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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/12/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N. 5/2023
Oggi 10.12.205, innanzi alla dott.ssa RA PO, hanno depositato note scritte: per la parte ricorrente l'avv. PANIZ IO e l'avv. STEFANIA LI;
per la parte resistente l'avv. DONI FILIPPO.
Concordemente le parti hanno richiesto pronunciarsi sentenza che attesti la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
Il giudice, all'esito dell'udienza, sostituita da note scritte, deposita a definizione del giudizio la sentenza che segue.
Si comunichi.
Il giudice
RA PO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa RA PO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 5/2023 R.L. promossa da
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti PANIZ Parte_1 C.F._1
IO e LI STEFANIA
-ricorrente- contro
, con sede legale in Roma, via Ciro CP_1 Controparte_2
il Grande, 24, c.f. , in proprio e in qualità di mandatario della società P.IVA_1
(c.f. ) con sede legale in Roma, L. go Chigi, 5, giusta Controparte_3 P.IVA_2
contratto di cessione ex L. 488/98 e mandato speciale notarile in data 03.07.2014 n.
37521 rep. Notaio di Tivoli, in persona del legale rappresentante p.t., Persona_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni,
-resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: in via pregiudiziale: sia disposta l'immediata sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito opposto;
in via preliminare: per le ragioni esposte, sia dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese avversarie;
nel merito: per quanto documentato ed argomentato e per tutte le ragioni che dovessero emergere in corso di causa o essere rilevate d'ufficio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia annullato e/o revocato e/o comunque dichiarata la nullità dell'avviso di addebito opposto per tutte le ragioni sopra esposte;
sia accertato e dichiarato che tutte le somme ivi ingiunte non sono dovute all' dalla ricorrente;
in subordine: sia comunque annullata e/o revocata e/o dichiarata CP_1 illegittima e/o non dovuta la sanzione per evasione, non sussistendone i presupposti, e siano annullati e/o dichiarati illegittimi gli interessi di mora in quanto non dovuti;
in ulteriore subordine, sia ricalcolata la sanzione nel minore importo dovuto per l'omissione contributiva e non già per evasione e gli interessi di mora siano, del caso, ricalcolati a far data dalla futura eventuale nuova rideterminazione degli accessori da parte dell'Agenzia delle Entrate, se e quando dovesse intervenire;
Per la parte resistente:
PRELIMINARMENTE: riunirsi il presente giudizio al giudizio R.G. 3/23, pendente avanti l'intestato
Tribunale tra (socio anch'egli di Elettromeccanica Cuprum S.r.l.) e per Parte_2 CP_1 connessione soggettiva parziale e per il titolo (accertamento tributario dei maggiori redditi di
Cuprum Elettromeccanica S.r.l.).
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività dell'opposizione proposta contro l'AVA oggetto di causa, in quanto proposta dopo il decorso di venti giorni dal ricevimento dello stesso (con riferimento alle contestazioni relative alla forma ed alla procedura della riscossione esattoriale);
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto il Controparte_3 presente giudizio ha ad oggetto crediti contributivi successivi al 2006, e pertanto non ceduti a detta società;
NEL MERITO: rigettarsi ricorso in opposizione e le domande tutte nello stesso contenute;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui all'opposto Avviso di addebito, oltre sanzioni civili ed accessorie dalla maturazione dello stesso fino all'effettivo pagamento, per la parte che risulterà ancora dovuta all'esito del giudizio tributario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18/01/2023 parte ricorrente proponeva ricorso rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe, opponendo un AVA emesso a seguito di avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
T6Q01AC00821 notificato il 12.11.2019, fondato su una rideterminazione dei ricavi per l'anno 2014. Segnalava che l'avviso di accertamento era stato impugnato innanzi alla Commissione Tributaria, con conseguente annullamento e rideterminazione del maggior importo imponibile IRES 2014 (al quale seguiva comunque il prosieguo della causa tributaria in sede di appello), senza che a detta rideterminazione fosse seguito un ricalcolo del dovuto da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altri Enti. Riteneva comunque parte ricorrente che l'AVA impugnato non tenesse conto dell'annullamento dell'avviso di accertamento. Eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive per l'anno 2014, contestando altresì l'illegittimità dell'applicazione della sanzione per evasione, non sussistendone i presupposti, e rassegnando infine le conclusioni riportate in epigrafe.
2. Si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto da parte ricorrente e CP_1
concludendo come in epigrafe.
3. Non essendo state sollevate questioni preliminari, se non quella di carenza di legittimazione passiva in capo a che non rileva stante la costituzione in CP_3
giudizio di anche per conto di tale ente, e preso comunque atto della rinuncia da CP_1
parte ricorrente delle domande proposte nei suoi confronti, e della seguente accettazione da parte di , seguivano successive udienze, anche in attesa dell'esito CP_1
del contenzioso tributario.
4. Le parti depositavano per l'udienza del 27.9.24 note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; parte ricorrente riportava che “è intervenuto il deposito della sentenza della
Corte di Giustizia tributaria n. 1001-2023 (doc. n. 28 di parte ricorrente) che, preso atto dell'intervenuta conciliazione inter-partes, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, spese compensate, nel giudizio di appello contro la sentenza n. 47/2020 emessa dalla Provinciale sez. 1 già Controparte_4 CP_5
depositata in atti;
successivamente, è intervenuto da parte dell' lo sgravio CP_1
parziale dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione nel presente giudizio, per effetto del quale l' ha annullato parzialmente gli importi originariamente richiesti CP_1
nei termini in esso specificati (doc. n. 26 parte ricorrente), rideterminando i contributi residui dovuti a seguito della conciliazione tributaria;
- che i ricorrenti provvederanno al pagamento del residuo importo ricalcolato, con accesso ad eventuali piani di rateizzazione, non appena, a seguito della emanando sentenza di cessazione della materia del contendere, l'avviso di addebito sarà sbloccato da parte dell' quale CP_1
incaricato della revoca di sospensione. Stante quanto sopra ed il conseguente mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, le parti dichiarano che non hanno più interesse alla definizione del giudizio inter-partes; chiedono, pertanto, pronunciarsi sentenza di cessazione della materia con spese legali interamente compensate fra tutte le parti costituite”. Parte convenuta concludeva riferendo che
“premesso e richiamato tutto quanto in precedenza dedotto ed eccepito, anche in via istruttoria, comunica che, alla luce della raggiunta conciliazione stragiudiziale tra parte ricorrente e Agenzia delle entrate, seguita da decisione tributaria di cessazione della materia del contendere [doc. 25, 28], è stato parzialmente sgravato l'AVA oggetto del presente giudizio [doc. 26, 27], riducendo il reddito rilevante ai fini contributivi a quello concordato in sede tributaria, con conseguente riduzione dei contributi oltre il minimale dovuti. Ritiene pertanto che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra tutte le parti in causa”.
5. Conclusioni analoghe venivano formulate per l'udienza del 10.12.2025.
6. Non sussistono ragioni per non accogliere le conclusioni congiunte delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 5607/2005, ha infatti chiarito che: "In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n.
8607/2000)" (Cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16150).
7. Nella specie, le parti hanno raggiunto un accordo, ed hanno formulato conclusioni conformi, dichiarando l'obiettivo venir meno dell'interesse alla pronuncia giurisdizionale. Dunque, in applicazione dei richiamati principi, non potrà che addivenirsi ad una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere.
8. Sussistono, stante la reciproca soccombenza, i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese.
Belluno, 10/12/2025
La Giudice dott.ssa RA PO