Sentenza 21 giugno 2017
Massime • 1
Spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2017, n. 32057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32057 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2017 |
Testo completo
32057-17 sentenza N. 1665 R. Gen. N. 48204/2016 U.P. del 21/06/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da DOMENICO GALLO Presidente Relatore GEPPINO RAGO IGNAZIO PARDO FABIO DI PISA GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FI MO (alias TA), nato il [...] a [...] contro la sentenza del 01/07/2016 della Corte di Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti Pasquale Castagna (per la parte civile) e Dario Masini (per l'imputato) che hanno concluso chiedendo rispettivamente l'inammissibilità e l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. FI AF - condannato per i delitti di cui agli artt. 628/3 n.1, 582, 337 cod. pen. ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per - cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per non avere la Corte Territoriale ordinato la traduzione della sentenza impedendo, quindi, al ricorrente di proporre un autonomo potere di proporre impugnazione;
1.2. la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. per non avere la Corte concesso, anche d'ufficio, le suddette attenuanti pur sussistendone i presupposti;
1.3. la violazione dell'art. 133 cod. pen. sotto il profilo dell'eccessività della pena inflitta in relazione al ruolo svolto dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. In punto di diritto, va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in questa sede, va ribadita, «dalla stretta correlazione fra la traduzione della decisione e l'esercizio del potere autonomo dell'imputato di impugnazione ex art. 571 del codice di rito appena delineata discende che spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la facoltà di rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza»: Cass. 45457/2015 Rv. 265521; Cass. 4066/2013 Rv. 256934; Cass. 23608/2014 Rv. 259732; Cass. 53609/2016 Rv. 268611; Cass. 13697/2016 Rv. 266444. In punto di fatto, da un controllo sia dei verbali del dibattimento che dello stesso atto di appello, non risulta che l'imputato avesse mai chiesto la traduzione della sentenza. Di conseguenza, la censura dedotta dal difensore va ritenuta inammissibile.
2. Trattamento sanzionatorio Entrambe le censure sono manifestamente infondate posto che:
2.1. quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta, da un controllo dell'atto di appello, che, sul punto, non era stato proposto alcuno specifico motivo di appello. Si applica, quindi, il consolidato principio di diritto secondo il quale «il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado»: ex plurimis Cass. 37569/2015 Rv. 264552; Cass. 16746/2015 rv. 263361; 2.2. quanto alla dedotta eccessività della pena già ridotta in grado di appello la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle - diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre.- - 2 Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile AL GE che liquida in € 3.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa ed Iva. Così deciso il 21/06/2017 Il Presidente Il Consigliere, estensore Domenico Gallo Geppino Rago 2 yello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -4 LUG. 2017 IL EMAD Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli 1802 3