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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2943/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppina Crescenzo, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Giacinto Carucci n. 4, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura per AR , Rep. n.
[...] Per_1
42416, Racc. n. 15733, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona al v.lo S. Bernardino n. 5A, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato ha Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 178/2021, con cui è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, della somma di €
14.233,44 quale debitoria derivante dal contratto di credito al consume n.
oltre interessi come da domanda e spese del PartitaIVA_2
procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la opposta non ha fornito la prova della propria legittimazione attiva, non avendo prodotto il contratto di cessione con la originaria contraente
FI Banca S.P.A.; quale secondo motivo di opposizione, che la opposta non ha dimostrato l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione, avendo depositato degli stralci di fogli di contratto in copia, che vanno soltanto dalla n. 12 alla n. 16 su un totale di n. 18 pagine, carente degli articoli di cui si presume composto, privo anche del numero del contratto oggetto di causa;
quale terzo motivo di opposizione, che nel contratto posto alla base del ricorso monitorio sono contenute clausole vessatorie;
quale quarto motivo di opposizione, che il certificato ex art. 50
T.U.B. depositato dalla parte opposta costituisce un mero saldaconto, come tale inidoneo a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione, oltre ad essere illeggibile la firma di chi l'ha sottoscritto;
quale quinto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento contestato
è stato applicato un T.A.E.G. del 9,482%, superiore rispetto a quello indicato in contratto del 7,5000%, con conseguente nullità parziale del contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 6, T.U.B., e rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo “B.O.T.”.; quale sesto motivo di opposizione, che gli interessi di mora, le indennità per ritardato pagamento e la penale per la decadenza dal beneficio del termine costituiscono clausole penali, come tali suscettibili di essere ridotte ai sensi dell'articolo 1384 c.c., anche d'ufficio, laddove risultino manifestamente eccessive.
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 178/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIUSEPPINA CRESCENZO, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale Controparte_1
mandataria deducendo: che l'opponente non Controparte_2
ha contestato, tantomeno specificamente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: 1. di avere sottoscritto il contratto in esame;
2. che il bene cui era funzionale la conclusione del prestito è stato consegnato;
3. di essere inadempiente;
4.
l'importo ingiunto di € 14.233,44 come risulta dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; che essa ha prodotto il titolo contrattuale su cui si fonda la sua pretesa ed ha allegato l'inadempimento della parte mutuataria, la quale non ha addotto pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati;
che essa, fin dalla fase monitoria, ha prodotto sub doc. 3 monitorio il contratto di cessione dei crediti tra la stessa , e FI, che, al CP_1 CP_3
contrario di quanto sostenuto dall'opponente, è dato da proposta ed accettazione ed è regolarmente firmato dalle parti;
che allegato al contratto di cessione vi è l'elenco dei crediti ceduti, nel quale è ricompresa la posizione debitoria dell'opponente, anch'esso omissato nelle parti relative ai nomi e ai dati sensibili degli altri debitori ceduti;
che della cessione, tra l'altro, è stata data pubblica notizia in Gazzetta Ufficiale;
che a ciò si aggiunga che la sig.ra è stata regolarmente informata con Pt_1
raccomandata ricevuta in data 05/11/2019, sia dalla cedente sia da;
CP_1
che, diversamente da quanto sostiene la controparte, il contratto prodotto è completo di tutti gli elementi essenziali: è indicato l'importo finanziato, le rate, i costi del finanziamento, le modalità di rimborso ecc.; che, inoltre,
l'opponente non ha formulato neanche un disconoscimento di conformità del rapporto rispetto all'originale; che in ordine alle condizioni generali,
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza invece, basti la replica per cui l'opponente ha espressamente dichiarato in contratto “di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento completa in ogni sua parte (…)” e “di ben conoscere le condizioni generali del presente contratto” (doc. 2 monitorio, ultima pagina, seconda e terza sottoscrizione); che il T.A.E.G. non ha alcuna funzione o valore di regola di validità, tanto meno essenziale, del contratto, poiché è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
che il tasso di mora convenuto in contratto nella misura del 14,60% annuo è inferiore persino alla soglia usura valevole per i corrispettivi pari al 16,3375%, per cui non può ipotizzarsi a monte alcuna usurarietà dei predetti interessi;
che in ordine alla richiesta riduzione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1384 c.c., è sufficiente ricordare come le Sezioni Unite (nella pronuncia n. 19597 del 18/9/2020) hanno escluso l'applicabilità della norma in parola agli interessi moratori, giacché la tutela del cliente a fronte di interessi di mora eccessivi sarebbe data esclusivamente dalla disciplina anti-usura, ritenuta prevalente sulla disposizione dedicata alla riduzione della penale in forza del principio di specialità; che la contestazione circa la vessatorietà delle clausole è totalmente generica.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per Controparte_1
essa quale mandataria ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 178/2021; in ogni caso, accertare essa è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 14.233,44 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora come richiesti in Decreto Ingiuntivo fino
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 09/5/2023).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza dell'11/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il
09/5/2023).
2 – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere il credito oggetto di ingiunzione, non avendo fornito la prova di essersi resa cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla FI Banca S.P.A., né tanto meno che il suddetto credito rientrerebbe tra quelli oggetto della cessione “in blocco”.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 c.c. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”. In termini si è espressa altresì la
Suprema Corte, Sezione Prima, con l'ordinanza n. 28790/2024, secondo cui ai fini della prova della titolarità in ordine al diritto di credito oggetto di cessione non occorre indefettibilmente la produzione del contratto di cessione ai fini della prova della sua esistenza, ed essendo sufficienti altri elementi – finanche presuntivi – come la dichiarazione della parte cedente, che va considerata insieme alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ed alla disponibilità, in capo all'opposta, della documentazione contrattuale e contabile del rapporto bancario intrattenuto dalla società debitrice principale con la cedente.
2.1. – Applicando le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie ne deriva che deve ritenersi che la parte opposta abbia fornito la prova di essersi resa titolare del diritto di credito fatto valere mediante ricorso per ingiunzione, avendo prodotto fin dalla fase monitoria il contratto di cessione del credito stipulato con la cedente
FI (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria), oltre ad avere prodotto documenti idonei a comprovare, anche in via presuntiva, di avere acquistato da FI il credito di cui al Decreto Ingiuntivo, avendo ritualmente depositato fin dalla fase monitoria la documentazione contrattuale e contabile (cfr. all.ti 2 e 6 della produzione della fase monitoria e 9 della seconda memoria istruttoria di parte opposta),
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza documentazione di cui non può che essere, evidentemente, in possesso per essersi resa cessionaria del credito dalla originaria mutuante (art. 1262
c.c.). A ciò si aggiunga, poi, che l'opposta ha depositato anche la raccomandata inviata dalla cedente FI, con cui quest'ultima comunicava alla sig.ra di avere provveduto a cedere il credito in Pt_1
favore della opposta (cfr. all. 4 della produzione della fase monitoria).
Quanto poi alla contestazione dell'opponente circa l'inclusione del credito attivato in via monitoria nei suoi confronti nella cessione “in blocco” conclusa tra la FI e la odierna opposta, anch'essa è destituita di fondamento, atteso che dalla documentazione in atti (cfr. all. 8 della produzione di parte opposta) e segnatamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 28/9/2019 risultano indicati in modo determinato i criteri identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco.
Invero, appaiono sussistere in concreto i requisiti oggettivi di cui alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, atteso che il credito nei confronti della sig.ra deriva da un contratto di finanziamento al consumo Pt_1
finalizzato all'acquisto di un'autovettura concluso in valuta euro nel 2017.
Infatti, nella cessione in blocco rientrano crediti che:
(i) derivano da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, o prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da FI,
Credirama S.r.l., o Credial S.r.l., ai sensi di contratti di credito ai consumatori;
(ii) sono sorti tra il 2009 e il 2018;
(iii) il Cedente si è reso cessionario dei medesimi nell'ambito di cartolarizzazioni realizzate dalla medesima;
(iv) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal beneficio del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;
(v) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento originario, di essere
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza residenti o di avere sede legale in Italia;
(vi) sono individuati dagli NDG della lista Controparte_4
depositata presso il Notaio in data 17 settembre 2019, e Persona_2
consultabile presso i suoi uffici in Firenze, Via Masaccio, 187. Inoltre
l'opposta ha depositato l'elenco dei debitori ceduti comprensivo del nominativo della sig.ra (cfr. all. 7 della produzione Parte_1
della fase monitoria).
3. – Con il secondo motivo di opposizione l'opponente lamenta che la opposta non avrebbe dimostrato l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione, avendo depositato degli stralci di fogli di contratto in copia, che vanno soltanto dalla n. 12 alla n. 16 su un totale di n. 18 pagine, carente degli articoli di cui si presume composto, privo anche del numero del contratto oggetto di causa.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, l'opposta ha prodotto nella fase monitoria il contratto di finanziamento (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria) completo delle principali condizioni economiche (durata del prestito, ammontare della rata, numero delle rate, tasso di interesse debitore), validamente sottoscritto ed in cui vi è anche la sottoscrizione della sig.ra on cui dichiara Pt_1
“di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento completa in ogni sua parte (…)” e “di ben conoscere le condizioni generali del presente contratto” (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria, ultima pagina, seconda e terza sottoscrizione), condizioni generali di contratto prodotte in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr.).
4. – Con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che nel contratto posto alla base del ricorso monitorio sono contenute clausole vessatorie.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza accoglimento.
Invero, deve rilevarsi che la contestazione circa la vessatorietà di una o più clausole negoziali deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà; in termini, tra le altre, Trib.
Castrovillari del 13/7/2021, secondo cui “la stessa appare destituita di fondamento giacché manifestamente generica, non avendo parte opponente indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi (nello specifico, non risulta dedotta la qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, invero nemmeno prodotto). Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo – di contro – l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dalla medesima proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, non avendo la parte opponente indicato, neppure in modo generico, quali sarebbero le clausole attinte da vessatorietà, nè le ragioni della vessatorietà delle singole pattuizioni.
5. – Con il quarto motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che il certificato ex art. 50 T.U.B. depositato dalla parte opposta, costituisce un mero saldaconto, come tale inidoneo a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione, oltre ad essere illeggibile la firma di chi l'ha sottoscritto.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza Infatti, dalla lettura del documento depositato dalla parte opposta fin dalla fase monitoria (cfr. all. 6) si evince chiaramente come essa contenga analiticamente le singole voci che compongono il credito oggetto di ingiunzione, non trattandosi di “saldaconto”. Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato in alcun modo i conteggi riportati nel predetto estratto conto, pur essendo questi analitici e puntuali;
ragion per cui, considerato che la giurisprudenza di legittimità è costante (“ex multis” Cass. Civ., Sez. II,
n. 37788/2021) nel sancire, sia pure in altro ambito, un principio che è certamente suscettibile di essere applicato anche al caso di specie, che “In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili
o degli usi)”, ne deriva che deve ritenersi provato non solo l'”an” (cfr. all.ti 2
e 10 della produzione della fase monitoria), ma anche il “quantum debeatur” del credito.
6. – Con il quinto motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che nel contratto di finanziamento contestato è stato applicato un T.A.E.G. del
9,482%, superiore rispetto a quello indicato in contratto del 7,5000%, con conseguente nullità parziale del contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 6, T.U.B., e rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo “B.O.T.”.
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Infatti, l'opponente non ha indicato, neppure genericamente, quali sarebbero le ragioni per cui il T.A.E.G. concretamente indicato sarebbe superiore a quello indicato in contratto, nè quali voci di costo vi andrebbero ricomprese, oltre a non avere prodotto neppure una consulenza tecnica di parte volta a suffragare tale eccezione, di talché essa si appalesa generica.
7. – Con il sesto ed ultimo motivo di opposizione la parte opponente ha dedotto che gli interessi di mora, le indennità per ritardato pagamento e la penale per la decadenza dal beneficio del termine costituiscono clausole penali, come tali suscettibili di essere ridotte ai sensi dell'articolo 1384 c.c., anche d'ufficio, laddove risultino manifestamente eccessive.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, parte opponente non ha indicato, neppure in modo generico, per quali ragioni tali pattuizioni sarebbero manifestamente eccessive e, dunque, suscettibili in tal senso di controllo giurisdizionale.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
178/2021 confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, co. 1, c.p.c., dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
8. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di
e, considerate la natura, il valore (€ 14.233,44, pari a Parte_1
quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonchè € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
9. – Va infine rigettata la domanda di parte opponente di condanna dell'opposta per lite temeraria, difettando nel caso di specie il presupposto indefettibile per la comminatoria dei “danni punitive” di cui all'articolo 96
c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016), ovvero la soccombenza totale della
, risultata invece vittoriosa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 154/2021 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
e per essa della mandataria Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_2
2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta la domanda di condanna della parte opposta per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 22/12/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2943/2021 - Sentenza