Articolo 3 della Legge 12 luglio 1984, n. 346
Articolo 2
Versione
5 agosto 1984
Art. 3.
E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai prestiti che la societa' Eurodif ha gia' stipulato o che stipulera' per la realizzazione degli impianti di Tricastin, limitatamente alla parte imputabile proporzionalmente alla partecipazione italiana diretta o indiretta dello Stato o di azionisti pubblici e, comunque, non superiori al 16,25 per cento del totale di 4,3 miliardi di franchi francesi.
Agli oneri derivanti dall'eventuale operativita' della garanzia assunta dallo Stato con la presente legge sara' provveduto - in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Entrata in vigore il 5 agosto 1984