Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 837 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Patrizia Baici , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
di Parte_1
EL (c.f in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Umberto
Pelassa (CF: ), Dirigente pro-tempore dell C.F._1 [...]
e dalla Dott.ssa Controparte_1 Parte_2
legalmente domiciliati presso l'
[...] Controparte_1
in Piazza Roma n. 17
[...]
- ricorrente in opposizione
Contro
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Isetta CP_2
Barsanti Mauceri ( e presso il suo Email_1 studio in Firenze, Via Duca D'Aosta 5 elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso monitorio
- resistente opposto–
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (Art. 87 CCNL Scuola compenso ore eccedenti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8.11.2024 il Ministero ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 208/2024 del 01.10.2024 e notificato il
07.10.2024 con il quale il Tribunale di EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ingiunto il pagamento in favore di , docente di Scienze Motorie CP_2 collocata a riposo in data 1.9.2023, di € 35.083,02 a titolo di differenze retributive per le ore di lavoro svolte eccedenti le 18 ore settimanali secondo la maggiorazione prevista dall'art. 87 commi 1 e 3 del CCNL negli aa. ss 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 ”.
Nell'opposizione il ricorrente contesta l'ingiunzione emessa per profili Parte_1
attinenti al merito poiché la prof. , docente di Scienze Motorie presso CP_2
gli Istituti di Istruzione secondaria sino al pensionamento del 1.9.2023:
-è stata utilizzata di FATTO da molti anni presso l Controparte_1
come REFERENTE in Ambiti progettuali di valore nazionale e precisamente utilizzata in “Ambito 2 : sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” in seguito a decreti allegati dalla stessa ricorrente relativi agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- non è stata nominata Coordinatore provinciale di Educazione fisica nell'Ambito
Territoriale di EL, in quanto la stessa figura normativamente non è più prevista dall'1.9.2015, avendo la L. 190/2014 al comma 328 soprresso tale figura, prevedendo la sola ed esclusiva figura dei Coordinatori regionali;
-quale referente la ricorrente ha l'obbligo di un orario di servizio pari a 36 ore settimanali, senza alcuna maggiorazione stipendiale;
e per profili attinenti al quantum ingiunto poiché occorre tener conto del periodo di
“emergenza sanitaria” che ha bloccato – negli a.s. relativi al presente ricorso - tante attività complementari, tra cui certamente, per la peculiarità che le caratterizza, le attività di educazioni fisica e/o sportive: dal mese di Marzo 2020 al mese di Maggio 2020, e poi per tutto l'a.s. 2020/2021, le scuole di ogni ordine e grado abbiano, per la prima volta e per la nota situazione connessa all'emergenza Covid, adottato la didattica a distanza, con una serie di regole sanitarie che non hanno consentito la regolare attuazione delle attività scolastiche, seppure programmate, tra cui quelle rientranti nell' Ambito 2 di competenza della ricorrente. Eppure viene allegato anche il calcolo relativo ai periodi sopra citati . Pertanto, con l'esclusione dei periodi sopra indicati, l'importo al più spettante alla ricorrente corrisponderebbe ad € 22.705,14 (all.
3 parte ricorrente).
Si è regolarmente costituita in giudizio la prof. chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione ed argomentando ampiamente il buon diritto dell'opposta al compenso di cui all'art. 87 comma 2 CCNL applicato secondo gli orientamenti recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito ed in particolare il giudicato formatosi con sentenza del Tribunale di vercelli n. 172/2021 dell'11.11.2021 fra le stesse parti per gli aa.ss 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19.
La causa è stata posta in discussione al termine dell'istruttoria documentale svolta sulle conclusioni contenute nelle note scritte depositate ex art. 127 ter cpc.
§§§
L'opposizione proposta è risultata infondata e come tale non merita accoglimento.
È circostanza incontestata, ed ammessa dallo stesso resistente, che la prof Parte_1
sia stata utilizzata di FATTO presso l di EL, CP_2 Controparte_1
come REFERENTE in Ambiti progettuali di valore nazionale e precisamente utilizzata in “Ambito 2: sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” in seguito a decreti allegati dalla stessa ricorrente relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Parte opposta ha allegato e documentato che anche durante il periodo di emergenza
Covid, e segnatamente dal 5.03.2020 a tutto l'a.s. 2020/21, lo svolgimento dell'attività relativa all'incarico di referente: si vedano i docc. nn. 6, 8, 9, 11, e 12 di cui alla memoria di costituzione in giudizio ed i docc. nn. 15, 16 e 17 di cui alle note scritte depositate ex art. 127 ter cpc). Orbene, l'art. 87 CCNL del personale del comparto scuola sottoscritto in data
29.11.2007 prevede testualmente:
“1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfettario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo”.
Il terzo comma dell'art. 87 del contratto collettivo stabilisce, dunque, chiaramente come i docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica abbiano diritto al compenso per le ore eccedenti previsto e regolamentato dai commi precedenti.
Il argomenta, anche in questo giudizio come nel precedente già deciso da Parte_1
questo stesso Giudice, la non debenza del compenso per le ore eccedenti attesa la cancellazione della figura del coordinatore provinciale di educazione fisica per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 331, l. n. 190/2014 che ha modificato l'art. 1, comma 59, della legge di stabilità 2013 n. 228/2012, precludendo al personale del comparto scuola di essere collocato in situazione di comando, distacco o fuori ruolo.
Tale comma, come sostituito dalla l. n. 190/2014, prevede che “(s)alve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n.
196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ovvero enti, associazioni e fondazioni”.
Va a questo punto osservato come dall'istruttoria documentale svolta sia emerso come la prof. abbia continuato a svolgere negli anni scolastici 2019/2020, CP_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le svolto le mansioni indicate nelle disposizioni ministeriali con la denominazione di referente, in luogo di quella di coordinatore provinciale, a nulla rilevando, ovviamente la differente denominazione (all. doc 4 allegato al ricorso).
La resistente opposta ha organizzato, negli anni di cui è causa, i “Campionati Sportivi
Studenteschi “ che si sono svolti nella provincia di EL, oltre alle finali Regionali, all'Organizzazione dei progetti Promozionali e i corsi di Formazione per i docenti di
Scienze Motorie;
tutte attività che hanno richiesto la presenza dell'opposta a gare, iscrizioni, tabulazioni, classifiche, graduatorie, incontri organizzativi e preparatori, rapporti con le Amministrazione Comunali, convegni, conferenze di servizi e trasferte nelle località degli eventi sportivi.
L'esame della documentazione prodotta sub nn.
2-12 evidenzia poi lo svolgimento delle attività progettate anche nel periodo emergenziale necessariamente con i dovuti adattamenti della “didattica a distanza”.
In particolare, si evince dal doc. n. 9 che per l'a.s. 2019/2020 era avviato dai referenti Parte territoriali e dai referenti provinciali presso un'intensa attività anche in smart working con la condivisione di materiali informatici su Google on drive (materiali per discipline motorie per docenti) per supporto alle Istituzioni scolastiche ed ai docenti di
1-2 grado.
Dal documento di cui al link allegato al doc. n. 15 emerge poi come la proff CP_2
abbia necessariamente svolto le prestazioni, con maggior impiego di tempo.
E' vero che durante alcuni dei periodi menzionati dal Ministero le lezioni e le competizioni sportive in presenza sono state sospese, ma risulta provato dalla dalla documentazione versata in atti come l'opposta, nel periodo de quo, abbia svolto le attività, a lei affidate quale referente dell'ATP di EL. Sulla base di tali conclusioni, risulta pertanto che l'opposta abbia diritto al compenso ex art. 87 CCNL scuola per le ore eccedenti prestate negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
A tal fine è utile ricordare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte fin dall'ordinanza n. 19441 del 20.7.2018 (doc. 10 proc monitorio), in base al quale “le parti collettive hanno voluto differenziare le modalità di computo del compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: in applicazione della maggiorazione del
10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali
(comma 4)” , orientamento ribadito ancora da Cass. Ord. N. 15294 del 31 maggio
2023; ord. n. 14327/2023, ord. 11573/2023 e ord n. 979 del 13.01.2022.
L'opposizione proposta dal deve pertanto essere respinta, con Parte_1
conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenze e vengono liquidate ai sensi del d.m.
55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva in concreto espletata dalle parti (no attività istruttoria orale) e dal livello di difficoltà della controversia, come da dispositivo.
PQM
Visto l'art. 429 cpc
- rigetta l'opposizione proposta dal ricorrente e conseguentemente conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 208/2024 emesso dal Tribunale di EL, sezione lavoro, in data 1.10.2024
- condanna il al pagamento delle le spese del Parte_1 presente giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.
EL, 13.5.2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI