Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Five Zone Fitness Center Ssd A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Cen.Fis. Centro Fisiokinesiterapico Aquilano S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 marzo 2021, recante il n. 153/2021, avente ad oggetto “contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate –emergenza Covid”, non comunicata alla ricorrente;
- nonché, per quanto occorrer possa: -della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”, non comunicata alla ricorrente e della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell’area territoriale annualità 2020-2021 –inoltro”, non comunicata alla ricorrente;
- della nota prot. RA 0071090/21 assunta il 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell’area territoriale –anno 2021. Comunicazioni”, non comunicata alla ricorrente;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 –Art. 26-Specialistica ambulatoriale-VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”,non comunicata alla ricorrente;
- della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”, non comunicata alla ricorrente e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso;
e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l’esercizio 202.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 05/10/2021:
- in parte qua, della delibera assunta in data 4 agosto 2021, recante il n. 510/2021, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Erogatori privati accreditati per l’assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale –provvedimenti in attuazione della DGR n. 153/2021 e della DGR n. 299/2021 –Modifica della DGR 685/2020”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso;
e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l’esercizio 2021, nonché per l’esecuzione dell’ordinanza cautela resa dal TAR L’Aquila n. 98/2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 01/03/2022:
- in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell’area Ospedaliera e Territoriale -anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per l’esercizio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 06/05/2022:
- in parte qua della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data29 dicembre 2021, recante il n. 922/2021, avente ad oggetto “Erogatori Privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 –OPGR n. 105/2020 –DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente;
- della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell’area Ospedaliera e Territoriale -anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per l’esercizio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 24/10/2022:
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 31.08.2022, recante il n. 500, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”, pubblicata sul BURA ordinario n. 39 del 28.09.2022, unitamente alla nota di trasmissione dell’08 settembre 2022, prot. n. 0326477/22;
- delle note assunte dalla A.S.L. di Pescara in data 19.05.2022, prot. n. 0068805, ed in data 04.07.2022, prot. n. 0083298/22, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;
- della nota assunta dalla A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L’Aquila del 22.06.2022, prot. n. 0124115, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;-della nota assunta dalla A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti del 10.05.2022, prot. n. 28223U22-CH, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;
- della nota assunta dalla A.S.L. di Teramo del 12.05.2022, prot. n. 0063542, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti;
e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per il biennio 2022-2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 05/12/2022:
- di tutti i provvedimenti già impugnati con il IV atto di motivi aggiunti e, in particolare, della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 31.08.2022, recante il n. 500, nonché per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per il biennio 2022-2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 01/02/2023:
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 20 dicembre 2022, recante il n. 806, avente ad oggetto “Contratto per l’acquisto ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. di prestazioni sanitarie dell’area specialistica ambulatoriale. Biennio 2022-2023”, comunicata il 22 dicembre 2022, unitamente alla nota di trasmissione del 22 dicembre 2022, prot. n. 0540468/22;
- per quanto occorrer possa, della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 novembre 2022,recante il n. 684, avente ad oggetto “modifiche introdotte in materia di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. dalla L. n. 118/2022. Disposizioni”, non comunicata alla ricorrente;
- e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla contrattazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia per il biennio 2022-2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 22/09/2023:
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni’. Modifica”, nella parte in cui ha nuovamente escluso la ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con memoria depositata agli atti del giudizio in data 30/01/2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, quindi, che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto altresì di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
NL EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL EN | AN ON |
IL SEGRETARIO