CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
SILIPO ES, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Courbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259005145143000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: I rappresentanti dell'Ufficio si riportano alle controdeduzioni e chiedono il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugna l'intimazione di pagamento n. 0572025900145143, notificata in data 10/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e tutte le sottese cartelle di pagamento, diverse con ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate DP di latina:
•La cartella n. 05720130041994401000
•La cartella n. 05720140049172865000
•La cartella n. 05720150033806319000
•La cartella n. 05720160019385436000
•La cartella n. 05720170009464238000
•La cartella n. 05720180001856518000
•La cartella n. 05720190000227377000
•La cartella n. 05720200008751521000
•La cartella n. 05720210029054010000
•La cartella n. 05720220021905121000
•La cartella n. 05720230012629966000
•La cartella n. 05720240016838708000
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica di ogni atto precedente a quello impugnato e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina risponde alle eccezioni e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione documenta la notifica delle cartelle prodromiche risponde alle eccezioni e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorso è inammissibile
«Considerato che il ricorso introduttivo si fonda sull'asserita mancata notifica della cartella di pagamento, mentre l'Ufficio ha documentato la regolare notificazione della stessa e di successivi avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione, il contribuente avrebbe dovuto proporre motivi nuovi ai sensi dell'art. 24, commi
2 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 per contestare eventuali vizi delle notifiche. In difetto, ogni ulteriore eccezione deve ritenersi inammissibile, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede di appello o con memorie illustrative, in conformità al principio affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, sent. n. 8398/2013;
n. 18877/2020; n. 10663/2021), secondo cui l'eccezione di inesistenza della notifica non consente di estendere il thema decidendum a vizi di nullità non specificamente dedotti. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che eventuali vizi della procedura di notificazione sono sanati ai sensi dell'art. 156 c.
p.c. qualora il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata informativa (Cass., Sez. 5, n.
11713/2011; Sez. L, n. 265/2019). Pertanto, in assenza di tempestiva impugnazione della cartella e delle intimazioni regolarmente notificate, il credito tributario deve ritenersi definitivamente cristallizzato.»
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge se dovuti, in favore sia all'Agenzia delle Entrate di Latina sia all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
SILIPO ES, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Courbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259005145143000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: I rappresentanti dell'Ufficio si riportano alle controdeduzioni e chiedono il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugna l'intimazione di pagamento n. 0572025900145143, notificata in data 10/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e tutte le sottese cartelle di pagamento, diverse con ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate DP di latina:
•La cartella n. 05720130041994401000
•La cartella n. 05720140049172865000
•La cartella n. 05720150033806319000
•La cartella n. 05720160019385436000
•La cartella n. 05720170009464238000
•La cartella n. 05720180001856518000
•La cartella n. 05720190000227377000
•La cartella n. 05720200008751521000
•La cartella n. 05720210029054010000
•La cartella n. 05720220021905121000
•La cartella n. 05720230012629966000
•La cartella n. 05720240016838708000
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica di ogni atto precedente a quello impugnato e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina risponde alle eccezioni e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione documenta la notifica delle cartelle prodromiche risponde alle eccezioni e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorso è inammissibile
«Considerato che il ricorso introduttivo si fonda sull'asserita mancata notifica della cartella di pagamento, mentre l'Ufficio ha documentato la regolare notificazione della stessa e di successivi avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione, il contribuente avrebbe dovuto proporre motivi nuovi ai sensi dell'art. 24, commi
2 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 per contestare eventuali vizi delle notifiche. In difetto, ogni ulteriore eccezione deve ritenersi inammissibile, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede di appello o con memorie illustrative, in conformità al principio affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, sent. n. 8398/2013;
n. 18877/2020; n. 10663/2021), secondo cui l'eccezione di inesistenza della notifica non consente di estendere il thema decidendum a vizi di nullità non specificamente dedotti. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che eventuali vizi della procedura di notificazione sono sanati ai sensi dell'art. 156 c.
p.c. qualora il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata informativa (Cass., Sez. 5, n.
11713/2011; Sez. L, n. 265/2019). Pertanto, in assenza di tempestiva impugnazione della cartella e delle intimazioni regolarmente notificate, il credito tributario deve ritenersi definitivamente cristallizzato.»
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge se dovuti, in favore sia all'Agenzia delle Entrate di Latina sia all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistario.