Art. 3.
Il Governo del Re provvedera' all'esecuzione della presente legge e regolera', mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di' interesse tra i due Comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.
Nitti.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.
Il Governo del Re provvedera' all'esecuzione della presente legge e regolera', mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di' interesse tra i due Comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.
Nitti.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.