Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01960/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01782/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2025, proposto da
RM ME NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Balzano, Raffaele Picciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montefalcione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Montefalcione Prot. n. 6201 dell'8/8/2025 (Prot. n. 6237 dell'11/8/2025 in arrivo) n. 19 dell'8/8/2025, notificata in data 13/8/2025, avente ad oggetto il “Ripristino dello stato dei luoghi per la rimozione del cancello e la soppressione del passo carrabile realizzato senza titolo edilizio e senza autorizzazione ai sensi dell'art. 22 D. Lgs n. 285/1992 e art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montefalcione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna l’ordinanza n. 6201 dell’08.08.2025, con cui il Comune di Montefalcione ha ordinato la rimozione di un cancello e la soppressione di un passo carrabile, realizzati senza titolo edilizio e senza l’autorizzazione di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 285/1992, presso un fabbricato sito alla via Aldo Moro, individuato in Catasto al foglio 12, particella 1070.
Deduce trattarsi di un “cancelletto” provvisorio facente parte di una recinzione di cantiere per opere in relazione alle quali pende domanda di sanatoria, che non necessita di autorizzazione, in quanto “utilizzato esclusivamente per l’accesso pedonale al cantiere da parte delle maestranze”.
Resiste il Comune di Montefalcione.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, stante la natura vincolata dell’atto impugnato, alla luce del precedente di cui alla sentenza definitiva del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 maggio 2018, n. 3298, secondo cui “il passo carraio deve essere autorizzato dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 285/1992, ma qualora esso comporti una immutatio loci – come nel caso di specie, in cui all’apertura di un varco si accompagna l’installazione di un cancello – deve essere altresì assentito anche dal punto di vista edilizio; tanto in ossequio non solo dei principi generali in materia di edilizia ma anche della chiara normativa di settore (art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992, regolamento attuativo del codice della strada), che prescrive testualmente che «la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente»”.
Né può dubitarsi della natura di passo carrabile dell’opera da rimuovere, vuoi per dimensioni (eccessive per un semplice varco pedonale) e collocazione dell’opera, vuoi perché tale configurazione risulta da ben due pregressi provvedimenti rimasti inoppugnati, con cui il Comune di Montefalcione ha ingiunto alla ricorrente di rimuovere un cancello provvisorio di cantiere utilizzato come “accesso carrabile”.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Montefalcione, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
AU Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO