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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5804/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5804/2024 tra
Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 13 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5804/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CA e Parte_1 C.F._1 dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMA presso il difensore avv. NI CA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CA e dell'avv. Parte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMA presso il difensore avv.
NI CA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NI CA e dell'avv. , elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMA presso il difensore avv. NI CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CA e Parte_2 C.F._3 dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMA presso il difensore avv. NI CA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
pagina 2 di 5 (C.F. ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. SARINA DAVIDE e dell'avv. GHELFI CA
) VIA RUA PIOPPA 2 41100 MODENA;
C.F._4 Pt_3
( ) VIA DR NI 7 20021
[...] C.F._5
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DR NI 7 20121 MILANO presso il difensore avv. SARINA DAVIDE INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. nonchè e Parte_1 Parte_2 Parte_1
hanno opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad Parte_1
istanza di quale mandataria di Controparte_1 [...]
portante condanna al pagamento di somme dovute in forza CP_3
di contratti di fideiussione specifica in relazione ad apertura di credito sul c.c. 1640698. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta non si è costituita in giudizio.
Interveniva volontariamente in giudizio ex art. 105 c.p.c.
[...]
e per essa in quanto Parte_4 Controparte_4
cessionaria dei crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati da onde far valere le ragioni della Controparte_3
cedente.
II. Parte opponente ha eccepito di nulla dovere, stante la presenza nella fideiussione di clausole in contrasto con lo schema predisposto dall'ABI per le banche aderenti, in particolare con riguardo alle clausole di decadenza ex art. 1957 c.c., richiamando il conforme orientamento giurisprudenziale.
L'eccezione in quanto infondata è reietta.
pagina 3 di 5 I principi affermati dalle Sezioni Unite, in tema di violazione di intese a valle di intese anticoncorrenziali, con conseguente nullità parziale delle relative clausole (v. Cass., Sez. Unite, 30
dicembre 2021, n. 41.997), sono applicabili unicamente alle fideiussioni omnibus, mentre nella specie, il fideiussori opponenti hanno sottoscritto fideiussioni specifiche: “la natura
anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del
modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto
con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle
corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in
quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata
valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro
estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da
addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti
dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale
giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono
perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica
pattuizione tra banca e cliente” (v., da ultimo, Cass. 2 agosto 2024,
n. 21.841. Nella giurisprudenza di merito, ex professo, da ultimo,
Trib. Foggia 6 maggio 2025, in dejure).
Da quanto precede consegue che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non si attagliano al caso di specie,
dato che gli opponenti non hanno sottoscritto fideiussioni omnibus,
ma fideiussioni specifiche, ben delimitate quanto all'impegno di garanzia, come emerge documentale.
Pertanto, l'eccezione di nullità parziale di clausola è
infondata e va reietta, con conseguente ritenuta validità delle pagina 4 di 5 fideiussioni, essendo legittima la deroga pattizia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da nonchè e Parte_1 Parte_2 Parte_1
con atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo in data 27 novembre 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata che si liquidano in complessivi € 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 13 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5804/2024 tra
Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 13 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5804/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CA e Parte_1 C.F._1 dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMA presso il difensore avv. NI CA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CA e dell'avv. Parte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMA presso il difensore avv.
NI CA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NI CA e dell'avv. , elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMA presso il difensore avv. NI CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CA e Parte_2 C.F._3 dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA DEGLI O. CIVILI N. 2/B 43121 PARMA presso il difensore avv. NI CA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
pagina 2 di 5 (C.F. ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'avv. SARINA DAVIDE e dell'avv. GHELFI CA
) VIA RUA PIOPPA 2 41100 MODENA;
C.F._4 Pt_3
( ) VIA DR NI 7 20021
[...] C.F._5
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DR NI 7 20121 MILANO presso il difensore avv. SARINA DAVIDE INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. nonchè e Parte_1 Parte_2 Parte_1
hanno opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad Parte_1
istanza di quale mandataria di Controparte_1 [...]
portante condanna al pagamento di somme dovute in forza CP_3
di contratti di fideiussione specifica in relazione ad apertura di credito sul c.c. 1640698. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta non si è costituita in giudizio.
Interveniva volontariamente in giudizio ex art. 105 c.p.c.
[...]
e per essa in quanto Parte_4 Controparte_4
cessionaria dei crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati da onde far valere le ragioni della Controparte_3
cedente.
II. Parte opponente ha eccepito di nulla dovere, stante la presenza nella fideiussione di clausole in contrasto con lo schema predisposto dall'ABI per le banche aderenti, in particolare con riguardo alle clausole di decadenza ex art. 1957 c.c., richiamando il conforme orientamento giurisprudenziale.
L'eccezione in quanto infondata è reietta.
pagina 3 di 5 I principi affermati dalle Sezioni Unite, in tema di violazione di intese a valle di intese anticoncorrenziali, con conseguente nullità parziale delle relative clausole (v. Cass., Sez. Unite, 30
dicembre 2021, n. 41.997), sono applicabili unicamente alle fideiussioni omnibus, mentre nella specie, il fideiussori opponenti hanno sottoscritto fideiussioni specifiche: “la natura
anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del
modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto
con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle
corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in
quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata
valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro
estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da
addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti
dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale
giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono
perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica
pattuizione tra banca e cliente” (v., da ultimo, Cass. 2 agosto 2024,
n. 21.841. Nella giurisprudenza di merito, ex professo, da ultimo,
Trib. Foggia 6 maggio 2025, in dejure).
Da quanto precede consegue che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non si attagliano al caso di specie,
dato che gli opponenti non hanno sottoscritto fideiussioni omnibus,
ma fideiussioni specifiche, ben delimitate quanto all'impegno di garanzia, come emerge documentale.
Pertanto, l'eccezione di nullità parziale di clausola è
infondata e va reietta, con conseguente ritenuta validità delle pagina 4 di 5 fideiussioni, essendo legittima la deroga pattizia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da nonchè e Parte_1 Parte_2 Parte_1
con atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo in data 27 novembre 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata che si liquidano in complessivi € 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 13 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5