Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AT NG, rappresentata e difesa dall'avvocato Linda Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di PO, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di LE e Avellino, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di LE e Avellino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di demolizione n. 3, prot. n. 1303 del 20.1.2025, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di PO;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RE MA il 26\5\2025:
dell’atto del Funzionario Responsabile del Comune di PO (Area Tecnica Edilizia Privata) del 3.4.2025 - PROT. 5936;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di LE e Avellino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso principale mediante il quale è stata impugnata l’ordinanza di demolizione n. 3, prot. n. 1303 del 20.1.2025, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di PO.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, è stato impugnato l’atto della Commissione locale per il paesaggio del 16.4.2025 (progetto alle O.D.G. n. 19/2025).
La ricorrente è insorta avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificati e depositati, sorretti da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Si sono costituiti la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino e il Ministero della Cultura.
Nell’udienza camerale dell’11.06.2025, la causa è introitata per la decisione.
I ricorsi all’esame del Collegio sono manifestamente fondati e perciò gli stessi possono essere decisi con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Occorre evidenziare che il D.L. 69/2024, decreto salva-casa, ha introdotto nell’art. 34-bis “Tolleranze costruttive” i commi 1-bis), 1-ter), 2-bis), 3-bis) e 3-ter) in riferimento alle tolleranze costruttive ed esecutive.
Ebbene il comma 1-bis) definisce una riparametrazione per tutti gli scostamenti realizzati entro il 24 maggio 2024 ed in particolare lo scostamento dai parametri, come il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non è considerato violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti:
- del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- del 3 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- del 4 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- del 5 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
- del 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
Peraltro, come precisato dal Consiglio di Stato, “il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale”, dovendo il Comune svolgere una verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l’intervento difforme eseguito avesse comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria (Cons. Stato, sentenza n. 3666/2021).
Sarà quindi compito dell’Amministrazione comunale, sulla base di eventuali precise iniziative in tal senso dell’istante, di verificare la sussistenza dei presupposti applicativi della nuova disciplina in subiecta materia (Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, 02/04/2025 n. 02771, punto n. 17).
Ebbene, facendo applicazione, nel caso di specie, dei principi legislativi e giurisprudenziali testè citati, come detto, i ricorsi all’esame del Collegio si rivelano fondati e, pertanto, devono trovare accoglimento, assumendo valore assorbente e dirimente la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato risulta del tutto privo di motivazioni in merito alle difformità parziali ipotizzate nell’ordinanza impugnata.
Al contrario la SCIA in sanatoria, prodotta agli di causa di parte ricorrente, contiene allegati con relativi calcoli volumetrici e verifica della percentuale delle tolleranze costruttive ex lege.
Pertanto, a fronte dell’analitica indicazione nella Relazione Tecnica di cui alla SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis DPR 380/2001, l’atto impugnato non contesta alcuno dei singoli 3 punti specificamente ed analiticamente definiti nella richiamata Relazione, la quale analizza le parziali.
Ne deriva che l’Amministrazione comunale dovrà, sulla base delle precise iniziative in tal senso dell’odierno ricorrente, effettuare una valutazione concreta sulle specifiche caratteristiche del bene abusivo e conseguentemente verificare la sussistenza dei presupposti applicativi della nuova disciplina in subiecta materia.
Alla stregua di quanto sopra, i ricorsi meritano accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati per difetto di motivazione e d’istruttoria.
Le spese di lite possono essere compensate, stante l’assoluta particolarità della vicenda e tenuto conto dell’andamento generale del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 3, prot. n. 1303 del 20.1.2025 nonché l’atto del 3.4.2025 – prot. del Comune di PO.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO