribunale.
Peraltro, premesso preliminarmente che - come già osservato dal primo giudice-
nulla eccepiva nel procedimento di primo E_
grado circa la richiesta risarcitoria di danno da perdita di chance, si rileva che l'art. 87 del CCNL di riferimento, richiamato da parte ricorrente nel primo grado di giudizio, lungi dall'essere una norma di carattere meramente programmatico, così come dichiarato dall'appellante, fa parte di un gruppo di norme predisposte dall'azienda per valorizzare al massimo quelle figure professionali che si distinguono per impegno, risultati perseguiti ed obiettivi raggiunti. Risulta infatti condivisibile il ragionamento logico giuridico effettuato dal
Tribunale, in base al quale, la creazione del software poi utilizzato dall'azienda
(circostanza questa mai contestata) avrebbe certamente inciso nella progressione della carriera lavorativa dell'Ing. proprio ai sensi di quanto Controparte_1
previsto dalle norme 86 ed 87 del CCNL di riferimento, con la corresponsione di eventuali premi economici aggiuntivi.
Si rammenta infatti che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, con danno da perdita di cha «si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile» (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568), con la conseguenza che “il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità” (Cass. n.
7110/2023).
Anche sul punto deve quindi ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado, con il riconoscimento in capo al , di una somma volta al ristoro del CP_1
danno da perdita di chance lavorativa causato dall'inesatto inquadramento assegnatogli dall'azienda, sulla base del criterio del “più probabile che non”.
L'appello principale deve essere pertanto integralmente rigettato.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto tempestivamente nella propria memoria di costituzione, l'ing, impugna la parte della Controparte_1
sentenza in cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda volta al riconoscimento delle spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi (23 febbraio 2017) a titolo di differenze retributive e tfr, sull'erroneo presupposto che la domanda sarebbe stata avanzata soltanto con le note autorizzate ed avrebbe avuto pertanto ad oggetto ulteriori somme per titoli e periodi non investiti dall'originaria domanda.
Il motivo risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'assunto del primo giudice sul punto, appare essere con molta probabilità il frutto di una mera svista.
Si legge infatti testualmente nelle conclusioni del ricorso introduttivo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in funzione del Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto del Ing. al Controparte_1
riconoscimento della qualifica di 4° livello retributivo, 3ª area professionale del
CCNL personale delle aree professionali di e partecipate, a partire Parte_2
dal mese di luglio 2011 al 31 dicembre 2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nonché il riconoscimento della qualifica di livello Quadri direttivi, 1° livello retributivo del CCNL personale delle aree professionali di Parte_2
e partecipate, a partire dal 01 gennaio 2013 ad oggi o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare la IE Parte_2
, in persona del suo l.r. pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente,
[...]
della somma di euro 51.564,08
(cinquantunomilacinquecentosessantaquattro/08, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre le spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi e oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione delle singole spettanze all'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro
30.531,68 (trentamilacinquecentotrentuno/68), a titolo di differenza sul TFR maturato;
- condannare la CI convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da perdita da chance lavorativa subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo ed arbitrario comportamento della CI convenuta, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, IVA e CPA”. oltre le spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi”.
Nelle note autorizzate depositate dal TO, pertanto, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale di prime cure, non veniva formulata alcuna domanda nuova, ma venivano semplicemente specificate anche le somme dovute – in caso di riconoscimento della domanda – per il periodo successivo a quello dei conteggi depositati con il ricorso di primo grado, relativi dunque al periodo ottobre 2016 - giugno 2019, coprendo invece i conteggi già depositati esclusivamente il periodo antecedente l'iscrizione della causa a ruolo (1 luglio
2011 - 30 settembre 2016). Come meglio indicato nelle note del 30 luglio 2019, infatti parte ricorrente si limitava a specificare che le differenze retributive spettanti da luglio 2011 a giugno 2019 ammontavano ad euro 65.618,94, e le differenze maturate a titolo di TFR ad euro 4.164,29.
Peraltro, l'appellante incidentale lamenta altresì' che il primo Giudice, nell'accogliere l'eccezione della resistente in merito alle somme non dovute a titolo di lavoro straordinario, avrebbe errato nel far propri i conteggi di
[...]
, detraendo dalle somme richieste un importo complessivo di euro E_
11.589,66, finendo così per ricalcolare il nuovo importo dovuto nella errata somma corrispondente ad euro 39.974,42. L'eccezione formulata dall'
[...]
, infatti, pur venendo riconosciuta come fondata da E_
parte ricorrente, veniva però contestata nel quantum, con argomentazioni cui venivano allegato dettagliati conteggi di cui il primo Giudice risulta erroneamente non aver tenuto conto.
È pertanto errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che “Le somme dovute sono quelle di cui agli originari conteggi allegati al ricorso, detratto quanto elaborato per lavoro straordinario e notturno (come eccepito e ricalcolato da parte resistente, i cui conteggi non sono stati contestati) e, d'altro canto, lo stesso ricorrente ha riconosciuto nelle note conclusive l'infondatezza di tale pretesa […]”.
Il postulato espresso dal Giudice di prime cure sul punto è errato: è vero, infatti, che l'Ing. riconosceva come non dovuti gli straordinari, ma tuttavia ne CP_1 contestava i conteggi effettuati dall' (pari ad E_
euro 39.974,32), rimodulando la somma richiesta, per il periodo da luglio 2011 a settembre 2016, da euro 51.564,08 ad euro 43.919,15.
In virtù di tali considerazioni il Giudice di prima istanza, avendo pienamente riconosciuto come legittime le pretese dell'ing. in base alle Controparte_1
conclusioni da quest'ultimo avanzate nel proprio atto introduttivo, avrebbe dovuto condannare l' a pagare a parte E_
ricorrente la somma complessiva di euro 65.618,94 (relativa al periodo da luglio 2011 a giugno 2019), oltre le somme maturate da luglio 2019 sino alla pubblicazione della sentenza, a titolo di differenze retributive (ulteriori 4.509,77 euro), per un totale complessivo di euro 70.128,71, come da conteggi allegati.
Sulla base dei medesimi principi avrebbe dovuto altresì condannare l'
[...]
a corrispondere a parte ricorrente, la somma di euro E_
4.164,29 (relativa al periodo da luglio 2011 a giugno 2019), oltre le somme maturate da luglio 2019 sino alla pubblicazione della sentenza, a titolo di differenza sul TFR, (ulteriori 366,19 euro), per un totale complessivo di euro
4.530,48, come da conteggi allegati.
La sentenza sul punto risulta pertanto errata e va riformata riconoscendo il diritto di alla somma complessiva pari ad euro 70.128,71, oltre alla Controparte_1
maggior somma di euro 4.530,48, anziché quella riconosciuta pari ad euro
2.054,88 a titolo di tfr.
L'esito della lite e la riforma della pronuncia comporta la rivisitazione delle spese del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza, rienendosi, quindi, non opportuna alcuna riduzione del compenso.
Il relativo motivo dell'appellante incidentale è assorbito.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l' al pagamento in favore di E_ Controparte_1 della ulteriore somma di € 30.154,39, oltre interessi e rivalutazione come già riconisciuti e al pagamento della maggior somma di € 4.530,48 e non di €
2.054,88 a titolo di t.f.r.. Condanna l' al E_
pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore della controparte che si liquidano per il primo in € 7.380,00 e per il presente grado in € 9.400,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 3.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 3.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2895 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2020, vertente
TRA
(già , E_ Parte_2 assistita e difesa dall'avv. Paolo Salvatori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via F. Denza n. 15/d
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Simone Controparte_1
Toraldo ed Ademo Buzzi, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Fonte Nuova (RM), Via Vincenzo Cuoco 6
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro n. 2128/2020 pubblicata il 28.02.2020
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di essere stato assunto Controparte_1
alle dipendenze di a far data dal 1° aprile 2009 (poi Controparte_2
fusa per incorporazione dal 31 dicembre 2011 in con Controparte_3
inquadramento nel 1° livello retributivo della III^ area professionale e con mansioni di addetto ai sistemi informativi e successivamente, dal 1° aprile 2016 con inquadramento nel 2° livello della III^ area professionale, conveniva in giudizio avanti al Tribunale in funzione di E_
Giudice del lavoro al fine di sentire “- accertare e dichiarare il diritto del Ing. al riconoscimento della qualifica di 4° livello retributivo, 3° Controparte_1
area professionale del CCNL personale delle aree professionali di Parte_2
e partecipate, a partire dal mese di luglio 2011 al 31 dicembre 2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nonché il riconoscimento della qualifica di livello Quadri direttivi, 1° livello retributivo del CCNL personale delle aree professionali di e partecipate, a partire dal 01 gennaio 2013 ad Parte_2
oggi o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare la
IE , in persona del suo l.r. pro tempore Parte_2
al pagamento in favore del ricorrente, della somma di euro 51.564,08
(cinquantunomilacinquecentossessantaquattro/08), a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e dovuto, oltre le spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi e oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione delle singole spettanze all'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 30.531,68
(trentamilacinquecentotrentuno/68), a titolo di differenza sul TFR maturato;
- condannare la CI convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo del risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo ed arbitrario comportamento della CI convenuta, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia”.
Parte ricorrente, in sostanza, deduceva di essere stato distaccato, a partire dal 1° luglio 2011, presso l'U.O. Tecnologie e Tlc di Firenze, al fine di contribuire alla realizzazione del progetto NewCo Equitalia Centro, occupandosi di tutte le attività di migrazione, razionalizzazione, integrazione ed omogeneizzazione, dettando le linee guida e supervisionando un gruppo di lavoro di 12 persone e che tali mansioni fossero riconducibili nel diverso e superiore 4° livello della III^
Area professionale.
Rappresentava poi, di aver svolto dal 1° gennaio 2013 – data a decorrere dalla quale aveva ricevuto l'incarico di Responsabile dell'U.O. Pianificazione ICT all'interno della funzione Processi e Sistemi ICT della Direzione Centrale – mansioni riconducibili alla categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo.
Per tali ragioni, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, adiva il
Giudice del Lavoro proponendo le domande di cui si è dato conto.
Nella resistenza di , il primo Giudice, a E_ conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha ritenuto fondato il ricorso così decidendo: “disattesa ogni altra istanza, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di delle somme E_ Controparte_1 di € 39.974,32, di € 2.054,88 e di € 14.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna l' al pagamento delle E_
spese processuali di in ragione di un terzo, liquidate per Controparte_1
l'intero in € 5.868,00 oltre spese forfetarie pari al 15% oltre iva e cpa come per legge.”
In particolare, il Giudice di prime cure, sulla scorta del compendio probatorio, confrontate le declaratorie contrattuali di riferimento: i) ha accertato che ha svolto (durante tutto il periodo dedotto) attività di elevato Controparte_1
contenuto professionale specialistico (che il medesimo riconduce inizialmente al quarto livello retributivo della terza area), occupandosi della riorganizzazione dei sistemi informatici, con responsabilità organizzative e direttive dei lavoratori
(“una decina di sicuro” come ha riferito il , altresì con formale CP_4 conferimento dell'incarico da parte dello stesso e rispondendo del CP_4
proprio operato e di quello dei suoi collaboratori direttamente ai dirigenti della CI (in particolare allo stesso come risulta dalla relativa CP_4
deposizione) i quali, come ha altresì precisato il non assumevano decisioni Tes_1 che non fossero avallate dallo steso ” espletando “mansioni ascrivibili al CP_1
quarto livello della terza area e successivamente ha collaborato con le caratteristiche proprie del quadro”; ii) ha dichiarato che “i testi di parte resistente hanno evidenziato cognizioni complessivamente approssimative e incomplete dei fatti di causa, sicché le relative deposizioni non valgono a confutare le esaurienti affermazioni dei testi di parte ricorrente”; iii) in forza del riconosciuto inquadramento nelle mansioni superiori per i periodi in questione, ha liquidato al le somme di cui agli originari conteggi, detratto quanto CP_1
elaborato per lavoro straordinario e notturno;
iv) non ha accolto, invece, la richiesta volta al riconoscimento delle somme maturate successivamente al deposito del ricorso, ritenendo che tale domanda fosse stata formulata per la prima volta in sede di note conclusive ed avesse pertanto “ad oggetto ulteriori somme per titoli e periodo non investiti dall'originaria domanda (ivi compreso il T.F.R. per il periodo successivo alla scadenza degli originari conteggi)”; v) ha accertato la sussistenza del danno da perdita di chance, affermando che “nel caso in esame, il mancato riconoscimento della posizione di Quadro direttivo ha precluso al ricorrente lo sviluppo della carriera secondo tale inquadramento (in vista dei relativi superiori livelli) nonché la valutazione prevista dall'art. 87
CCNL in ordine all'impegno del medesimo “correlato al raggiungimento degli obiettivi prefissati durante l'anno”, e dichiarando che “i predetti complessivi elementi inducono a ritenere che la stessa resistente avrebbe espresso valutazioni ampiamente positive in ordine all'attività del e che il CP_1
medesimo non ha potuto conseguite le ulteriori erogazioni previste solo a causa dell'inesatto inquadramento assegnatogli.”
Ha interposto appello avverso detta decisione E_
, censurando in sintesi I) l'erroneo inquadramento delle mansioni
[...]
svolte dal ricorrente nel 4° livello retributivo della III ^ Area Professionale, per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012 per erronea valutazione del materiale probatorio acquisito;
II) l'erroneo inquadramento delle mansioni svolte dal ricorrente nel livello QDL1 a decorrere dal 1° gennaio 2013 per omessa valutazione di circostanze di fatto decisive ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
III) l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento danni per perdita di chances.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, nonché interponendo appello incidentale per veder riformata la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda volta al riconoscimento delle spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi, nonché la parte in cui il primo giudice ha disposto la soccombenza di parte resistente solo nella misura di un terzo, liquidando le spese sulla base dei minimi tariffari.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello principale è infondato e deve essere pertanto respinto per le motivazioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che le mansioni svolte dal nel periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012, fossero connotate dai CP_1 requisiti legittimanti l'inquadramento rivendicato, così come previsto dalla declaratoria contrattuale del 4° livello retributivo della III^ Area professionale, sulla scorta di una erronea valutazione del materiale probatorio.
