Sentenza 2 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2022, n. 18757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18757 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2022 |
Testo completo
18757 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - MONICA BONI Sent. n. sez. 3574/2022 CC 02/12/2022- TERESA LIUNI R.G.N. 25987/2022 BARBARA CALASELICE Relatore ALESSANDRO CENTONZE MARIA ELENA MELE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. 母 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la rideterminazione della pena di anni trenta di reclusione, da eseguire nei confronti di TI AR, per effetto del provvedimento, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli il 30 gennaio 2020, relativamente alla sentenza della Corte di appello di Napoli, del 10 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2019. 1.1. Si osserva, nel provvedimento censurato, che la richiesta di rideterminare il fine pena, fissato nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti al 20 maggio 2037, alla data del 2 giugno 2029, tenendo conto della liberazione anticipata, relativa al periodo compreso tra il 14 novembre 2001 e il 5 agosto 2006, per un totale di 405 giorni, nonché della carcerazione sofferta per il medesimo titolo dal 14 novembre 2001 e il 5 agosto 2006, non poteva essere accolta.
1.2.Sul punto, si rileva che entrambi i periodi sarebbero già stati inseriti nel detto provvedimento di cumulo e che il calcolo svolto doveva considerarsi correttamente espletato.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. L. M. A. Ferrone, denunciando violazione dell'art. 78 cod. pen. e vizio di motivazione. Si richiama precedente di questa Corte di legittimità secondo il quale la custodia sofferta e la liberazione anticipata incidono sulla pena concretamente eseguibile e questi vanno detratti, dalla pena determinata, dopo la formazione del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. Nel caso in esame, la pena detentiva espiata, dal 14 novembre 2001 al 5 agosto 2006, non sarebbe stata detratta dopo l'applicazione dell'art. 78 cod. pen. Inoltre, non sarebbero stati detratti, dopo l'operata riduzione della pena ad anni trenta di reclusione (rispetto a quella di anni 46, risultante dai diversi titoli in esecuzione) n. 405 giorni di liberazione anticipata, ma solo n. 765 giorni, concessi dall'Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Verona. In relazione agli indicati n. 405 giorni, si rileva che si tratta di periodo concesso con ordinanze del 1° febbraio 2006 e del 27 luglio 2006 dall'Ufficio di sorveglianza di Roma e Modena di cui a pag. 5 del provvedimento di cumulo. 2 3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1.Va premesso, come correttamente rilevato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire a questa Corte, che è principio pacifico, cui il Collegio aderisce, quello secondo il quale (Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 12370 del 21/03/2006, Bordoni, Rv. 233870) nel determinare la pena da eseguirsi, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., vanno previamente scorporate le pene eventualmente coperte da indulto, mentre dall'ammontare della pena concretamente eseguibile, determinata con il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 78 cod. pen., vanno detratti il periodo espiato e quello sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo, nonché quello dedotto a seguito di provvedimento con il quale viene concessa la liberazione anticipata. Nel caso di liberazioni anticipate concesse in relazione a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione o della liberazione anticipata e dopo di esse, è necessario, dunque, procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono, a vario titolo, essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e, poi, su quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., il quale non va applicato in modo unitario e alla fine, ma alle pene irrogate per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione (Sez. 1, 17148 del 23/04/2010, Fabiano, Rv. 247076).
1.2.Ciò posto, deve essere rilevato che nel caso di specie, l'esame del provvedimento di determinazione di pene concorrenti (cfr. pag. 11) evidenzia come del resto rilevato dalla Corte d'appello nel provvedimento impugnato - che la pena determinata, in relazione alla condanna sub 3), risulta calcolata al netto di n. 405 giorni di liberazione anticipata. Tale statuizione, peraltro, è ribadita alla pag. 5 del provvedimento di cumulo. Inoltre, si rileva che rispetto alla pena detentiva, computata già al netto dei giorni 405 di liberazione anticipata di cui al ricorso (cfr. pag. 9 del provvedimento di cumulo), il Pubblico ministero ha tenuto conto dell'avvenuto assorbimento della pena irrogata per la condanna sub 3), in quella di cui al punto 2), per effetto del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle indicate condanne (cfr. pag. 5 del provvedimento di cumulo), circostanza con la quale il ricorso non si confronta, risultando, sotto tale profilo, aspecifico. 3 2.Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Monica Bon Mow er flavor CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Roma, li 24/05/623 Depositata in Cancelleria oggi IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Maring Cy 4