CASS
Sentenza 19 novembre 2020
Sentenza 19 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2020, n. 32501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32501 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL AN nato a [...] il [...] OS EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 32501 Anno 2020 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 28/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2016, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del locale Tribunale emessa in data 24 settembre 2015, con la quale era stata affermata la penale responsabilità, tra gli altri: -di CA NN, per il delitto di tentato furto aggravato dei beni in un istituto bancario in concorso con il HI, di cui agli artt. 56, 61 n. 5, 110, 624, 625 n. 5 c.p. (capo A); per il delitto di ricettazione di un apparecchio cambiamonete (art. 648 c.p.) - (capo C); per il reato di furto aggravato di un apparecchio cambiamonete, di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 5 c.p. (capo D); per il reato di resistenza a p.u. di cui agli artt. 61 n. 2, 337, nonché di cui all'art. 635 comma 2 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. (capo E), con condanna del predetto alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa ritenuta la recidiva ex art. 99/4 c.p.; -di HI EL, per aver tentato, in concorso con il CA, di introdursi in un istituto bancario per asportare denaro e beni ivi custoditi, ai sensi degli artt. 56, 61 n. 5, 110, 624, 625 n. 3 e 5 c.p. (capo A), con condanna del predetto alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, ritenuta la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, CA NN e HI EL, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo: 2.1. il HI, con il ricorso a firma dell'Avv. Valeria Cominotti, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 56 c.p., per insussistenza del requisito della idoneità degli atti e la conseguente assenza di motivazione sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto integrato il delitto di tentato furto unicamente considerando gli elementi da cui si ricavava l'univocità degli atti, senza argomentare in ordine alla loro idoneità; l'imputato invero, indossava un casco, si trovava, in orario notturno, all'atto dell'intervento dei C.C. fuori alla banca con un cacciavite, ma l'idoneità non risulta dimostrata in considerazione dell'evidente sproporzione tra gli strumenti e le caratteristiche dell'istituto di credito;
2.2. il CA, con il ricorso a firma dell'Avv. Pietro Paolo Pettenadu: -con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di ricettazione (capo C) di una macchinetta cambiamonete, atteso che sulla base dei riscontri processuali non vi è prova in atti di tale contestazione;
invero, l'apparecchio cambiamonete non può essere oggetto di contestazione di ricettazione, non avendo valore commerciale diretto e non essendovi la prova che l'imputato sapesse dove era ubicata la cantina dell'edificio, né è stato trovato con la disponibilità della chiave del lucchetto della stessa;
-con il secondo motivo, quanto ai capi D) ed E), mancherebbe la prova della presenza dell'imputato sui luoghi in cui sono stati commessi i fatti e l'unico indizio nei suoi confronti consisterebbe nella materiale disponibilità dell'autovettura nei giorni precedenti. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati limitatamente al delitto di cui al capo A), mentre sono inammissibili nel resto. 2. Il ricorso del HI - che risponde esclusivamente del tentato furto dei beni custoditi all'interno del Credito Cooperativo di cui al capo A) in concorso con il CA, è fondato e la fondatezza di tale ricorso involge anche la posizione del CA, concorrente nel reato in questione. 2.1. La sentenza impugnata ha evidenziato come dalla c.n.r. dei C.C. di Bagnolo Mella emerga che alle ore 2.10 dell' 1.5.2011 gli operanti notavano in orario notturno due uomini (poi identificati negli imputati), fermi in prossimità dell'istituto di credito ed uno di essi - il CA - si trovava proprio di fronte all'ingresso con il casco addosso;
alla vista dei militari il CA cercava di disfarsi di un cacciavite di cm. 22,5 che portava con sé e, insieme al complice, tentava di dileguarsi. I giudici di merito hanno ricavato la sussistenza di una condotta idonea ad integrare un tentativo di furto ai danni del predetto istituto bancario dalla circostanza che il CA fosse sceso da un ciclomotore, indossando ancora il casco, in prossimità della banca, portando con sé un cacciavite, nonché dal fatto che il CA, in quel frangente, tentasse di allontanarsi con il HI senza che nessun'altra valida ed alternativa spiegazione fosse stata fornita, né dal CA, né dal HI in ordine alla loro presenza sul posto. 2.2. Con tale valutazione la sentenza impugnata non dà adeguata risposta alle doglianze già sviluppate in appello dagli imputati, circa la non univocità degli atti (cfr. premessa della sentenza impugnata) ed in questa sede, della non idoneità degli atti stessi in relazione ai mezzi adoperati e alle caratteristiche dell'istituto bancario. 2.2.1. Premesso che, ai fini della sussistenza del delitto tentato rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi secondo una valutazione "ex ante" della concreta condotta dell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Rv. 271062), detta univocità richiede che gli atti, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, rivelino, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente, costituendo, cioè, la univocità degli atti non un parametro probatorio, bensì un criterio oggettivo della condotta. 2.2.2. Ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, gli atti non possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori ed atti esecutivi, poiché ciò che rileva è l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez.5 n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768); per la configurabilità del tentativo, dunque, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che facciano fondatamente ritenere che 2 l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963). Ne deriva, pertanto, che anche un atto così detto "preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità - in base ad una valutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso - di raggiungere il risultato prefisso, ed a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. V, n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932; Sez. II, sentenza n. 41649 del 5/11/2010, Rv. 248829). 2.2.3. Quanto al concetto di idoneità degli atti, esso implica l'individuazione di atti dotati di un'effettiva e concreta potenzialità lesiva, ossia una rilevante attitudine degli atti stessi, alla luce di una valutazione prognostica effettuata, non dal punto di vista del soggetto agente, bensì nella prospettiva del bene protetto (Sez. I, n.40058 del 24/09/2008, Rv. 241649). Tuttavia, il concetto di idoneità, in sé e per sé considerato, non appare sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto può, ontologicamente, apparire potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall'agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto. Per tale ragione, la direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l'intenzione dell'agente. 2.2.4. L'univocità, non esclude che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, ma impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo quod plerumque accidit, l'intenzione e il fine perseguito dall'agente. Parallelamente e contestualmente, si impone, poi, la valutazione della idoneità degli atti medesimi, da valutarsi anch'essa non in relazione ad un criterio probabilistico, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone;
ciò in quanto, in caso di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, si configurerebbe un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 c.p.; anche in tal caso l'azione deve essere valutata ex ante, posto che l'inefficienza del mezzo usato deve risultare assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata ex ante ed in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sezione I, n. 36726 del 2/07/2015, Rv. 264567). 2.3. Tutto ciò premesso, va osservato come la sentenza impugnata, a fronte delle censure proposte, non abbia rapportato il caso concreto ai principi esposti, relativi ai requisiti strutturali della fattispecie di tentativo di furto, ossia alla univocità degli atti e alla loro idoneità. Il requisito della idoneità degli atti tipici sottende l'esigenza, connaturata alla 3 ratio dell'istituto, che tali atti abbiano una potenzialità offensiva effettiva e integrino un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato e l'offensività deve accompagnare non solo il mezzo adoperato dal reo, bensì l'atto in sé. 2.3.1. La motivazione della sentenza impugnata, invero, contiene in merito al capo A) la mera affermazione che la condotta degli imputati integra il reato tentato loro ascritto- in dipendenza della detenzione del cacciavite di 22,5 c.m.- senza sviluppare alcuna seria riflessione in merito alla univocità del mezzo adoperato a consentire agli imputati di introdursi nell'istituto bancario (nonostante i sistemi elettronici che normalmente presidiano la sicurezza delle banche), al fine di perpetrare il furto degli oggetti in esso contenuti e alla idoneità di esso. 2,3.2. Tale motivazione si traduce, pertanto, in una motivazione apparente, non supportando adeguatamente una ricostruzione della vicenda che tenga conto del canone fondamentale dell'offensività del fatto: in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi, invece, un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015 Ud. Rv. 264567). 3. Inammissibili siccome generiche e manifestamente infondate si presentano le censure del CA in relazione agli ulteriori reati a lui ascritti. 3.1. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso per il capo sub C), relativo alla ricettazione di una macchinetta cambiamonete, le censure sviluppate si traducono in censure in fatto, tendenti a sottoporre inammissibilmente al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, oltre ad insistere su aspetti da questo già adeguatamente vagliati. 3.1.1. Giova rammentare che, in punto di prova della ricettazione, la disponibilità di beni di provenienza furtiva, che non trovi alcuna giustificazione, né nelle emergenze processuali, né nelle eventuali allegazioni dell'imputato, è sufficiente ad integrare la prova dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione. Tale orientamento non produce un'anomala inversione dell'onere della prova, né incide il diritto al silenzio dell'imputato ma si tratta, invece, della presa d'atto della impossibilità di provare la sottrazione in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). 3.1.2. Nel caso di specie la circostanza addotta dall'imputato, secondo la quale durante il periodo in cui la macchinetta cambiamonete venne rubata, egli si trovava in stato di 4 4 carcerazione, non rileva atteso che, al capo C) dell'imputazione viene contestato appunto il delitto di ricettazione, la cui condotta consiste nell' «acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto». La macchinetta cambia monete è stata rinvenuta presso il garage di pertinenza di un'abitazione (abusivamente o meno, non rileva nel caso de quo) in uso al CA, le cui chiavi si trovavano proprio all'interno dell'appartamento e l'imputato non era in grado di fornire alcuna valida giustificazione del possesso di essa. Tale situazione, come ricostruita nelle sentenze di merito, è stata ritenuta senza illogicità integrante la fattispecie penale contestata. 3.1.3. Per quanto concerne, poi, l'assenza di valore commerciale della macchinetta in questione, si osserva che anche tale censura risulta manifestamente infondata, non meritando censura la valutazione che non esclude un valore economico-commerciale ad un'apparecchiatura cambia-monete. 3.2 Altrettanto inammissibile per la sua genericità, è la doglianza di oui al secondo motivo. La sera del furto di cui al capo D), il CA è stato riconosciuto da SO Arrigo, nonché riconosciuto all'interno dell'auto da parte dei militari che si erano posti all'inseguimento dei malviventi. In tale contesto, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ricavato la presenza dell'imputato, in primis, sulla base del riconoscimento operato dalle Forza dell'Ordine, della cui attendibilità non si è dubitato, nonché dalle dichiarazioni rese dal SO e dal riconoscimento fotografico dell'imputato da parte dello stesso. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia limitatamente al capo A) dell'imputazione, mentre vanno dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia limitatamente al capo A) dell'imputazione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 28.9.2020 ank
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 32501 Anno 2020 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 28/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2016, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del locale Tribunale emessa in data 24 settembre 2015, con la quale era stata affermata la penale responsabilità, tra gli altri: -di CA NN, per il delitto di tentato furto aggravato dei beni in un istituto bancario in concorso con il HI, di cui agli artt. 56, 61 n. 5, 110, 624, 625 n. 5 c.p. (capo A); per il delitto di ricettazione di un apparecchio cambiamonete (art. 648 c.p.) - (capo C); per il reato di furto aggravato di un apparecchio cambiamonete, di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 5 c.p. (capo D); per il reato di resistenza a p.u. di cui agli artt. 61 n. 2, 337, nonché di cui all'art. 635 comma 2 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. (capo E), con condanna del predetto alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa ritenuta la recidiva ex art. 99/4 c.p.; -di HI EL, per aver tentato, in concorso con il CA, di introdursi in un istituto bancario per asportare denaro e beni ivi custoditi, ai sensi degli artt. 56, 61 n. 5, 110, 624, 625 n. 3 e 5 c.p. (capo A), con condanna del predetto alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, ritenuta la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, CA NN e HI EL, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo: 2.1. il HI, con il ricorso a firma dell'Avv. Valeria Cominotti, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 56 c.p., per insussistenza del requisito della idoneità degli atti e la conseguente assenza di motivazione sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto integrato il delitto di tentato furto unicamente considerando gli elementi da cui si ricavava l'univocità degli atti, senza argomentare in ordine alla loro idoneità; l'imputato invero, indossava un casco, si trovava, in orario notturno, all'atto dell'intervento dei C.C. fuori alla banca con un cacciavite, ma l'idoneità non risulta dimostrata in considerazione dell'evidente sproporzione tra gli strumenti e le caratteristiche dell'istituto di credito;
2.2. il CA, con il ricorso a firma dell'Avv. Pietro Paolo Pettenadu: -con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di ricettazione (capo C) di una macchinetta cambiamonete, atteso che sulla base dei riscontri processuali non vi è prova in atti di tale contestazione;
invero, l'apparecchio cambiamonete non può essere oggetto di contestazione di ricettazione, non avendo valore commerciale diretto e non essendovi la prova che l'imputato sapesse dove era ubicata la cantina dell'edificio, né è stato trovato con la disponibilità della chiave del lucchetto della stessa;
-con il secondo motivo, quanto ai capi D) ed E), mancherebbe la prova della presenza dell'imputato sui luoghi in cui sono stati commessi i fatti e l'unico indizio nei suoi confronti consisterebbe nella materiale disponibilità dell'autovettura nei giorni precedenti. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati limitatamente al delitto di cui al capo A), mentre sono inammissibili nel resto. 2. Il ricorso del HI - che risponde esclusivamente del tentato furto dei beni custoditi all'interno del Credito Cooperativo di cui al capo A) in concorso con il CA, è fondato e la fondatezza di tale ricorso involge anche la posizione del CA, concorrente nel reato in questione. 2.1. La sentenza impugnata ha evidenziato come dalla c.n.r. dei C.C. di Bagnolo Mella emerga che alle ore 2.10 dell' 1.5.2011 gli operanti notavano in orario notturno due uomini (poi identificati negli imputati), fermi in prossimità dell'istituto di credito ed uno di essi - il CA - si trovava proprio di fronte all'ingresso con il casco addosso;
alla vista dei militari il CA cercava di disfarsi di un cacciavite di cm. 22,5 che portava con sé e, insieme al complice, tentava di dileguarsi. I giudici di merito hanno ricavato la sussistenza di una condotta idonea ad integrare un tentativo di furto ai danni del predetto istituto bancario dalla circostanza che il CA fosse sceso da un ciclomotore, indossando ancora il casco, in prossimità della banca, portando con sé un cacciavite, nonché dal fatto che il CA, in quel frangente, tentasse di allontanarsi con il HI senza che nessun'altra valida ed alternativa spiegazione fosse stata fornita, né dal CA, né dal HI in ordine alla loro presenza sul posto. 2.2. Con tale valutazione la sentenza impugnata non dà adeguata risposta alle doglianze già sviluppate in appello dagli imputati, circa la non univocità degli atti (cfr. premessa della sentenza impugnata) ed in questa sede, della non idoneità degli atti stessi in relazione ai mezzi adoperati e alle caratteristiche dell'istituto bancario. 2.2.1. Premesso che, ai fini della sussistenza del delitto tentato rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi secondo una valutazione "ex ante" della concreta condotta dell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Rv. 271062), detta univocità richiede che gli atti, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, rivelino, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente, costituendo, cioè, la univocità degli atti non un parametro probatorio, bensì un criterio oggettivo della condotta. 2.2.2. Ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, gli atti non possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori ed atti esecutivi, poiché ciò che rileva è l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez.5 n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768); per la configurabilità del tentativo, dunque, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che facciano fondatamente ritenere che 2 l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963). Ne deriva, pertanto, che anche un atto così detto "preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità - in base ad una valutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso - di raggiungere il risultato prefisso, ed a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. V, n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932; Sez. II, sentenza n. 41649 del 5/11/2010, Rv. 248829). 2.2.3. Quanto al concetto di idoneità degli atti, esso implica l'individuazione di atti dotati di un'effettiva e concreta potenzialità lesiva, ossia una rilevante attitudine degli atti stessi, alla luce di una valutazione prognostica effettuata, non dal punto di vista del soggetto agente, bensì nella prospettiva del bene protetto (Sez. I, n.40058 del 24/09/2008, Rv. 241649). Tuttavia, il concetto di idoneità, in sé e per sé considerato, non appare sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto può, ontologicamente, apparire potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall'agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto. Per tale ragione, la direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l'intenzione dell'agente. 2.2.4. L'univocità, non esclude che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, ma impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo quod plerumque accidit, l'intenzione e il fine perseguito dall'agente. Parallelamente e contestualmente, si impone, poi, la valutazione della idoneità degli atti medesimi, da valutarsi anch'essa non in relazione ad un criterio probabilistico, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone;
ciò in quanto, in caso di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, si configurerebbe un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 c.p.; anche in tal caso l'azione deve essere valutata ex ante, posto che l'inefficienza del mezzo usato deve risultare assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata ex ante ed in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sezione I, n. 36726 del 2/07/2015, Rv. 264567). 2.3. Tutto ciò premesso, va osservato come la sentenza impugnata, a fronte delle censure proposte, non abbia rapportato il caso concreto ai principi esposti, relativi ai requisiti strutturali della fattispecie di tentativo di furto, ossia alla univocità degli atti e alla loro idoneità. Il requisito della idoneità degli atti tipici sottende l'esigenza, connaturata alla 3 ratio dell'istituto, che tali atti abbiano una potenzialità offensiva effettiva e integrino un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato e l'offensività deve accompagnare non solo il mezzo adoperato dal reo, bensì l'atto in sé. 2.3.1. La motivazione della sentenza impugnata, invero, contiene in merito al capo A) la mera affermazione che la condotta degli imputati integra il reato tentato loro ascritto- in dipendenza della detenzione del cacciavite di 22,5 c.m.- senza sviluppare alcuna seria riflessione in merito alla univocità del mezzo adoperato a consentire agli imputati di introdursi nell'istituto bancario (nonostante i sistemi elettronici che normalmente presidiano la sicurezza delle banche), al fine di perpetrare il furto degli oggetti in esso contenuti e alla idoneità di esso. 2,3.2. Tale motivazione si traduce, pertanto, in una motivazione apparente, non supportando adeguatamente una ricostruzione della vicenda che tenga conto del canone fondamentale dell'offensività del fatto: in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi, invece, un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015 Ud. Rv. 264567). 3. Inammissibili siccome generiche e manifestamente infondate si presentano le censure del CA in relazione agli ulteriori reati a lui ascritti. 3.1. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso per il capo sub C), relativo alla ricettazione di una macchinetta cambiamonete, le censure sviluppate si traducono in censure in fatto, tendenti a sottoporre inammissibilmente al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, oltre ad insistere su aspetti da questo già adeguatamente vagliati. 3.1.1. Giova rammentare che, in punto di prova della ricettazione, la disponibilità di beni di provenienza furtiva, che non trovi alcuna giustificazione, né nelle emergenze processuali, né nelle eventuali allegazioni dell'imputato, è sufficiente ad integrare la prova dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione. Tale orientamento non produce un'anomala inversione dell'onere della prova, né incide il diritto al silenzio dell'imputato ma si tratta, invece, della presa d'atto della impossibilità di provare la sottrazione in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). 3.1.2. Nel caso di specie la circostanza addotta dall'imputato, secondo la quale durante il periodo in cui la macchinetta cambiamonete venne rubata, egli si trovava in stato di 4 4 carcerazione, non rileva atteso che, al capo C) dell'imputazione viene contestato appunto il delitto di ricettazione, la cui condotta consiste nell' «acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto». La macchinetta cambia monete è stata rinvenuta presso il garage di pertinenza di un'abitazione (abusivamente o meno, non rileva nel caso de quo) in uso al CA, le cui chiavi si trovavano proprio all'interno dell'appartamento e l'imputato non era in grado di fornire alcuna valida giustificazione del possesso di essa. Tale situazione, come ricostruita nelle sentenze di merito, è stata ritenuta senza illogicità integrante la fattispecie penale contestata. 3.1.3. Per quanto concerne, poi, l'assenza di valore commerciale della macchinetta in questione, si osserva che anche tale censura risulta manifestamente infondata, non meritando censura la valutazione che non esclude un valore economico-commerciale ad un'apparecchiatura cambia-monete. 3.2 Altrettanto inammissibile per la sua genericità, è la doglianza di oui al secondo motivo. La sera del furto di cui al capo D), il CA è stato riconosciuto da SO Arrigo, nonché riconosciuto all'interno dell'auto da parte dei militari che si erano posti all'inseguimento dei malviventi. In tale contesto, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ricavato la presenza dell'imputato, in primis, sulla base del riconoscimento operato dalle Forza dell'Ordine, della cui attendibilità non si è dubitato, nonché dalle dichiarazioni rese dal SO e dal riconoscimento fotografico dell'imputato da parte dello stesso. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia limitatamente al capo A) dell'imputazione, mentre vanno dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia limitatamente al capo A) dell'imputazione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 28.9.2020 ank