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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Lucia Catena Amato all'udienza del
1.04.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 2539/2021 R.G.
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale
Promossa da:
, nata a [...] il [...] cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso RG 2539/2021 depositato in cancelleria il 20.07.2021 la ricorrente esponeva di, avere lavorato nell'anno 2018 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Oceania, per 102 giornate e di essere stata ingiustamente cancellata dagli elenchi anagrafici.
CP_ Affermando di avere diritto alla reiscrizione, chiedeva la condanna dell' a provvedervi.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del CP_2 ricorso contestando le richieste di parte ricorrente.
Con ricorso RG. n.4310/2021 la ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del 23.04.2021 CP_ con il quale l' richiedeva la restituzione della somma di € 2.629,00 erogata nell'anno 2018 a titolo di disoccupazione agricola.
Con ricorso RG. n. 4428/2021 la sig.ra proponeva opposizione avverso quattro Parte_1 CP_ provvedimenti di indebito datati 23.04.2021 con i quali l' le aveva richiesto la restituzione della somma di € 1.800,00 erogata per malattia relativa all'anno 2019.
CP_ L' costituendosi in tutti i giudizi chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. CP_ In corso di causa l'istante produceva estratto contributivo aggiornato dal quale si rileva che l' ha provveduto alla reiscrizione della stessa per tutte le giornate lavorate nel 2018 alle dipendenze della ditta
Oceania.
La ricorrente è stata regolarmente riscritta negli elenchi anagrafici per l'anno 2018 per tutte le giornate lavorate.
CP_ Ne deriva che, avendo riconosciuto l' in via amministrativa quanto richiesto dalla parte ricorrente con il ricorso giudiziario incoativo del presente giudizio, debba dichiararsi cessata materia del contendere.
La intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.
CP_ I fatti sopra esposti portano a ritenere che l' ha dato ingiustamente causa e che pertanto lo stesso è soccombente ai fini della pronuncia della condanna sulle spese di lite.
Possedendo i requisiti di legge per l'ottenimento la prestazione di disoccupazione Parte_1 agricola anno 2018 e l'indennità di malattia relativa all'anno 2019, ne consegue l'annullamento degli CP_ indebiti oggetto dei ricorsi riuniti nn. 4310/2021 e 4428/2021 sopra specificati, condannando l' alla restituzione delle eventuali somme trattenute in virtù degli atti citati.
CP_ Tanto basta per disporre sulle spese come da dispositivo, con condanna a carico dell' in favore del procuratore anticipatario ex art 93 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
a) Relativamente al ricorso n. rg, 2539/2021 dichiara cessata la materia del contendere;
b) annulla i provvedimenti di indebito oggetto dei ricorsi riuniti n. rg 4428/2021 e 4310/2021 ordinando all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle CP_2 somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti di indebito.
c) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in delle spese CP_2 del giudizio che si liquidano nell'importo di € 3.886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Lucia Catena Amato all'udienza del
1.04.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 2539/2021 R.G.
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale
Promossa da:
, nata a [...] il [...] cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso RG 2539/2021 depositato in cancelleria il 20.07.2021 la ricorrente esponeva di, avere lavorato nell'anno 2018 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Oceania, per 102 giornate e di essere stata ingiustamente cancellata dagli elenchi anagrafici.
CP_ Affermando di avere diritto alla reiscrizione, chiedeva la condanna dell' a provvedervi.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del CP_2 ricorso contestando le richieste di parte ricorrente.
Con ricorso RG. n.4310/2021 la ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del 23.04.2021 CP_ con il quale l' richiedeva la restituzione della somma di € 2.629,00 erogata nell'anno 2018 a titolo di disoccupazione agricola.
Con ricorso RG. n. 4428/2021 la sig.ra proponeva opposizione avverso quattro Parte_1 CP_ provvedimenti di indebito datati 23.04.2021 con i quali l' le aveva richiesto la restituzione della somma di € 1.800,00 erogata per malattia relativa all'anno 2019.
CP_ L' costituendosi in tutti i giudizi chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. CP_ In corso di causa l'istante produceva estratto contributivo aggiornato dal quale si rileva che l' ha provveduto alla reiscrizione della stessa per tutte le giornate lavorate nel 2018 alle dipendenze della ditta
Oceania.
La ricorrente è stata regolarmente riscritta negli elenchi anagrafici per l'anno 2018 per tutte le giornate lavorate.
CP_ Ne deriva che, avendo riconosciuto l' in via amministrativa quanto richiesto dalla parte ricorrente con il ricorso giudiziario incoativo del presente giudizio, debba dichiararsi cessata materia del contendere.
La intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.
CP_ I fatti sopra esposti portano a ritenere che l' ha dato ingiustamente causa e che pertanto lo stesso è soccombente ai fini della pronuncia della condanna sulle spese di lite.
Possedendo i requisiti di legge per l'ottenimento la prestazione di disoccupazione Parte_1 agricola anno 2018 e l'indennità di malattia relativa all'anno 2019, ne consegue l'annullamento degli CP_ indebiti oggetto dei ricorsi riuniti nn. 4310/2021 e 4428/2021 sopra specificati, condannando l' alla restituzione delle eventuali somme trattenute in virtù degli atti citati.
CP_ Tanto basta per disporre sulle spese come da dispositivo, con condanna a carico dell' in favore del procuratore anticipatario ex art 93 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
a) Relativamente al ricorso n. rg, 2539/2021 dichiara cessata la materia del contendere;
b) annulla i provvedimenti di indebito oggetto dei ricorsi riuniti n. rg 4428/2021 e 4310/2021 ordinando all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle CP_2 somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti di indebito.
c) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in delle spese CP_2 del giudizio che si liquidano nell'importo di € 3.886,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato