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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/06/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 7681/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante sig. con il patrocinio dall'Avv. MASSIMO Parte_2
NAPPI del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. MASSIMO TIRELLI del Foro di Verona sito in Verona, Via G. Galilei n. 96, come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia al Tribunale adito in riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare la responsabilità, o corresponsabilità, dell' nella determinazione del danno subito del sig. , accertato CP_2 Controparte_1 di giustizia, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento integrale, o per la quota accertata di CP_2
giustizia, della somma liquidata di giustizia dal GDP in favore del sig. a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno e per spese di giudizio;
in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità, o corresponsabilità, dell' nella determinazione del danno subito dal sig. CP_2 CP_1
, accertato di giustizia, e per l'effetto condannare lo stesso a rimborsare l' la
[...] CP_2 CP_3 somma di € 6.230,12, o quell'altra accertata di giustizia, che il Patronato ha provveduto a liquidare in favore del sig. a titolo di risarcimento del danno e per spese di giudizio. Controparte_1
Con il favore delle spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali,
IVA e CPA).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istituto con sede in Roma - - ha proposto appello Parte_1 CP_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 1625/2023 con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria avanzata dal sig. nei confronti di e rigettata la Controparte_1 CP_3 domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti di . CP_2
La causa era stata introdotta dal sig. nei confronti di sede centrale di Controparte_1 CP_3
Roma e di sede territoriale di Verona, al fine di ottenere la declaratoria d'inadempimento CP_3
di al contratto di mandato di assistenza e rappresentanza concluso fra le parti in data CP_3
05.02.2020 ed il conseguente risarcimento danni, con condanna del patronato ex art. 96 c.p.c.
Aveva infatti allegato l'attore: - di essersi rivolto alla sede di Verona per la presentazione CP_3
della domanda di pensionamento di anzianità anticipato in salvaguardia (rientrando nella categoria dei lavoratori c.d. esodati); - che in pari data l'operatore di patronato aveva provveduto all'invio telematico dell'istanza; - che all'atto della trasmissione della domanda sul portale non era però stato CP_2 indicato che trattavasi di “pensione di anzianità con salvaguardia”; - di essersi successivamente avveduto che in data 29.04.2020 erano state inoltrate dal patronato altre due domande di CP_3
pensione; - di aver infine ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico solo dal mese di maggio
2020 e dunque non con riferimento alla decorrenza prevista nella prima domanda.
pagina 2 di 6 Lamentava quindi il che a causa dell'errore compiuto dal Patronato non aveva potuto CP_1
conseguire la mensilità di aprile 2020 ed il relativo rateo di tredicesima e che i solleciti inviati al patronato erano rimasti senza esito.
Si era costituita in giudizio avanti al Giudice di Pace la convenuta - sede Nazionale in CP_3
Roma, affermando in primo luogo di essere l'unico soggetto dotato di rappresentanza legale dell'Ente e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande attoree.
Secondo la prospettazione del Patronato l'operatrice aveva scelto la tipologia della pensione anticipata ordinaria in quanto nel portale non era presente il prodotto relativo all'esodo con la salvaguardia CP_2 ed aveva comunque inserito nelle note la voce “titolare di vocred n. 0101029. Vedere allegato”, allegando la documentazione utile alla corretta qualificazione della domanda. Riteneva dunque CP_3
che l'incarico fosse stato correttamente adempiuto e che unica responsabile del differimento della
[...]
liquidazione fosse , che era stata posta in condizione di verificare la sussistenza in capo al CP_2 dei requisiti di legge per la liquidazione della pensione e in ogni caso di avvedersi dell'errore CP_1 materiale nell'individuazione del prodotto selezionato.
Sostenendo di essere stata anche rassicurata da circa il fatto che la pensione sarebbe stata CP_2
liquidata con decorrenza dall'originaria domanda, aveva quindi chiesto di essere CP_3
autorizzata a chiamare in causa per essere da questa manlevata ed ottenere quindi il rimborso, CP_2
anche a titolo di risarcimento danni, di quanto dovuto all'attore.
Autorizzata la chiamata, si era quindi costituita avanti al giudice di Pace anche , negando che sul CP_2
portale non fosse disponibile il prodotto corretto, assumendo al contrario che il prodotto relativo alla salvaguardia fosse da tempo presente nella procedura webdom dell'Istituto e contestando la fondatezza di ogni pretesa rivolta nei suoi confronti.
Con sentenza n. 4981/2021 il Giudice di Pace di Verona accoglieva la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti di , rigettando invece la domanda di manleva da quest'ultima CP_1 CP_3
proposta nei confronti di . CP_2
Per la parziale riforma della detta sentenza è stato incardinato da il giudizio d'appello qui Parte_1
in esame, i cui motivi verranno di seguito esaminati.
Nessuno si è costituito in grado d'appello per le parti convenute e Controparte_1 [...]
, ai quali l'atto di citazione in appello risulta essere stato regolarmente Controparte_2 notificato e delle quali è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 18.04.2024.
La causa viene quindi in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 6 Va innanzitutto osservato come l'appellante abbia chiesto la riforma della sentenza limitatamente alla parte in cui ha statuito in ordine ai rapporti fra e . CP_3 CP_2
La sentenza del Giudice di Pace risulta quindi passata in giudicato nella parte in cui ha accolto la domanda del nei confronti del patronato appellante. CP_1
Deve pertanto ritenersi coperto da giudicato anche l'accertamento dell'avvenuta presentazione di una domanda erronea perché priva dei requisiti del suo accoglimento (v: pag. 3 sentenza G.d.P.) presupposto dell'accoglimento della domanda risarcitoria del CP_1
Tanto premesso vanno esaminati i motivi d'appello.
Richiamando la natura di mero atto d'impulso della domanda tesa ad ottenere il conseguimento del trattamento pensionistico, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di
Pace aveva attribuito alla domanda di trattamento previdenziale la natura di atto tipico, sostenendo che
– quale soggetto gestore della previdenza obbligatoria, destinatario della domanda – essendo in CP_2
condizione di accorgersi che il Patronato aveva proceduto per ottenere un prodotto diverso da quello spettante al sig. ed essendo stata comunque posta in condizione di verificare il possesso in CP_1
capo al richiedente dei requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico a lui realmente spettante (anche alla luce della documentazione allegata alla domanda presentata e della nota in essa apposta), avrebbe dovuto scrutinare ugualmente la domanda ed eventualmente richiedere i necessari chiarimenti.
L'assunto di parte appellante non può essere condiviso.
In primo luogo va osservato, quanto alle pretese ragioni dell'erroneità di inserimento della domanda, che non risulta oggetto di contestazione che nel medesimo periodo in cui venne inserita la domanda del
Carabotti INAS CISL avesse presentato domanda di pensione di anzianità/anticipata con clausola in salvaguardia per diverso soggetto, il che, come già osservato nella sentenza di primo grado, induce a ritenere che sul portale fosse possibile selezionare il prodotto specifico.
Né parte appellante ha fornito prova alcuna di una disfunzione informatica del portale telematico di nel febbraio 2020. CP_2
Non può dunque affermarsi che l'erroneo inserimento della domanda sia riconducibile a problematiche ascrivibili ad . CP_2
Non può poi ritenersi che la normativa richiamata dall'appellante consenta di accogliere la tesi proposta.
pagina 4 di 6 Quanto al disposto di cui all'art. 78 co 2 del RD n. 1422/24 richiamato da parte attrice, va osservato come l'obbligo di verificare i presupposti per l'accertamento del diritto non possa che essere letto con riferimento alla domanda presentata e non implichi in alcun modo un dovere di procedere anche alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un trattamento previdenziale diverso da quello richiesto, cui potrebbe astrattamente avere diritto il richiedente.
Nemmeno può sostenere la tesi del patronato il richiamo alla giurisprudenza che attribuisce alla domanda la natura di mero atto d'impulso per l'accertamento del diritto, non contrastando la detta ricostruzione giuridica con l'obbligo di ricondurre l'accertamento alla specifica domanda formulata.
In tal senso deve condividersi la pronuncia impugnata, laddove ha ritenuto necessaria la presentazione di una domanda “tipica”, ossia una domanda che individui esattamente la tipologia di trattamento pensionistico richiesto.
Il che, nella specie, non risulta avvenuto, essendo stata presentata domanda per un trattamento pensionistico diverso da quello conseguibile dal richiedente e per il cui riconoscimento il era CP_1
incontestatamente privo dei relativi requisiti.
Né può ritenersi, a fronte dell'avvenuta individuazione di una specifica tipologia di trattamento pensionistico, che la domanda fosse in sé equivoca.
Merita peraltro osservare come si legga nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado da che la liquidatrice dell'ufficio pensioni dell' – con ciò osservando un CP_3 CP_2
contegno collaborativo - contattò in data 29/04/2020 l'operatore del patronato informandolo della necessità di rispedire la domanda e come a seguito di tale segnalazione il patronato abbia presentato la domanda corretta, il che consentì il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante al CP_1
La stessa presentazione di due ulteriori domande in data 29/04/2020 (secondo per un CP_3 dubbio della stessa operatrice dell' su quale delle due opzioni fosse quella corretta) corrobora la CP_2
tesi della necessità di presentazione di una domanda specificamente riferita al trattamento che la parte intendeva conseguire.
Risulta peraltro inconferente in questa sede il richiamo all'art. 1427 e ss c.c., non essendo stata formulata alcuna domanda di annullamento per errore della domanda (nel qual caso, comunque, la domanda avrebbe dovuto essere ripresentata).
Parimenti infondato deve dirsi poi il secondo motivo d'appello, con il quale il patronato si duole delle argomentazioni spese dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto della domanda di manleva.
pagina 5 di 6 Oltre a doversi richiamare quanto già dianzi osservato in ordine al fatto che l'erroneo inserimento della domanda non risulta riconducibile all'assenza del prodotto sul portale o ad un malfunzionamento CP_2
del portale stesso, va osservato come dal carteggio allegato da parte appellante alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado (v: doc. 4) non emerga alcun riconoscimento di responsabilità da parte di , quanto piuttosto la manifestata disponibilità a valutare margini per la soluzione della CP_2
problematica ( “..spero di riuscire la prossima settimana ad approfondire le questioni con i colleghi per poi darti una soluzione”); rassicurazioni fornite comunque in termini generici e certamente non tali da escludere la diretta responsabilità del Patronato per il proprio erroneo operato.
Operato che, in ragione della qualifica rivestita, deve conformarsi a parametri di diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c.
Si appalesa conseguentemente infondata anche la doglianza in ordine all'omesso espletamento di attività istruttoria, che risulta in ogni caso richiesta su capitoli aventi ad oggetto circostanze o non contestate e irrilevanti (cap. 1, 2, 4) ovvero implicanti giudizi e generiche (cap. 3 e cap. 5).
Per le ragioni di cui si è detto l'appello non può quindi trovare accoglimento.
Nulla deve disporsi in punto spese di lite, stante la contumacia delle parti appellate.
Deve invece darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'appellata sentenza del Giudice di Pace n. 1625/2023.
Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Verona, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6