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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/08/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2476/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. JLENIA MENEGALE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
EUGENIO BENETAZZO;
RICORRENTE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO PICA ALFIERI CP_1 P.IVA_2 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precisate all'udienza del 19/06/2025:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da foglio di PC depositato il Parte_1
17.6.25, chiedendo, pertanto: «Nel merito, in via principale e in subordine: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti stipulati tra e ex art. 1454 Parte_1 CP_1
c.c. per i motivi esposti in narrativa nel ricorso introduttivo o, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento ex art. 1453 c.c., sempre per i motivi esposti in narrativa nel ricorso introduttivo e per l'effetto, sempre nel merito e in ogni caso: - condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a gli acconti versati Parte_1 per €.145.000,00, maggiorati degli interessi maturati al tasso legale dal 24.09.2024 al deposito del ricorso sull'importo di €.120.000,00 e di quelli al medesimo tasso dal 18.10.2024 al deposito del ricorso sull'importo di €.25.000,00, nonché degli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'1284 comma 4 c.c. maturandi sul complessivo importo di €.145.000,00 dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo;
- condannare inoltre
pagina 1 di 9 a pagare a a somma di €.26.720,49 (oltre iva se dovuta) a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni come da ricorso introduttivo, oltre agli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e compensi di lite, comprese le anticipazioni per contributo unificato e marca diritti di cancelleria per €.786,00, come da pagamento telematico allegato al ricorso;
- valutarsi altresì ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la condotta di controparte, per i motivi esposti nella memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. depositata dalla ricorrente.».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta, CP_1 chiedendo, pertanto: «1. in via principale: accertata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità per inadempimento contrattuale della parte resistente, respingere interamente la domanda proposta dal ricorrente di risoluzione dei contratti stipulati tra e ai sensi degli artt. Parte_1 CP_1
1453 e 1454 c.c., nonché di restituzione degli acconti versati e di risarcimento del danno comprensivo di interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
2. in ipotesi: qualora sia accertata la responsabilità per l'inadempimento contrattuale di parte resistente, accertare e dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. tra la e la e per l'effetto dichiarare infondata e respingere ogni richiesta di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni alla parte resistente;
3. in ulteriore denegata ipotesi: qualora sia accertata la responsabilità per l'inadempimento contrattuale di parte resistente e si ritenga non riconoscibile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., accertare e dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. tra la e la e, per l'effetto, quantificare al minimo CP_1 Parte_1 ritenuto di giustizia l'entità del risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compenso professionale.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 281 decies e ss. CP_1
c.p.c., chiedendo la dichiarazione dell'intervenuta risoluzione dei contratti stipulati tra le parti ex art. 1454 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 1453 c.c., la condanna di alla restituzione degli CP_1 acconti versati, pari a complessivi €.145.000,00, oltre interessi, la condanna della resistente al risarcimento dei danni già determinati e documentati, pari ad €.26.720,49.
A fondamento della propria pretesa, a allegato e dedotto: Parte_1
- di occuparsi del commercio all'ingrosso di calzature e accessori;
- di aver avviato, nel maggio 2024, una trattativa commerciale con per l'acquisto CP_1 Contr di calzature dei marchi e;
CP_2
Contr
- di aver concordato con la fornitura di 812 paia di calzature al prezzo di € CP_1
pagina 2 di 9 Contr 59.478,66 (ordine n. 2097), 2.568 paia di calzature al prezzo di € 196.881,83 (ordine n. 2098), e 2.348 paia di calzature al prezzo di € 243.857,50 (ordine n. 2099), con consegna CP_2 prevista tra giugno e settembre 2024; Contr
- di aver versato acconti pari a € 25.000,00 per l'ordine e € 20.000,00 per l'ordine in CP_2 data 10 giugno 2024, e successivamente, su richiesta della resistente, e ancorché ciò non fosse stato pattuito, un ulteriore acconto di € 100.000,00 in data 24 luglio 2024; Per_
- di aver inviato il 4 settembre 2024 una diffida ad adempiere all'ordine entro il 15 settembre 2024, senza riscontro e senza che fosse seguito l'adempimento, onde il 24 settembre 2024 era stata richiesta la restituzione degli acconti;
- di aver inviato il 18 ottobre 2024 una diffida ad adempiere agli ordini 2097 e 2098 entro quindici giorni, senza che fosse seguito l'adempimento;
- , rimaste prive di riscontro, e di aver dichiarato la risoluzione dei contratti in data;
- di aver subito danni economici e commerciali, tra cui la perdita del cliente P2 S.R.L., al quale aveva proposto la rivendita della merce ordinata, e al quale ha dovuto restituire le somme percepite a seguito della mancata consegna, così come al cliente;
Pt_2
- di aver subito un danno patrimoniale documentato pari a € 26.720,49, oltre ad ulteriori danni non ancora quantificabili.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha CP_1 dedotto ed eccepito:
- di operare come intermediario nel commercio all'ingrosso di calzature, agendo quale mediatore tra clienti e fornitori esteri;
- di aver ricevuto gli acconti da di averli integralmente trasferiti ai propri Parte_1 fornitori esteri;
- di aver richiesto il saldo degli ordini prima della consegna, secondo prassi commerciale consolidata, e di non aver ricevuto da l pagamento integrale pattuito;
Parte_1
- di aver subito l'impossibilità oggettiva di adempiere per mancata disponibilità della merce da parte dei fornitori, causata dal mancato saldo da parte della ricorrente;
- di aver agito in conformità agli accordi e alle prassi del mercato parallelo, e di non poter essere ritenuta responsabile per la mancata consegna;
- di aver contestato la fondatezza delle diffide ad adempiere e delle domande restitutorie e risarcitorie;
- in via subordinata, il concorso di colpa della ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non aver adempiuto con diligenza ai propri obblighi contrattuali. pagina 3 di 9 ha, quindi, concluso, per il rigetto integrale delle domande attoree e, in subordine, per CP_1
l'accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., comma 1 o comma 2.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 19 giugno 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
* * *
1. Le domande proposte da nei confronti di sono fondate, e Parte_1 CP_1 meritevoli, pertanto, di accoglimento.
1.1. Pacifica tra le parti è la stipula dei contratti: gli ordini di calzature UGG 2097 e 2098 con “delivery windows: 3th Week August – 3th Week September” (doc. 4 fasc. , doc. 1 fasc. , e Parte_1 CP_1
l'ordine di calzature Aubry con “delivery windows: 20 giugno – 10 agosto” (doc. 5 fasc. , Parte_1 doc. 2 fasc. CP_1
1.2. V'è, invece, controversia, in merito ai termini di pagamento del prezzo — al riguardo, tutti e tre gli ordini indicano, per il pagamento, “Bonifico 25%a conferma75%prima consegna” — il cui saldo la parte convenuta ritiene dovesse avvenire prima della consegna da parte del subfornitore, mentre l'attrice prima della consegna da parte del fornitore e quando questo già disponeva in magazzino dei beni da CP_1 consegnare.
Al riguardo, deve segnalarsi come l'art. 1362 c.c. indica, quale primo criterio di interpretazione del contratto, la comune intenzione delle parti, per determinare la quale «si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto». L'art. 1366 indica il canone interpretativo di buona fede. Soggiunge poi l'art. 1368, co. 1, «Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso». A tal fine, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 1326, co. 1, «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte», onde deve aversi riguardo al luogo in cui il proponente ha notizia dell'accettazione, che deve ritenersi presso la sede della in CP_1
Calenzano, giacché l'odierna convenuta, nell'inviare le conferme degli ordini (doc. 1 e 2 fasc. , CP_1 dichiara «restiamo in attesa di riscontro a conferma dell'ordine e pagamento dell'acconto per poter dare il via all'operazione», onde solo nel momento in cui la ha ricevuto tale conferma (che è pacifica, CP_1 ancorché non documentata), l'accordo delle parti si è consolidato su tutte le pattuizioni contrattuali.
Ciò premesso, e osservato che non soccorrono gli usi della (come da ultima raccolta Controparte_4 del 2015), in quanto, con riferimento a condizioni e modalità di pagamento nel settore delle calzature, essi unicamente prevedono che «La condizione di pagamento è stabilita dal contratto in cui si definiscono i termini di pagamento e gli eventuali sconti», occorre procedere all'interpretazione del pagina 4 di 9 contratto sulla base del comportamento dei contraenti, ripercorrendo quando è avvenuto successivamente agli ordini.
La parte attrice ha prodotto comunicazione via e-mail del 4 giugno 2024 con cui chiede la conferma della disponibilità a inviare “i documenti con le date le informazioni per una corretta tracciabilità” e dichiara «provvederemo al saldo della merce una volta visionati gli stessi e la merce presso il suo magazzino», con risposta di ove nulla si replica all'indicazione in merito ai tempi dei pagamenti (doc. 7 fasc. CP_1
. Il 15 luglio chiede il pagamento del saldo dell'ordine 2099 indicando che Parte_1 CP_1
«dopo il pagamento saranno necessari 10-12 gg per la consegna» (doc. 10 fasc. Parte_1 Part doc. 4 . Il 24 luglio trasmette la contabile di pagamento di € 100.000,00 e risponde «vi CP_1 CP_1 terremo informati sui vari passaggi – appena ricevuto il bonifico provvederemo ad inviare fattura di Part acconto» (doc. 11 fasc. . Il 20 agosto chiede aggiornamenti sulla consegna, Parte_1
e il 28 agosto risponde che l'azienda produttrice non ha dato l'avviso di scarico, soggiungendo CP_1
«possiamo confermarvi una data limite indicativa tra il 15 max 20 settembre, sperando comunque di poter anticipare tale data» (doc. 13 fasc. . Seguono le diffide ad adempiere di Parte_1 Part Per_ del 4 settembre (doc. 15 fasc. in relazione all'ordine , e del 18 ottobre Parte_1
(doc. 18 fasc. . In replica alla seconda ancora il 19 ottobre riferisce che Parte_1 CP_1
l'ordine risulta sia prossimo all'arrivo e che potremo a breve evaderlo» e dichiara di essere disponibile all'annullamento dell'ordine (doc. 19 fasc. ). Parte_1
Sulla scorta della ricostruzione compiuta ritiene il Tribunale che non si evinca, dal comportamento delle parti, che fosse stato pattuito un termine di pagamento antecedente al momento in cui i beni ordinati fossero nella materiale disponibilità della venditrice. In prima battuta, deve osservarsi, non è stato provato che, prima dell'instaurazione del giudizio, la abbia sollevato eccezione di inadempimento nei CP_1 confronti della — così dando evidenza della sua interpretazione dei termini di pagamento Parte_1
— ed anzi, a seguito del pagamento dell'ulteriore acconto di € 100.000,00 (che non è contestato sia avvenuto dopo un incontro tra le parti, peraltro menzionato nella corrispondenza), la venditrice ha dichiarato che avrebbe “tenuto informata” la controparte, e, a seguito di un sollecito, ha indicato una
“data limite indicativa”. D'altra parte, anche l'interpretazione letterale della clausola “75%prima consegna” non può che condurre alla medesima soluzione ermeneutica: poiché “prima della consegna” potrebbe essere in qualunque momento successivo all'ordine — e, in tal guisa, la clausola risulterebbe assolutamente indeterminata — il canone interpretativo dell'art. 1367 c.c. — ai sensi del quale «nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno» — impone di ritenere che “prima della consegna” significhi in un momento immediatamente antecedente alla consegna all'acquirente (i.e. non in un momento successivo), né può ritenersi che la “consegna” sia la ricezione delle merci da parte dell'acquirente, potendosi presumere che le parti abbiano inteso riferirsi alla consegna che rappresentava obbligazione accessoria dei contratti di compravendita stipulati tra le parti. Da ultimo, anche il criterio dell'art. 1370, risultando la clausola predisposta dalla (come reso evidente dalla richiesta di CP_1
pagina 5 di 9 accettazione), conduce nel senso di ritenere preferibile l'interpretazione più favorevole alla controparte
. Parte_1
1.3. Tanto premesso, appare priva di pregio l'eccezione di inadempimento sollevata (solo in giudizio) dalla convenuta, giacché essa non aveva, per contratto, diritto di pretendere il pagamento del saldo-prezzo se non nell'immediata prossimità della consegna al compratore.
1.4. Per converso, è fondata la domanda volta all'accertamento della risoluzione di diritto dei contratti, a seguito della notificazione della diffida ad adempiere.
Segnalato che le diffide sopra richiamate risultano formulate secondo i canoni dell'art. 1454 c.c., deve rammentarsi che, risulta uso della Provincia di , quanto alla compravendita di calzature, che «La CP_4 consegna dovrà avvenire mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente, entro il termine indicato nell'ordine. Il suddetto termine potrà essere perentorio, essenziale o meno. Normalmente il termine non è perentorio, […] b) Qualora la perentorietà o essenzialità del termine non risulti dall'ordine, si applicano le seguenti norme: b1) se la consegna non avviene entro il termine pattuito, il compratore dovrà mettere in mora il venditore con lettera raccomandata o con comunicazione idonea, fissandogli ulteriore termine non minore di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della messa in mora ed indicando esplicitamente se, trascorso invano detto termine, il contratto si considererà risolto, salvo il diritto del compratore, al risarcimento dei danni o se pure la consegna potrà avvenire anche in seguito, dietro riconoscimento da parte del venditore di una penale».
Nel caso di specie, l'intimazione ad adempiere concernente l'ordine 2099, pur non rispettosa del termine di legge e d'uso, deve comunque ritenersi riportare un termine congruo, ex art. 1454 c.c., per la pattuizione delle parti, avendo la indicato il 15 settembre come “data limite”, mentre l'intimazione CP_1 concernente i restanti ordini assegna il termine di legge.
Giova, allora, rammentare che il meccanismo risolutivo ex art. 1454 c.c. non esclude che debba vagliarsi il requisito dell'importanza dell'inadempimento, previsto dall'art. 1455 (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25703 del 04/09/2023) che, nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro sussistente, non avendo la parte convenuta consegnato, pacificamente, alcuno dei prodotti oggetto del contratto di compravendita.
Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione, ex art. 1454 c.c. dei contratti di compravendita di cui agli ordini 2097, 2098 e 2099.
1.5. Consegue all'accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione, la condanna della resistente alla restituzione degli acconti versati, pacificamente nella misura complessiva di € 145.000,00, che, caducato ex tunc il contratto, si rivelano indebiti.
Sulla somma sono dovuti gli interessi, ai sensi dell'art. 2033, dal giorno della domanda, che non deve intendersi come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprendente anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (v. Cass. civ. Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019). Gli interessi sono dunque dovuti, al tasso legale, dal 15 settembre pagina 6 di 9 2024 sulla somma di euro 120.000,00, data successiva alla prima diffida ad adempiere e idonea a costituire in mora la convenuta, e dal 3 novembre 2024 sulla somma di euro 25.000,00, corrispondente al termine assegnato con la seconda diffida, e sino al 11 dicembre 2024, data di deposito del ricorso. A decorrere da tale momento, quando è stata formulata la domanda giudiziale, gli interessi debbono corrispondersi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
1.6. È, infine, fondata anche la domanda volta al risarcimento del danno patito da . Parte_1
Premesso che la parte ricorrente si limita a richiedere, in questa sede, il risarcimento del danno da mancato guadagno con riferimento alla successiva rivendita di calzature alla società P2 S.R.L. CP_2
— onde entro tale perimetro deve svolgersi la cognizione del giudice, senza vagliare eventuali “perdite di clientela” o danni alla reputazione commerciale meramente adombrati, e peraltro fatti oggetto di riserva di azione, o, ancora, altre voci di danno con riferimento a diversi clienti o altri prodotti — dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente aveva concluso un accordo commerciale con la Per_ società P2 S.R.L. per la rivendita delle calzature a marchio oggetto dell'ordine , e che, a CP_2 causa dell'inadempimento di tale accordo non ha potuto avere esecuzione. CP_1
È pacifico, e comunque documentato che il prezzo di acquisto delle calzature era pari a CP_2
€ 199.883,20 al netto d'iva (doc. 6 fasc. ), mentre il prezzo di rivendita delle medesime Parte_1 calzature (il che emerge dal raffronto dei documenti) concordato con P2 S.R.L. è documentato fosse pari ad € 226.603,69 (doc. 22 e 23 fasc. ), così come è provato che tale somma fosse stata Parte_1 integralmente corrisposta, il che si ricava dalla emissione delle note di credito (doc. 25 fasc.
[...]
), e dai successivi pagamenti (doc. 26 e 28 fasc. ). Il prezzo di rivendita risulta, Pt_1 Parte_1 pertanto, superiore di € 26.720,49 al prezzo di acquisto, somma integrante, pertanto, un margine commerciale.
Tale differenza, documentata e non contestata specificamente dalla resistente, lucro cessante direttamente riconducibile all'inadempimento contrattuale, non risultando, dalla documentazione prodotta, incertezze in ordine all'effettiva stipula del contratto di rivendita a P2 (stante l'integrale pagamento del prezzo), e al guadagno che, ove il contratto fosse stato esattamente adempiuto da avrebbe CP_1 Parte_1 ritratto dall'operazione.
Non può, peraltro, ritenersi che il danno non debba essere risarcito, per non essere l'inadempimento al contratto imputabile alla E invero, osservato che, alla stregua di quanto sopra argomentato, un CP_1 pagamento integrale da parte della non era esigibile se non nell'imminenza della Parte_1 consegna, certamente non può imputarsi a tale legittima condotta della (che, anzi, ha Parte_1 versato un ulteriore acconto, non contrattualmente previsto, di € 100.000) il successivo inadempimento di né potrebbe ritenersi causa non imputabile la carenza di liquidità da parte della o CP_1 CP_1 difficoltà di approvvigionamenti, trattandosi di profili che attengono all'organizzazione dell'attività di impresa e il secondo del quale, semmai, potrebbe fondare una responsabilità del subfornitore.
pagina 7 di 9 Neppure ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1227, commi primo e secondo. Per un verso, infatti, non si ravvisa un concorso del fatto colposo del creditore, non potendosi ritenere colpevole condotta della
[...]
, come sopra argomentato, il non aver provveduto a pagamenti anticipati, che non risultavano Pt_1 contrattualmente dovuti. Per altro verso, non appare che i danni potessero essere evitati secondo l'ordinaria diligenza, che la parte resistente, nuovamente, individua nel mancato preventivo saldo integrale del corrispettivo, pur avendo l'acquirente conseguito l'intero prezzo dal subacquirente: ribadito che tale condotta non era contrattualmente dovuta (e, se lo fosse stata, il danno non sarebbe stato ingiusto, onde non si discorrerebbe dell'applicazione dell'art. 1227, co.2, c.c.), essa neppure può ritenersi conforme alla ordinaria diligenza, richiedendo un impegno assai significativo di risorse economiche. D'altro canto, non è neppure documentato che tale pagamento anticipato avrebbe consentito di assicurare la consegna dei prodotti, giacché, a seguito del versamento dell'ulteriore acconto di € 100.000,00 non risultano nuove richieste economiche, ed anzi la parte odierna resistente nella comunicazione del 28 agosto, comunica una “data limite” di consegna (doc. 13 fasc. ), onde non consta che tale Parte_1 presunto comportamento diligente avrebbe limitato il danno.
La parte resistente deve, dunque, essere condannata al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, liquidato nella misura di € 26.720,49. Non essendo tale somma il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non è dovuta l'IVA su tale importo, che, ove riconosciuta rappresenterebbe un arricchimento del la parte vittoriosa, che non sarebbe tenuta a riversarla all'erario, ex art. 15 d.p.r. 633/1972.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021) — sulla somma di € 26.720,49 spettano la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT-FOI e gli interessi compensativi al tasso legale, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di CP_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della trattazione della causa nelle forme del rito semplificato e della istruttoria soltanto documentale. Ai sensi dell'art. 1 bis DM 55/2014 deve disporsi un aumento del 30% del compenso liquidabile essendo il ricorso «redatt[o] con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione».
3. Da ultimo, deve esaminarsi l'istanza ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata dalla ricorrente — per vero, nel senso di sollecitare un accertamento officioso — ricorrendo il presupposto (necessario, ma non sufficiente), della soccombenza della resistente.
pagina 8 di 9 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 4430 dell'11/02/2022).
Nel caso di specie, pur essendo risultate infondate le difese svolte da non è emersa una CP_1 condotta processuale connotata da dolo o colpa grave: la resistente ha articolato, infatti, difese fondate su di una propria ricostruzione dei rapporti contrattuali e delle prassi commerciali del settore, che, sebbene non condivisa dal Tribunale, non può ritenersi manifestamente infondata, né tale da integrare una consapevole abuso del processo, ovvero una deviazione dalla finalità di accertamento dei diritti, sua propria. Non risultano, inoltre, elementi idonei a dimostrare che abbia omesso di adottare CP_1 la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.
Pertanto, non ricorrendo gli ulteriori presupposti richiesti dalla previsione, il vaglio della condotta della resistente ex art. 96, co. 3, c.p.c. sollecitato dalla ricorrente non può condurre alla pronuncia del provvedimento previsto da tale disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione dei contratti di compravendita stipulati tra e Parte_1
relativi agli ordini n. 2097, 2098 e 2099; CP_1
2. condanna alla restituzione in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 145.000,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 15 settembre 2024 sulla somma di
€ 120.000,00 e dal 3 novembre 2024 sulla somma di € 25.000,00 sino al 11 dicembre 2024 e al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dal 11 dicembre 2024 al saldo;
3. condanna al risarcimento del danno patito da ella misura CP_1 Parte_1 di € 26.720,49, oltre interessi compensativi al tasso legale e rivalutazione monetaria a decorrere dal 15 settembre 2024 sino alla data del deposito della presente sentenza;
4. condanna a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 786,00 per spese, € 9.167,60 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 6 agosto 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2476/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. JLENIA MENEGALE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
EUGENIO BENETAZZO;
RICORRENTE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO PICA ALFIERI CP_1 P.IVA_2 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precisate all'udienza del 19/06/2025:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da foglio di PC depositato il Parte_1
17.6.25, chiedendo, pertanto: «Nel merito, in via principale e in subordine: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti stipulati tra e ex art. 1454 Parte_1 CP_1
c.c. per i motivi esposti in narrativa nel ricorso introduttivo o, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento ex art. 1453 c.c., sempre per i motivi esposti in narrativa nel ricorso introduttivo e per l'effetto, sempre nel merito e in ogni caso: - condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a gli acconti versati Parte_1 per €.145.000,00, maggiorati degli interessi maturati al tasso legale dal 24.09.2024 al deposito del ricorso sull'importo di €.120.000,00 e di quelli al medesimo tasso dal 18.10.2024 al deposito del ricorso sull'importo di €.25.000,00, nonché degli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'1284 comma 4 c.c. maturandi sul complessivo importo di €.145.000,00 dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo;
- condannare inoltre
pagina 1 di 9 a pagare a a somma di €.26.720,49 (oltre iva se dovuta) a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni come da ricorso introduttivo, oltre agli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e compensi di lite, comprese le anticipazioni per contributo unificato e marca diritti di cancelleria per €.786,00, come da pagamento telematico allegato al ricorso;
- valutarsi altresì ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la condotta di controparte, per i motivi esposti nella memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. depositata dalla ricorrente.».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta, CP_1 chiedendo, pertanto: «1. in via principale: accertata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità per inadempimento contrattuale della parte resistente, respingere interamente la domanda proposta dal ricorrente di risoluzione dei contratti stipulati tra e ai sensi degli artt. Parte_1 CP_1
1453 e 1454 c.c., nonché di restituzione degli acconti versati e di risarcimento del danno comprensivo di interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
2. in ipotesi: qualora sia accertata la responsabilità per l'inadempimento contrattuale di parte resistente, accertare e dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. tra la e la e per l'effetto dichiarare infondata e respingere ogni richiesta di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni alla parte resistente;
3. in ulteriore denegata ipotesi: qualora sia accertata la responsabilità per l'inadempimento contrattuale di parte resistente e si ritenga non riconoscibile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., accertare e dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. tra la e la e, per l'effetto, quantificare al minimo CP_1 Parte_1 ritenuto di giustizia l'entità del risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compenso professionale.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 281 decies e ss. CP_1
c.p.c., chiedendo la dichiarazione dell'intervenuta risoluzione dei contratti stipulati tra le parti ex art. 1454 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 1453 c.c., la condanna di alla restituzione degli CP_1 acconti versati, pari a complessivi €.145.000,00, oltre interessi, la condanna della resistente al risarcimento dei danni già determinati e documentati, pari ad €.26.720,49.
A fondamento della propria pretesa, a allegato e dedotto: Parte_1
- di occuparsi del commercio all'ingrosso di calzature e accessori;
- di aver avviato, nel maggio 2024, una trattativa commerciale con per l'acquisto CP_1 Contr di calzature dei marchi e;
CP_2
Contr
- di aver concordato con la fornitura di 812 paia di calzature al prezzo di € CP_1
pagina 2 di 9 Contr 59.478,66 (ordine n. 2097), 2.568 paia di calzature al prezzo di € 196.881,83 (ordine n. 2098), e 2.348 paia di calzature al prezzo di € 243.857,50 (ordine n. 2099), con consegna CP_2 prevista tra giugno e settembre 2024; Contr
- di aver versato acconti pari a € 25.000,00 per l'ordine e € 20.000,00 per l'ordine in CP_2 data 10 giugno 2024, e successivamente, su richiesta della resistente, e ancorché ciò non fosse stato pattuito, un ulteriore acconto di € 100.000,00 in data 24 luglio 2024; Per_
- di aver inviato il 4 settembre 2024 una diffida ad adempiere all'ordine entro il 15 settembre 2024, senza riscontro e senza che fosse seguito l'adempimento, onde il 24 settembre 2024 era stata richiesta la restituzione degli acconti;
- di aver inviato il 18 ottobre 2024 una diffida ad adempiere agli ordini 2097 e 2098 entro quindici giorni, senza che fosse seguito l'adempimento;
- , rimaste prive di riscontro, e di aver dichiarato la risoluzione dei contratti in data;
- di aver subito danni economici e commerciali, tra cui la perdita del cliente P2 S.R.L., al quale aveva proposto la rivendita della merce ordinata, e al quale ha dovuto restituire le somme percepite a seguito della mancata consegna, così come al cliente;
Pt_2
- di aver subito un danno patrimoniale documentato pari a € 26.720,49, oltre ad ulteriori danni non ancora quantificabili.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha CP_1 dedotto ed eccepito:
- di operare come intermediario nel commercio all'ingrosso di calzature, agendo quale mediatore tra clienti e fornitori esteri;
- di aver ricevuto gli acconti da di averli integralmente trasferiti ai propri Parte_1 fornitori esteri;
- di aver richiesto il saldo degli ordini prima della consegna, secondo prassi commerciale consolidata, e di non aver ricevuto da l pagamento integrale pattuito;
Parte_1
- di aver subito l'impossibilità oggettiva di adempiere per mancata disponibilità della merce da parte dei fornitori, causata dal mancato saldo da parte della ricorrente;
- di aver agito in conformità agli accordi e alle prassi del mercato parallelo, e di non poter essere ritenuta responsabile per la mancata consegna;
- di aver contestato la fondatezza delle diffide ad adempiere e delle domande restitutorie e risarcitorie;
- in via subordinata, il concorso di colpa della ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non aver adempiuto con diligenza ai propri obblighi contrattuali. pagina 3 di 9 ha, quindi, concluso, per il rigetto integrale delle domande attoree e, in subordine, per CP_1
l'accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., comma 1 o comma 2.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 19 giugno 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
* * *
1. Le domande proposte da nei confronti di sono fondate, e Parte_1 CP_1 meritevoli, pertanto, di accoglimento.
1.1. Pacifica tra le parti è la stipula dei contratti: gli ordini di calzature UGG 2097 e 2098 con “delivery windows: 3th Week August – 3th Week September” (doc. 4 fasc. , doc. 1 fasc. , e Parte_1 CP_1
l'ordine di calzature Aubry con “delivery windows: 20 giugno – 10 agosto” (doc. 5 fasc. , Parte_1 doc. 2 fasc. CP_1
1.2. V'è, invece, controversia, in merito ai termini di pagamento del prezzo — al riguardo, tutti e tre gli ordini indicano, per il pagamento, “Bonifico 25%a conferma75%prima consegna” — il cui saldo la parte convenuta ritiene dovesse avvenire prima della consegna da parte del subfornitore, mentre l'attrice prima della consegna da parte del fornitore e quando questo già disponeva in magazzino dei beni da CP_1 consegnare.
Al riguardo, deve segnalarsi come l'art. 1362 c.c. indica, quale primo criterio di interpretazione del contratto, la comune intenzione delle parti, per determinare la quale «si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto». L'art. 1366 indica il canone interpretativo di buona fede. Soggiunge poi l'art. 1368, co. 1, «Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso». A tal fine, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 1326, co. 1, «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte», onde deve aversi riguardo al luogo in cui il proponente ha notizia dell'accettazione, che deve ritenersi presso la sede della in CP_1
Calenzano, giacché l'odierna convenuta, nell'inviare le conferme degli ordini (doc. 1 e 2 fasc. , CP_1 dichiara «restiamo in attesa di riscontro a conferma dell'ordine e pagamento dell'acconto per poter dare il via all'operazione», onde solo nel momento in cui la ha ricevuto tale conferma (che è pacifica, CP_1 ancorché non documentata), l'accordo delle parti si è consolidato su tutte le pattuizioni contrattuali.
Ciò premesso, e osservato che non soccorrono gli usi della (come da ultima raccolta Controparte_4 del 2015), in quanto, con riferimento a condizioni e modalità di pagamento nel settore delle calzature, essi unicamente prevedono che «La condizione di pagamento è stabilita dal contratto in cui si definiscono i termini di pagamento e gli eventuali sconti», occorre procedere all'interpretazione del pagina 4 di 9 contratto sulla base del comportamento dei contraenti, ripercorrendo quando è avvenuto successivamente agli ordini.
La parte attrice ha prodotto comunicazione via e-mail del 4 giugno 2024 con cui chiede la conferma della disponibilità a inviare “i documenti con le date le informazioni per una corretta tracciabilità” e dichiara «provvederemo al saldo della merce una volta visionati gli stessi e la merce presso il suo magazzino», con risposta di ove nulla si replica all'indicazione in merito ai tempi dei pagamenti (doc. 7 fasc. CP_1
. Il 15 luglio chiede il pagamento del saldo dell'ordine 2099 indicando che Parte_1 CP_1
«dopo il pagamento saranno necessari 10-12 gg per la consegna» (doc. 10 fasc. Parte_1 Part doc. 4 . Il 24 luglio trasmette la contabile di pagamento di € 100.000,00 e risponde «vi CP_1 CP_1 terremo informati sui vari passaggi – appena ricevuto il bonifico provvederemo ad inviare fattura di Part acconto» (doc. 11 fasc. . Il 20 agosto chiede aggiornamenti sulla consegna, Parte_1
e il 28 agosto risponde che l'azienda produttrice non ha dato l'avviso di scarico, soggiungendo CP_1
«possiamo confermarvi una data limite indicativa tra il 15 max 20 settembre, sperando comunque di poter anticipare tale data» (doc. 13 fasc. . Seguono le diffide ad adempiere di Parte_1 Part Per_ del 4 settembre (doc. 15 fasc. in relazione all'ordine , e del 18 ottobre Parte_1
(doc. 18 fasc. . In replica alla seconda ancora il 19 ottobre riferisce che Parte_1 CP_1
l'ordine risulta sia prossimo all'arrivo e che potremo a breve evaderlo» e dichiara di essere disponibile all'annullamento dell'ordine (doc. 19 fasc. ). Parte_1
Sulla scorta della ricostruzione compiuta ritiene il Tribunale che non si evinca, dal comportamento delle parti, che fosse stato pattuito un termine di pagamento antecedente al momento in cui i beni ordinati fossero nella materiale disponibilità della venditrice. In prima battuta, deve osservarsi, non è stato provato che, prima dell'instaurazione del giudizio, la abbia sollevato eccezione di inadempimento nei CP_1 confronti della — così dando evidenza della sua interpretazione dei termini di pagamento Parte_1
— ed anzi, a seguito del pagamento dell'ulteriore acconto di € 100.000,00 (che non è contestato sia avvenuto dopo un incontro tra le parti, peraltro menzionato nella corrispondenza), la venditrice ha dichiarato che avrebbe “tenuto informata” la controparte, e, a seguito di un sollecito, ha indicato una
“data limite indicativa”. D'altra parte, anche l'interpretazione letterale della clausola “75%prima consegna” non può che condurre alla medesima soluzione ermeneutica: poiché “prima della consegna” potrebbe essere in qualunque momento successivo all'ordine — e, in tal guisa, la clausola risulterebbe assolutamente indeterminata — il canone interpretativo dell'art. 1367 c.c. — ai sensi del quale «nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno» — impone di ritenere che “prima della consegna” significhi in un momento immediatamente antecedente alla consegna all'acquirente (i.e. non in un momento successivo), né può ritenersi che la “consegna” sia la ricezione delle merci da parte dell'acquirente, potendosi presumere che le parti abbiano inteso riferirsi alla consegna che rappresentava obbligazione accessoria dei contratti di compravendita stipulati tra le parti. Da ultimo, anche il criterio dell'art. 1370, risultando la clausola predisposta dalla (come reso evidente dalla richiesta di CP_1
pagina 5 di 9 accettazione), conduce nel senso di ritenere preferibile l'interpretazione più favorevole alla controparte
. Parte_1
1.3. Tanto premesso, appare priva di pregio l'eccezione di inadempimento sollevata (solo in giudizio) dalla convenuta, giacché essa non aveva, per contratto, diritto di pretendere il pagamento del saldo-prezzo se non nell'immediata prossimità della consegna al compratore.
1.4. Per converso, è fondata la domanda volta all'accertamento della risoluzione di diritto dei contratti, a seguito della notificazione della diffida ad adempiere.
Segnalato che le diffide sopra richiamate risultano formulate secondo i canoni dell'art. 1454 c.c., deve rammentarsi che, risulta uso della Provincia di , quanto alla compravendita di calzature, che «La CP_4 consegna dovrà avvenire mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente, entro il termine indicato nell'ordine. Il suddetto termine potrà essere perentorio, essenziale o meno. Normalmente il termine non è perentorio, […] b) Qualora la perentorietà o essenzialità del termine non risulti dall'ordine, si applicano le seguenti norme: b1) se la consegna non avviene entro il termine pattuito, il compratore dovrà mettere in mora il venditore con lettera raccomandata o con comunicazione idonea, fissandogli ulteriore termine non minore di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della messa in mora ed indicando esplicitamente se, trascorso invano detto termine, il contratto si considererà risolto, salvo il diritto del compratore, al risarcimento dei danni o se pure la consegna potrà avvenire anche in seguito, dietro riconoscimento da parte del venditore di una penale».
Nel caso di specie, l'intimazione ad adempiere concernente l'ordine 2099, pur non rispettosa del termine di legge e d'uso, deve comunque ritenersi riportare un termine congruo, ex art. 1454 c.c., per la pattuizione delle parti, avendo la indicato il 15 settembre come “data limite”, mentre l'intimazione CP_1 concernente i restanti ordini assegna il termine di legge.
Giova, allora, rammentare che il meccanismo risolutivo ex art. 1454 c.c. non esclude che debba vagliarsi il requisito dell'importanza dell'inadempimento, previsto dall'art. 1455 (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25703 del 04/09/2023) che, nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro sussistente, non avendo la parte convenuta consegnato, pacificamente, alcuno dei prodotti oggetto del contratto di compravendita.
Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione, ex art. 1454 c.c. dei contratti di compravendita di cui agli ordini 2097, 2098 e 2099.
1.5. Consegue all'accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione, la condanna della resistente alla restituzione degli acconti versati, pacificamente nella misura complessiva di € 145.000,00, che, caducato ex tunc il contratto, si rivelano indebiti.
Sulla somma sono dovuti gli interessi, ai sensi dell'art. 2033, dal giorno della domanda, che non deve intendersi come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprendente anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (v. Cass. civ. Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019). Gli interessi sono dunque dovuti, al tasso legale, dal 15 settembre pagina 6 di 9 2024 sulla somma di euro 120.000,00, data successiva alla prima diffida ad adempiere e idonea a costituire in mora la convenuta, e dal 3 novembre 2024 sulla somma di euro 25.000,00, corrispondente al termine assegnato con la seconda diffida, e sino al 11 dicembre 2024, data di deposito del ricorso. A decorrere da tale momento, quando è stata formulata la domanda giudiziale, gli interessi debbono corrispondersi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
1.6. È, infine, fondata anche la domanda volta al risarcimento del danno patito da . Parte_1
Premesso che la parte ricorrente si limita a richiedere, in questa sede, il risarcimento del danno da mancato guadagno con riferimento alla successiva rivendita di calzature alla società P2 S.R.L. CP_2
— onde entro tale perimetro deve svolgersi la cognizione del giudice, senza vagliare eventuali “perdite di clientela” o danni alla reputazione commerciale meramente adombrati, e peraltro fatti oggetto di riserva di azione, o, ancora, altre voci di danno con riferimento a diversi clienti o altri prodotti — dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente aveva concluso un accordo commerciale con la Per_ società P2 S.R.L. per la rivendita delle calzature a marchio oggetto dell'ordine , e che, a CP_2 causa dell'inadempimento di tale accordo non ha potuto avere esecuzione. CP_1
È pacifico, e comunque documentato che il prezzo di acquisto delle calzature era pari a CP_2
€ 199.883,20 al netto d'iva (doc. 6 fasc. ), mentre il prezzo di rivendita delle medesime Parte_1 calzature (il che emerge dal raffronto dei documenti) concordato con P2 S.R.L. è documentato fosse pari ad € 226.603,69 (doc. 22 e 23 fasc. ), così come è provato che tale somma fosse stata Parte_1 integralmente corrisposta, il che si ricava dalla emissione delle note di credito (doc. 25 fasc.
[...]
), e dai successivi pagamenti (doc. 26 e 28 fasc. ). Il prezzo di rivendita risulta, Pt_1 Parte_1 pertanto, superiore di € 26.720,49 al prezzo di acquisto, somma integrante, pertanto, un margine commerciale.
Tale differenza, documentata e non contestata specificamente dalla resistente, lucro cessante direttamente riconducibile all'inadempimento contrattuale, non risultando, dalla documentazione prodotta, incertezze in ordine all'effettiva stipula del contratto di rivendita a P2 (stante l'integrale pagamento del prezzo), e al guadagno che, ove il contratto fosse stato esattamente adempiuto da avrebbe CP_1 Parte_1 ritratto dall'operazione.
Non può, peraltro, ritenersi che il danno non debba essere risarcito, per non essere l'inadempimento al contratto imputabile alla E invero, osservato che, alla stregua di quanto sopra argomentato, un CP_1 pagamento integrale da parte della non era esigibile se non nell'imminenza della Parte_1 consegna, certamente non può imputarsi a tale legittima condotta della (che, anzi, ha Parte_1 versato un ulteriore acconto, non contrattualmente previsto, di € 100.000) il successivo inadempimento di né potrebbe ritenersi causa non imputabile la carenza di liquidità da parte della o CP_1 CP_1 difficoltà di approvvigionamenti, trattandosi di profili che attengono all'organizzazione dell'attività di impresa e il secondo del quale, semmai, potrebbe fondare una responsabilità del subfornitore.
pagina 7 di 9 Neppure ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1227, commi primo e secondo. Per un verso, infatti, non si ravvisa un concorso del fatto colposo del creditore, non potendosi ritenere colpevole condotta della
[...]
, come sopra argomentato, il non aver provveduto a pagamenti anticipati, che non risultavano Pt_1 contrattualmente dovuti. Per altro verso, non appare che i danni potessero essere evitati secondo l'ordinaria diligenza, che la parte resistente, nuovamente, individua nel mancato preventivo saldo integrale del corrispettivo, pur avendo l'acquirente conseguito l'intero prezzo dal subacquirente: ribadito che tale condotta non era contrattualmente dovuta (e, se lo fosse stata, il danno non sarebbe stato ingiusto, onde non si discorrerebbe dell'applicazione dell'art. 1227, co.2, c.c.), essa neppure può ritenersi conforme alla ordinaria diligenza, richiedendo un impegno assai significativo di risorse economiche. D'altro canto, non è neppure documentato che tale pagamento anticipato avrebbe consentito di assicurare la consegna dei prodotti, giacché, a seguito del versamento dell'ulteriore acconto di € 100.000,00 non risultano nuove richieste economiche, ed anzi la parte odierna resistente nella comunicazione del 28 agosto, comunica una “data limite” di consegna (doc. 13 fasc. ), onde non consta che tale Parte_1 presunto comportamento diligente avrebbe limitato il danno.
La parte resistente deve, dunque, essere condannata al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, liquidato nella misura di € 26.720,49. Non essendo tale somma il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non è dovuta l'IVA su tale importo, che, ove riconosciuta rappresenterebbe un arricchimento del la parte vittoriosa, che non sarebbe tenuta a riversarla all'erario, ex art. 15 d.p.r. 633/1972.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021) — sulla somma di € 26.720,49 spettano la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT-FOI e gli interessi compensativi al tasso legale, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di CP_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della trattazione della causa nelle forme del rito semplificato e della istruttoria soltanto documentale. Ai sensi dell'art. 1 bis DM 55/2014 deve disporsi un aumento del 30% del compenso liquidabile essendo il ricorso «redatt[o] con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione».
3. Da ultimo, deve esaminarsi l'istanza ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata dalla ricorrente — per vero, nel senso di sollecitare un accertamento officioso — ricorrendo il presupposto (necessario, ma non sufficiente), della soccombenza della resistente.
pagina 8 di 9 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 4430 dell'11/02/2022).
Nel caso di specie, pur essendo risultate infondate le difese svolte da non è emersa una CP_1 condotta processuale connotata da dolo o colpa grave: la resistente ha articolato, infatti, difese fondate su di una propria ricostruzione dei rapporti contrattuali e delle prassi commerciali del settore, che, sebbene non condivisa dal Tribunale, non può ritenersi manifestamente infondata, né tale da integrare una consapevole abuso del processo, ovvero una deviazione dalla finalità di accertamento dei diritti, sua propria. Non risultano, inoltre, elementi idonei a dimostrare che abbia omesso di adottare CP_1 la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.
Pertanto, non ricorrendo gli ulteriori presupposti richiesti dalla previsione, il vaglio della condotta della resistente ex art. 96, co. 3, c.p.c. sollecitato dalla ricorrente non può condurre alla pronuncia del provvedimento previsto da tale disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione dei contratti di compravendita stipulati tra e Parte_1
relativi agli ordini n. 2097, 2098 e 2099; CP_1
2. condanna alla restituzione in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 145.000,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 15 settembre 2024 sulla somma di
€ 120.000,00 e dal 3 novembre 2024 sulla somma di € 25.000,00 sino al 11 dicembre 2024 e al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dal 11 dicembre 2024 al saldo;
3. condanna al risarcimento del danno patito da ella misura CP_1 Parte_1 di € 26.720,49, oltre interessi compensativi al tasso legale e rivalutazione monetaria a decorrere dal 15 settembre 2024 sino alla data del deposito della presente sentenza;
4. condanna a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 786,00 per spese, € 9.167,60 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 6 agosto 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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