CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8947 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) D'ON NI n. a Milano il 12/11/1977 2) ST VA LO n. a Catania il 12/9/1977 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 24/5/2023 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna MA De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria a firma dell'Avv. Marco Valente, difensore di TA AL CA 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8947 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 10/6/2022, riconosciuta la prevalenza dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. e delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, determinava in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a D'TU EN e TA AL CA per il delitto di ricettazione loro ascritto in rubrica. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. IL Germinara nell'interesse di D'TU EN 2.1 il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione. Con riguardo alla provenienza delittuosa dell'autovettura Ford C Max il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha correttamente valutato le emergenze acquisite che avrebbero dovuto condurre all'esclusione del reato presupposto di truffa. Infatti, l'intervenuta declaratoria d'improcedibilità del reato ex art. 640 cod.pen. per tardività della querela non esonerava i giudici di merito dalla necessità di rilevare le lacune ed imprecisioni dichiarative in cui è incorsa la p.o. Schiavo nel corso dell'esame dibattimentale in merito alla ricostruzione del fatto che ostavano alla configurabilità della truffa. Quanto al dolo il difensore assume che i giudici territoriali non hanno tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato in ordine alle condizioni d'acquisto del veicolo e ne hanno affermato la sussistenza in contrasto con le evidenze processuali e con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo una motivazione inadeguata circa la possibilità di sussunzione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. L'Avv. Gianpiero Verrengia nell'interesse di TA AL CA 3. L'omessa valutazione di prova decisiva a riscontro delle dichiarazioni del teste LI Michele;
3.1 la contraddittorietà della motivazione per effetto della valutazione disomogenea e non univoca dell'attendibilità del medesimo dato informativo Il difensore deduce che la Corte di merito ha reputato inattendibili le dichiarazioni del teste LI in quanto prive di elementi di conforto senza considerare che dal certificato ANIA acquisito in atti risulta che nel periodo d'interesse per la posizione del TA la polizza per la responsabilità civile relative al veicolo in contestazione era intestata a NA AT, moglie dello stesso LI che si era dichiarato responsabile dell'acquisito dell'autovettura da tale SS e della successiva vendita al D'TU. Il dato omesso secondo il ricorrente incide in senso decisivo sull'apprezzamento della deposizione del LI e rende ragionevole l'ipotesi difensiva circa l'estraneità ai fatti dei TA. Aggiunge il difensore che la 2 sentenza impugnata risulta illogica laddove, pur in presenza di una valutazione d'inattendibilità del LI, ha ritenuto di trarre dalle sue dichiarazioni elementi a sostegno del dolo, richiamando in particolare le modalità di pagamento del veicolo per mezzo di monili che avrebbe effettuato l'acquirente D'TU. 3.2 la violazione dell'art. 513 cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato D'TU nei confronti del ricorrente. Il difensore lamenta l'utilizzazione probatoria nei confronti del prevenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato D'TU, acquisite al fascicolo in sua assenza e senza alcuna verifica nel contraddittorio delle stesse;
3.3 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al riscontro utilizzato per confermare l'attendibilità della chiamata in correità, consistente nelle dichiarazioni de relato della zia del D'TU, intestataria della polizza assicurativa del veicolo dal 16/7/2014; 3.4 la violazione degli artt. 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, atteso il riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione ex art. 648, comma 4 cod.pen., da ritenere ipotesi autonoma di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di D'TU EN è inammissibile in quanto reitera censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con corretti argomenti giuridici. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso ogni dubbio in ordine alla sussistenza del reato presupposto di truffa;
ha chiarito che il fermo amministrativo del veicolo intervenne in epoca successiva all'acquisto dello stesso da parte del ricorrente;
ha argomentato con ampiezza la sussistenza del dolo e negato la possibilità di alternativa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. La difesa non si rapporta in termini puntuali con le considerazioni reiettive dei giudici di merito, sollecitando una rivalutazione delle fonti acquisite, preclusa in sede di legittimità a fronte di un ordito motivazionale privo di manifeste frizioni logiche. 2. Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di TA AL CA deve innanzitutto negarsi giuridico fondamento all'eccezione di prescrizione formulata con il terzo motivo in quanto, contrariamente all'assunto del difensore, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la fattispecie attenuata di cui all'art. 648,comma 4, cod.pen. non costituisce reato autonomo ma attenuante speciale sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7 , 3 Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 - 01). Nella specie, peraltro, il computo del termine prescrizionale deve tener conto della contestata e ritenuta recidiva. 2.1 Ciò posto, risulta fondata la censura di cui al secondo motivo in punto di omessa valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato D'TU EN nei confronti del ricorrente. La questione dell'utilizzabilità di dette dichiarazioni era stata formulata con il secondo motivo d'appello con il quale il difensore segnalava che si trattava di sommarie informazioni testimoniali rese da soggetto da considerarsi all'epoca già nella sostanza indagato e in ogni caso non utilizzabili erga alios. La Corte d'Appello non ha effettuato alcun richiamo all'eccezione nel riassunto dei motivi che si legge a pag. 4, né vi si è soffermata in motivazione sebbene si tratti di profilo di assorbente rilevanza poiché, per quanto è dato conoscere dalle sentenze di merito, le dichiarazioni del D'TU sono state rese nell'ambito delle indagini della Procura di Lecco (proc. 2356/15 r.g.n.r.) instaurate su querela di Schiavo IL nei confronti di D'ST SE e LÒ CO, il cui fascicolo è stato acquisito a richiesta della difesa del D'TU (sentenza Tribunale, pag. 1). 2.2 L'utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal D'TU in veste di sommario informatore in diverso procedimento non poteva prescindere da un corretto inquadramento del materiale processuale in discorso, tenuto conto, peraltro, dell'assenza di ulteriori ed autonome fonti a riscontro dell'accusa, tali non potendo qualificarsi (allo stato) le dichiarazioni di AD OS MA, acquisite con il consenso delle parti, non avendosi contezza se le circostanze riferite in ordine all'acquisto del veicolo le avesse apprese dal nipote D'TU o le constassero direttamente. Va in proposito ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010,Mills, Rv. 246584 - 01;Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Rv. 282030 - 01;Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Rv. 279606 - 01;Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Rv. 267729 - 01) come pure quello di valutare la legittimità del transito nel fascicolo processuale di atti di diverso procedimento comunque assoggettati, quando non inficiati da nullità patologiche, alle regole d'esclusione di cui agli artt. 238,comma 4 e 514 cod.proc.pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue doglianze in punto di responsabilità, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di TA AL CA con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. Il 4 La Presidente ricorso di D'TU EN deve essere, invece, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TA AL CA con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di D'TU EN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 La Consigliera estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna MA De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria a firma dell'Avv. Marco Valente, difensore di TA AL CA 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8947 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 10/6/2022, riconosciuta la prevalenza dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. e delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, determinava in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a D'TU EN e TA AL CA per il delitto di ricettazione loro ascritto in rubrica. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. IL Germinara nell'interesse di D'TU EN 2.1 il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione. Con riguardo alla provenienza delittuosa dell'autovettura Ford C Max il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha correttamente valutato le emergenze acquisite che avrebbero dovuto condurre all'esclusione del reato presupposto di truffa. Infatti, l'intervenuta declaratoria d'improcedibilità del reato ex art. 640 cod.pen. per tardività della querela non esonerava i giudici di merito dalla necessità di rilevare le lacune ed imprecisioni dichiarative in cui è incorsa la p.o. Schiavo nel corso dell'esame dibattimentale in merito alla ricostruzione del fatto che ostavano alla configurabilità della truffa. Quanto al dolo il difensore assume che i giudici territoriali non hanno tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato in ordine alle condizioni d'acquisto del veicolo e ne hanno affermato la sussistenza in contrasto con le evidenze processuali e con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo una motivazione inadeguata circa la possibilità di sussunzione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. L'Avv. Gianpiero Verrengia nell'interesse di TA AL CA 3. L'omessa valutazione di prova decisiva a riscontro delle dichiarazioni del teste LI Michele;
3.1 la contraddittorietà della motivazione per effetto della valutazione disomogenea e non univoca dell'attendibilità del medesimo dato informativo Il difensore deduce che la Corte di merito ha reputato inattendibili le dichiarazioni del teste LI in quanto prive di elementi di conforto senza considerare che dal certificato ANIA acquisito in atti risulta che nel periodo d'interesse per la posizione del TA la polizza per la responsabilità civile relative al veicolo in contestazione era intestata a NA AT, moglie dello stesso LI che si era dichiarato responsabile dell'acquisito dell'autovettura da tale SS e della successiva vendita al D'TU. Il dato omesso secondo il ricorrente incide in senso decisivo sull'apprezzamento della deposizione del LI e rende ragionevole l'ipotesi difensiva circa l'estraneità ai fatti dei TA. Aggiunge il difensore che la 2 sentenza impugnata risulta illogica laddove, pur in presenza di una valutazione d'inattendibilità del LI, ha ritenuto di trarre dalle sue dichiarazioni elementi a sostegno del dolo, richiamando in particolare le modalità di pagamento del veicolo per mezzo di monili che avrebbe effettuato l'acquirente D'TU. 3.2 la violazione dell'art. 513 cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato D'TU nei confronti del ricorrente. Il difensore lamenta l'utilizzazione probatoria nei confronti del prevenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato D'TU, acquisite al fascicolo in sua assenza e senza alcuna verifica nel contraddittorio delle stesse;
3.3 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al riscontro utilizzato per confermare l'attendibilità della chiamata in correità, consistente nelle dichiarazioni de relato della zia del D'TU, intestataria della polizza assicurativa del veicolo dal 16/7/2014; 3.4 la violazione degli artt. 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, atteso il riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione ex art. 648, comma 4 cod.pen., da ritenere ipotesi autonoma di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di D'TU EN è inammissibile in quanto reitera censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con corretti argomenti giuridici. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso ogni dubbio in ordine alla sussistenza del reato presupposto di truffa;
ha chiarito che il fermo amministrativo del veicolo intervenne in epoca successiva all'acquisto dello stesso da parte del ricorrente;
ha argomentato con ampiezza la sussistenza del dolo e negato la possibilità di alternativa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. La difesa non si rapporta in termini puntuali con le considerazioni reiettive dei giudici di merito, sollecitando una rivalutazione delle fonti acquisite, preclusa in sede di legittimità a fronte di un ordito motivazionale privo di manifeste frizioni logiche. 2. Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di TA AL CA deve innanzitutto negarsi giuridico fondamento all'eccezione di prescrizione formulata con il terzo motivo in quanto, contrariamente all'assunto del difensore, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la fattispecie attenuata di cui all'art. 648,comma 4, cod.pen. non costituisce reato autonomo ma attenuante speciale sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7 , 3 Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 - 01). Nella specie, peraltro, il computo del termine prescrizionale deve tener conto della contestata e ritenuta recidiva. 2.1 Ciò posto, risulta fondata la censura di cui al secondo motivo in punto di omessa valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato D'TU EN nei confronti del ricorrente. La questione dell'utilizzabilità di dette dichiarazioni era stata formulata con il secondo motivo d'appello con il quale il difensore segnalava che si trattava di sommarie informazioni testimoniali rese da soggetto da considerarsi all'epoca già nella sostanza indagato e in ogni caso non utilizzabili erga alios. La Corte d'Appello non ha effettuato alcun richiamo all'eccezione nel riassunto dei motivi che si legge a pag. 4, né vi si è soffermata in motivazione sebbene si tratti di profilo di assorbente rilevanza poiché, per quanto è dato conoscere dalle sentenze di merito, le dichiarazioni del D'TU sono state rese nell'ambito delle indagini della Procura di Lecco (proc. 2356/15 r.g.n.r.) instaurate su querela di Schiavo IL nei confronti di D'ST SE e LÒ CO, il cui fascicolo è stato acquisito a richiesta della difesa del D'TU (sentenza Tribunale, pag. 1). 2.2 L'utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal D'TU in veste di sommario informatore in diverso procedimento non poteva prescindere da un corretto inquadramento del materiale processuale in discorso, tenuto conto, peraltro, dell'assenza di ulteriori ed autonome fonti a riscontro dell'accusa, tali non potendo qualificarsi (allo stato) le dichiarazioni di AD OS MA, acquisite con il consenso delle parti, non avendosi contezza se le circostanze riferite in ordine all'acquisto del veicolo le avesse apprese dal nipote D'TU o le constassero direttamente. Va in proposito ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010,Mills, Rv. 246584 - 01;Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Rv. 282030 - 01;Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Rv. 279606 - 01;Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Rv. 267729 - 01) come pure quello di valutare la legittimità del transito nel fascicolo processuale di atti di diverso procedimento comunque assoggettati, quando non inficiati da nullità patologiche, alle regole d'esclusione di cui agli artt. 238,comma 4 e 514 cod.proc.pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue doglianze in punto di responsabilità, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di TA AL CA con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. Il 4 La Presidente ricorso di D'TU EN deve essere, invece, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TA AL CA con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di D'TU EN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 La Consigliera estensore