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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TT VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1444/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E02I502496 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
ricorrente : sospendere l'atto esecutivo .
ufficio : dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, con integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti processuali. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
l'atto di cui si chiede la sospensiva risulta già annullato nei confronti del ricorrente dall'ufficio in quanto il ricorrente non era più socio accomandante della società accertata dal 2015 , pertanto il Giudice
Monocratico ritiene di non provvedere sull' istanza cautelare e nel merito , preso atto della richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate presentata dall'Ufficio, accoglie tale richiesta ma condanna l'Ufficio al pagamento delle spese perchè alla data di notifica dell'atto impugnato (1.10.2025) lo stesso poteva evitarne l'emissione effettuando una visura camerale
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese che liquida in € 400,00.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TT VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1444/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E02I502496 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
ricorrente : sospendere l'atto esecutivo .
ufficio : dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, con integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti processuali. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
l'atto di cui si chiede la sospensiva risulta già annullato nei confronti del ricorrente dall'ufficio in quanto il ricorrente non era più socio accomandante della società accertata dal 2015 , pertanto il Giudice
Monocratico ritiene di non provvedere sull' istanza cautelare e nel merito , preso atto della richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate presentata dall'Ufficio, accoglie tale richiesta ma condanna l'Ufficio al pagamento delle spese perchè alla data di notifica dell'atto impugnato (1.10.2025) lo stesso poteva evitarne l'emissione effettuando una visura camerale
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese che liquida in € 400,00.