Articolo 1511 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1510Articolo 1482
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9 ottobre 2010
Art. 1511. Organici delle Bande 1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata e' cosi' determinata:
a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centodue orchestrali; d) un archivista. 2. Il personale della banda e' compreso nell'organico della Forza armata di appartenenza. 3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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