CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16506 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRIESTE udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Luca TAMPIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16506 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di CA AL avverso l'ordinanza in data 14 aprile 2021 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva prorogato la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni uno. La fondamentale ragione del rigetto è da ricercarsi, secondo il Tribunale di sorveglianza, nell'impossibilità di dedurre nuovamente la pretesa abnormità dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 12 giugno 2014 che aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza, poiché tale provvedimento era già stato ritualmente impugnato, l'impugnazione rigettata e il relativo ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Quanto alla valutazione di attuale pericolosità, l'appello, ad avviso del Tribunale, non conteneva alcuna specifica doglianza. 2. Ricorre CA AL, a mezzo del difensore avv. Enrico Monaco, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente lamenta in primo luogo l'errata applicazione dell'art. 103 cod. pen. poiché alla base del giudizio di abitualità sono stati posti reati unificati ex art. 81 cpv. cod. pen.: quest'ultimo istituto è ritenuto incompatibile con l'abitualità. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il provvedimento sarebbe errato perché il soggetto destinatario era in stato di custodia cautelare e non in espiazione definitiva di pena. Il provvedimento impugnato avrebbe confuso il momento deliberativo circa la pericolosità del condannato e la dichiarazione di delinquenza abituale e il momento esecutivo della misura di sicurezza. Il ricorso denuncia anche la violazione del principio del ne bis in idem. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale, nell'ulteriormente ribadire le doglianze, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 1.1 Il ricorso, che richiama i casi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., è però articolato in modo discorsivo e del tutto aspecifico nonché orientato a riproporre 2 ,v7 le doglianze già sviluppate nel merito alle quali è stata data risposta: ciò determina la radicale inammissibilità di tutte le questioni poste. 2. La doglianza sulla presunta abnormità dell'ordinanza applicativa è inammissibile perché preclusa dalla irrevocabilità della decisione. Il motivo è, del resto, inammissibile ed ultroneo rispetto alla materia in trattazione, dal momento che il giudizio sulla abitualità è estraneo al presente procedimento in quanto risalente al provvedimento del 12 giugno 2014 sul quale si è formato, da tempo, il giudicato, mentre in questa sede è in discussione unicamente la proroga della misura di sicurezza in atto. Comunque, il motivo è manifestamente infondato in quanto, da un lato, presuppone una rivisitazione, inammissibile alla luce di quanto stabilito con riferimento alla fissità del provvedimento applicativo, del giudizio sulla abitualità, non ulteriormente valutabile perché già oggetto di decisione definitiva, e perché versato in fatto. 3. È inammissibile anche la questione sulla continuazione, che influirebbe sulla pericolosità. Anzitutto, la doglianza è inammissibile perché si poggia sulla pregressa presunta abnormità del provvedimento applicativo. La questione è pure manifestamente infondata perché la pericolosità si basa sulla reiterazione dei reati e la unificazione ex art. 81 cpv. cod. pen. non ne elimina la numerosità, ma influisce soltanto sul trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato. 4. È inammissibile anche la questione sullo stato cautelare e sul bis in idem sostanziale, anzitutto perché fa leva sempre sulla questione della presunta abnormità del primo titolo. 4.1. Del resto, non pare enucleabile, dalla copiosa giurisprudenza di legittimità, il principio in forza del quale i provvedimenti impugnati sarebbero erronei perché riferiti ad un soggetto in custodia cautelare e non in espiazione di pena definitiva. Il principio applicabile è, piuttosto, quello già affermato proprio con riguardo all'odierno ricorrente;
si è chiarito che «la misura della custodia cautelare in 3 carcere - anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. - non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva» (Sez.1, n.37034 del 27/05/2019, Puca, Rv.276942). Appare evidente che, alla luce del richiamato e condiviso principio, il provvedimento impugnato e quelli precedenti hanno correttamente distinto tra i presupposti applicativi della misura di sicurezza e lo stato detentivo dell'interessato, non essendovi alcuna sovrapposizione tra i titoli detentivi o limitativi della libertà personale, sicché non è ravvisabile alcuna ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem, in costanza del giudizio sulla attualità della pericolosità sociale. 5. È inammissibile anche la questione del termine massimo perché, fermo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197/2021, il provvedimento impugnato contiene una specifica valutazione della pericolosità che il ricorso si limita a non condividere. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG Luca TAMPIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16506 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di CA AL avverso l'ordinanza in data 14 aprile 2021 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva prorogato la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni uno. La fondamentale ragione del rigetto è da ricercarsi, secondo il Tribunale di sorveglianza, nell'impossibilità di dedurre nuovamente la pretesa abnormità dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 12 giugno 2014 che aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza, poiché tale provvedimento era già stato ritualmente impugnato, l'impugnazione rigettata e il relativo ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Quanto alla valutazione di attuale pericolosità, l'appello, ad avviso del Tribunale, non conteneva alcuna specifica doglianza. 2. Ricorre CA AL, a mezzo del difensore avv. Enrico Monaco, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente lamenta in primo luogo l'errata applicazione dell'art. 103 cod. pen. poiché alla base del giudizio di abitualità sono stati posti reati unificati ex art. 81 cpv. cod. pen.: quest'ultimo istituto è ritenuto incompatibile con l'abitualità. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il provvedimento sarebbe errato perché il soggetto destinatario era in stato di custodia cautelare e non in espiazione definitiva di pena. Il provvedimento impugnato avrebbe confuso il momento deliberativo circa la pericolosità del condannato e la dichiarazione di delinquenza abituale e il momento esecutivo della misura di sicurezza. Il ricorso denuncia anche la violazione del principio del ne bis in idem. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale, nell'ulteriormente ribadire le doglianze, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 1.1 Il ricorso, che richiama i casi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., è però articolato in modo discorsivo e del tutto aspecifico nonché orientato a riproporre 2 ,v7 le doglianze già sviluppate nel merito alle quali è stata data risposta: ciò determina la radicale inammissibilità di tutte le questioni poste. 2. La doglianza sulla presunta abnormità dell'ordinanza applicativa è inammissibile perché preclusa dalla irrevocabilità della decisione. Il motivo è, del resto, inammissibile ed ultroneo rispetto alla materia in trattazione, dal momento che il giudizio sulla abitualità è estraneo al presente procedimento in quanto risalente al provvedimento del 12 giugno 2014 sul quale si è formato, da tempo, il giudicato, mentre in questa sede è in discussione unicamente la proroga della misura di sicurezza in atto. Comunque, il motivo è manifestamente infondato in quanto, da un lato, presuppone una rivisitazione, inammissibile alla luce di quanto stabilito con riferimento alla fissità del provvedimento applicativo, del giudizio sulla abitualità, non ulteriormente valutabile perché già oggetto di decisione definitiva, e perché versato in fatto. 3. È inammissibile anche la questione sulla continuazione, che influirebbe sulla pericolosità. Anzitutto, la doglianza è inammissibile perché si poggia sulla pregressa presunta abnormità del provvedimento applicativo. La questione è pure manifestamente infondata perché la pericolosità si basa sulla reiterazione dei reati e la unificazione ex art. 81 cpv. cod. pen. non ne elimina la numerosità, ma influisce soltanto sul trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato. 4. È inammissibile anche la questione sullo stato cautelare e sul bis in idem sostanziale, anzitutto perché fa leva sempre sulla questione della presunta abnormità del primo titolo. 4.1. Del resto, non pare enucleabile, dalla copiosa giurisprudenza di legittimità, il principio in forza del quale i provvedimenti impugnati sarebbero erronei perché riferiti ad un soggetto in custodia cautelare e non in espiazione di pena definitiva. Il principio applicabile è, piuttosto, quello già affermato proprio con riguardo all'odierno ricorrente;
si è chiarito che «la misura della custodia cautelare in 3 carcere - anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. - non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva» (Sez.1, n.37034 del 27/05/2019, Puca, Rv.276942). Appare evidente che, alla luce del richiamato e condiviso principio, il provvedimento impugnato e quelli precedenti hanno correttamente distinto tra i presupposti applicativi della misura di sicurezza e lo stato detentivo dell'interessato, non essendovi alcuna sovrapposizione tra i titoli detentivi o limitativi della libertà personale, sicché non è ravvisabile alcuna ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem, in costanza del giudizio sulla attualità della pericolosità sociale. 5. È inammissibile anche la questione del termine massimo perché, fermo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197/2021, il provvedimento impugnato contiene una specifica valutazione della pericolosità che il ricorso si limita a non condividere. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023.