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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 2787 \ 2023 promossa da
( Parte_1 P.IVA_1
contro
( Controparte_2 P.IVA_2
* * *
Successivamente oggi martedì 20 maggio 2025 alle ore 09.10 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Luca Zeni in sostituzione dell'avv. Gloria
Valentini e l'avv. per parte attrice e l'avv. Giampietro Turina per parte convenuta i quali ex art. 196 duodecies dda cpc assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
parte attrice opponente precisa le conclusioni anche in via istruttoria come in atto introduttivo:
IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni dedotte in atti, ove proposta, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.; NEL MERITO: per le ragioni dedotte in atti, anche concorrenti tra loro, in via principale: dichiarare inesistente, nullo, porre nel nulla, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 496/2023 del 14 febbraio 2023, emesso dal Tribunale di Verona sub R.G. 144/2023, notificato in data 15 febbraio 2023 e, comunque, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e/o in diritto della pretesa avversaria (per il capitale, gli interessi, le spese e quant'altro liquidato) e respingere ogni richiesta di pagamento; in via riconvenzionale: risolvere per inadempimento i rapporti negoziali di cui alle avversarie fatture n. 1692/VI del 9 giugno 2022 e n. 1843/VI del 23 giugno 2022 e, solo in via subordinata riconvenzionale, ridurne l'ammontare; in via riconvenzionale: condannare la controparte al risarcimento dei danni patiti dall'Esponente, ossia la pagamento della somma di € 19.403,00 -ovvero di altra somma, maggiore o minore, comunque ritenuta di giustizia - oltre a IVA (ove dovuta), interessi e rivalutazione, dall'esigibilità al saldo, anche ex art. 1284 co. 4 c.c. in via subordinata: ricorrendone i presupposti di legge, in virtù dell'eccezione avanzata, opporre in compensazione con l'importo ex adverso domandato il controcredito pari in sorte capitale a € 19.403,00. vantato dalla società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Ingiungente, ovvero altro diverso, maggiore o minore, che possa essere comunque ritenuto di facile e pronta liquidazione ovvero comunque compensabile, oltre a interessi dall'esigibilità al saldo e ulteriori accessori di legge, quale l'IVA, se dovuti, e per l'effetto dichiarare inesistente, nullo, porre nel nulla, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.
Pagina 2 di 11 Parte convenuta opposta precisa le conclusioni anche in via istruttoria come in memoria 183, 1 cpc:
Nel merito: accertato che l'opposizione avversaria è infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti in narrativa, rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, anche quelle formulate in via riconvenzionale, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che l'attrice-opponente va comunque debitrice nei confronti della convenuta-opposta per i sueposti motivi, condannare Ceg RL a pagare in favore di la somma di € 18.973,07 in linea capitale, o la diversa CP_2 minore o omma risultante di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs 231/2002, o ai diversi interessi risultanti di giustizia, dal giorno della debenza sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, e competenze professionali di causa, comprensive di spese generali, CPA e IVA come per legge anche del procedimento monitorio.
l'avv. Zeni si richiama alle note depositate e conclude come in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 23.03.2025 e comunque insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 e 3 cpc;
l'avv. Turina si richiama alle note conclusive dell'08.05.2025 insistendo per l'ammissione delle conclusioni di cui alla memoria
183 n. 1 cpc del 06.10.2023 e quindi per il rigetto delle conclusioni di parte avversa;
all'esito della discussione il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 3 di 11 Seguito verbale 20/05/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Vendita di cose mobili nella causa civile 2787\2023 promossa con ricorso 07/04/2023
DA
( Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore signor
[...]
con sede in Cembra Lisignago TN Località Predole ed Parte_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Gloria Valentini che lo rappresenta e difende con come da mandato in calce all'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Pagina 4 di 11 ( in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Mozzecane v. Roma,
15/A ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Cristiana Tovo che lo rappresenta e difende con l'avv. Giampietro Turina come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo 496.2023 per €
18.973,07 ottenuto da per gli insoluti relativi alle CP_2
forniture indicate nella narrativa del ricorso RG 144.2023.
Parte attrice opponente lamenta che le forniture di gasolio impagate avevano cagionato danni ai mezzi stante l'elevato grado di contaminazione con spese per € 19.403,00, per le quali svolgeva domanda riconvenzionale.
Parte convenuta opposta evidenzia che per tutte le consegne effettuate nel medesimo periodo non sono state segnalate criticità, sottolinea che va considerato il lasso di tempo 09 – 21 giugno tra consegna e lamentati malfunzionamenti;
da ultimo evidenzia l'assenza di continuità nelle forniture.
I documenti versati in atti non confermano la ricostruzione attorea.
Oggetto del contendere è il mancato pagamento delle forniture di gasolio del 09.06.2022 (6.000 litri, f. 1692 di € 11.529,00) e del
23.06.2022 (f. 1843 di € 7.444,07).
Pagina 5 di 11 E' opportuno indicare che prima del 09.06.2022 non vi erano forniture recenti da parte della convenuta opposta.
In primo luogo va evidenziato che le forniture sono incontestate, la prima di 6000 litri del 09.06.2022, la seconda sempre di 6000 litri del 23.06.2022 in sostituzione, dopo l'aspirazione di 2302 litri.
I malfunzionamenti non si manifestano tuttavia prima del
21.06.2022:
Così il teste all'udienza 05.03.2024: Testimone_1
“cap. 33: viene rammostrato al teste il documento 16: la fattura è mia, pagata è pagata non so se dall'assicurazione; non sono in grado di dirlo;
” (intervento del 21.06.2022);
così il teste all'udienza 05.03.2024: Tes_2
“cap. 16: viene rammostrato al teste il documento 3-11: intervento lungo strada, si parla di raccordo intasato da sporcizia;
sporco che si trova nel gasolio, io controllo il filtro ed il tubo, questo è il mio intervento;
il raccordo era intasato da sporco che si trova nel gasolio era nell'impianto del gasolio”; (intervento del 19.07.2022);
così il teste E. all'udienza 05.03.2024: Tes_1
“cap. 14: viene rammostrato al teste il documento 4, 5, 10, 13: ho fatto una dichiarazione il carburante era palesemente compromesso;
era di colore marrone, ho dovuto svuotare e pulire tutto il serbatoio;
” (intervento del 30.06.2022,13.07.2022, 12.08.2022);
così la teste all'udienza 05.03.2024: Parte_2
“cap. 9: sì abbiamo avuti parecchi problemi dopo la metà di giugno;
cap. 13: non mi risulta che il gasolio abbia fatto gasolio da altre parti ha fatto gasolio solo dalla cisterna interna;
a prova contraria cap. 16: se ce n'era ce n'era pochissimo faccio sempre 6000 litri alla volta la cisterna è da 10000 cap. 18: dopo che son stati rimessi a posto non abbiamo mai avuti problemi dopo ripuliti tutti e la cisterna non ci sono stati problemi;
Pagina 6 di 11 ADR: dopo l'intervento con gli antibatterici i mezzi hanno circolato”
Così il teste all'udienza 05.03.2024: Tes_3
“cap. 10: io vedovo che facevo nell'escavatore dalla tanica che la tanica lo riempivo al distributore della ditta: il gasolio era marrone non era un bel giallo;
ADR: quando non andava più l'escavatore abbiamo controllato il filtro, lo soffiavo con il compressore e non veniva fuori un liquido”.
I campioni prelevati il 21.06.2022 da FI ER risultano inutilizzabili, atteso che le analisi sono state effettuate solo il
14.09.2022.
Le forniture ad altri clienti in date prossime al 09.06.2022 non hanno rammostrato anomalie o lamentele dei clienti come confermato all'udienza 04.03.2024 dai testi (doc. 18), Tes_4
(doc. 6), (doc. 11), (doc. 10). Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8
Le modalità di conservazione sono indicate dal teste Tes_9
all'udienza 21.05.2024:
“cap. 3: quando arrivano i camion che portano il gasolio viene inserito questo antialga in quantità 1 a 10000 litri è un servizio che facciamo al cliente;
so che altre ditte non lo fanno ho lavorato per altre ditte non lo fanno;
è un servizio gratuito, altri lo vendono”
e confermate dal teste all'udienza 05.03.2024: Tes_10
“cap. 3: quando c'è una consegna dal primario cioè dalla raffineria, noi aggiungiamo sempre una quantità di additivo come indicato dalla scheda tecnica del fornitore: ci sono due modalità mantenitivo, e curativo in caso di proliferazione batterica;
noi utilizziamo la quantità mantenitiva ovvero un litro ogni diecimila litri di gasolio;
questo per impedire che la quantità di biodisel a contatto con l'acqua che inevitabilmente c'è in una cisterna possa proliferare in alghe e batteri;
l'additivo va messo prima dello scarico in modo che si mescoli meglio;
ADR: sono un dipendente della società e svolgo la mansione di autista e quando arrivano i primari allo scarico assiste alle operazioni;
sono io in prima persona che butto l'additivo per la maggior parte delle volte”.
Pagina 7 di 11 Il medesimo teste indica inoltre che i documenti di trasporto sono preparati il giorno prima, mentre la cisterna viene caricata prima del viaggio:
“… ADR: nel prospetto il carico di si indica 08.06.2022; di solito Parte_2 noi non lasciamo mai il camion c ra prima;
potrebbe essere un documento emesso la sera prima;
lo escluso perché non lasciamo mai il camion carico la sera, emettiamo dei documenti la sera prima;
”.
Viene confermato che al momento del conferimento la cisterna dell'attrice opponente non era vuota, così il teste Tes_11
all'udienza 05.03.2024:
“cap. 12: non era vuota, era stata misurata;
vengono sempre misurata per essere sicuri che il gasolio che porti ci stia;
ADR: noi lo facciamo sempre, lasci la misura”
Trova conferma anche il prelievo di gasolio contaminato del
22.06.2022 (2302 litri), così il teste Tes_10
“ADR: non so se fosse stato trattato in loco il 23.06.2022 io ho eseguito solo il trattamento dopo lo scarico da noi nei contenitori fuori terra”
così il teste : Tes_11
“cap. 23: la cisterna era vuota ho aspirato tutto anche il fondo la parte più sporca”
così il teste all'udienza 21.05.2024: Tes_9
“cap. 25: si era scuro quando è stato portato;
ADR: di solito è un bel giallo trasparente;
cap. 26: si non so il giorno preciso, so che è stato rimesso in cisterna, il gasolio si presentava più chiaro dopo aver fatto questo trattamento”.
Il consulente tecnico dott.ssa per prima cosa Persona_1
evidenzia (pag.12):
“-Non esiste una campionatura del gasolio effettuata in contraddittorio. In particolare non esiste una campionatura effettuata in contraddittorio dei 3014
Pagina 8 di 11 L di gasolio presenti nella cisterna di CEG in data 09/06/2022, al momento della prima consegna di E non esiste una campionatura di gasolio CP_2 relativa alla prima conseg del 09/06/2022 CP_2
- (ingiungente-convenuto) non era fornitore abituale di Controparte_2 g ti l'ultima fornitura prima di quella contestata risale al 28/07/2020.
- nella sede operativa di Trento, dispone di tre cisterne interrate da 100 CP_2 mc nella quale stocca rispettivamente gasolio per autotrazione, gasolio agricolo e gasolio per riscaldamento.
- nel periodo di cui è causa ha prelevato e successivamente consegnato CP_2 gasolio per autotrazione a numerose altre aziende che non hanno però sollevato alcuna eccezione e, riguardo a questo fatto, ha presentato DAS e attestazioni dei clienti doc 106.
-CEG comunica malfunzionamenti dei propri autoveicoli a in data CP_2 22/06/2022
- interviene presso CEG in data 23/06/2022 effettuando lo svuotamento CP_2 della cisterna (volume prelevato 2465 L) e, dopo aggiunta di battericida, effettuando l'immissione di 6000 L di gasolio”
… - Dopo lo svuotamento della cisterna di CEG e l'immissione in data 23/06/2022 di 6000 L da parte di CEG afferma di non aver più CP_2 riscontrato malfunzionamenti” (pag. 12 relazione peritale)
Così le conclusioni (pagg. 21-22):
“Durante le attività peritali la Sottoscritta non ha rinvenuto documentazioni attestanti attività di svuotamento, manutenzione, sanificazione, monitoraggio da parte di CEG del serbatoio utilizzato per il rifornimento di gasolio dei propri automezzi. Serbatoio che negli anni è stato rifornito con gasolio proveniente da diversi fornitori, senza a quanto pare da parte di CEG di accordi contrattuali con i fornitori, in relazione a controlli e monitoraggi prima dell'immissione del gasolio nel serbatoio. Solo le FI ER (cfr tab 2) hanno dichiarato una campionatura di gasolio, ma a quanto pare hanno deciso di procedere all'esecuzione dell'analisi dopo alcuni mesi, compromettendo così l'attendibilità della stessa. Pertanto a parere di questo CTU il problema della contaminazione del gasolio oggetto di causa è attribuibile ad una graduale situazione di accumulo e di correlati fenomeni di degradazione che hanno trovato il loro epilogo nel giugno del 2022. Il sottoscritto ritiene ragionevolmente difficile associare la problematica alla consegna da parte di dei 6000 L di gasolio per autotrazione in data CP_2 09/06/2022, tanto e ha documentato l'assenza di altre CP_2 contestazioni da parte dei clienti riforniti nei medesimi giorni”.
Evidenzia inoltre a pag. 24:
Pagina 9 di 11 “È importante notare che nei sistemi di prelevamento del gasolio per rifornire i mezzi sono generalmente presenti filtri – “cfr. sezione del manuale di uso e manutenzione del sistema di stoccaggio ed erogazione carburante file Allegato 3“ di CEG. Questo sistema aiuta a trattenere particelle indesiderate e impurità, migliorando la qualità del carburante trasferito e anche questi filtri possono diventare una fonte di contaminazione per usura del filtro, problemi di manutenzione o installazione o sostituzione. Per evitare che i filtri stessi diventino fonte di contaminazione, è fondamentale una regolare manutenzione, la sostituzione periodica dei filtri e l'uso di componenti di alta qualità specificamente progettati per l'uso con carburanti. Circa la manutenzione del filtro suddetto, oltre alla sanificazione e lo svuotamento periodico della cisterna il sottoscritto CTU non ha ricevuto da CEG alcuna documentazione. In conclusione tenendo presente quanto sopra e quanto esposto anche nelle risposte alle altre sezioni del quesito, i vizi lamentati agli automezzi da CEG, a parere di questa CTU, non si possono riferire al gasolio fornito da in CP_2 data 09/06/2022.”
La domanda di parte attrice opponente va respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo 496.2023 del Tribunale di Verona conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 (di cui €
750,00 per fase di studio della controversia, € 500,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.250,00 per fase istruttoria, €
1.000,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Pagina 10 di 11 Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 20 maggio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 2787 \ 2023 promossa da
( Parte_1 P.IVA_1
contro
( Controparte_2 P.IVA_2
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Successivamente oggi martedì 20 maggio 2025 alle ore 09.10 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Luca Zeni in sostituzione dell'avv. Gloria
Valentini e l'avv. per parte attrice e l'avv. Giampietro Turina per parte convenuta i quali ex art. 196 duodecies dda cpc assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
parte attrice opponente precisa le conclusioni anche in via istruttoria come in atto introduttivo:
IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni dedotte in atti, ove proposta, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.; NEL MERITO: per le ragioni dedotte in atti, anche concorrenti tra loro, in via principale: dichiarare inesistente, nullo, porre nel nulla, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 496/2023 del 14 febbraio 2023, emesso dal Tribunale di Verona sub R.G. 144/2023, notificato in data 15 febbraio 2023 e, comunque, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e/o in diritto della pretesa avversaria (per il capitale, gli interessi, le spese e quant'altro liquidato) e respingere ogni richiesta di pagamento; in via riconvenzionale: risolvere per inadempimento i rapporti negoziali di cui alle avversarie fatture n. 1692/VI del 9 giugno 2022 e n. 1843/VI del 23 giugno 2022 e, solo in via subordinata riconvenzionale, ridurne l'ammontare; in via riconvenzionale: condannare la controparte al risarcimento dei danni patiti dall'Esponente, ossia la pagamento della somma di € 19.403,00 -ovvero di altra somma, maggiore o minore, comunque ritenuta di giustizia - oltre a IVA (ove dovuta), interessi e rivalutazione, dall'esigibilità al saldo, anche ex art. 1284 co. 4 c.c. in via subordinata: ricorrendone i presupposti di legge, in virtù dell'eccezione avanzata, opporre in compensazione con l'importo ex adverso domandato il controcredito pari in sorte capitale a € 19.403,00. vantato dalla società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Ingiungente, ovvero altro diverso, maggiore o minore, che possa essere comunque ritenuto di facile e pronta liquidazione ovvero comunque compensabile, oltre a interessi dall'esigibilità al saldo e ulteriori accessori di legge, quale l'IVA, se dovuti, e per l'effetto dichiarare inesistente, nullo, porre nel nulla, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.
Pagina 2 di 11 Parte convenuta opposta precisa le conclusioni anche in via istruttoria come in memoria 183, 1 cpc:
Nel merito: accertato che l'opposizione avversaria è infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti in narrativa, rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, anche quelle formulate in via riconvenzionale, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che l'attrice-opponente va comunque debitrice nei confronti della convenuta-opposta per i sueposti motivi, condannare Ceg RL a pagare in favore di la somma di € 18.973,07 in linea capitale, o la diversa CP_2 minore o omma risultante di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs 231/2002, o ai diversi interessi risultanti di giustizia, dal giorno della debenza sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, e competenze professionali di causa, comprensive di spese generali, CPA e IVA come per legge anche del procedimento monitorio.
l'avv. Zeni si richiama alle note depositate e conclude come in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 23.03.2025 e comunque insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 e 3 cpc;
l'avv. Turina si richiama alle note conclusive dell'08.05.2025 insistendo per l'ammissione delle conclusioni di cui alla memoria
183 n. 1 cpc del 06.10.2023 e quindi per il rigetto delle conclusioni di parte avversa;
all'esito della discussione il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 3 di 11 Seguito verbale 20/05/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Vendita di cose mobili nella causa civile 2787\2023 promossa con ricorso 07/04/2023
DA
( Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore signor
[...]
con sede in Cembra Lisignago TN Località Predole ed Parte_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Gloria Valentini che lo rappresenta e difende con come da mandato in calce all'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Pagina 4 di 11 ( in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Mozzecane v. Roma,
15/A ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Cristiana Tovo che lo rappresenta e difende con l'avv. Giampietro Turina come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo 496.2023 per €
18.973,07 ottenuto da per gli insoluti relativi alle CP_2
forniture indicate nella narrativa del ricorso RG 144.2023.
Parte attrice opponente lamenta che le forniture di gasolio impagate avevano cagionato danni ai mezzi stante l'elevato grado di contaminazione con spese per € 19.403,00, per le quali svolgeva domanda riconvenzionale.
Parte convenuta opposta evidenzia che per tutte le consegne effettuate nel medesimo periodo non sono state segnalate criticità, sottolinea che va considerato il lasso di tempo 09 – 21 giugno tra consegna e lamentati malfunzionamenti;
da ultimo evidenzia l'assenza di continuità nelle forniture.
I documenti versati in atti non confermano la ricostruzione attorea.
Oggetto del contendere è il mancato pagamento delle forniture di gasolio del 09.06.2022 (6.000 litri, f. 1692 di € 11.529,00) e del
23.06.2022 (f. 1843 di € 7.444,07).
Pagina 5 di 11 E' opportuno indicare che prima del 09.06.2022 non vi erano forniture recenti da parte della convenuta opposta.
In primo luogo va evidenziato che le forniture sono incontestate, la prima di 6000 litri del 09.06.2022, la seconda sempre di 6000 litri del 23.06.2022 in sostituzione, dopo l'aspirazione di 2302 litri.
I malfunzionamenti non si manifestano tuttavia prima del
21.06.2022:
Così il teste all'udienza 05.03.2024: Testimone_1
“cap. 33: viene rammostrato al teste il documento 16: la fattura è mia, pagata è pagata non so se dall'assicurazione; non sono in grado di dirlo;
” (intervento del 21.06.2022);
così il teste all'udienza 05.03.2024: Tes_2
“cap. 16: viene rammostrato al teste il documento 3-11: intervento lungo strada, si parla di raccordo intasato da sporcizia;
sporco che si trova nel gasolio, io controllo il filtro ed il tubo, questo è il mio intervento;
il raccordo era intasato da sporco che si trova nel gasolio era nell'impianto del gasolio”; (intervento del 19.07.2022);
così il teste E. all'udienza 05.03.2024: Tes_1
“cap. 14: viene rammostrato al teste il documento 4, 5, 10, 13: ho fatto una dichiarazione il carburante era palesemente compromesso;
era di colore marrone, ho dovuto svuotare e pulire tutto il serbatoio;
” (intervento del 30.06.2022,13.07.2022, 12.08.2022);
così la teste all'udienza 05.03.2024: Parte_2
“cap. 9: sì abbiamo avuti parecchi problemi dopo la metà di giugno;
cap. 13: non mi risulta che il gasolio abbia fatto gasolio da altre parti ha fatto gasolio solo dalla cisterna interna;
a prova contraria cap. 16: se ce n'era ce n'era pochissimo faccio sempre 6000 litri alla volta la cisterna è da 10000 cap. 18: dopo che son stati rimessi a posto non abbiamo mai avuti problemi dopo ripuliti tutti e la cisterna non ci sono stati problemi;
Pagina 6 di 11 ADR: dopo l'intervento con gli antibatterici i mezzi hanno circolato”
Così il teste all'udienza 05.03.2024: Tes_3
“cap. 10: io vedovo che facevo nell'escavatore dalla tanica che la tanica lo riempivo al distributore della ditta: il gasolio era marrone non era un bel giallo;
ADR: quando non andava più l'escavatore abbiamo controllato il filtro, lo soffiavo con il compressore e non veniva fuori un liquido”.
I campioni prelevati il 21.06.2022 da FI ER risultano inutilizzabili, atteso che le analisi sono state effettuate solo il
14.09.2022.
Le forniture ad altri clienti in date prossime al 09.06.2022 non hanno rammostrato anomalie o lamentele dei clienti come confermato all'udienza 04.03.2024 dai testi (doc. 18), Tes_4
(doc. 6), (doc. 11), (doc. 10). Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8
Le modalità di conservazione sono indicate dal teste Tes_9
all'udienza 21.05.2024:
“cap. 3: quando arrivano i camion che portano il gasolio viene inserito questo antialga in quantità 1 a 10000 litri è un servizio che facciamo al cliente;
so che altre ditte non lo fanno ho lavorato per altre ditte non lo fanno;
è un servizio gratuito, altri lo vendono”
e confermate dal teste all'udienza 05.03.2024: Tes_10
“cap. 3: quando c'è una consegna dal primario cioè dalla raffineria, noi aggiungiamo sempre una quantità di additivo come indicato dalla scheda tecnica del fornitore: ci sono due modalità mantenitivo, e curativo in caso di proliferazione batterica;
noi utilizziamo la quantità mantenitiva ovvero un litro ogni diecimila litri di gasolio;
questo per impedire che la quantità di biodisel a contatto con l'acqua che inevitabilmente c'è in una cisterna possa proliferare in alghe e batteri;
l'additivo va messo prima dello scarico in modo che si mescoli meglio;
ADR: sono un dipendente della società e svolgo la mansione di autista e quando arrivano i primari allo scarico assiste alle operazioni;
sono io in prima persona che butto l'additivo per la maggior parte delle volte”.
Pagina 7 di 11 Il medesimo teste indica inoltre che i documenti di trasporto sono preparati il giorno prima, mentre la cisterna viene caricata prima del viaggio:
“… ADR: nel prospetto il carico di si indica 08.06.2022; di solito Parte_2 noi non lasciamo mai il camion c ra prima;
potrebbe essere un documento emesso la sera prima;
lo escluso perché non lasciamo mai il camion carico la sera, emettiamo dei documenti la sera prima;
”.
Viene confermato che al momento del conferimento la cisterna dell'attrice opponente non era vuota, così il teste Tes_11
all'udienza 05.03.2024:
“cap. 12: non era vuota, era stata misurata;
vengono sempre misurata per essere sicuri che il gasolio che porti ci stia;
ADR: noi lo facciamo sempre, lasci la misura”
Trova conferma anche il prelievo di gasolio contaminato del
22.06.2022 (2302 litri), così il teste Tes_10
“ADR: non so se fosse stato trattato in loco il 23.06.2022 io ho eseguito solo il trattamento dopo lo scarico da noi nei contenitori fuori terra”
così il teste : Tes_11
“cap. 23: la cisterna era vuota ho aspirato tutto anche il fondo la parte più sporca”
così il teste all'udienza 21.05.2024: Tes_9
“cap. 25: si era scuro quando è stato portato;
ADR: di solito è un bel giallo trasparente;
cap. 26: si non so il giorno preciso, so che è stato rimesso in cisterna, il gasolio si presentava più chiaro dopo aver fatto questo trattamento”.
Il consulente tecnico dott.ssa per prima cosa Persona_1
evidenzia (pag.12):
“-Non esiste una campionatura del gasolio effettuata in contraddittorio. In particolare non esiste una campionatura effettuata in contraddittorio dei 3014
Pagina 8 di 11 L di gasolio presenti nella cisterna di CEG in data 09/06/2022, al momento della prima consegna di E non esiste una campionatura di gasolio CP_2 relativa alla prima conseg del 09/06/2022 CP_2
- (ingiungente-convenuto) non era fornitore abituale di Controparte_2 g ti l'ultima fornitura prima di quella contestata risale al 28/07/2020.
- nella sede operativa di Trento, dispone di tre cisterne interrate da 100 CP_2 mc nella quale stocca rispettivamente gasolio per autotrazione, gasolio agricolo e gasolio per riscaldamento.
- nel periodo di cui è causa ha prelevato e successivamente consegnato CP_2 gasolio per autotrazione a numerose altre aziende che non hanno però sollevato alcuna eccezione e, riguardo a questo fatto, ha presentato DAS e attestazioni dei clienti doc 106.
-CEG comunica malfunzionamenti dei propri autoveicoli a in data CP_2 22/06/2022
- interviene presso CEG in data 23/06/2022 effettuando lo svuotamento CP_2 della cisterna (volume prelevato 2465 L) e, dopo aggiunta di battericida, effettuando l'immissione di 6000 L di gasolio”
… - Dopo lo svuotamento della cisterna di CEG e l'immissione in data 23/06/2022 di 6000 L da parte di CEG afferma di non aver più CP_2 riscontrato malfunzionamenti” (pag. 12 relazione peritale)
Così le conclusioni (pagg. 21-22):
“Durante le attività peritali la Sottoscritta non ha rinvenuto documentazioni attestanti attività di svuotamento, manutenzione, sanificazione, monitoraggio da parte di CEG del serbatoio utilizzato per il rifornimento di gasolio dei propri automezzi. Serbatoio che negli anni è stato rifornito con gasolio proveniente da diversi fornitori, senza a quanto pare da parte di CEG di accordi contrattuali con i fornitori, in relazione a controlli e monitoraggi prima dell'immissione del gasolio nel serbatoio. Solo le FI ER (cfr tab 2) hanno dichiarato una campionatura di gasolio, ma a quanto pare hanno deciso di procedere all'esecuzione dell'analisi dopo alcuni mesi, compromettendo così l'attendibilità della stessa. Pertanto a parere di questo CTU il problema della contaminazione del gasolio oggetto di causa è attribuibile ad una graduale situazione di accumulo e di correlati fenomeni di degradazione che hanno trovato il loro epilogo nel giugno del 2022. Il sottoscritto ritiene ragionevolmente difficile associare la problematica alla consegna da parte di dei 6000 L di gasolio per autotrazione in data CP_2 09/06/2022, tanto e ha documentato l'assenza di altre CP_2 contestazioni da parte dei clienti riforniti nei medesimi giorni”.
Evidenzia inoltre a pag. 24:
Pagina 9 di 11 “È importante notare che nei sistemi di prelevamento del gasolio per rifornire i mezzi sono generalmente presenti filtri – “cfr. sezione del manuale di uso e manutenzione del sistema di stoccaggio ed erogazione carburante file Allegato 3“ di CEG. Questo sistema aiuta a trattenere particelle indesiderate e impurità, migliorando la qualità del carburante trasferito e anche questi filtri possono diventare una fonte di contaminazione per usura del filtro, problemi di manutenzione o installazione o sostituzione. Per evitare che i filtri stessi diventino fonte di contaminazione, è fondamentale una regolare manutenzione, la sostituzione periodica dei filtri e l'uso di componenti di alta qualità specificamente progettati per l'uso con carburanti. Circa la manutenzione del filtro suddetto, oltre alla sanificazione e lo svuotamento periodico della cisterna il sottoscritto CTU non ha ricevuto da CEG alcuna documentazione. In conclusione tenendo presente quanto sopra e quanto esposto anche nelle risposte alle altre sezioni del quesito, i vizi lamentati agli automezzi da CEG, a parere di questa CTU, non si possono riferire al gasolio fornito da in CP_2 data 09/06/2022.”
La domanda di parte attrice opponente va respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo 496.2023 del Tribunale di Verona conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 (di cui €
750,00 per fase di studio della controversia, € 500,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.250,00 per fase istruttoria, €
1.000,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Pagina 10 di 11 Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 20 maggio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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