Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
È rimediabile con la procedura della correzione dell'errore materiale, perché non dà luogo a nullità, la mancanza di motivazione della sentenza che richieda un intervento dal contenuto oggettivamente vincolato senza integrazioni di tipo valutativo.
Commentario • 1
- 1. Se il reato è prescritto il giudice penale deve pronunciarsi sulle questioni civiliLaface Nadia · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1882
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 27464/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESTILIO Aniello, n. a Napoli il 26.2.1982;
avverso la ordinanza in data 8 aprile 2009 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito per il ricorrente l'avv. Michele Bruno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli ordinava, ai sensi degli artt. 547 e 130 c.p.p., la correzione della sentenza n. 2707/08 R.G. Sent., in data 22 novembre 2008, depositata il 19 febbraio 2009, emessa dallo stesso G.u.p. all'esito di giudizio abbreviato nel procedimento n. 22570/03 a carico di FA ZE e altri, nel senso dell'inserimento nel corpo della motivazione, alla pagina 381, di alcune pagine relative alla posizione di Aniello ESTILIO, che per mero errore materiale non era stata a suo tempo illustrata.
Ricorre per cassazione l'LI, con due distinti atti. Con il primo, sottoscritto congiuntamente dagli avvocati Michele Bruno e Michele Cerabona, si denuncia la violazione degli artt. 547, 130 e 127 c.p.p., osservandosi che il G.u.p. aveva provveduto de plano alla correzione della sentenza, senza decidere all'esito di apposita udienza in camera di consiglio secondo le forme dell'art.127 c.p.p., richiamate dall'art. 130 c.p.p., comma 2.
Con il secondo atto, a firma del solo avv. Michele Bruno, si denuncia la violazione degli artt. 544, 546, 547, 130 e 127 c.p.p., osservandosi che la sentenza emessa dal G.u.p., contro cui era stato tempestivamente proposto appello, era totalmente priva di motivazione con riferimento alla posizione dell'LI, e tale lacuna non poteva essere emendata con il provvedimento di correzione, effettuato peraltro dopo la proposizione dell'atto di appello, essendosi nella specie trattato non di un errore materiale ma di una motivazione radicalmente mancante, sicché difettava il presupposto normativo posto a base dell'istituto di cui all'art. 130 c.p.p. che legittima la correzione in quanto essa non comporti una modificazione essenziale dell'atto.
Si ribadisce inoltre che in ogni caso tale provvedimento poteva essere emesso solo a seguito di udienza camerale nel contraddittorio tra le parti.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella sentenza oggetto del provvedimento di correzione di errore materiale impugnato, emessa in un procedimento soggettivamente cumulativo, è totalmente omessa la parte relativa alla posizione dell'imputato LI, che pure nel dispositivo risulta essere stato condannato alla pena di anni sei di reclusione in relazione al reato ascrittogli di partecipazione al clan E- (capo B7).
La mancanza (radicale) di motivazione è un vizio della sentenza, che ne determina la nullità a norma dell'art. 125 c.p.p., comma 3, oltre ad essere contemplata quale caso di ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)).
Un simile vizio ha natura oggettiva, essendo irrilevante stabilire se esso dipenda (come normalmente avviene) da una svista o dimenticanza o incuria dell'estensore del documento-sentenza, che non ha dato conto, per una o più posizioni o per uno o più capi o punti, delle statuizioni contenute nel dispositivo, ovvero da una volontà consapevole (come potrebbe avvenire ad esempio nel caso, non commendevole, delle cd. sentenze-suicide): cfr. Cass., Sez. un., 18 maggio 1994, Armati). Esso comunque, quale che ne sia la causa, non può trovare rimedio nella procedura di correzione di errore materiale, posto che è tale l'errore (commissivo od omissivo) che può essere sanato con una integrazione dell'atto che non presenti alcun margine di discrezionalità, nel senso che la correzione dell'errore si deve sostanziare in un enunciato espressivo (o in un intervento soppressivo) a contenuto vincolato, come si ricava logicamente dalla condizione normativa di cui all'art. 130 c.p.p., comma 1 ("... la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto ...").
Può in altri termini dirsi che la motivazione mancante rende nulla in parte qua la sentenza a meno che la lacuna possa essere colmata con un intervento a contenuto oggettivamente tassativo, esclusa ogni integrazione o soppressione di tipo valutativo. Da ciò consegue che tra correzione di errore materiale e impugnazione corre un nesso di alternatività esclusiva: la sentenza (o la ordinanza) affetta da errore materiale non può essere per ciò solo impugnata;
quella viziata nella motivazione non può essere sottoposta a una procedura di correzione.
Posti tali principi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, restando assorbita la censura, seppur formalmente fondata, relativa alla mancata osservanza della procedura camerale partecipata prevista dall'art. 130 c.p.p., comma 2; infatti appare pregiudiziale alla questione del mancato rispetto di tale procedura l'aspetto della oggettiva non configurabilità, nella fattispecie qui considerata, di un "errore materiale" suscettibile di essere sanato ai sensi dell'art. 130 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010