Lamenta in sostanza, l'appellante, l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto che nel periodo in questione il ricorrente avesse rivestito una posizione gerarchica apicale su di un gruppo di lavoratori, con responsabilità di coordinamento e controllo dei medesimi, nonché per aver ritenuto sussistenti gli ulteriori requisiti previsti dalla relativa declaratoria contrattuale legittimanti l'inquadramento in parola, sebbene, in tesi, non allegati né provati, così sostenendo che le conclusioni del Tribunale fossero base su un acritico recepimento delle dichiarazioni testimoniali.
Il motivo non risulta condivisibile e non ha attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza, considerato che nessuna delle argomentazioni esposte in censura è idonea ad incrinare le valutazioni delle prove e l'esito delle stesse, per come valutate dal primo giudice.
La decisione del Tribunale appare infatti aver correttamente applicato le indicazioni più volte dettate dalla Suprema Corte in materia, laddove afferma che
“con riferimento al contenzioso volto al riconoscimento di un inquadramento superiore del lavoratore, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. Sez. Lavoro, Sent. n. 3070 del 17/02/2016).
Risulta infatti che per il periodo in questione (1° luglio 2011 - 31 dicembre 2012) il primo Giudice, nell'impianto motivazionale, abbia puntualmente e correttamente confrontato la declaratoria prevista per il 1° livello retributivo della
3^ Area Professionale (attribuita da E_ all'odierno appellato sino al 31 marzo 2016) e quella prevista per il 4° livello retributivo della 3^ Area Professionale (rivendicata dall'Ing. ), giungendo CP_1
così al corretto inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nell'alveo del 4° livello retributivo.
E ciò sulla scorta di una attenta e complessiva valutazione del materiale probatorio, attività di accertamento e valutativa del “fatto” che l'appellante obiettivamente “aggredisce” affiancando a quella del giudicante una propria ricostruzione delle mansioni in concreto svolte dall'appellante, utilizzando, in buona sostanza, stralci di deposizioni e richiami a elementi documentali che non solo risultano parziali e “ad usum delphini” ma che, lungi da costituire una diversa e critica lettura, finiscono per non contrapporsi adeguatamente alle solide valutazioni operate dal Tribunale, ma a giustapporre a queste ultime le prime.
Quanto ai profili di diritto ed agli esiti della “sussunzione”, dal raffronto delle due declaratorie contrattuali, emerge infatti ictu oculi che il primo livello di inquadramento si caratterizza per lo svolgimento di procedure ripetitive e standardizzate, mentre i livelli superiori, oltre che dalla compresenza di più risorse tecniche/economiche e umane, sono caratterizzati dalla ricerca del raggiungimento di risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate.
A tal proposito, l'analisi del quadro probatorio ha reso evidente che l'attività svolta dal nel periodo in questione è stata proprio contraddistinta dal CP_1
perseguimento di obiettivi aziendali precisi. Come emerso dagli atti di causa e correttamente rilevato dal primo Giudice, infatti, lo stesso, a partire dal 01 luglio
2011 è stato distaccato presso l'Unità Organizzativa Tecnologie e TLC in nell'ambito del progetto nascente dalla fusione di 7 CI Controparte_3 del gruppo e dall'incorporazione di 5 province precedentemente gestite da altre tre CI del gruppo, progetto in cui ruolo dell'appellato è stato quello di fungere da punto di riferimento per le attività di migrazione, razionalizzazione, integrazione ed omogeneizzazione di queste 10 realtà del gruppo, dettandone le linee guida e supervisionando un gruppo di lavoro di almeno 10 persone (vedi dichiarazioni testimoniali < Tes_2
affidate alcune risorse che facevamo capo a lui e che lui coordinava. Erano una decina di sicuro>>; << il progetto prevedeva la riorganizzazione di tutti i servizi informatici ed in esso l'Ing. ha seguito e coordinato in prima persona tale CP_1
progetto di riunificazione informativa: io stesso sono stato coordinato dal ricorrente>>; << lui effettuava sia la progettazione che la pianificazione delle attività>>).
Contemporaneamente, nello stesso periodo, è emerso che il ha condotto CP_1
in prima persona il progetto di implementazione del sistema centralizzato di stampe degli sportelli presso la Direzione regionale Sardegna, progetto nel cui ambito il ricorrente relazionava direttamente al Dirigente (all.ti Persona_1
70 e 71 del ricorso); veniva inviato a Cagliari a seguire in prima persona le attività di trasloco della Direzione Regionale Sardegna per assicurare il riavvio dei sistemi di riscossione presso la nuova sede all.to 77 ricorso); partecipava a un collegio per la selezione di personale ICT (all.to 4 e 47 del ricorso); infine, seguiva la migrazione dei sistemi di scambio dati con le Banche per i pagamenti dei ruoli mediante avviso (RAV) presso il nuovo sistema di Controparte_3
(all.ti 45 e 44 del ricorso).
[...]
Nel settembre 2012, infine, sempre nel perseguimento degli obiettivi aziendali, il ricorrente risulta essere stato nominato componente della Commissione
Giudicatrice per la Procedura Aperta 1/2012 – Servizio di Desktop e Lan
Management CIG n. 4440308214.
Trattasi certamente di attività non riconducibili alla declaratoria di cui al 1° livello retributivo della III^ Area professionale, bensì ascrivibili al 4° livello della medesima Area, laddove tra i profili esemplificativi viene menzionato il lavoratore che nell'ambito aziendale “venga stabilmente incaricato dall'azienda di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3° o 4° livello retributivo o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati”.
Orbene, la corrispondenza prodotta dal nel primo grado di giudizio, e CP_1
tutte le testimonianze escusse, depongono in tale direzione.
A nulla vale poi l'eccezione sollevata dall'appellante circa l'erroneità della pronuncia per aver ricondotto le mansioni svolte dal nell'alveo del 4° CP_1
livello retributivo, pur in assenza della prova del c.d. potere gerarchico. Rileva infatti questa Corte, che il potere gerarchico mai compare nei profili professionali esemplificativi citati dal CCNL per il 4° livello retributivo, ove si afferma come appartenente a tale livello la figura del lavoratore “che nell'ambito aziendale venga stabilmente incaricato dall'azienda di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3° o
4° livello retributivo o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati”.
L'elemento che contraddistingue tale livello è invece piuttosto, il “coadiuvare” un quadro direttivo o un dirigente, rispondendo a quest'ultimo del proprio lavoro e di quello delle risorse da lui coordinate, non essendo invece richiesta nessuna preposizione gerarchica, come invece impropriamente invocata dall'odierna appellante.
Sul punto appaiono pertanto inconferenti i richiami effettuati dall'appellante sia alle testimonianze di parte resistente ( e che a quelle di parte Tes_3 Tes_4
ricorrente ( e , dichiarazioni peraltro riferibili anche a periodi CP_4 Tes_1
differenti da quello in questione: << Ho lavorato da luglio 2013 a ottobre 2014 con . nulla so sulle attività svolte dal ricorrente negli anni Persona_2
2011 e 2012>> (teste ; << ho lavorato da luglio 2012 al luglio Tes_5
2016…. non conosco nel dettaglio le attività di cui si era occupato>> CP_1
(teste , nonché riconducibili ad aspetti non richiesti per Testimone_6
l'inquadramento invocato: << non ha mai avuto sotto di sé persone nel senso di risorse assegnate che doveva valutare annualmente o delle quali dovesse autorizzare ferie e permessi>> (teste . Tes_4
Il primo Giudice ha pertanto correttamente valorizzato le dichiarazioni rese del in quanto sono quelle risultate essere le più puntuali, specifiche e CP_4
contestualizzate al periodo oggetto di causa, nonché confermate, non solo nella produzione documentale (dalla quale è emerso in maniera inequivocabile che, anche prima della formale lettera di incarico per il progetto di migrazione l'odierno appellato rispondeva esclusivamente e direttamente al Dirigente
Responsabile IT del progetto NewCo - v. all. 26 ricorso), ma anche nelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. dove chiaramente si legge Tes_7
< altri 5 ambiti territoriali di riscossione […] Il progetto prevedeva la riorganizzazione di tutti i servizi informatici e in esso l'Ing. ha seguito e coordinato in prima persona tale progetto di CP_1
riunificazione informatica;
io stesso sono stato coordinato dal ricorrente per tutto quanto attiene ai servizi informatici servizi di DHCP, di DNS cartelle di rete, proxi e server di filiale. stato il team leader di tutto il nostro gruppo CP_5
ed il punto di riferimento della nostra unità organizzativa. Da fine del 2011 lui si
è occupato di tutto il rifacimento del sistema informatico della sede di Firenze, del centro elaborazione dati. Lui l'ha seguito in prima persona, dalla progettazione, alla organizzazione ed ha seguito la migrazione di tutti i servizi che dalle CI incorporate sono poi confluite nel Newco, coordinandoci. ADR
Indicativamente eravamo una decina di persone;
egli controllava anche il nostro lavoro. ADR Confermo che lui ha anche gestito e coordinato i rapporti con soggetti esterni che avevano in gestione alcuni servizi informatici, es. la CP_6
per il servizio di active directory, cioè la gestione degli utenti aziendali, ma non solo e con il fornitore dei servizi cioè con fastweb nelle varie sedi a livello di telecomunicazioni. […] ADR. Io e lui abbiamo lavorato nello stesso ufficio e quindi confermo che lui coordinava delle risorse assegnate a svolgere tale attività, mi riferisco al progetto per la regione sentivo cioè i loro dialoghi […] CP_2
ADR Lui coordinava anche altre risorse interne alla CI Controparte_3 sempre per l'attività riferita alla regione … ADR. Confermo che in CP_2
tale attività lui coordinava, oltre a me anche le altre risorse della UO tecnologie e quelli della UO Sistemi dipartimentali più o meno 12 persone. Nello stesso periodo, sempre in tutto il 2012 lui ha lavorato ai controlli di accesso degli amministratori di sistema, cioè, lui ha configurato e progettato il sistema di monitoraggio dei log dei suddetti accessi. ADR Io a tali attività ho partecipato direttamente. ADR Anche in tale attività lui ha coordinato tutte le risorse me compreso che appartenevano all'ufficio TLC telecomunicazioni e anche le risorse appartenenti all'ufficio risorse dipartimentali. Anche per dette risorse vi era sempre il coordinamento dell'Ing. ; ripeto che lui è sempre stato il CP_1 nostro team leader…..>>
Dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate non si può pertanto non affermare che le argomentazioni contenute nelle doglianze dell'appellante non siano idonee a scalfire la valutazione dell'impianto probatorio effettuata dal primo giudice, essendo evidente come l'Ing. negli anni oggetto Controparte_1
di causa abbia rivestito un ruolo di rilevante importanza svolgendo attività complesse e non “ripetitive e standardizzate” (nelle quali ha avuto il compito di fornire istruzioni anche a soggetti di CI esterne e delle quali rispondeva esclusivamente al Dirigente Dott. attività in alcun modo Persona_1 sussumibili nel 1 ° livello retributivo nel quale l'appellato risultava formalmente inquadrato.
Con il secondo motivo di gravame, che parimenti risulta infondato, l'appellante contesta la decisione impugnata per aver ritenuto che le mansioni espletate dal
TO a decorrere dal 1° gennaio 2013 fossero riconducibili al 1° livello dei
Quadri Direttivi (QDL1), nonostante l'insussistenza dei requisiti previsti dalla declaratoria, sia di livello che generale.
Nello specifico , facendo richiamo all'art. 82 E_
del CCNL, laddove prevede che sono inquadrati come Quadri Direttivi di 1° livello i preposti ai rami di attività specialistiche quali quello legale, di analisi e pianificazione organizzativa, di contabilità e bilancio, di risorse umane e di procedure esecutive – cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto
– deduce che poiché il , nel periodo d'interesse non sarebbe mai stato CP_1
preposto ad uno dei suddetti rami specialistici, non avrebbe diritto all'inquadramento richiesto nel ricorso.
Alle stesse considerazioni si giungerebbe, a parere dell'appellante, dall'analisi della declaratoria generale contenuta nel 2° comma dell'art. 83 del CCNL, dove si legge che “sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici, che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3° area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori”, deducendo che l'appellato non avrebbe invece fornito prova del suo potere direttivo, di coordinamento e di controllo di altri lavoratori appartenenti alla medesima categoria o alla 3^ area professionale.
Anche tali doglianze non sono aderenti agli atti di causa e con la valutazione che senza errori ne ha effettuato il primo giudice.
Risulta infatti provato che a partire dal 1° gennaio 2013 il sia stato CP_1
nominato Responsabile dell'Unita Organizzativa Pianificazione ICT all'interno della Direzione Generale di Firenze, come risulta anche dall'Organigramma in atti e che tale funzione sia stata ricoperta dall'appellato sino al 30 giugno 2013.
Come riscontrabile per tabulas nel documento di disposizione organizzativa, la
Funzione Processi e Sistemi ICT dipendeva direttamente dal Direttore Generale
e l'Unita Organizzativa Pianificazioni ICT, che era appunto diretta dall'Ing.
svolgeva una serie di complesse funzioni complesse ( Controparte_1 programmazione e pianificazione delle attività, monitoraggio dell'andamento dei servizi in termini di performance, gestione dei contrati ICT, in coordinamento con Acquisti e Logistica e con le competenti funzioni di Capogruppo, predisposizione dei piani dei progetti assegnati, monitoraggio e controllo della spesa ICT, controllo e monitoraggio dei costi software, hardware e dei servizi outsourcing) tutte perfettamente attinenti alle declaratorie di cui all'art. 82 CCNL
(“ Preposti ai rami di attività specialistiche quali quelle di analisi e pianificazione organizzativa”) e per il cui svolgimento risulta già solo presumibile che l'unità
Organizzativa disponesse di risorse appropriate. Chiarissima sul punto la sentenza di primo grado: “risulta dalla deposizione di tale teste che le risorse dipendevano da lui stesso solo per autorizzazione di ferie e permessi, ciò che non contraddice la preposizione del TO ad altri lavoratori, in funzione organizzativa delle mansioni di riferimento””.
Ad ogni modo, non coglie nel segno neanche la critica mossa dall'appellante, con la quale intende sostenere che requisito essenziale per rivestire la qualifica di quadro direttivo sarebbe la titolarità di un potere direttivo, di coordinamento e di controllo di altri lavoratori. Si rileva infatti che è proprio l'art. 83 del CCNL, al
2° co., ad utilizzare la congiunzione disgiuntiva “ovvero” tra le caratteristiche rilevanti per la figura del Quadro Direttivo: la responsabilità di funzione, con elevata preparazione professionale o con particolari specializzazioni tecniche da un lato, ovvero, la direzione il coordinamento ed il controllo di altri dipendenti dall'altro, quali criteri anche alternativi tra loro.
Alla luce di quanto sopra, essendo provato che l'Ing ha rivestito CP_1 ufficialmente tale ruolo apicale ininterrottamente per 6 mesi – circostanza mai contestata dall'appellante – ai sensi di legge e del CCNL di riferimento va confermata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha riconosciuto il diritto del TO all'inquadramento al 1° livello quadri direttivi a far data dal 1° gennaio 2012.
Con il terzo motivo di gravame, impugna E_ poi la parte della sentenza in cui viene riconosciuto in capo all'Ing. , un CP_1
danno da perdita di chance lavorativa quantificato in euro 14.000,00.
L'appellante deduce, infatti, che il Tribunale di prime cure avrebbe errato non solo per aver ritenuto sussistente tale danno sulla base dell'erroneo presupposto dell'inquadramento delle mansioni svolte dal nel QDL1, ma anche per CP_1 aver ritenuto determinante il richiamo all'art. 87 del CCNL, affermando che “in effetti nel caso in esame il mancato riconoscimento della posizione di Quadro direttivo ha precluso al ricorrente lo sviluppo della carriera secondo tale inquadramento (in vista dei relativi superiori livelli), nonché la valutazione prevista dall'art. 87 CCNL (come riportato nel ricorso e non contestato) in ordine all'impegno del medesimo correlato al raggiungimento degli obiettivi prefissati durante l'anno. Con riguardo a tale ultimo aspetto l'istruttoria ha evidenziato che il i ricorrente ha sempre perseguito e raggiunto gli obiettivi assegnatagli, operando con la massima diligenza e dedizione ed altersì che il saftware da lui cerato per scaricare i dati dai sistemi contabili, è ancora utilizzato dalla resistente”.
Alla luce della chiara e condivisibile motivazione fornita sul punto, dell'esattezza del giudizio trifasico, il motivo di appello si prospetta in primo luogo viziato da genericità, essendo lo stesso carente della illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a confutazione delle ragioni esposte dal Tribunale.
Peraltro, premesso preliminarmente che - come già osservato dal primo giudice-
nulla eccepiva nel procedimento di primo E_
grado circa la richiesta risarcitoria di danno da perdita di chance, si rileva che l'art. 87 del CCNL di riferimento, richiamato da parte ricorrente nel primo grado di giudizio, lungi dall'essere una norma di carattere meramente programmatico, così come dichiarato dall'appellante, fa parte di un gruppo di norme predisposte dall'azienda per valorizzare al massimo quelle figure professionali che si distinguono per impegno, risultati perseguiti ed obiettivi raggiunti. Risulta infatti condivisibile il ragionamento logico giuridico effettuato dal
Tribunale, in base al quale, la creazione del software poi utilizzato dall'azienda
(circostanza questa mai contestata) avrebbe certamente inciso nella progressione della carriera lavorativa dell'Ing. proprio ai sensi di quanto Controparte_1
previsto dalle norme 86 ed 87 del CCNL di riferimento, con la corresponsione di eventuali premi economici aggiuntivi.
Si rammenta infatti che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, con danno da perdita di cha «si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile» (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568), con la conseguenza che “il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità” (Cass. n.
7110/2023).
Anche sul punto deve quindi ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado, con il riconoscimento in capo al , di una somma volta al ristoro del CP_1
danno da perdita di chance lavorativa causato dall'inesatto inquadramento assegnatogli dall'azienda, sulla base del criterio del “più probabile che non”.
L'appello principale deve essere pertanto integralmente rigettato.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto tempestivamente nella propria memoria di costituzione, l'ing, impugna la parte della Controparte_1
sentenza in cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda volta al riconoscimento delle spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi (23 febbraio 2017) a titolo di differenze retributive e tfr, sull'erroneo presupposto che la domanda sarebbe stata avanzata soltanto con le note autorizzate ed avrebbe avuto pertanto ad oggetto ulteriori somme per titoli e periodi non investiti dall'originaria domanda.
Il motivo risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'assunto del primo giudice sul punto, appare essere con molta probabilità il frutto di una mera svista.
Si legge infatti testualmente nelle conclusioni del ricorso introduttivo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in funzione del Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto del Ing. al Controparte_1
riconoscimento della qualifica di 4° livello retributivo, 3ª area professionale del
CCNL personale delle aree professionali di e partecipate, a partire Parte_2
dal mese di luglio 2011 al 31 dicembre 2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nonché il riconoscimento della qualifica di livello Quadri direttivi, 1° livello retributivo del CCNL personale delle aree professionali di Parte_2
e partecipate, a partire dal 01 gennaio 2013 ad oggi o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare la IE Parte_2
, in persona del suo l.r. pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente,
[...]
della somma di euro 51.564,08
(cinquantunomilacinquecentosessantaquattro/08, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre le spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi e oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione delle singole spettanze all'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro
30.531,68 (trentamilacinquecentotrentuno/68), a titolo di differenza sul TFR maturato;
- condannare la CI convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da perdita da chance lavorativa subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo ed arbitrario comportamento della CI convenuta, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, IVA e CPA”. oltre le spettanze maturate dal deposito del ricorso in poi”.
Nelle note autorizzate depositate dal TO, pertanto, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale di prime cure, non veniva formulata alcuna domanda nuova, ma venivano semplicemente specificate anche le somme dovute – in caso di riconoscimento della domanda – per il periodo successivo a quello dei conteggi depositati con il ricorso di primo grado, relativi dunque al periodo ottobre 2016 - giugno 2019, coprendo invece i conteggi già depositati esclusivamente il periodo antecedente l'iscrizione della causa a ruolo (1 luglio
2011 - 30 settembre 2016). Come meglio indicato nelle note del 30 luglio 2019, infatti parte ricorrente si limitava a specificare che le differenze retributive spettanti da luglio 2011 a giugno 2019 ammontavano ad euro 65.618,94, e le differenze maturate a titolo di TFR ad euro 4.164,29.
Peraltro, l'appellante incidentale lamenta altresì' che il primo Giudice, nell'accogliere l'eccezione della resistente in merito alle somme non dovute a titolo di lavoro straordinario, avrebbe errato nel far propri i conteggi di
[...]
, detraendo dalle somme richieste un importo complessivo di euro E_
11.589,66, finendo così per ricalcolare il nuovo importo dovuto nella errata somma corrispondente ad euro 39.974,42. L'eccezione formulata dall'
[...]
, infatti, pur venendo riconosciuta come fondata da E_
parte ricorrente, veniva però contestata nel quantum, con argomentazioni cui venivano allegato dettagliati conteggi di cui il primo Giudice risulta erroneamente non aver tenuto conto.
È pertanto errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che “Le somme dovute sono quelle di cui agli originari conteggi allegati al ricorso, detratto quanto elaborato per lavoro straordinario e notturno (come eccepito e ricalcolato da parte resistente, i cui conteggi non sono stati contestati) e, d'altro canto, lo stesso ricorrente ha riconosciuto nelle note conclusive l'infondatezza di tale pretesa […]”.
Il postulato espresso dal Giudice di prime cure sul punto è errato: è vero, infatti, che l'Ing. riconosceva come non dovuti gli straordinari, ma tuttavia ne CP_1 contestava i conteggi effettuati dall' (pari ad E_
euro 39.974,32), rimodulando la somma richiesta, per il periodo da luglio 2011 a settembre 2016, da euro 51.564,08 ad euro 43.919,15.
In virtù di tali considerazioni il Giudice di prima istanza, avendo pienamente riconosciuto come legittime le pretese dell'ing. in base alle Controparte_1
conclusioni da quest'ultimo avanzate nel proprio atto introduttivo, avrebbe dovuto condannare l' a pagare a parte E_
ricorrente la somma complessiva di euro 65.618,94 (relativa al periodo da luglio 2011 a giugno 2019), oltre le somme maturate da luglio 2019 sino alla pubblicazione della sentenza, a titolo di differenze retributive (ulteriori 4.509,77 euro), per un totale complessivo di euro 70.128,71, come da conteggi allegati.
Sulla base dei medesimi principi avrebbe dovuto altresì condannare l'
[...]
a corrispondere a parte ricorrente, la somma di euro E_
4.164,29 (relativa al periodo da luglio 2011 a giugno 2019), oltre le somme maturate da luglio 2019 sino alla pubblicazione della sentenza, a titolo di differenza sul TFR, (ulteriori 366,19 euro), per un totale complessivo di euro
4.530,48, come da conteggi allegati.
La sentenza sul punto risulta pertanto errata e va riformata riconoscendo il diritto di alla somma complessiva pari ad euro 70.128,71, oltre alla Controparte_1
maggior somma di euro 4.530,48, anziché quella riconosciuta pari ad euro
2.054,88 a titolo di tfr.
L'esito della lite e la riforma della pronuncia comporta la rivisitazione delle spese del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza, rienendosi, quindi, non opportuna alcuna riduzione del compenso.
Il relativo motivo dell'appellante incidentale è assorbito.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l' al pagamento in favore di E_ Controparte_1 della ulteriore somma di € 30.154,39, oltre interessi e rivalutazione come già riconisciuti e al pagamento della maggior somma di € 4.530,48 e non di €
2.054,88 a titolo di t.f.r.. Condanna l' al E_
pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore della controparte che si liquidano per il primo in € 7.380,00 e per il presente grado in € 9.400,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 3.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa