Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 209
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atti precedenti e prescrizione

    La Corte rileva che il ricorso si fonda sull'asserita mancata notifica della cartella di pagamento, mentre l'Ufficio ha documentato la regolare notificazione della stessa e di successivi avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione. Il contribuente avrebbe dovuto proporre motivi nuovi ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 per contestare eventuali vizi delle notifiche. In difetto, ogni ulteriore eccezione deve ritenersi inammissibile, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede di appello o con memorie illustrative. Eventuali vizi della procedura di notificazione sono sanati ai sensi dell'art. 156 c.p.c. qualora il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata informativa. In assenza di tempestiva impugnazione della cartella e delle intimazioni regolarmente notificate, il credito tributario deve ritenersi definitivamente cristallizzato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 209
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo