Decreto cautelare 8 marzo 2021
Ordinanza cautelare 24 marzo 2021
Sentenza 4 marzo 2022
Decreto cautelare 2 agosto 2022
Ordinanza cautelare 26 agosto 2022
Commentario • 1
- 1. Certificato di agibilità: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/03/2022, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00370/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2021, proposto da
NT TE e NT SC Donato, rappresentati e difesi dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi e SC Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Deborah Calavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
nei confronti
Agenzia delle Entrate - Territorio - Direzione Provinciale Lecce - Ufficio Provinciale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
PI RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Melissano, via L. Da Vinci, n. 44;
per l'annullamento,
previa sospensione,
- della nota prot. n. 7674 del 01.03.2021, con cui il Responsabile del Settore V - Assetto del Territorio del Comune di Casarano ha disposto l'“ Annullamento del certificato di agibilità rilasciato in data 18.12.2014 ad uso attività di ristorazione, relativo all'immobile sito in piazzetta D'Elia, distinto in Catasto al Foglio 20 particella 16 ”, ove è attualmente insediato il Ristorante ad insegna “NT - Ristorante del Salento”;
- della nota prot. n. 3501 del 28.01.2021, con cui il Responsabile del Settore V - Assetto del Territorio del Comune di Casarano ha comunicato ai ricorrenti l'avvio del procedimento di annullamento del “ Certificato di Agibilità ad uso ristorazione rilasciato in data 18/12/2014” dell'immobile sito in Casarano alla Piazzetta D'Elia n. 4, ove è attualmente insediato il Ristorante ad insegna “NT - Ristorante del Salento ”;
- della nota del 15.02.2021, con cui il Responsabile del Settore IV - S.U.A.P. del Comune di Casarano ha disposto la “Sospensione esercizio dell'attività di cui alla S.C.I.A. Pratica [...]-27032015-1149 relativa ad attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande” (S.C.I.A. del 23.03.2015) intestata ad Sig. NT TE, titolare dell'impresa individuale “NT - Ristorante del Salento”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Casarano, dell’Agenzia delle Entrate - Territorio - Direzione Provinciale Lecce - Ufficio Provinciale di Lecce e di PI RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate e udito per i ricorrenti il difensore avv.to F. Lezzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I due ricorrenti, con ricorso notificato e depositato in giudizio il 04/03/2021, impugnano: la nota prot. n. 7674 del 01.03.2021, con cui il Responsabile del Settore V - Assetto del Territorio del Comune di Casarano ha disposto l'“ Annullamento del certificato di agibilità rilasciato in data 18.12.2014 ad uso attività di ristorazione, relativo all'immobile sito in piazzetta D'Elia, distinto in Catasto al Foglio 20 particella 16 ”, ove è attualmente insediato il Ristorante ad insegna “NT - Ristorante del Salento”, poiché, in relazione alle verifiche eseguite inerenti al predetto certificato di agibilità “ è emerso il contrasto con i dettami dell'artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 vigenti ratione temporis, in riferimento agli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale (categoria Cl), in quanto la stessa risulta soppressa per irregolarità riscontrate nella presentazione della dichiarazione prot. n. LE034219 del 20/11/2014 - decisione della commissione per la valutazione istanze in autotutela del18/07/2017" ........; ”; la nota prot. n. 3501 del 28.01.2021, con cui il Responsabile del Settore V - Assetto del Territorio del Comune di Casarano ha comunicato ai ricorrenti l'avvio del procedimento di annullamento del “ Certificato di Agibilità ad uso ristorazione rilasciato in data 18/12/2014” dell'immobile sito in Casarano alla Piazzetta D'Elia n. 4, ove è attualmente insediato il Ristorante ad insegna “NT - Ristorante del Salento ”; la nota del 15.02.2021, con cui il Responsabile del Settore IV - S.U.A.P. del Comune di Casarano ha disposto la “ Sospensione esercizio dell'attività di cui alla S.C.I.A. Pratica [...]-27032015-1149 relativa ad attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande” (S.C.I.A. del 23.03.2015) intestata ad Sig. NT TE, titolare dell'impresa individuale “NT - Ristorante del Salento ”; nonchè ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 D.P.R. n. 380/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DIAGIBILITA' DEGLI EDIFICI. ECCESSO DECCESSO DI POTERE. I POTERE. FALSA ED ERRONEA FALSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FATTUALIVALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FATTUALI. INSUFFICIENZA. INSUFFICIENZA ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.AMMINISTRATIVA.
II) ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI AUTOTUTELA E DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7, 21 QUATER, 21 OCTIES, 21 NONIES, L. n. 241/1990.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti hanno concluso come sopra riportato.
