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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25230/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Nerino Allocati (C.F. ) e Luigi De Gennaro C.F._2
(C.F. . I procuratori dichiarano di voler ricevere le C.F._3
comunicazioni di cancelleria al numero di fax 08119138204 oppure a mezzo p.e.c.:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
E Controparte_1
(C.F.: ), in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Teresa NICOLETTI (C.F. ), domiciliata C.F._4
presso il Servizio Affari Legali dell' sito in Napoli alla via M. Campodisola n. CP_2
13, P.E.C.: Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: indennità giornaliera di turno-ricalcolo retribuzione ferie
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata premesso che: è dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D, confluita, a far data dall'1 gennaio 2023, nella “Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, come previsto dagli artt. 15, 17 e 99 e dalla tabella F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021
e presta servizio presso le strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; ha sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, ha sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016-2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 05071
e la descrizione: “Ind. c.c.n. art.44 c.3”, successivamente con il codice 320C e la descrizione: rt. 86 c3”, e da ultimo con il codice 1100C e la Parte_2
descrizione: “IND TURNO 12H (art. 106 c.2 CCNL19-21)”, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1° gennaio 2023 in poi;
tuttavia la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui ha goduto delle ferie, è pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS), ma non é stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno.
Tanto premesso, richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre
1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022
- il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per
l'importo di € 4,49 dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente
l'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, in persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ex art.
86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dall'1 gennaio 2022 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese
e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituiva l'Azienda Ospedaliera convenuta resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, deduceva che le indennità di turno di cui è beneficiaria la ricorrente, così come l'indennità di servizio notturno e festivo e l'indennità per l'operatività in particolari sono indennità giornaliere o ad ore da Parte_3
corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio.
Infatti, tali indennità, come altresì precisato dallo stesso CCNL, “non sono corrisposte per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate”. Quindi, trattandosi di competenze accessorie legate strettamente alle presenze giornaliere, non potevano essere considerate componenti variabili della retribuzione e quindi dovute anche durante il periodo di ferie.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza con motivazione contestuale.
**************
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che risulta pacifica, in quanto non contestata, la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in ricorso;
è altresì pacifico il pagamento, per ogni giorno di presenza, dell'indennità di turno per cui è causa (vedasi buste paga allegate).
Nel merito ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso nelle pronunce di altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli (Giudice dott.
Ruoppolo, sentenza n. 4248/2023; Giudice dott. De Matteis, sentenza n. 397/2023;
Giudice dott.ssa Lazzara, sentenza n. 3096/2023; Giudice dott.ssa Liguori, sentenza n.
765/2023; Giudice dott.ssa Alfano, sentenza n. 2972/2023; Giudice dott. Cardellicchio, sentenza n. 346/2023; Giudice dott.ssa D'Auria, sentenza n. 3929/2023; Giudice dott.ssa Correggia, sentenza n. 3458/2023; Giudice dott. Bile, sentenza n. 4616/2023;
Giudice dott.ssa Lucantonio, sentenza n. 6371/2022, Giudice dott.ssa Maria Gaia
Majorano sentenza n.5155/2024, quivi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.), che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_1
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto Persona_2
58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove Per_3
si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_3
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_3 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame della specifica indennità indicata in ricorso ed esclusa dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla ricorrente.
Va, in primo luogo, ritenuto che la predetta indennità giornaliera di turno risulta pacificamente erogata al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestata dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto
Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa, capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, che si intende evitare.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla
Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” Numer_1
con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, Per_3
peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del
19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono,
o non includono, il computo di tale indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per l'indennità in esame.
Pertanto l' Controparte_1
va condannata al pagamento dell'indennità giornaliera di turno così come
[...]
richiesta in ricorso, oltre alla maggiorazione per intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Nerino Allocati e Luigi De Gennaro, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente nel giudizio epigrafato nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
così provvede:
a) in accoglimento della domanda giudiziale condanna l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di maturate a titolo di “indennità Parte_4
giornaliera di turno” per il periodo dall'1 gennaio 2022 fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali;
b) condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in €
321,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA e contributo unificato, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari. Così deciso in Napoli in data 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)