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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 614/2025
Oggi 10 luglio 2025, alle ore 11.44, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Emilia Accolla, la quale precisa le conclusioni Parte_1
riportandosi a tutte le richieste formulate negli atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga posta in decisione.
- per l'Avv. Giuseppe Salafia, il quale discute la causa Controparte_1
riportandosi alle conclusioni di cui alla propria comparsa responsiva e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
21.40, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 614/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 614/2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), nella qualità di socio Parte_1 C.F._1
illimitatamente responsabile della società (P.IVA Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Emilia Accolla, giusta procura in atti;
P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppe Salafia e Angela Zocco, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 18.02.2025, , nella qualità di Parte_1
socio illimitatamente responsabile della società “ , ha introdotto Controparte_2
il giudizio di merito ex artt. 615, co. 2, e 616 c.p.c. avverso l'esecuzione intrapresa da in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_1
682/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa - Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e
Previdenza.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto di non essere debitore della somma ingiunta per complessivi € 18.697,01, assumendo che il T.F.R., le retribuzioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, e le mensilità aggiuntive (13a mensilità 2016 e rateo 14a mensilità 2014 e 2015), fossero stati regolarmente corrisposti, come da buste paga e ricevute allegate.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione per alcune delle voci richieste.
Ha, infine, articolato prova testimoniale a sostegno delle proprie deduzioni.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, all'uopo rilevando come le medesime censure fossero già state dedotte, avanti al Giudice del Lavoro, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 249/2024 R.G.L.
Ha formalmente disconosciuto le firme apposte su tutta la documentazione prodotta dalla controparte, deducendo, in limine litis, la mancata proposizione di apposita istanza di verificazione.
Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale per violazione dell'art. 2721 c.c., nonché per genericità e inidoneità degli articolati.
3. - All'udienza del 10.07.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
4. - L'opposizione è manifestamente inammissibile.
Pag. 3 di 6 4.1. - L'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è preordinata a verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell'azione esecutiva, ossia: l'esistenza di un titolo esecutivo;
l'attitudine soggettiva ed oggettiva di quest'ultimo a consentire l'esecuzione; la natura pignorabile o meno dei beni.
4.2. - In sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni deducibili con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. n. 27159/2006).
Ed ancora, secondo la S.C. “In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (Cass.
n. 2742/1999).
Pag. 4 di 6 4.3. - Nel caso di specie, è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 682/2023 sia stato opposto da nel procedimento iscritto al n. 249/2024 R.G. dinanzi al Parte_1
Giudice del Lavoro, tuttora pendente. In tal sede, l'opponente ha già articolato le medesime doglianze oggi riproposte (pagamento delle retribuzioni e TFR). Non risulta, dunque, allegato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo sopravvenuto alla formazione del titolo (provvisoriamente) esecutivo.
4.4. - In assenza di fatti nuovi, l'opposizione proposta nel presente giudizio configura un'inammissibile duplicazione processuale, in contrasto con i limiti propri dell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Tenuto conto del valore della controversia dichiarato in domanda (€ 18.697,01), e avuto riguardo allo scaglione fino ad € 26.000,00, le spese si liquidano, ai sensi del D.M. n.
55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali (fasi di studio e introduttiva ai valori medi;
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale), oltre accessori dovuti per legge.
5.1. - Ricorrono, altresì, gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., risultando l'opposizione proposta con colpa grave, in difetto assoluto dei presupposti processuali e nella consapevolezza della pendenza di apposito giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. già radicato dinanzi a questo stesso Tribunale. In applicazione del parametro dell'equivalenza, si reputa equo determinare l'importo dovuto ex art. 96, co. 3, c.p.c. in una somma pari alle spese di lite, e dunque in €
3.387,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
5.2. - Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., applicabile ratione temporis, l'opponente va altresì condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, d'una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00. Considerato il sensibile scostamento dal parametro della diligenza media esigibile, si reputa congruo determinare la sanzione nella misura di € 2.500,00.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 614/2025 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
2) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €
3.387,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della Controparte_3 della somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 10 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 614/2025
Oggi 10 luglio 2025, alle ore 11.44, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Emilia Accolla, la quale precisa le conclusioni Parte_1
riportandosi a tutte le richieste formulate negli atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga posta in decisione.
- per l'Avv. Giuseppe Salafia, il quale discute la causa Controparte_1
riportandosi alle conclusioni di cui alla propria comparsa responsiva e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
21.40, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 614/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 614/2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), nella qualità di socio Parte_1 C.F._1
illimitatamente responsabile della società (P.IVA Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Emilia Accolla, giusta procura in atti;
P.IVA_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppe Salafia e Angela Zocco, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 18.02.2025, , nella qualità di Parte_1
socio illimitatamente responsabile della società “ , ha introdotto Controparte_2
il giudizio di merito ex artt. 615, co. 2, e 616 c.p.c. avverso l'esecuzione intrapresa da in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_1
682/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa - Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e
Previdenza.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto di non essere debitore della somma ingiunta per complessivi € 18.697,01, assumendo che il T.F.R., le retribuzioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, e le mensilità aggiuntive (13a mensilità 2016 e rateo 14a mensilità 2014 e 2015), fossero stati regolarmente corrisposti, come da buste paga e ricevute allegate.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione per alcune delle voci richieste.
Ha, infine, articolato prova testimoniale a sostegno delle proprie deduzioni.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, all'uopo rilevando come le medesime censure fossero già state dedotte, avanti al Giudice del Lavoro, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 249/2024 R.G.L.
Ha formalmente disconosciuto le firme apposte su tutta la documentazione prodotta dalla controparte, deducendo, in limine litis, la mancata proposizione di apposita istanza di verificazione.
Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale per violazione dell'art. 2721 c.c., nonché per genericità e inidoneità degli articolati.
3. - All'udienza del 10.07.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
4. - L'opposizione è manifestamente inammissibile.
Pag. 3 di 6 4.1. - L'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è preordinata a verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell'azione esecutiva, ossia: l'esistenza di un titolo esecutivo;
l'attitudine soggettiva ed oggettiva di quest'ultimo a consentire l'esecuzione; la natura pignorabile o meno dei beni.
4.2. - In sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni deducibili con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. n. 27159/2006).
Ed ancora, secondo la S.C. “In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (Cass.
n. 2742/1999).
Pag. 4 di 6 4.3. - Nel caso di specie, è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 682/2023 sia stato opposto da nel procedimento iscritto al n. 249/2024 R.G. dinanzi al Parte_1
Giudice del Lavoro, tuttora pendente. In tal sede, l'opponente ha già articolato le medesime doglianze oggi riproposte (pagamento delle retribuzioni e TFR). Non risulta, dunque, allegato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo sopravvenuto alla formazione del titolo (provvisoriamente) esecutivo.
4.4. - In assenza di fatti nuovi, l'opposizione proposta nel presente giudizio configura un'inammissibile duplicazione processuale, in contrasto con i limiti propri dell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Tenuto conto del valore della controversia dichiarato in domanda (€ 18.697,01), e avuto riguardo allo scaglione fino ad € 26.000,00, le spese si liquidano, ai sensi del D.M. n.
55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali (fasi di studio e introduttiva ai valori medi;
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale), oltre accessori dovuti per legge.
5.1. - Ricorrono, altresì, gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., risultando l'opposizione proposta con colpa grave, in difetto assoluto dei presupposti processuali e nella consapevolezza della pendenza di apposito giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. già radicato dinanzi a questo stesso Tribunale. In applicazione del parametro dell'equivalenza, si reputa equo determinare l'importo dovuto ex art. 96, co. 3, c.p.c. in una somma pari alle spese di lite, e dunque in €
3.387,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
5.2. - Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., applicabile ratione temporis, l'opponente va altresì condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, d'una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00. Considerato il sensibile scostamento dal parametro della diligenza media esigibile, si reputa congruo determinare la sanzione nella misura di € 2.500,00.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 614/2025 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
2) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €
3.387,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della Controparte_3 della somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 10 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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