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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4328/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 397/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29.2.2023, Rga n. 4328/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dr Difensore_1, impugnava la sentenza n° 397/2023 emessa in data 06.07.2022 dalla sezione II dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, e depositata in data
06.02.2023, non notificata, ritenendola ingiusta.
Deduceva parte appellante che con istanza del 27.02.2009, seguito delle varie disposizioni normative emanate in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato alcune zone della
Sicilia Orientale, ha chiesto il rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990-1992.
Atteso che dal giorno di presentazione della predetta domanda di rimborso non è stato adottato provvedimento alcuno in ordine alla richiesta di rimborso, decorso il termine per la formazione del cosiddetto silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, l'odierno appellante aveva proposto ricorso innanzi alla competente C.T.P. di Siracusa chiedendo il rimborso della somma complessiva di 15.562 oltre interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente versata a ti tolo di tributi per i predetti anni e, conseguentemente, condannare l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Siracusa al pagamento delle suddette somme.
L'Agenzia delle Entrate in sede di costituzione in giudizio aveva eccepito la illegittimità del rimborso chiedendo in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso stante l'omessa allegazione delle ricevute di versamento delle imposte chieste in rimborso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso assumendo la mancata formazione del rifiuto tacito.
Con l'atto di appello parte ricorrente riproduce sostanzialmente le domande di primo grado chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Questa Corte ritiene errata la decisione dei primi giudici.
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/92, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto è proponibile dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza e fino a quando il diritto non sia prescritto. Risultando agli atti la presentazione dell'istanza nel 2009, il termine di 90 giorni è ampiamente decorso, configurando un atto impugnabile a tutti gli effetti.
La spettanza del rimborso nella misura di quanto versato per il triennio 1990-1992 è ormai consolidata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 11082/2010 e successive). La normativa speciale prevale sulle ordinarie decadenze.
Riguardo all'eccezione dell'Ufficio circa l'omessa allegazione delle ricevute, si osserva che, trattandosi di tributi dichiarati (IRPEF/ILOR), l'Amministrazione Finanziaria è già in possesso dei dati relativi ai pagamenti effettuati dal contribuente tramite i propri sistemi informatici (Anagrafe Tributaria).
Negare il rimborso per mancata produzione materiale delle ricevute di versamento, in presenza di una pretesa fondata e verificabile d'ufficio, contrasta con il principio di collaborazione e buona fede (Statuto del Contribuente).
Stante il susseguirsi caotico della normativa in materia si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello del contribuente. ACCERTA il diritto del ricorrente al rimborso della somma di
€ 15.562,00. Spese compensate.
Così deciso in Palermo in data 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4328/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 397/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29.2.2023, Rga n. 4328/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dr Difensore_1, impugnava la sentenza n° 397/2023 emessa in data 06.07.2022 dalla sezione II dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, e depositata in data
06.02.2023, non notificata, ritenendola ingiusta.
Deduceva parte appellante che con istanza del 27.02.2009, seguito delle varie disposizioni normative emanate in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato alcune zone della
Sicilia Orientale, ha chiesto il rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990-1992.
Atteso che dal giorno di presentazione della predetta domanda di rimborso non è stato adottato provvedimento alcuno in ordine alla richiesta di rimborso, decorso il termine per la formazione del cosiddetto silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, l'odierno appellante aveva proposto ricorso innanzi alla competente C.T.P. di Siracusa chiedendo il rimborso della somma complessiva di 15.562 oltre interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente versata a ti tolo di tributi per i predetti anni e, conseguentemente, condannare l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Siracusa al pagamento delle suddette somme.
L'Agenzia delle Entrate in sede di costituzione in giudizio aveva eccepito la illegittimità del rimborso chiedendo in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso stante l'omessa allegazione delle ricevute di versamento delle imposte chieste in rimborso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso assumendo la mancata formazione del rifiuto tacito.
Con l'atto di appello parte ricorrente riproduce sostanzialmente le domande di primo grado chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Questa Corte ritiene errata la decisione dei primi giudici.
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/92, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto è proponibile dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza e fino a quando il diritto non sia prescritto. Risultando agli atti la presentazione dell'istanza nel 2009, il termine di 90 giorni è ampiamente decorso, configurando un atto impugnabile a tutti gli effetti.
La spettanza del rimborso nella misura di quanto versato per il triennio 1990-1992 è ormai consolidata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 11082/2010 e successive). La normativa speciale prevale sulle ordinarie decadenze.
Riguardo all'eccezione dell'Ufficio circa l'omessa allegazione delle ricevute, si osserva che, trattandosi di tributi dichiarati (IRPEF/ILOR), l'Amministrazione Finanziaria è già in possesso dei dati relativi ai pagamenti effettuati dal contribuente tramite i propri sistemi informatici (Anagrafe Tributaria).
Negare il rimborso per mancata produzione materiale delle ricevute di versamento, in presenza di una pretesa fondata e verificabile d'ufficio, contrasta con il principio di collaborazione e buona fede (Statuto del Contribuente).
Stante il susseguirsi caotico della normativa in materia si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello del contribuente. ACCERTA il diritto del ricorrente al rimborso della somma di
€ 15.562,00. Spese compensate.
Così deciso in Palermo in data 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore