Articolo 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 maggio 1968
Art. 9.
Sono stabiliti nella somma di lire 164.759.297 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1958-59, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Entrata in vigore il 14 maggio 1968