Il 05/03/2021, si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Territorio - Direzione Provinciale Lecce - Ufficio Provinciale di Lecce, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso, depositando un atto formale di costituzione.
Con decreto cautelare n. 115 dell’08/03/2021, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche urgenti proposta dai ricorrenti e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 23 Marzo 2021, previa abbreviazione alla metà dei termini processuali, ex art. 53 c.p.a., con la seguente motivazione: “ Premesso che il ricorso, contenente la predetta istanza di misure cautelari urgenti presidenziali, risulta essere stato notificato alle controparti in data 4 Marzo 2021, salvo che nei confronti della controinteressata Sig.ra PI RA per la quale è stata effettuata la notificazione, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il 5 Marzo 2021, senza - però - che risulti in atti la prova della ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa Comunale.
Ritenuto che l’esigenza cautelare dei ricorrenti non consenta - in ragione della particolare urgenza - di attendere l’accertamento del perfezionamento della notificazione alla controinteressata per causa non imputabili ai ricorrenti.
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per la concessione della invocata tutela cautelare provvisoria presidenziale ed, in particolare, dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza (in ragione della disposta cessazione totale dell’attività di ristorazione, svolta sin dal 2015 presso l’immobile di che trattasi, peraltro, in un periodo di notoria gravissima crisi del settore), tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione ”.
Il 15/03/2021, si è costituita in giudizio la controinteressata PI RA, depositando una breve memoria di costituzione, per resistere alla domanda proposta, in quanto inammissibile prima che infondata in fatto e in diritto, chiedendo di rigettare le domande proposte.
Il 16/03/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza per la discussione da remoto ex D.L. 28/2020 e D.L. 137/2020 della Camera di Consiglio del 23/03/2021.
Il 18/03/2021, la controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 19/03/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Casarano, depositando un atto di controricorso, nel quale ha chiesto rigettare il ricorso perché irricevibile, inammissibile e infondato, unitamente all’istanza cautelare.
Il 19/03/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio note con richiesta di passaggio in decisione, in vista della Camera di consiglio del 23/03/2021, insistendo per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione deducente e per la sua conseguente estromissione dal giudizio e, in subordine, domandando, sempre nei limiti dell’interesse, il rigetto della domanda cautelare e del ricorso per difetto dei necessari presupposti sia in fatto che in diritto.
Il 20/03/2021, il Comune di Casarano ha depositato in giudizio note di udienza ex art. 4 D.L. n. 28/2020 e art. 25 D.L. n. 137/2020, chiedendo che il ricorso venga deciso sulla base degli atti ed insistendo, pertanto, in via cautelare per il rigetto della domanda ex adverso proposta, nel merito per il rigetto del ricorso perché irricevibile, inammissibile e infondato.
Il 20/03/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva in vista della Camera di Consiglio del 23/03/2021.
Con ordinanza cautelare n. 163 del 24/03/2021, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22/12/2021, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso, alla stregua delle principali censure formulate dai ricorrenti e indirizzate avverso tutti i provvedimenti comunali impugnati, appare assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso essenzialmente che - a prescindere ed impregiudicato l’esito della causa civile promossa dall’odierna controinteressata nei confronti degli odierni ricorrenti per la restituzione dell’immobile de quo avanti al Tribunale Civile di Lecce (R.G. n. 20000339/2011), che ha accolto la domanda attorea con la sentenza n. 2427/2019, avverso la quale è pendente appello (R.G. 124/2020) innanzi alla Corte di Appello di Lecce, che ne ha sospeso l’efficacia esecutiva con ordinanza del 12/05/2020 - il gravato “atto di annullamento” d’ufficio del certificato di agibilità ad uso attività di ristorazione relativo all’immobile in questione (rilasciato in data 18/12/2014) sembra affetto dai principali vizi denunciati nel ricorso, in quanto basato sul mero irregolare accatastamento del predetto immobile, che non sembra ridondare automaticamente nella illegittimità del suddetto certificato di agibilità (rilasciato “fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti e ragioni” dei terzi), e, comunque, adottato, in violazione del richiamato art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm., ben oltre il termine massimo di diciotto mesi ivi previsto, senza peraltro individuare alcuna ragione concreta ed attuale di interesse pubblico all’annullamento d’ufficio del certificato di agibilità in questione, ciò che determina l’illegittimità anche degli altri provvedimenti impugnati.
Ritenuto, in particolare, sussistente, sul piano del periculum in mora, l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, in ragione della disposta cessazione totale dell’attività di ristorazione svolta sin dal 2015 presso l’immobile di che trattasi, specie in un periodo di notoria gravissima crisi del settore della ristorazione ”.
Il 20/11/2021, l’Agenzia delle Entrate - Territorio - Direzione Provinciale Lecce - Ufficio Provinciale di Lecce ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione predetta e la sua conseguente estromissione dal giudizio e, in subordine, sempre nei limiti dell’interesse, il rigetto del ricorso per difetto dei necessari presupposti sia in fatto che in diritto.
Il 17/12/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione.
Il 20/12/2021, il Comune di Casarano ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione, chiedendo che il ricorso venisse deciso sulla scorta delle rassegnate argomentazioni e chiedendo il passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione ed insistendo, pertanto, per il rigetto del ricorso siccome irricevibile, inammissibile, e infondato.
Nella pubblica udienza del 22/12/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto.
1. - Con i due pluriarticolati motivi di gravame, parte ricorrente - essenzialmente - lamenta, da un lato, che le questioni inerenti la regolarità dell’aggiornamento catastale dell’immobile di che trattasi non incidono - automaticamente e di per sé - sulla agibilità e sulla conformità urbanistica/edilizia dello stesso accertate dalla P.A. con provvedimenti adottati da tempo e, dall’altro lato, la violazione da parte del Comune di Casarano dei principi fondamentali che regolano l’esercizio del potere di autotutela della P.A. e, in particolare, dell’art. 21- nonies , comma 1, della L. 241/1990, avendo il Comune di Casarano “ assunto gli atti gravati, ben oltre il termine di 18 mesi previsto dalla fonte ordinamentale innanzi citata, senza peraltro individuare alcuna ragione di interesse pubblico che imponesse l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio del Certificato di agibilità del 18.12.2014, e vieppiù senza minimamente considerare la posizione del destinatario dell'atto di secondo grado ”.
Le predette censure sono fondate.
1.1. - Osserva, infatti, il Tribunale che, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 163 del 24/03/2021 di questa Sezione (avverso la quale non risulta interposto appello) - in disparte ed impregiudicato l’esito della causa civile promossa dall’odierna controinteressata nei confronti degli odierni ricorrenti per la restituzione dell’immobile de quo avanti al Tribunale Civile di Lecce (R.G. n. 20000339/2011), che ha accolto la domanda attorea con la sentenza n. 2427/2019, avverso la quale è pendente appello (R.G. 124/2020) innanzi alla Corte di Appello di Lecce, che ne ha sospeso l’efficacia esecutiva con ordinanza del 12/05/2020 - il gravato “atto di annullamento” d’ufficio del certificato di agibilità ad uso attività di ristorazione relativo all’immobile in questione (rilasciato in data 18/12/2014) è affetto dai principali vizi di legittimità denunciati nel ricorso, in quanto, da un lato, basato sul mero irregolare accatastamento del predetto immobile, che non ridonda (tantomeno) automaticamente nella illegittimità del suddetto certificato di agibilità (rilasciato “ fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti e ragioni ” dei terzi), e, comunque, dall’altro lato, adottato, in violazione del richiamato art. 21- nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm. (nel testo al tempo vigente, secondo cui “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ”), ben oltre il termine massimo di diciotto mesi ivi previsto, senza peraltro individuare alcuna ragione concreta ed attuale di interesse pubblico all’annullamento d’ufficio del certificato di agibilità in questione.
Né i provvedimenti impugnati richiamano in motivazione la falsa rappresentazione della realtà (circa la legittimazione dei ricorrenti alla presentazione delle istanze presentate all’A.C., ivi compresa quella relativa alla “agibilità” dell’immobile in questione), “ che ha consentito di ottenere titoli che, gli stessi, non potevano ottenere, non avendo sul bene il “diritto” che consenta l’ottenimento di titoli edilizi e, conseguentemente, dell’agibilità ”, a cui fanno riferimento (solo) i difensori delle parti resistenti (cfr. memoria della controinteressata del 18/03/2021, p. 2 s.).
1.2. - Osserva, altresì, il Tribunale che l’illegittimità della nota comunale prot. n. 7674 del 01.03.2021 di annullamento del certificato di agibilità e della nota comunale prot. n. 3501 del 28.01.2021 di comunicazione di avvio del procedimento determina (con ogni evidenza), come pure già rilevato in sede cautelare, l’illegittimità anche della nota comunale del 15.02.2021 di sospensione dell’esercizio dell'attività di cui alla S.C.I.A. relativa ad attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande prodotta dal sig. NT TE, “ in attesa della definizione del procedimento amministrativo avviato dal Responsabile Settore V del Comune di Casarano con Prot. n.3501 del 28.01.2021 ”.
2. - Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso è fondato e va accolto e, per l’effetto, devono essere annullati tutti i provvedimenti comunali impugnati.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione della natura della controversia e della peculiarità della vicenda di fatto complessivamente considerata) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla tutti i provvedimenti comunali impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO