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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2898 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pericoli, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti;
- Appellante -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Maurizio Lanigra, elettivamente domiciliata come in atti;
- Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8768/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
20/10/2023.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stata assunta dalla in data Parte_1 Controparte_2
28.12.2015 con contratto di apprendistato CCNL Commercio e mansioni di “Junior Art”, trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 28.12.2018; di essere poi transitata con gli altri dipendenti presso il a seguito di affitto di azienda in data 01/06/2021 e di essere stata Controparte_1
licenziata il 31.3.2022 per giustificato motivo oggettivo determinato dalla necessità di contenere i costi di gestione con riduzione del numero di lavoratori con mansioni di “Art”; di non essere stato rispettato l'obbligo di repechage, di non esserle state corrisposte la somma di € 3.502,74 sulla maggiore somma di € 10.438,90 risultante dalla busta paga di aprile 2022 per le spettanze di fine rapporto, di non avere percepito l'ulteriore importo di € 1.309,80 per differenze retributive, ha agito in giudizio nei confronti di formulando le seguenti conclusioni “In via Controparte_1
principale accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente
e la resistente, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art
3 del Dlgv L. 23/2015, che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo intimato dalla resistente con lettera del 31/03/2022 e per l'effetto dichiarare estinto il
rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di
un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a non meno di 12
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, ovvero nella misura non inferiore ad € 25.404,00 oltre interessi e rivalutazione;
− In subordine e salvo gravame, ai sensi e per l'effetto dell'art. 4 del
Dlgv 23/2015, accertare e dichiarare il licenziamento intimato con violazione del requisito di
motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 e per l'effetto dichiarare
estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al
pagamento di un' indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura comunque non inferiore a 12 mensilità ovvero ad € 25.404,00 oltre interessi e rivalutazione, o quella diversa minore
o superiore somma ritenuta di giustizia;
− In ogni caso condannare la al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive sopra indicate nella misura complessiva di € 4.811,80 oltre interessi e rivalutazione come per legge”, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “ dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento della somma di € 3.502,74; rigetta per il resto il ricorso;
condanna al pagamento dei compensi di lite a favore della Parte_1 [...] che si liquidano in complessivi € 4.637,00, oltre spese generali in misura del 15%, Controparte_1
IVA e CPA come per legge”.
Il primo giudice ha ritenuto la domanda infondata argomentando che: i) il licenziamento, secondo la prospettazione della società datrice di lavoro, sarebbe scaturito da una situazione di crisi che aveva determinato la necessità di ridurre il personale con mansioni di “Art”, non più corrispondente alle mutate esigenze aziendali;
ii) la ricorrente dal giugno del 2021 aveva operato alle dipendenze del che le aveva intimato il licenziamento in data 31.03.2022 e, pertanto, occorreva Controparte_1
fare riferimento a quest'ultima società per valutare le ragioni poste alla base della riduzione del personale e del recesso del datore di lavoro dal rapporto in essere;
iii) dal bilancio di esercizio al
31.12.2021 risultava che la aveva registrato una perdita di esercizio di € Controparte_1
112.287,70, e dalla documentazione in atti si evinceva che la società aveva dismesso alcuni locali siti in Roma Piazza Pio IX, sede legale della società, e che aveva fatto richiesta di accesso al fondo di integrazione salariale nel periodo dal 7.6.2021 al 27.6.2021; iv) risultavano, quindi, sufficientemente provate le circostanze di fatto che avevano determinato il recesso del datore di lavoro e tale contesto probatorio consentiva di ritenere sussistente il giustificato motivo oggettivo individuato nella riduzione dei costi aziendali;
v) quanto al mancato rispetto dell'obbligo di repechage le motivazioni di recesso erano strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale per cui non vi era alcun obbligo di repechage, incompatibile con tale esigenza;
vi) la società convenuta aveva dimostrato di avere agito nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare tra più lavoratori in posizione di fungibilità, indicati dalla ricorrente: Persona_1
si era dimesso prima del licenziamento della ricorrente, ricopriva una qualifica Parte_2
diversa rispetto alla ricorrente e, quindi, non fungibile, tale da identificare con Per_2 Parte_3
non era alle dipendenze della società convenuta avendo svolto lavori di consulenza grafica
[...]
nel periodo aprile-maggio 2022, e avevano una anzianità di Persona_3 Controparte_3
servizio maggiore rispetto alla ricorrente oltre, la , a carichi di famiglia, vi) quanto alla domanda CP_3
di pagamento delle differenze retributive l'importo di € 3.502,74, comprensivo di TFR, era stato corrisposto alla ricorrente nelle more del giudizio, come confermato dalla stessa nelle note autorizzate del 7 aprile 2023, per cui per tale domanda andava dichiarata cessata la materia del contendere;
vii) quanto invece alla somma di € 1.308,96 a titolo di differenze retributive, imputabile a retribuzione ordinaria, ferie, indennità di mancato preavviso, TFR, non risultava corrispondenza tra gli importi indicati in ricorso e quelli risultanti dai conteggi allegati, che contenevano le voci di tredicesima,
quattordicesima e permessi di cui non vi era richiamo nella domanda.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata: A) per avere rigettato la domanda di riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, non rispondendo al vero quanto dedotto dalla società nella lettera di licenziamento in merito alla necessità di ridurre i dipendenti con mansioni di “Art”; B) per non avere ammesso le istanze istruttorie formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ritenendole irrilevanti;
C) per avere dato atto che nel corso del giudizio era stata pagata la somma di € 3.502,74 senza però avere liquidato in favore dell'appellante i relativi interessi e rivalutazione monetaria;
D) per avere rigettato la domanda volta al riconoscimento del pagamento di differenze retributive nella misura di € 1309,80,
oltre interessi e rivalutazione;
E) per avere condannato la ricorrente alle spese di lite.
Si è costituita la società appellata che, in via preliminare, ha dedotto di aver dovuto presentare in data
12/02/2024 - previo esperimento senza successo di un tentativo di composizione negoziata della crisi in quanto fallite le trattative coi creditori – una istanza di concordato preventivo semplificato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma, finalizzata a cedere i beni o l'azienda, e di essere state già emesse tramite apposto decreto del Tribunale Fallimentare (doc. 4 fascicolo parte appello) le misure protettive temporanee al fine di impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è in parte fondato per quanto di seguito esposto.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale per avere riconosciuto la legittimità del licenziamento della ricorrente ritenendo di non poter prendere in esame e confrontare la posizione lavorativa dell'originaria ricorrente con quella delle altre due dipendenti, e e per avere omesso di esaminare il documento Pt_2 Parte_3
Progress prodotto in primo grado, fogli di lavoro in cui la distribuiva gli incarichi Controparte_1
sui vari progetti a partire da mese di aprile 2022, immediatamente dopo il licenziamento della . Pt_1
Sostiene l'appellante che da tale documento emergerebbe come, dopo il suo licenziamento, le mansioni di “Art” sarebbero state affidate ad altri lavoratori, quali appunto la la Pt_2 Parte_3
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che le censure mosse dalla parte appellante sono inidonee a scalfire l'argomentazione logico giuridica del giudice di prime cure e, in ogni caso, le stesse non hanno riguardato quanto affermato dal Tribunale in merito alla sussistenza delle ragioni poste alla base della riduzione del personale e del conseguente recesso datoriale dal rapporto di lavoro.
Il primo giudice ha infatti ritenuto provato il giustificato motivo oggettivo individuato nella riduzione dei costi aziendali in base ai documenti depositati dalla società, precisamente dal bilancio di esercizio al 31.12.2021, che registrava per il una perdita di esercizio di € 112.287,70, e Controparte_1
da tutta la documentazione allegata dalla società resistente da cui si evinceva la dismissione dei locali siti in Roma e l'accesso al fondo di integrazione salariale dal 7.6.21 al 27.6.21. Stato di crisi, confermato dall'evoluzione dei fatti che hanno visto presentare da parte del istanza Controparte_1
di concordato preventivo semplificato al Tribunale fallimentare di Roma, e che non risulta messo in discussione nell'atto di appello che, come rilevato dalla società appellata, si è concentrato sull'asserita violazione dell'obbligo del repechage. Secondo la prospettazione di parte appellante la violazione lamentata sarebbe provata dal documento “Progress” da cui emergerebbe che la Controparte_1
[...
dopo il licenziamento della , aveva avuto la necessità di impiegare nuovo personale Pt_1
( e nelle mansioni di “ART” sin da aprile 2022. Pt_2 Parte_3 CP_4
Rileva il Collegio che la lettura del documento in questione smentisce quanto lamentato dall'appellante. Risulta infatti che, nei vari progetti ivi menzionati a partire da aprile 2022, e quindi anche in quelli di e VGI indicati dall'appellante, le mansioni di Art non sono state espletate Pt_4
da nuovo personale ma dal e dalla Zurzolo, dipendenti del Per_3 Controparte_1
mantenuti in servizio trattandosi di personale con maggiore anzianità rispetto alla e con Pt_1
carichi di famiglia, di cui invece quest'ultima era priva;
la risulta invece collocata nel Pt_2
profilo “Produzione”, che è quello di appartenenza (contratto di assunzione- allegato 13 fascicolo primo grado resistente) e, per la e il risultano in atti i relativi partitari essendo Parte_3 CP_4
professionisti esterni di cui la società si era avvalsa occasionalmente per il solo periodo aprile-luglio quindi infondato.
Alla luce delle considerazioni appena espresse risulta infondato anche il secondo motivo di appello con cui parte appellante critica la decisione del giudice di prime cure per avere disatteso le istanze istruttorie, in particolare la prova testimoniale. Osserva, infatti, il Collegio che la prova orale di cui ai capitoli I, II,III IV, V, è del tutto superflua considerata la documentazione versata in atti, sopra richiamata, mentre per quanto riguarda il capitolo VI, relativo al fatturato della
[...]
il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha evidenziato che la Controparte_2
ricorrente “ ha operato dal 2015 al 2021 alle dipendenze della Controparte_5
e dal 1 giugno 2021 per il la quale ha poi intimato il licenziamento in
[...] Controparte_1
data 31.03.222. E' dunque alla situazione di quest'ultima società che occorre fare riferimento per
valutare la sussistenza delle ragioni poste alla base della riduzione del personale e del conseguente recesso datoriale dal rapporto di lavoro”, per cui il relativo capitolo di prova è del tutto irrilevante.
Infine il capitolo VII risulta invece superfluo avendo la stessa società convenuta in giudizio ammesso di avere mantenuto una base logistica dopo la dismissione di tutti gli altri immobili siti in Roma.
Con il terzo ed il quarto motivo di appello lamenta la mancata pronuncia del Parte_1
Tribunale su tutta la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive per €
3.502,74, compreso il T.F.R., per le quali non aveva provveduto a liquidare gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, e per avere il Tribunale rigettato la domanda di pagamento delle differenze per tfr, retribuzione ordinaria, ferie e indennità di mancato preavviso, computate in misura inferiore nella busta paga trasmessa alla lavoratrice all'atto del licenziamento, quantificate in ricorso in € 1.306,96
I motivi sono entrambi fondati, avendo il Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento della somma di € 3.502,74, corrisposta nel corso del giudizio,
senza avere effettivamente liquidato interessi e rivalutazione monetaria di cui alle conclusioni di parte attrice e per avere rigettato la richiesta di pagamento della somma di € 1.308,96 ritenendo erroneamente che non vi fosse corrispondenza tra gli importi indicati in ricorso e quelli risultanti dai conteggi allegati. Dall'esame dei conteggi, non oggetto di specifica contestazione, si evince chiaramente che per le voci “retribuzione ordinaria”, “ferie”, “indennità di mancato preavviso” e
“tfr”, uniche ad essere rivendicate dalla ricorrente, la società datrice di lavoro doveva corrispondere, a titolo di differenze retributive, la somma € 1.284,68, e non di € 1.308,96, come corretta nelle conclusioni dell'atto di appello.
In tali termini l'appello deve, pertanto, essere accolto ed in parziale riforma della gravata sentenza,
confermata nel resto, la società deve essere condannata al pagamento in favore Parte_5
dell'appellante degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma già corrisposta di €
3.504,74, dalla data del licenziamento sino all'effettivo soddisfo, e al pagamento della somma di €
1.284,68 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo.
In considerazione dell'esito complessivo della lite le spese del doppio grado di giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo, possono essere compensate nella misura della metà e poste a carico della società appellata per la residua metà.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza,
confermata nel resto, condanna la società al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma già corrisposta di €
3.504,74, dalla data del licenziamento sino all'effettivo soddisfo, e al pagamento della somma di €
1.284,68 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo. Compensa per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna la società
[...]
al pagamento in favore di della residua metà, complessivamente CP_1 Parte_1
liquidate per l'intero in € 2.600,00 per il primo grado, ed in €. 3.000,00 per il presente grado oltre,
per entrambi, al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 30 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 (allegati 11 e 12 fascicolo primo grado parte resistente).
Il primo motivo di appello, in base alla stessa documentazione prodotta dall'originario ricorrente, è