Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 111 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMELIO FRANCESCA e dall'Avv. Parte_1
GALLARETO LUIGI, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMELIO FRANCESCA e dall'Avv. Controparte_1
GALLARETO LUIGI, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 16.06.2018 in Stella (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Stella al numero 2, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2018, alle condizioni di seguito esposte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) il IG. , in accordo con la sig.ra , ha trasferito altrove la propria Controparte_1 Pt_1
residenza e asportato dalla abitazione coniugale i propri beni ed effetti personali;
3) la IG minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la casa coniugale in Albisola Superiore (SV), Via Manzoni 30/9, attualmente in comproprietà tra i coniugi per la quota del 50% cadauno, che sarà assegnata alla madre;
4) Il IG. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
della IG , l'importo mensile di € 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Persona_2
ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, ed avente iban Pt_1
[...];
5) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà erogato in favore della IG.ra ed il Parte_1 IG. si impegna a sottoscrivere ogni eventuale documentazione necessaria alla presentazione CP_1
della domanda e/o rinnovo della medesima da parte della madre;
6) la IG.ra ed il IG. contribuiranno in ragione del 50% cadauno Parte_1 Controparte_1
alle spese considerate straordinarie dal Tribunale di Savona ed elencate nel verbale della riunione del 15/01/2024 di Codesto Tribunale che si allega al presente ricorso e comunque previamente concordate e documentate (doc. n.7);
7) i genitori stabiliscono i seguenti tempi di permanenza e cura di presso ciascuno: Per_1
durante i turni lavorativi settimanali in cui la madre lavorerà al mattino e per la precisione nei turni lavorativi con i seguenti orari: 5:30 - 12:30 / 4:10 – 13:30 la sera precedente pernotterà Per_1
dal padre il quale, il giorno successivo, si occuperà di accompagnarla all'asilo, ciò, anche mediante l'ausilio dei nonni e/o di una baby sitter;
sarà, invece, onere della IG.ra andarla a prendere Pt_1
all'uscita dell'asilo alle ore 16:00 e tenerla con se il pomeriggio anche mediante l'ausilio dei nonni e/o di una baby sitter;
si precisa che i costi della baby sitter saranno a carico dei genitori ciascun per sé.
durante i turni lavorativi pomeridiani-serali della IG.ra e per la precisone nei turni con Pt_1
orario dalle 13:47 - 22:15, 17:00 – 2:00, la sera antecedente pernotterà dalla madre la quale Per_1
avrà l'onere il mattino successivo di accompagnarla all'asilo personalmente o mediante l'ausilio dei nonni o di una baby sitter, mentre il pomeriggio dello stesso giorno sarà onere del padre andarla a riprendere all'uscita dell'asilo alle ore 16:00 anche mediante l'ausilio dei nonni e/o di una baby sitter;
la IG.ra potrà vedere e tenere con sé durante le giornate infrasettimanali che Pt_1 Per_1
coincideranno con il suo riposo lavorativo;
Il IG. potrà tenere nei week end dalle ore: 08:00 del sabato alle ore 21:00 della CP_1 Per_1
domenica fatta eccezione per il caso in cui il fine settimana andrà a coincidere con uno dei turni di riposo della IG.ra , in tale evenienza competerà a questa tenere con sé la IG Parte_1 Per_1
8)In un'ottica di massima collaborazione tra i coniugi e al fine di rendere praticabile il suindicato calendario di massima la IG.ra si impegna a tramettere al IG. , a mezzo Pt_1 Controparte_1
e-mail o tramite WhatsApp, entro il giorno 15 il proprio calendario dei turni relativi del mese successivo.
9) le vacanze natalizie, compatibilmente con i turni lavorativi della IG.ra , seguiranno Parte_1
la regola dell'alternanza: dal 24 di dicembre al 25 con un genitore, dal 26 dicembre al 1° gennaio dall'altro, dal 2 al 6 di gennaio nuovamente con il primo;
10) anche le vacanze pasquali, sempre compatibilmente con i turni lavorativi della sig.ra Pt_1
, seguiranno la regola dell'alternanza, venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore,
[...]
Lunedì dell'Angelo ed il martedì con l'altro;
11) il compleanno di spetterà ad anni alterni all'uno o all'altro genitore qualora non fosse Per_1
possibile festeggiarlo insieme. Il tutto sempre salvo diverso accordo, previamente concordato, tra i genitori;
12) per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi concordano che spetterà a ciascuno di loro un periodo di giorni 15 anche consecutivi da trascorrere con la IG, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, salvo maggiori periodi da concordarsi preventivamente sempre entro tale data.
13) I coniugi si impegnano comunque a supportarsi nelle rispettive esigenze di vita e lavorative per garantire il proseguimento di un sereno e proficuo rapporto con la IG;
14) i genitori si impegnano a gestire equamente e in maniera alternata i trasferimenti tra le abitazioni di entrambi sempre nell'interesse preminente della minore e compatibilmente con gli impegni della medesima;
15) I coniugi ritengono inoltre che sia importante per i figli conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti, indipendentemente dal ramo genitoriale a cui essi appartengono, anche al fine di non vedere disperso il patrimonio di valori e beni non economici costituiti dal rapporto con gli ascendenti di secondo grado. A tal fine, pertanto, prestano il proprio consenso affinché, nei giorni in cui possono tenere con sé i figli, questi possano essere affidati ai nonni/zii/cugini; 16) I genitori, quando resterà presso ciascuno di loro, si obbligano a tenersi reciprocamente Per_1
e tempestivamente informati circa lo stato di salute della stessa e si impegnano altresì a comunicare l'un l'altro eventuali recapiti telefonici e località ove si recheranno con lei in vacanza. Parimenti
permetteranno alla IG contatti telefonici (chiamata/videochiamata) giornalieri con l'altro genitore;
17) Nel supremo interesse della IG ed a tutela della sua serena ed equilibrata crescita, i coniugi si impegnano all'inserimento graduale di eventuali nuovi compagni/e nella vita di Per_1
18) Con riferimento al patrimonio familiare esistente, al fine di risolvere in via definitiva ogni questione di carattere economico-patrimoniale conseguente al matrimonio ed in considerazione dei contributi apportati dai singoli coniugi all'ordinario svolgersi della vita familiare, il IG.
[...]
si obbliga a trasferire alla RA entro e non oltre il 31/12/2025 la propria CP_1 Parte_1
quota di proprietà pari al 50% pro-indiviso dei seguenti beni immobili siti in Albisola Superiore:
- immobile in via Alessandro Manzoni n.30, scala A, interno 9, piano 2: NCEU foglio 27, particella
39, subalterno 114, cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, mq 89, rendita € 671,39, come da visura catastale in allegato (doc. n.8);
- immobile sito in via Alessandro Manzoni n. 30, scala A, piano S1, NCEU: foglio 27, particella 39,
subalterno 115, rendita 31,14, categoria C2, classe 1, consistenza 9 mq;
- immobile sito in via Della Pace, interno 11, piano S1, NCEU: foglio 27, particella 39, sub. 67,
rendita Lire 134,400 – euro 69,41, categoria c/6, classe 2, consistenza 14 mq;
Con il trasferimento dell'immobile verranno trasferiti a favore della sig.ra tutte le detrazioni Pt_1
fiscali spettanti per la ristrutturazione di detto immobile e per ogni altra detrazione fiscale allo stesso immobile collegata;
19) Poiché il trasferimento immobiliare tra i coniugi è stata condizione per raggiungere l'accordo consensuale di separazione, per detto trasferimento si applicherà il regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74; 20) Il corrispettivo della cessione viene determinato in complessivi euro 103.120,00 che verrà
corrisposto dalla IG.ra con le seguenti modalità: Parte_1
- euro 56.175,00 (pari alla metà del capitale dovuto per la quota di mutuo a maggio 2025 imputabile al sig. presso IT CO intestato ad entrambi i coniugi) o la somma maggiore o minore CP_1
necessaria per l'accollo integrale e liberatorio (o l'estinzione) della parte anche di competenza del
IG. del mutuo stipulato dai ricorrenti in data 29/05/2020 a rogito del notaio Controparte_1
con la AN IT CO (le parti concordemente ammettono che la RA potrà Per_3 Pt_1
eventualmente stipulare un nuovo contratto di mutuo, liberando il sig. e provvedendo CP_1
all'estinzione del mutuo attualmente in essere);
- euro 46.945,00 (quarantaseimilanovecentoquarantacinque/00) tramite assegno circolare da corrispondere al IG. in sede di atto notarile presso il notaio designato nella Controparte_1
persona del Notaio dott. Per_3
21) La IG.ra provvederà ad accollarsi il pagamento dell'intero mutuo a far data dal Parte_1
01/11/2024, esonerando il IG. dal pagamento delle rate di mutuo di propria Controparte_1
competenza;
22) Le spese notarili, ogni eventuale spesa inerente alla cessione ed eventuali imposte e tasse saranno a carico della sig.ra ; Pt_1
23) Per gli arredi presenti all'interno dell'immobile attualmente in comproprietà e per la cucina la
IG.ra si impegna a corrispondere al marito, entro il rogito di acquisto l'importo di Parte_1
euro 40.000,00 tramite assegno circolare;
24) Le parti concordemente stabiliscono che con tale cessione e con la corresponsione dell'importo che precede hanno provveduto a regolare ogni eventuale debenza tra di loro risultante per l'acquisto dell'immobile in questione, la sua ristrutturazione, il suo mantenimento e il relativo arredo e per le rate del relativo mutuo già corrisposte;
26) la IG.ra si impegna a cedere gratuitamente al IG. la propria quota Pt_1 Controparte_1
pari al 50% del veicolo Ford OR tg. FB653JG entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione;
27) I coniugi concordano affinché il garage, sito in via Della Pace, interno 11, piano S1, identificato catastalmente al NCEU: foglio 27, particella 39, sub. 67, rendita Lire 134,400, categoria c/6, classe
2, consistenza 14 mq possa essere utilizzato dal IG. a titolo gratuito fino al Controparte_1
31/12/2025, data in cui dovrà essere riconsegnato alla sig.ra libero dai beni appartenenti al Pt_1
marito.
28) I coniugi dichiarano di aver ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito ogni questione di natura personale e patrimoniale e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
29) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti poiché godono di un reddito che garantisce loro la piena indipendenza economica;
30) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello della minore ” Per_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)